Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (COM(95)0377 - C4- 0390/95 - 95/0204(SYN)) (Procedura di cooperazione: prima lettura)
Gazzetta ufficiale n. C 078 del 18/03/1996 pag. 0025
A4-0008/96 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (COM(95)0377 - C4-0390/95 - 95/0204(SYN)) La proposta è approvata con le seguenti modifiche: (Emendamento 1) Considerando primo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che, visti i crescenti imperativi della mobilità e le relative esigenze e sollecitazioni per l'individuo e l'ambiente oltreché l'attuale quanto mai impari ripartizione e imputazione dei costi fra i modi di trasporto, occorre potenziare ovvero aumentare gli aiuti ai mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente quali il trasporto combinato, quello ferroviario e per via navigabile; (Emendamento 2) Considerando primo ter (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando il quadro dell'attuale politica dei trasporti, che non è ancora riuscita a creare le condizioni necessarie per una sana concorrenza tra i vari modi di trasporto e considerando che non è ancora stato raggiunto l'equilibrio finanziario delle imprese ferroviarie; (Emendamento 3) Considerando terzo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che è indispensabile prevedere taluni aiuti in ordine ai costi di esercizio del trasporto combinato a carico non solo dei paesi terzi ma anche degli Stati membri dell'Unione e che è pertanto necessario definire un'impostazione degli aiuti al trasporto combinato a favore del transito delle regioni montagnose europee essendo inteso che detto regime entrerà in vigore agli inizi del 1996; (Emendamento 4) Considerando terzo ter (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che i nuovi Stati membri meritano un'attenzione particolare per quanto riguarda i futuri aiuti al trasporto combinato; (Emendamento 5) Quinto considerando >Testo originale> considerando che la decisione 75/327/CEE del Consiglio cui si riferisce l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1107/70 è stata abrogata dalla direttiva n. 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (3) e che occorre pertanto abrogare l'articolo 4; (3) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25. >Testo dopo la votazione del PE> considerando che la decisione 75/327/CEE del Consiglio cui si riferisce l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1107/70 va considerata nell'ambito delle realtà politiche ed economiche attuali ovvero che non si deve svantaggiare il trasporto combinato e ferroviario; (Emendamento 6) ARTICOLO 1, terzo trattino (Articolo 4 (regolamento (CEE)1107/70)) >Testo originale> - L'articolo 4 è soppresso. >Testo dopo la votazione del PE> Soppresso (i trattini seguenti vengono modificati in conseguenza) Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (COM(95)0377 - C4-0390/95 - 95/0204(SYN)) (Procedura di cooperazione: prima lettura) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0377 - 95/0204(SYN) ((GU C 253 del 29.9.1995, pag. 22.)), - consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189 C, 75, paragrafo 1 e 94 del trattato CE (C4-0390/95), - visto l'articolo 58 del suo regolamento, - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0008/96), 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE; 3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a) del trattato CE, le modifiche approvate dal Parlamento; 4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; 5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione; 6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.