51996AP0008

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (COM(95)0377 - C4- 0390/95 - 95/0204(SYN)) (Procedura di cooperazione: prima lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 078 del 18/03/1996 pag. 0025


A4-0008/96

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (COM(95)0377 - C4-0390/95 - 95/0204(SYN))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Considerando primo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che, visti i crescenti imperativi della mobilità e le relative esigenze e sollecitazioni per l'individuo e l'ambiente oltreché l'attuale quanto mai impari ripartizione e imputazione dei costi fra i modi di trasporto, occorre potenziare ovvero aumentare gli aiuti ai mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente quali il trasporto combinato, quello ferroviario e per via navigabile;

(Emendamento 2)

Considerando primo ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando il quadro dell'attuale politica dei trasporti, che non è ancora riuscita a creare le condizioni necessarie per una sana concorrenza tra i vari modi di trasporto e considerando che non è ancora stato raggiunto l'equilibrio finanziario delle imprese ferroviarie;

(Emendamento 3)

Considerando terzo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che è indispensabile prevedere taluni aiuti in ordine ai costi di esercizio del trasporto combinato a carico non solo dei paesi terzi ma anche degli Stati membri dell'Unione e che è pertanto necessario definire un'impostazione degli aiuti al trasporto combinato a favore del transito delle regioni montagnose europee essendo inteso che detto regime entrerà in vigore agli inizi del 1996;

(Emendamento 4)

Considerando terzo ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che i nuovi Stati membri meritano un'attenzione particolare per quanto riguarda i futuri aiuti al trasporto combinato;

(Emendamento 5)

Quinto considerando

>Testo originale>

considerando che la decisione 75/327/CEE del Consiglio cui si riferisce l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1107/70 è stata abrogata dalla direttiva n. 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (3) e che occorre pertanto abrogare l'articolo 4;

(3) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25.

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che la decisione 75/327/CEE del Consiglio cui si riferisce l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1107/70 va considerata nell'ambito delle realtà politiche ed economiche attuali ovvero che non si deve svantaggiare il trasporto combinato e ferroviario;

(Emendamento 6)

ARTICOLO 1, terzo trattino

(Articolo 4 (regolamento (CEE)1107/70))

>Testo originale>

- L'articolo 4 è soppresso.

>Testo dopo la votazione del PE>

Soppresso

(i trattini seguenti vengono modificati in conseguenza)

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (COM(95)0377 - C4-0390/95 - 95/0204(SYN))

(Procedura di cooperazione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0377 - 95/0204(SYN) ((GU C 253 del 29.9.1995, pag. 22.)),

- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C, 75, paragrafo 1 e 94 del trattato CE (C4-0390/95),

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo

(A4-0008/96),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a) del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.