Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 89/ 552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l' esercizio delle attività televisive (COM(95)0086 - C4-0200/95 - 95/ 0074(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura)
Gazzetta ufficiale n. C 065 del 04/03/1996 pag. 0096
A4-0018/96 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (COM(95) 0086 - C4-0200/95 - 95/0074(COD)) La proposta è approvata con le modifiche seguenti: (Emendamento 1) Considerando quinto bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando tuttavia che è essenziale che gli Stati membri vigilino affinché non si commettano atti tali da favorire abusi di posizione dominante comportanti limitazioni del pluralismo e della libertà dell'informazione televisiva, nonché del settore dell'informazione in genere; (Emendamento 2) Considerando quinto ter (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che la Commissione si è impegnata a presentare un Libro verde sui nuovi servizi in un prossimo futuro; (Emendamento 3) Considerando quinto quater (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che qualunque quadro legislativo sui nuovi servizi audiovisivi dovrà contenere norme conformi allo spirito e agli obiettivi della presente direttiva; (Emendamento 4) Considerando quinto quinquies (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che nell'ambito della politica di sostegno e di sviluppo della produzione europea di opere audiovisive europee la Commissione prevede di adottare uno strumento finanziario specifico per la produzione audiovisiva - complementare al programma MEDIA II - che dovrà sostenere soprattutto le piccole e medie imprese e le produzioni provenienti da paesi di portata linguistica limitata; (Emendamento 5) Considerando quinto sexies (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che nel riconoscere l'esigenza di armonizzare le legislazioni nazionali relative ai mezzi di informazione al fine di creare un effettivo mercato interno in tale settore, la Commissione si è impegnata a elaborare una direttiva sull'assetto proprietario di tali mezzi; (Emendamento 68) Considerando dodicesimo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che il servizio pubblico è necessario a garantire l'espressione della diversità culturale e la qualità dei programmi e che esso può essere fornito sia da emittenti pubbliche sia da emittenti private in virtù di un contratto d'appalto stipulato con le pubbliche autorità; (Emendamento 6) Considerando tredicesimo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che le reti pubbliche sono una forma di espressione della diversità culturale degli Stati membri della Comunità e che pertanto occupano una posizione tutta particolare rispetto alle reti commerciali; (Emendamento 7) Quattordicesimo considerando >Testo originale> considerando inoltre che, a norma dell'articolo 128, paragrafo 4, del trattato, la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del medesimo trattato, >Testo dopo la votazione del PE> considerando che l'articolo 128, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato prevede che l'azione della Comunità è intesa a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e a integrare l'azione di questi ultimi nel settore della creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo, e considerando inoltre che, a norma dell'articolo 128, paragrafo 4, del trattato, la Comunità deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del medesimo trattato; (Emendamento 8) Considerando quindicesimo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che gli obblighi imposti dagli Stati membri a talune emittenti televisive nell'interesse pubblico, compreso l'obbligo di sostenere la produzione nazionale e locale, mirano a realizzare l'obiettivo di rafforzare l'industria europea dei programmi; (Emendamento 88) Considerando quindicesimo ter (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che le emittenti, gli ideatori di programmi, i produttori, gli autori e altri esperti dovrebbero elaborare concetti e strategie più precisi al fine di realizzare opere audiovisive europee a soggetto rivolte al grande pubblico; (Emendamento 9) Diciassettesimo considerando >Testo originale> considerando che l'effettiva applicazione, per un periodo di dieci anni, delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE, modificata dalla presente direttiva, dovrebbe consentire di raggiungere l'obiettivo del rafforzamento dell'industria europea dei programmi tenuto conto anche degli effetti degli strumenti finanziari di cui gli Stati membri e la Comunità dispongono; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che l'effettiva applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE, modificata dalla presente direttiva, dovrebbe consentire di raggiungere l'obiettivo del rafforzamento dell'industria europea dei programmi tenuto conto anche degli effetti degli strumenti finanziari di cui gli Stati membri e la Comunità dispongono; (Emendamento 10) Considerando diciassettesimo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che il programma MEDIA II, volto a sostenere la formazione e la distribuzione nel settore dell'audiovisivo, prevede misure che consentono di potenziare la produzione di opere europee; (Emendamento 11) Diciannovesimo considerando >Testo originale> considerando che allo spirare del periodo di dieci anni, eventuali misure nazionali nel settore non devono arrecare pregiudizio al principio della libera circolazione dei servizi, ostacolando la ricezione o la ritrasmissione di programmi televisivi provenienti da altri Stati membri; >Testo dopo la votazione del PE> soppresso (Emendamento 12) Ventitreesimo considerando >Testo originale> considerando che la televendita rappresenta un'attività economica importante per l'insieme degli operatori, come pure uno sbocco effettivo per i beni e i servizi della Comunità e che, quindi, occorre consentirne lo sviluppo adeguando il regime dei volumi orari; che per provvedere alla piena tutela degli interessi dei consumatori è essenziale che la vendita sia soggetta ad alcune norme minime sulla forma e il contenuto delle trasmissioni; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che la televendita rappresenta un'attività economica importante per l'insieme degli operatori, oltre che uno sbocco effettivo per i beni e i servizi della Comunità, e che quindi occorre riconoscerne lo sviluppo e che è essenziale garantire un elevato livello di protezione del consumatore istituendo norme imperative adeguate sulla forma e il contenuto delle trasmissioni; (Emendamento 13) Considerando ventitreesimo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che i programmi e gli annunci pubblicitari e di televendita devono rispettare chiaramente le disposizioni contenute nelle direttive del Consiglio in materia di contratti negoziati a distanza e di pubblicità ingannevole; (Emendamento 14) Considerando ventiquattresimo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che al fine di salvaguardare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale dei cittadini europei, spetta alle parti interessate, se del caso con il sostegno delle istituzioni dell'Unione europea, elaborare regole di deontologia ed etica professionale; (Emendamento 15) Considerando ventiseiesimo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che, avendo l'armonizzazione delle norme nazionali concernenti la tutela dei minori - tenuto conto delle differenze di sensibilità e di standard morali che esse riflettono - un'efficacia limitata, è altresì opportuno mettere a punto a livello europeo un dispositivo tecnico che consenta a chi esercita tale tutela di filtrare i programmi che possono nuocere allo sviluppo mentale e fisico dei minori; (Emendamento 16) Considerando ventiseiesimo ter (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che l'obiettivo di sostenere la produzione audiovisiva nell'Unione viene perseguito negli Stati membri anche mediante la definizione di una missione di pubblico interesse per talune emittenti televisive, che prevede tra l'altro l'obbligo di contribuire in misura sostanziale all'investimento nella produzione nazionale e locale; (Emendamenti 77 e 18) ARTICOLO 1, PUNTO 1), LETTERA -a) (nuova) prima della lettera a) Articolo 1, lettera a) (direttiva 89/552/CEE) >Testo dopo la votazione del PE> -a ) la lettera a) è sostituita dal seguente testo: >Testo dopo la votazione del PE> «a) per «trasmissione televisiva» si intende la trasmissione iniziale, via cavo o via etere, nonché la trasmissione via satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico, sia diretti a un pubblico vasto sia attivati su appello individuale, simultaneamente o in sequenza. Il termine suddetto comprende anche la comunicazione di programmi effettuata tra le imprese ai fini della ritrasmissione al pubblico. Non comprende invece i servizi di comunicazione che forniscono informazioni specifiche o altri messaggi su richiesta individuale, come la telecopiatura e le banche elettroniche di dati, né lo scambio interattivo di informazioni tra individui; >Testo dopo la votazione del PE> per «programma televisivo» si intende una sequenza animata o no di immagini accompagnata o no da suoni». (Emendamento 19) ARTICOLO 1, PUNTO 1), LETTERA -a bis) (nuova) prima della lettera a) Articolo 1, lettera a bis) (nuova) (direttiva 89/552/CEE) >Testo dopo la votazione del PE> -a bis) è aggiunta la seguente lettera a) bis: >Testo dopo la votazione del PE> «a bis) per «organismo di radiodiffusione televisiva» si intende la persona giuridica che fornisce in via prioritaria servizi di radiodiffusione televisiva ai sensi della lettera a) e si assume la responsabilità editoriale dei programmi trasmessi dal o dai servizi che fornisce». (Emendamento 20) ARTICOLO 1, PUNTO 1), LETTERA a) Articolo 1, lettera b) (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> b) per «pubblicità televisiva» si intende ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro compenso o pagamento analogo da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni. Non rientra in tale nozione la televendita. >Testo dopo la votazione del PE> b) per «pubblicità televisiva» si intende ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro compenso o pagamento analogo o mediante la distribuzione gratuita di tali prodotti a titolo promozionale da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni o mediante la distribuzione gratuita di tali prodotti a titolo promozionale. Essa comprende tutti i messaggi pubblicitari trasmessi per conto di soggetti diversi dalle emittenti nell'ambito di interruzioni pubblicitarie, fatta eccezione per gli annunci di utilità pubblica e gli appelli umanitari gratuiti. Essa include inoltre la pubblicità di emittenti non collegata a programmi. Non rientra in tale nozione la televendita. (Emendamento 21) ARTICOLO 1, PUNTO 1), LETTERA b) Articolo 1, lettera e) (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> e) per «televendita» si intende l'insieme dei programmi e degli annunci televisivi («spot») che offrono direttamente al pubblico la vendita, l'acquisto o la locazione di prodotti, ovvero la fornitura di servizi dietro corrispettivo; >Testo dopo la votazione del PE> e) per «televendita» si intende l'insieme delle trasmissioni e degli annunci televisivi («spot») che offrono direttamente al pubblico la vendita, l'acquisto o la locazione di prodotti, ovvero la fornitura di servizi dietro corrispettivo, ovvero la distribuzione gratuita di prodotti o servizi a titolo promozionale; (Emendamento 22) ARTICOLO 1), PUNTO 2) Articolo 2, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> 2. Sono soggette alla giurisdizione di uno Stato membro le emittenti televisive stabilite sul suo territorio a condizione che vi siano insediate in pianta stabile e vi esercitino un'attività economica effettiva. >Testo dopo la votazione del PE> 2. Sono soggette alla giurisdizione di uno Stato membro le emittenti televisive stabilite sul suo territorio ai sensi del paragrafo 2 bis nonché quelle cui è applicabile il paragrafo 3. (Emendamento 23) ARTICOLO 1, PUNTO 2) Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE) >Testo dopo la votazione del PE> 2 bis. Ai fini della presente direttiva, un'emittente si considera stabilita in uno Stato membro qualora sussistano le seguenti condizioni: >Testo dopo la votazione del PE> a) ha la sua sede principale in quello Stato membro e le decisioni editoriali sulla programmazione sono adottate nel territorio dello stesso; >Testo dopo la votazione del PE> b) la maggioranza del personale addetto all'esercizio delle attività televisive opera nello Stato membro in questione; >Testo dopo la votazione del PE> c) i suoi programmi sono destinati almeno a tale Stato membro, fatti salvi i precedenti punti a) e b); (Emendamento 75) ARTICOLO 1, PUNTO 2) Articolo 2, paragrafo 2 ter (nuovo) (direttiva 89/552/CEE) >Testo dopo la votazione del PE> 2 ter. Allorché un'emittente televisiva si stabilisce in un altro Stato membro per eludere norme che le sarebbero applicabili nello Stato membro dove essa esercita interamente o principalmente la sua attività (e in particolare dove vengono generate interamente o principalmente le sue risorse), lo Stato nel quale avviene la ricezione si riserva il diritto di adottare le misure appropriate nei confronti dell'emittente televisiva stessa. (Emendamento 24) ARTICOLO 1, PUNTO 2) Articolo 2, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> 3. Sono soggette alla giurisdizione di uno Stato membro anche le emittenti televisive stabilite fuori del territorio della Comunità, quando sussista uno dei seguenti presupposti: >Testo dopo la votazione del PE> 3. Le emittenti non stabilite nel territorio di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 2 bis si considerano soggette alla giurisdizione di uno Stato membro nei seguenti casi: >Testo originale> a) utilizzano una frequenza concessa da detto Stato membro, >Testo dopo la votazione del PE> a) utilizzano una frequenza concessa da detto Stato membro, >Testo originale> b) non utilizzano una frequenza concessa da uno Stato membro, ma si avvalgono di una capacità via satellite concessa da detto Stato membro, >Testo dopo la votazione del PE> b) non utilizzano una frequenza concessa da uno Stato membro, ma si avvalgono di una capacità via satellite di pertinenza di detto Stato membro, >Testo originale> c) non utilizzano né frequenza né capacità via satellite concessa da uno Stato membro, ma si avvalgono di un «satellite up-link» situato in detto Stato membro. >Testo dopo la votazione del PE> c) non utilizzano né frequenza né capacità via satellite di pertinenza di uno Stato membro, ma si avvalgono di un «satellite up-link» situato in detto Stato membro. (Emendamento 25) ARTICOLO 1, PUNTO 3) Articolo 2 bis (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione via cavo sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva. Possono prendere, in via provvisoria, adeguati provvedimenti per limitare la ricezione, sospenderne la ritrasmissione di programmi televisivi quando sussistano i seguenti presupposti: >Testo dopo la votazione del PE> Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione via cavo sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva. Possono derogare, in via provvisoria, a quanto precede quando sussistano i seguenti presupposti: >Testo originale> a) una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro viola in maniera manifesta, seria e grave l'articolo 22 o l'articolo 22bis; >Testo dopo la votazione del PE> a) una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro viola in maniera manifesta, seria e grave l'articolo 14 o 15 o 16 o 22 o 22bis; >Testo originale> b) nel corso dei dodici mesi precedenti, l'ente televisivo ha violato almeno due volte le disposizioni di cui alla lettera a); >Testo dopo la votazione del PE> b) nel corso dei dodici mesi precedenti, l'ente televisivo ha violato almeno due volte le disposizioni di cui alla lettera a); >Testo originale> c) lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto all'emittente televisiva e alla Commissione le violazioni contestate, nonché l'intenzione di prendere provvedimenti per limitarne la ricezione o sospendere la ritrasmissione in caso di nuove violazioni; >Testo dopo la votazione del PE> c) lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto all'emittente televisiva e alla Commissione le violazioni contestate, nonché i provvedimenti che intende prendere in caso di nuove violazioni; >Testo originale> d) qualora le consultazioni tra lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non hanno consentito di raggiungere una composizione amichevole entro quindici giorni dalla notificazione di cui alla lettera c) e persiste la violazione contestata. >Testo dopo la votazione del PE> d) qualora le consultazioni tra lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non hanno consentito di raggiungere una composizione amichevole entro quindici giorni dalla notificazione di cui alla lettera c) e persiste la violazione contestata. >Testo originale> Entro due mesi a decorrere dalla notificazione del provvedimento adottato dallo Stato membro, la Commissione si pronuncia, mediante decisione, in merito alla compatibilità del provvedimento col diritto comunitario. In caso di decisione negativa, lo Stato membro revoca senza indugio il provvedimento di cui trattasi. >Testo dopo la votazione del PE> Entro due mesi a decorrere dalla notificazione del provvedimento adottato dallo Stato membro, la Commissione si pronuncia, mediante decisione, in merito alla compatibilità del provvedimento col diritto comunitario. In caso di decisione negativa, lo Stato membro revoca senza indugio il provvedimento di cui trattasi. >Testo originale> Il disposto del primo comma non pregiudica procedimenti, misure o sanzioni contro la violazione di cui trattasi, nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva interessata. >Testo dopo la votazione del PE> Il disposto del primo comma non pregiudica altri procedimenti, misure o sanzioni contro la violazione di cui trattasi, nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva interessata. (Emendamento 26) ARTICOLO 1, PUNTO 4) Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> - la considerazione del pubblico interesse nella funzione d'informazione, di educazione, di cultura e di svago, nonché nella salvaguardia del pluralismo dell'informazione e dei mezzi di comunicazione. >Testo dopo la votazione del PE> - la considerazione del pubblico interesse nella funzione d'informazione, di educazione, di cultura e di svago; - la salvaguardia del pluralismo dell'informazione e dei mezzi di comunicazione; >Testo dopo la votazione del PE> - la protezione della concorrenza al fine di evitare l'abuso di posizioni dominanti e/o la costituzione o il rafforzamento di posizioni dominanti mediante concentrazioni, intese, acquisizioni e analoghe iniziative. (Emendamento 27) ARTICOLO 1, PUNTO 4) Articolo 3, paragrafo 2, secondo comma (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> Ciascuno Stato membro prevede le sanzioni da applicare nei confronti delle emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione le quali non rispettino le norme di attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere di entità tale da garantire il rispetto di dette norme. >Testo dopo la votazione del PE> Ciascuno Stato membro prevede le sanzioni da applicare nei confronti delle emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione le quali non rispettino le norme di attuazione della presente direttiva. Le sanzioni devono essere di entità tale da garantire il rispetto di dette norme. Le sanzioni devono comunque essere almeno di natura pecuniaria. (Emendamento 28) ARTICOLO 1, PUNTO 4) Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE) >Testo dopo la votazione del PE> 3 bis. Gli Stati membri garantiscono che le presunte violazioni possano formare oggetto di azioni giudiziarie efficaci e rapide da parte di qualsiasi persona giuridica interessata e residente sul territorio di uno degli Stati membri. (Emendamento 29) ARTICOLO 1, PUNTO 5) Articolo 4, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> 1. Gli Stati membri vegliano con mezzi appropriati a che le emittenti televisive riservino a opere europee, ai sensi dell'articolo 6, la maggior parte dei tempi di trasmissione, escluso il tempo dedicato ai notiziari, alle manifestazioni sportive, ai giochi, alla pubblicità o ai servizi di televendita o di televideo. >Testo dopo la votazione del PE> 1. Gli Stati membri vegliano con mezzi appropriati e giuridicamente efficaci, nel contesto dell'organizzazione del loro sistema televisivo, a che le emittenti televisive riservino a opere europee, ai sensi dell'articolo 6, la maggior parte dei tempi di trasmissione, escluso il tempo dedicato ai notiziari, alle manifestazioni sportive, ai giochi, ai programmi prodotti essenzialmente in studio e che non rientrano totalmente o parzialmente nella categoria del teatro, dei documentari o delle rappresentazioni artistiche originali, alla pubblicità o ai servizi di televendita o di televideo. Gli Stati membri incoraggiano le emittenti a facilitare la diffusione delle opere europee non nazionali. (Emendamento 30) ARTICOLO 1, PUNTO 5) Articolo 4, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> 2. Con riguardo ai canali il cui tempo di programmazione, a esclusione di quello dedicato alla pubblicità o la televendita, è composto per almeno l'80% di opere cinematografiche o di altre opere dell'immaginazione, di documentari o di disegni animati, gli Stati membri prevedono che in luogo di adempiere l'obbligo di cui al paragrafo 1, gli enti televisivi possono scegliere di riservare alle opere europee, ai sensi dell'articolo 6, il 25% del bilancio destinato alla programmazione. >Testo dopo la votazione del PE> 2. Con riguardo ai canali il cui tempo di programmazione è composto per almeno l'80% di opere cinematografiche o di altre opere dell'immaginazione, di documentari o di disegni animati, e per almeno il 40% da uno di questi generi, gli Stati membri prevedono che, in luogo di adempiere l'obbligo di cui al paragrafo 1, gli enti televisivi possono scegliere di riservare alle opere europee, ai sensi dell'articolo 6, il 25% del bilancio destinato alla programmazione o il 5% della cifra d'affari annuale riferibile a un singolo canale. Ai sensi della >Testo originale> Ai sensi della presente direttiva per «bilancio destinato alla programmazione» si intende il costo contabile dell'acquisto o del preacquisto dei diritti di trasmissione televisiva, della produzione e della coproduzione dell'insieme dei programmi trasmessi dal canale di cui trattasi nel corso dell'anno di riferimento. >Testo dopo la votazione del PE> presente direttiva per «bilancio destinato alla programmazione» si intende il costo contabile dell'acquisto o del preacquisto dei diritti di trasmissione televisiva, della produzione e della coproduzione dell'insieme dei programmi trasmessi dal canale di cui trattasi nel corso dell'anno di riferimento. (Emendamento 31) ARTICOLO 1, PUNTO 5) Articolo 4, paragrafo 3, commi secondo e terzo (nuovi) (direttiva 89/552/CEE) >Testo dopo la votazione del PE> Per i canali che trasmettono da oltre tre anni, tali proporzioni non possono comunque essere inferiori a quelle registrate in media nel 1995 nello Stato membro interessato. >Testo dopo la votazione del PE> Relativamente ai canali che trasmettono programmi al pubblico sulla base di richieste individuali, le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, vengono applicate progressivamente nell'arco di cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva sulla base delle loro caratteristiche specifiche. (Emendamento 32) ARTICOLO 1, PUNTO 5) Articolo 4, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> 4. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 5 non si applicano ai canali che trasmettono esclusivamente in una lingua diversa da quelle degli Stati membri. >Testo dopo la votazione del PE> 4. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 5 non si applicano ai canali che trasmettono esclusivamente in una lingua diversa da quelle degli Stati membri. Qualora tale lingua o tali lingue rappresentino una parte sostanziale ma non esclusiva della produzione, il loro contributo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dovrà essere proporzionale alla parte della loro produzione che è esclusa dalle disposizioni degli articoli 4 e 5. (Emendamento 33) ARTICOLO 1, PUNTO 5) Articolo 4, paragrafo 5, secondo e terzo comma (direttiva 89/552/CEE), >Testo originale> La relazione contiene in particolare una rassegna statistica in merito all'osservanza delle proporzioni di cui al presente articolo e all'articolo 5 per ciascuno dei canali televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato. Qualora dette proporzioni non siano state osservate, gli Stati membri comunicano alla Commissione le ragioni, nonché le misure da essi prese, nei singoli casi, per assicurarsi che l'ente televisivo di cui trattasi le rispetti effettivamente. >Testo dopo la votazione del PE> La relazione contiene in particolare tutte le valutazioni qualitative e le informazioni statistiche fornite allo Stato membro interessato dai canali televisivi soggetti alla sua giurisdizione, allo scopo di accertare l'osservanza delle proporzioni di cui al presente articolo e all'articolo 5. Inoltre, qualora dette proporzioni non siano state osservate, gli Stati membri indicano alla Commissione le ragioni, nonché le misure vincolanti che essi propongono di prendere, nei singoli casi, per assicurarsi che l'ente televisivo di cui trattasi le rispetti effettivamente. >Testo originale> La Commissione porta a conoscenza degli altri Stati membri e del Parlamento europeo dette relazioni, eventualmente corredate di un parere. Essa veglia all'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5, conformemente al trattato. La Commissione può tener conto, nel suo parere, in particolare dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive, nonché della situazione specifica dei paesi con scarse capacità di produzione audiovisiva o con area linguistica ristretta. >Testo dopo la votazione del PE> La Commissione porta a conoscenza degli altri Stati membri e del Parlamento europeo dette relazioni, corredate di un parere. Essa veglia all'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5, conformemente al trattato. La Commissione può tener conto, nel suo parere, in particolare dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive, nonché della situazione specifica dei paesi con scarse capacità di produzione audiovisiva o con area linguistica ristretta. (Emendamento 34) ARTICOLO 1, PUNTO 6) Articolo 5, primo comma (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> Gli Stati membri vegliano con mezzi appropriati, a che le emittenti televisive riservino alle opere europee, realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse, almeno il 10% dei loro tempi di trasmissione, escluso il tempo dedicato ai notiziari, alle manifestazioni sportive, ai giochi, alla pubblicità, alla televendita o ai servizi di televideo, oppure, alternativamente, riservino alle stesse opere almeno il 10% del bilancio destinato alla programmazione. >Testo dopo la votazione del PE> Gli Stati membri vegliano con mezzi giuridicamente efficaci a che le emittenti televisive riservino alle opere europee, realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse, almeno il 10% dei loro tempi di trasmissione, escluso il tempo dedicato a: - notiziari, - manifestazioni sportive, - giochi, - programmi prodotti essenzialmente in studio e che non rientrano, totalmente o parzialmente, nella categoria del teatro, dei documentari o delle rappresentazioni artistiche originali, - pubblicità, televendita o servizi di televideo, oppure, alternativamente, riservino alle stesse opere almeno il 10% del bilancio destinato alla programmazione. (Emendamento 35) ARTICOLO 1, PUNTO 6) Articolo 5, commi secondo bis e ter (nuovi) (direttiva 89/552/CEE) >Testo dopo la votazione del PE> Ai sensi della presente direttiva, il produttore si considera «indipendente» dall'emittente televisiva >Testo dopo la votazione del PE> - se l'emittente non detiene più del 25% del capitale della società di produzione (il 50% se si tratta di più emittenti televisive); >Testo dopo la votazione del PE> - se il produttore, nel corso di un periodo di tre anni, fornisce alla stessa emittente televisiva non più del 90% della produzione, salvo che, nello stesso periodo, il produttore realizzi un solo programma ovvero una sola serie; >Testo dopo la votazione del PE> - se il produttore non detiene una rilevante partecipazione in una emittente televisiva. >Testo dopo la votazione del PE> Fatte salve le disposizioni di cui sopra, gli Stati membri tengono conto della destinazione e della proprietà dei diritti secondari nella valutazione dei criteri di indipendenza. (Emendamento 36) ARTICOLO 1, PUNTO 7), LETTERA b) Articolo 6, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> 3. Le opere di cui al paragrafo 1, lettera c), sono le opere realizzate in via esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più paesi terzi con il quale la Comunità ha concluso accordi nel settore audiovisivo, qualora dette opere siano realizzate essenzialmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei. >Testo dopo la votazione del PE> 3. Le opere di cui al paragrafo 1, lettera c), sono le opere realizzate in via esclusiva, o in coproduzione tra uno o più Stati membri, da produttori che dimostrano che la maggior parte dei contenuti di tali programmi proviene da autori ed équipes di produzione ufficialmente riconosciuti come cittadini dell'Unione europea. (Emendamento 37) ARTICOLO 1, PUNTO 8) Articolo 7, primo comma (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> I detentori di diritti e gli enti televisivi si accordano sui termini di diffusione delle opere cinematografiche. In assenza di tale accordo, gli enti televisivi non trasmettono opere cinematografiche prima del decorso dei termini seguenti, a partire dall'inizio della programmazione dell'opera di cui trattasi nelle sale di proiezione di uno degli Stati membri a) sei mesi per i servizi con pagamento per ogni seduta («pay-per-view»); b) dodici mesi per i servizi di televisione a pagamento periodico, diversi da quelli di cui alla lettera a); c) diciotto mesi per i servizi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b). >Testo dopo la votazione del PE> Salvo diverso accordo tra detentori di diritti ed emittenti televisive, queste ultime non possono trasmettere opere cinematografiche prima che siano trascorsi 18 mesi dall'inizio della programmazione dell'opera stessa nelle sale di proiezione dello Stato membro interessato. Il termine è ridotto a 12 mesi a) per i servizi con pagamento per ogni seduta («pay-per-view»), per i servizi di VOD («video on demand») e per le pay-tv; b) nel caso di opere cinematografiche coprodotte dall'emittente televisiva. Le opere cinematografiche realizzate grazie a investimenti sostanziali delle emittenti televisive possono essere trasmesse da queste ultime dopo un periodo massimo di un anno. (Emendamento 38) ARTICOLO 1, PUNTO 9 bis) (nuovo) Articolo 9 (direttiva 89/552/CEE) >Testo dopo la votazione del PE> 9 bis) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente: >Testo dopo la votazione del PE> «Articolo 9 Il presente capitolo non si applica alle trasmissioni televisive realizzate da stazioni locali che non fanno parte di una rete nazionale o non sono proprietà di un organismo nazionale di radiodiffusione televisiva terrestre o via satellite registrato nello Stato membro interessato». (Emendamento 39) ARTICOLO 1, PUNTO 10 bis) (nuovo) Articolo 10 (direttiva 89/552/CEE) >Testo dopo la votazione del PE> 10 bis) L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 10 >Testo dopo la votazione del PE> 1. La pubblicità televisiva, le trasmissioni, gli spot e gli spazi di televendita devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere nettamente distinti dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici. >Testo dopo la votazione del PE> 2. Gli spot pubblicitari isolati, così come le trasmissioni, gli spot e gli spazi di televendita, devono costituire eccezioni. >Testo dopo la votazione del PE> 3. La pubblicità, così come le trasmissioni, gli spot e gli spazi di televendita, non deve utilizzare tecniche subliminali. >Testo dopo la votazione del PE> 4. La pubblicità clandestina è vietata». (Emendamento 40) ARTICOLO 1, PUNTO 10 ter) (nuovo) Articolo 11, paragrafi 1 e 2 (direttiva 89/552/CEE) >Testo dopo la votazione del PE> 10 ter) L'articolo 11, paragrafi 1 e 2, è sostituito dal testo seguente: >Testo dopo la votazione del PE> "1. La pubblicità e la televendita devono essere inserite tra le trasmissioni. Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5, la pubblicità e la televendita possono essere inserite anche nel corso delle trasmissioni, a condizione che non compromettano l'integrità e il valore delle trasmissioni - tenuto conto degli intervalli naturali del programma nonché della sua durata e natura - e non ledano i diritti degli aventi diritto. >Testo dopo la votazione del PE> 2. Nelle trasmissioni composte di parti autonome o in quelle sportive, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e la televendita possono essere inserite soltanto tra le parti autonome o negli intervalli». (Emendamento 41) ARTICOLO 1, PUNTO 11) Articolo 11, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> 3. La trasmissione di un lungometraggio cinematografico può essere interrotta soltanto una volta su di un periodo completo di quarantacinque minuti. E' autorizzata un'altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti. >Testo dopo la votazione del PE> 3. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici e i film realizzati per la televisione (fatta eccezione per le serie, i romanzi, i programmi ricreativi e i documentari) può essere interrotta soltanto una volta su di un periodo completo di quarantacinque minuti. E' autorizzata un'altra interruzione se la loro durata programmata, da calcolarsi al netto di qualsiasi eventuale interruzione, supera almeno di venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti. Per lungometraggio cinematografico si intende un'opera inizialmente destinata alla distribuzione cinematografica su supporto filmato. (Emendamento 42) ARTICOLO 1, PUNTO 11 bis) (nuovo) Articolo 11, paragrafo 5 (direttiva 89/552/CEE) >Testo dopo la votazione del PE> 11 bis) L'articolo 11, paragrafo 5, è sostituito dal testo seguente: >Testo dopo la votazione del PE> "5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di uffici religiosi. I telegiornali, le rubriche di attualità, i documentari, le trasmissioni religiose e quelle per i bambini, di durata programmata inferiore a 30 minuti, non possono essere interrotte dalla pubblicità e dalla televendita. Se la loro durata programmata è di almeno 30 minuti, si applicano i paragrafi da 1 a 4". (Emendamento 43) ARTICOLO 1, PUNTO 12 bis) (nuovo) Articolo 12, lettera c) (direttiva 89/552/CEE) >Testo dopo la votazione del PE> 12 bis) All'articolo 12 la lettera c) è sostituita dal testo seguente: >Testo dopo la votazione del PE> «c) offendere convinzioni religiose, filosofiche o politiche»; (Emendamento 44) ARTICOLO 1, PUNTO 13) Articolo 14 (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> Sono vietate la pubblicità televisiva e la televendita per medicinali e cure mediche disponibili unicamente dietro ricetta medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva. >Testo dopo la votazione del PE> E' vietata la pubblicità televisiva per medicinali e cure mediche disponibili unicamente dietro ricetta medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva o nello Stato membro destinatario qualora il messaggio pubblicitario sia chiaramente destinato, per questioni di lingua e/o prezzo, a tale mercato. >Testo dopo la votazione del PE> E' vietata la televendita per medicinali e cure mediche disponibili o meno dietro ricetta medica. (Emendamento 102) ARTICOLO 1, PUNTO 15), LETTERA b) Articolo 16, lettere a) e b) (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> b) non riguarda la versione italiana >Testo dopo la votazione del PE> b) sopprimere la parola «direttamente» alle lettere a) e b) (Emendamento 45) ARTICOLO 1, PUNTO 17) Articolo 18, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> 1. Il tempo di trasmissione dedicato alla pubblicità non deve superare il 15% del tempo di trasmissione quotidiano. Questa percentuale può tuttavia arrivare al 20% se comprende forme di pubblicità diverse dagli annunci pubblicitari o dagli annunci di televendita inseriti all'interno di programmi o tra programmi di un servizio non esclusivamente dedicato alla televendita, a condizione che il volume degli annunci pubblicitari non superi complessivamente il 15%. >Testo dopo la votazione del PE> 1. Il tempo di trasmissione dedicato alla pubblicità non deve superare il 15% del tempo di trasmissione quotidiano. Il volume complessivo di pubblicità e televendita (a esclusione degli spazi di televendita con una durata minima di 15 minuti) non deve superare il 20% del tempo di trasmissione quotidiano. Ciò non si applica ai servizi esclusivamente dedicati alla televendita. (Emendamento 46) ARTICOLO 1, PUNTO 17) Articolo 18, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> 2. Il tempo di trasmissione dedicato agli annunci pubblicitari all'interno di un determinato periodo di un'ora d'orologio non deve superare il 20%. >Testo dopo la votazione del PE> 2. Il tempo di trasmissione complessivo dedicato a ogni forma di pubblicità, ivi compresi gli annunci di televendita, all'interno di un determinato periodo di un'ora d'orologio non deve superare il 20%. Il tempo dedicato ad annunci pubblicitari inseriti durante la trasmissione di un film non deve superare il 15% della durata prevista del film stesso. (Emendamento 47) ARTICOLO 1, PUNTO 18) Articolo 18 bis, paragrafo 1 >Testo originale> 1. I programmi e gli annunci di televendita devono essere facilmente identificabili come tali e, ove siano inseriti in un servizio non esclusivamente dedicato a tale attività, devono essere nettamente distinti, attraverso mezzi ottici o acustici, dalle altre trasmissioni di detto servizio, ivi comprese le trasmissioni di pubblicità. >Testo dopo la votazione del PE> 1. I programmi e gli annunci di televendita devono essere facilmente identificabili come tali in base ai metodi di presentazione utilizzati, al tipo e numero dei prodotti offerti e al rendimento finanziario di tali vendite, locazioni o forniture e, ove siano inseriti in un servizio non esclusivamente dedicato a tale attività, essere nettamente distinti, attraverso mezzi ottici o acustici, dalle altre trasmissioni di detto servizio, ivi comprese le trasmissioni di pubblicità, in modo che possa essere escluso ogni intento fraudolento di eludere le norme applicabili alla pubblicità. >Testo dopo la votazione del PE> Tali servizi devono contribuire alla produzione di programmi di origine europea come stabilito all'articolo 4, paragrafo 3. >Testo dopo la votazione del PE> I programmi di televendita di cui all'articolo 18 ter, paragrafi 1 e 2, non possono essere interrotti dalla pubblicità, né inseriti in sequenze pubblicitarie. (Emendamento 48) ARTICOLO 1, PUNTO 18) Articolo 18 bis, paragrafo 2 >Testo originale> 2. I programmi e gli annunci di televendita devono essere conformi alle disposizioni della direttiva del Consiglio (relativa alla tutela dei consumatori nel caso di contratti negoziati a distanza), in particolare per quanto attiene alle informazioni sul contenuto dei contratti. >Testo dopo la votazione del PE> 2. I programmi e gli annunci pubblicitari e di televendita devono essere conformi alle disposizioni delle direttive del Consiglio in materia di contratti negoziati a distanza e di pubblicità ingannevole e soggetti a una revisione biennale nello Stato membro interessato per accertarne la veridicità e il contenuto. Tali relazioni accompagneranno la relazione generale richiesta ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5. (Emendamento 74) ARTICOLO 1, PUNTO 18) Articolo 18 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> 1. I tempi di trasmissione dedicati ai programmi di televendita, inseriti all'interno di servizi non esclusivamente dedicati a questa attività non possono essere superiori alle tre ore per un periodo di 24 ore. >Testo dopo la votazione del PE> 1. La durata minima dei programmi di televendita deve essere di 15 minuti e nel corso del tempo di trasmissione giornaliero non possono esserne effettuati più di quattro. Il tempo totale dedicato a questa attività non può essere superiore alle due ore per un periodo di 24 ore. (Emendamento 50) ARTICOLO 1, PUNTO 18) Articolo 18 ter, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 89/52/CEE) >Testo dopo la votazione del PE> 2 bis. E' vietata la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte dei canali esclusivamente dedicati al programma di televendita. (Emendamento 51) ARTICOLO 1, PUNTO 20) Articolo 20 (direttiva 89/55/CEE) >Testo originale> 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle stabilite dall'articolo 11, paragrafi da 2 a 5, e dagli articoli 18 e 18 ter per quanto riguarda le trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere captate, direttamente o indirettamente, in uno o più altri Stati membri. >Testo dopo la votazione del PE> 1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle dell'articolo 11, paragrafi 2, 4 e 5, e degli articoli 18 e 18 ter per quanto riguarda le trasmissioni delle emittenti locali e regionali. (Emendamento 52) ARTICOLO 1, PUNTO 23) Articolo 22, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> 1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti atti a garantire che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non trasmettano programmi o annunci di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. >Testo dopo la votazione del PE> 1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti giuridicamente efficaci per garantire che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non trasmettano programmi o annunci di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori o che ne turbino l'equilibrio psichico con scene gratuitamente violente che possano ispirare atteggiamenti e comportamenti emulativi. Essi prendono tali provvedimenti anche su sollecitazione motivata e documentata di singoli utenti o gruppi organizzati di utenti. >Testo dopo la votazione del PE> I canali non tematici prevedono nella loro programmazione una fascia oraria destinata ai bambini; nell'ambito di tale fascia, è vietata qualsiasi trasmissione non compatibile con la tutela dei minori. >Testo dopo la votazione del PE> Gli Stati membri prendono i provvedimenti giuridicamente efficaci per evitare che nel corso dei programmi destinati ai bambini vengano inseriti spot pubblicitari o annunci di programmi lesivi della loro integrità morale e psicologica. (Emendamento 76) ARTICOLO 1, PUNTO 23) Articolo 22, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> 2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, salvo che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico assicurino che i minori presenti nell'area di diffusione non possano normalmente vedere o ascoltare tali programmi. >Testo dopo la votazione del PE> 2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, salvo che la scelta dell'ora di trasmissione e qualsiasi altro accorgimento tecnico assicurino che i minori presenti nell'area di diffusione non possano normalmente vedere e ascoltare tali programmi. Tali programmi possono essere autorizzati esclusivamente durante una fascia oraria che ciascuno Stato deve fissare in conformità delle sue consuetudini e richiedono per la trasmissione un avvertimento preliminare mediante mezzi acustici ovvero una segnalazione permanente mediante simboli ottici. (Emendamento 62) ARTICOLO 1, PUNTO 23) Articolo 22, paragrafo 2 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE) >Testo dopo la votazione del PE> 2 bis. Le emittenti televisive adottano misure appropriate per istituire organismi composti di esperti (pedagoghi, specialisti dei media) incaricati di classificare il contenuto delle trasmissioni prima della loro diffusione, al fine di tutelare i minori da eccessi di violenza o scene di pornografia. (Emendamento 55) ARTICOLO 1, PUNTO 24), PARTE INTRODUTTIVA Articolo -22 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> 24) Sono inseriti gli articoli 22 bis e 22 ter seguenti: >Testo dopo la votazione del PE> 24) Sono inseriti gli articoli -22 bis, 22 bis e 22 ter seguenti: >Testo dopo la votazione del PE> «Articolo -22 bis 1. Gli Stati membri vegliano a che gli enti radiotelevisivi rientranti nella loro competenza prendano le misure necessarie per la codificazione di tutti i programmi da essi diffusi in conformità della classificazione comune dei programmi secondo il loro grado di nocività per i minori, al più tardi un anno dopo la sua approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 25. >Testo dopo la votazione del PE> 2. Ogni ricevitore televisivo immesso sul mercato ai fini di vendita o locazione nella Comunità deve essere dotato del dispositivo tecnico di filtraggio dei programmi al più tardi un anno dopo la sua normalizzazione da parte di un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto»; (Emendamento 56) ARTICOLO 1, PUNTO 24) Articolo 22 bis (direttiva 89/552/CEE) >Testo originale> Gli Stati membri vigilano a che le trasmissioni non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità. >Testo dopo la votazione del PE> Gli Stati membri vigilano a che le trasmissioni non contengano alcun incitamento al disprezzo o all'odio basati su differenze di razza, sesso, ideologia sociale o politica, religione, filosofia o nazionalità. (Emendamento 57) ARTICOLO 1, PUNTO 24 bis) (nuovo) Articolo 23, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) >Testo dopo la votazione del PE> 24 bis) All'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: >Testo dopo la votazione del PE> "1. Fatte salve le altre disposizioni civili, amministrative e penali adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'asserzione di fatto non conforme al vero contenuta in un programma, deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti cui si deve poter accedere facilmente, in un arco di tempo chiaramente definito». (Emendamento 58) ARTICOLO 1, PUNTO 26) Articolo 26, commi secondo e terzo (nuovi) (direttiva 89/552/CEE) >Testo dopo la votazione del PE> La Commissione valuta se sia necessario modificare le disposizioni della direttiva in relazione ai servizi che operano esclusivamente su richiesta individuale che sono stati sviluppati tecnicamente dall'entrata in vigore della direttiva e suggerisce le necessarie revisioni entro la fine del terzo anno a partire dalla data di approvazione della presente direttiva. >Testo dopo la votazione del PE> Gli Stati membri, sulla base dello sviluppo dei servizi summenzionati, stabiliscono misure appropriate, tenendo conto degli articoli 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, -22 bis, 22 bis e 22 ter, relativi al codice generale concernente la pubblicità e la protezione dei minori. (Emendamento 59) ARTICOLO 3, SECONDO COMMA >Testo originale> Le disposizioni dell'articolo 1, punto 5 hanno un'applicazione effettiva di dieci anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. >Testo dopo la votazione del PE> Alla scadenza del decimo anno dall'entrata in vigore della presente direttiva, le disposizioni dell'articolo 1, punto 5 sono sottoposte a revisione sulla base dei risultati della loro applicazione alla luce del loro impatto e delle circostanze prevalenti nel settore dell'industria europea dei media. Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (COM(95)0086 - C4-0200/95 - 95/0074(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(95)0086 - 95/0074(COD) ((GU C 185 del 19.7.1995, pag. 4.)), - visti l'articolo 189 B, paragrafo 2 e gli articoli 57, paragrafo 2 e 66 del del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0200/95), - visto l'articolo 58 del suo regolamento, - visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, nonché della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0018/96), 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE; 3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, gli emendamenti approvati dal Parlamento; 4. invita il Consiglio a informarlo, qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento, e chiede l'apertura della procedura di concertazione; 5. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo; 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.