Decisione sui risultati della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975 sull' orientamento comune adottato dal Consiglio in vista dell' adozione del regolamento (CE, CEEA) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, CEEA) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, CEEA relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (C4-0543/95)
Gazzetta ufficiale n. C 096 del 01/04/1996 pag. 0335
A4-0059/96 Decisione sui risultati della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975 sull'orientamento comune adottato dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento (CE, CEEA) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, CEEA) n. 1552/89 recante applicazione della decisione 88/376/CEE, CEEA relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (C4- 0543/95) Il Parlamento europeo, - visto il suo parere ((GU C 329 del 6.12.1993, pag. 107.)) sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(92)0519 - C3-0030/93), - vista la proposta modificata presentata dalla Commissione (COM(94)0458) ((GU C 382 del 31.12.1994, pag. 6.)), - visto l'orientamento comune adottato dal Consiglio il 17 novembre 1995 (C4- 0543/95), - vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975, in particolare gli articoli 2 e 7, - visto l'articolo 63, paragrafo 4, del proprio regolamento, - visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0059/96), 1. approva il testo comune allegato; 2. incarica il suo Segretario generale di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla pubblicazione del testo comune nella Gazzetta Ufficiale; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione. ALLEGATOTESTO COMUNE MODIFICA DEL REGOLAMENTO CEE CEEA, N. 1552/89 (RISORSE PROPRIE) (Modifiche rispetto all'orientamento comune del Consiglio del 17 novembre 1995, C4-0543/95) I. Modifica del testo dell'orientamento comune i) All'articolo 2, il paragrafo 1 bis è completato come segue: «Quando tale comunicazione non sia esplicitamente prevista, la data da considerare è quella della fissazione da parte degli Stati membri degli importi dovuti dai soggetti passivi, eventualmente a titolo di acconto o di pagamento del saldo». ii) All'articolo 6, il paragrafo 2 è completato dalla nuova lettera c) così formulata: «c) I diritti accertati relativi ai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero sono riportati nella contabilità di cui al punto a). Se poi questi diritti non vengono riscossi entro i termini previsti, gli Stati membri possono rettificare l'iscrizione effettuata e procedere a titolo eccezionale alla loro iscrizione nella contabilità separata». II. Dichiarazioni allegate «All'articolo 10, paragrafo 1: La Commissione si impegna a trattare nella relazione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie che è tenuta a presentare entro la fine del 1999, tra l'altro, il problema della trattenuta di un importo del 10% delle somme recuperate relative a casi di frode e irregolarità già comunicati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4". «All'articolo 17: Per ricordare la sua posizione in materia di garanzia, la Commissione ritiene che l'insufficienza della garanzia sia imputabile allo Stato membro, tranne quando la regolamentazione doganale abbia fissato delle condizioni e un livello specifico della garanzia, le autorità competenti dello Stato membro vi si siano conformate e abbiano agito con la massima diligenza per assicurare il recupero del debito». La Commissione si sforzerà di definire, in collaborazione con gli Stati membri, le modalità che renderanno possibile la realizzazione di controlli inopinati della Commissione presso le amministrazioni incaricate del recupero delle risorse proprie tradizionali. Essa riferirà entro la fine del 1996 in merito ai risultati di tale iniziativa e prenderà eventualmente le iniziative appropriate».