51996AP0063

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la realizzazione di programmi d' azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia (COM(95)0467 - C4-0509/95 - 95/0244(CNS)) (Procedura di consultazione)

Gazzetta ufficiale n. C 117 del 22/04/1996 pag. 0051


A4-0063/96

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia (COM(95)0467 - C4-0509/95 - 95/0244(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Quarto considerando

>Testo originale>

considerando che è opportuno prevedere, per un certo periodo ed entro i limiti degli stanziamenti disponibili, un finanziamento comunitario di quei programmi d'azione degli Stati membri in materia di controlli che prevedono una modifica e un miglioramento delle strutture di controllo o dell'efficacia di questi ultimi;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che è opportuno prevedere, per un certo periodo ed entro i limiti degli stanziamenti disponibili, un finanziamento comunitario di quei programmi d'azione degli Stati membri in materia di controlli e di riscossione degli importi da recuperare a seguito delle irregolarità e negligenze constatate, che prevedono un miglioramento delle strutture di controllo o dell'efficacia di tali controlli;

(Emendamento 2)

Settimo considerando

>Testo originale>

considerando che è opportuno disporre la consultazione del comitato del FEAOG in merito alle parti annuali che possono beneficiare del finanziamento comunitario;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che è opportuno prevedere un comitato consultivo che deve essere consultato in merito alle parti annuali che possono beneficiare del finanziamento comunitario;

(Emendamento 3)

Articolo 1, paragrafo 1

>Testo originale>

1. La Comunità contribuisce alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di programmi d'azione volti a migliorare le strutture dei servizi di controllo o l'efficacia del loro operato.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. La Comunità contribuisce alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di programmi d'azione volti a potenziare la capacità e l'efficacia dei servizi di controllo o di riscossione.

(Emendamento 4)

Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

3 bis. E' riconosciuta priorità

>Testo dopo la votazione del PE>

- ai programmi che rientrano in un quadro pluriennale;

- ai programmi innovativi aventi un carattere di progetto pilota che può servire da modello per altri Stati membri;

- ai programmi riguardanti, interamente o in parte, il miglioramento della formazione e dell'informazione degli agenti responsabili dei controlli o delle riscossioni;

- ai programmi che contribuiscono a stabilire o a rafforzare lo scambio di informazioni e la cooperazione fra gli Stati membri in questo settore.

(Emendamento 5)

Articolo 3, paragrafo 2

>Testo originale>

2. La parte annuale del programma d'azione è realizzata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. La parte annuale del programma d'azione è realizzata tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno; l'impegno e il pagamento del finanziamento comunitario sono effettuati nel rispetto del regolamento finanziario.

(Emendamento 6)

Articolo 3 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 3 bis

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto da un rappresentante per Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

>Testo dopo la votazione del PE>

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

>Testo dopo la votazione del PE>

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

>Testo dopo la votazione del PE>

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

>Testo dopo la votazione del PE>

Le riunioni del comitato sono in linea di principio pubbliche, salvo decisione speciale contraria, debitamente motivata e pubblicata in tempo utile. Il comitato pubblica i suoi ordini del giorno due settimane prima delle riunioni. Esso pubblica altresì i processi verbali di tali riunioni e istituisce un registro pubblico delle dichiarazioni relative agli interessi finanziari dei suoi membri.

(Emendamento 7)

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

>Testo originale>

2. Previa consultazione del comitato del FEAOG, di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione fissa, per ciascuna parte annuale, tenendo conto degli stanziamenti disponibili e sulla base delle indicazioni fornite dagli Stati membri, l'aliquota della partecipazione finanziaria della Comunità e l'importo massimo della stessa.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione fissa per ciascuna parte annuale, tenendo conto degli stanziamenti disponibili e sulla base delle indicazioni fornite dagli Stati membri, l'aliquota della partecipazione finanziaria della Comunità e l'importo massimo della stessa. La Commissione deve prendere in considerazione

>Testo dopo la votazione del PE>

- l'interesse per l'Unione europea delle misure proposte;

- i risultati delle azioni finanziate in precedenza;

- la prova che lo Stato membro ha già interamente utilizzato gli importi di cui dispone per le azioni di lotta contro la frode, in particolare nel quadro della politica doganale comune («disponibilità di entrate doganali»).

(Emendamento 8)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

>Testo originale>

Tenuto conto dell'interesse che rivestono le azioni previste nella parte annuale e delle difficoltà eventualmente incontrate dallo Stato membro interessato per finanziarle, la Commissione può decidere che la parte di cui trattasi o una frazione della stessa siano poste integralmente a carico del bilancio comunitario.

>Testo dopo la votazione del PE>

Tenuto conto dell'interesse che rivestono le azioni previste nella parte annuale e delle difficoltà eventualmente incontrate dallo Stato membro interessato per finanziarle, la Commissione può decidere che la parte di cui trattasi o una frazione della stessa siano poste a carico del bilancio comunitario fino a concorrenza dell'80% della spesa sostenuta.

(Emendamento 9)

Articolo 4, paragrafo 2, terzo comma

>Testo originale>

Il finanziamento, ammesso dalla Commissione, di una parte annuale lascia impregiudicata la decisione relativa alla partecipazione finanziaria per le parti annuali successive; sia l'aliquota, sia l'ammontare del finanziamento comunitario sono riesaminati ogni anno sulla base dei risultati effettivamente ottenuti con le quote annuali precedenti.

>Testo dopo la votazione del PE>

Il finanziamento, ammesso dalla Commissione, di una parte annuale lascia impregiudicata la decisione relativa alla partecipazione finanziaria per le parti annuali successive; sia l'aliquota, sia l'ammontare del finanziamento comunitario sono riesaminati ogni anno sulla base dei risultati effettivamente ottenuti con le quote annuali precedenti, dando la priorità ai programmi che hanno funzionato bene.

(Emendamento 10)

Articolo 7

>Testo originale>

Dopo la fine del quinto anno, la Commissione presenta al Consiglio i risultati dell'applicazione del presente regolamento.

>Testo dopo la votazione del PE>

A partire dalla fine del secondo anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui risultati dell'applicazione del presente regolamento, nel quadro della relazione finanziaria annuale del FEAOG- Garanzia. Dopo la fine del quinto anno, la Commissione presenta una relazione dettagliata sull'efficacia dei programmi attuati nei singoli Stati membri, sulla base di dati comparativi forniti nelle relazioni di valutazione degli Stati membri.

(Emendamento 11)

Articolo 8

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Gli importi relativi alle decisioni di impegno e di pagamento sono espressi e versati in ECU a prezzi costanti. La Commissione procede ogni anno all'indicizzazione dei piani di finanziamento.

>Testo originale>

Gli importi espressi in ecu e in moneta nazionale sono convertiti applicando i tassi di cambio vigenti il primo giorno lavorativo dell'anno civile nel corso del quale inizia il programma annuale di cui trattasi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Gli importi espressi in ECU e in moneta nazionale sono convertiti applicando i tassi di cambio vigenti sul mercato monetario il primo giorno lavorativo dell'anno civile nel corso del quale inizia il programma annuale di cui trattasi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia (COM(95)0467 - C4-0509/95 - 95/0244(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0467 - 95/0244(CNS) ((GU C 336 del 14.12.1995, pag. 3.)),

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0509/95),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale nonché della commissione per i bilanci (A4-0063/96),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.