51996AG1024(04)

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 55/96 definita dal Consiglio il 25 giugno 1996 in vista dell'adozione della direttiva 96/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. C 315 del 24/10/1996 pag. 0012


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 55/96 definita dal Consiglio il 25 giugno 1996 in vista dell'adozione della direttiva 96/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (96/C 315/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale (1),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (2),

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che dopo l'adozione della direttiva 94/35/CE (4) nel settore degli edulcoranti si sono verificati numerosi progressi tecnici;

considerando che occorre adeguare la direttiva a questi progressi;

considerando che il Comitato scientifico dell'alimentazione umana, istituito dalla decisione 95/273/CE della Commissione (5), è stato consultato prima dell'adozione di misure che possono interessare la salute pubblica,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 94/35/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo:

«5. La presente direttiva si applica anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ai sensi della direttiva 89/398/CEE.»;

2) l'articolo 2 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Fatte salve disposizioni specifiche, gli edulcoranti non possono essere utilizzati in alimenti destinati ai lattanti e bambini nella prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE, inclusi gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia che non godono di buona salute.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Nell'allegato, il termine "quantum satis" significa che non è specificato alcun livello massimo. Tuttavia, le sostanze edulcoranti devono essere utilizzate secondo le norme di buona fabbricazione e la dose utilizzata non deve essere superiore alla quantità necessaria per raggiungere lo scopo prefisso e a condizione che non traggano in inganno il consumatore.»;

3) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 2 bis

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, la presenza di un edulcorante in un prodotto alimentare è autorizzata:

- in un prodotto alimentare composto senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico, nei prodotti composti dietetici destinati a un regime ipocalorico e nei prodotti composti con durata di vita prolungata nel punto di vendita, diversi da quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 3, nella misura in cui questo edulcorante è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composto, oppure - se tale prodotto alimentare è destinato unicamente alla preparazione di un prodotto alimentare composto conforme alla presente direttiva.»;

4) all'allegato, la categoria «Vitamine e preparati dietetici» è sostituita da «Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare»;

5) la tabella dell'allegato è completata dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano, se del caso, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali in modo da:

- autorizzare il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il [. . .] (*),

- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal [. . .] (**). Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Parlamento europeo Il Presidente Per il Consiglio Il Presidente

(1) GU n. C 174 del 17. 6. 1996, pag. 1.

(2) Parere del Parlamento europeo del 12 marzo 1996 (GU n. C 96 dell'1. 4. 1996, pag. 24), posizione comune del Consiglio del 25 giugno 1996 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/34/CE (GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 1).

(4) GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 3.

(5) GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 22.

(*) 12 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva.

(**) 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva.

ALLEGATO

Nota:

1. Per la sostanza E 952, Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in acido libero.

2. Per la sostanza E 954, Saccarina e sali di Na, K e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in imide libera.

>SPAZIO PER TABELLA>

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 20 ottobre 1995 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva, basata sull'articolo 100 A del trattato CE, relativa agli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.

2. Il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno espresso i loro pareri rispettivamente il 12 marzo 1996 (1) e il 27 marzo 1996 (2). Il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione senza emendamenti.

3. Il 25 giugno 1996, il Consiglio ha definito la sua posizione comune conformemente all'articolo 189 B del trattato.

II. OBIETTIVO

All'origine della direttiva 94/35/CE, adottata il 21 giugno 1994, vi è la direttiva 89/107/CEE, la quale prevede l'adozione di direttive specifiche per armonizzare l'utilizzazione delle varie categorie di additivi nei prodotti alimentari. La proposta si prefigge di adeguare la direttiva 94/35/CE al progresso tecnico e scientifico.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. La posizione comune corrisponde, in linea di massima, alla proposta della Commissione. Il Consiglio ha tuttavia rimaneggiato il testo, da un lato, per armonizzare la direttiva sugli edulcoranti con quelle sugli altri additivi e, dall'altro, per tenere conto del progresso tecnico e scientifico nella Comunità europea.

La Commissione ha accettato tutte le modifiche apportate alla sua proposta.

2. Il Consiglio ha ampliato la portata della direttiva, estendendola ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare ai sensi della direttiva 89/398/CEE (articolo 1, paragrafo 5).

3. Tuttavia, tenendo conto della necessità di proteggere la salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE, il Consiglio ha precisato che gli edulcoranti non possono essere utilizzati in alimenti destinati a queste categorie di persone (articolo 2, paragrafo 3).

4. Per quanto riguarda i prodotti composti in cui è autorizzata la presenza di un edulcorante (articolo 2 bis), il Consiglio ha sottolineato che l'applicazione della disposizione pertinente lascerà impregiudicate le altre disposizioni comunitarie. Inoltre, per ridurre il più possibile l'impiego di edulcoranti nei prodotti in questione, il Consiglio ha ristretto la portata della disposizione precisando che la presenza di un edulcorante è autorizzata solo:

- in un prodotto alimentare composto senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico;

- nei prodotti composti dietetici destinati ad un regime ipocalorico;

- nei prodotti composti con durata di vita prolungata nel punto di vendita.

5. Per quanto riguarda gli additivi acesulfame K (E 950), aspartame (E 951), saccarina e sali di Na, K e Ca (E 954) e neoesperidina DC (E 959), il Consiglio ha precisato che i cereali per prima colazione devono avere un tenore di fibra superiore al 15 % e contenere almeno il 20 % di crusca. Il Consiglio ha introdotto talune precisazioni, tenendo conto dei metodi di produzione e della volontà di ridurre la portata di talune categorie di prodotti alimentari, e ha modificato la definizione dei termini «birra a ridotto contenuto calorico», «coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati» e «Feinkostsalat».

Successivamente il Consiglio ha aggiunto all'elenco le «bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15 % vol», prodotto presente da molto tempo sul mercato.

Il Consiglio non ha infine ripreso le bevande costituite da «vini di frutta a ridotto contenuto calorico» poiché tali bevande non sono prodotto nell'Unione europea.

6. Per quanto riguarda l'acesulfame (E 950), il Consiglio ha aggiunto all'elenco i «prodotti della confetteria presentati in compresse a ridotto contenuto calorico», presenti da molto tempo sul mercato.

7. Per quanto riguarda l'additivo «aspartame» (E 951), il Consiglio ha aggiunto l'espressione «rinfrescante per la gola, fortemente aromatizzato senza zuccheri aggiunti». Trattasi di un prodotto presente da molto tempo sul mercato dell'Unione europea.

8. Circa l'additivo «acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca» (E 952), il Consiglio ha preferito limitarne l'impiego a tre categorie di prodotti alimentari, decidendo nel contempo di ridurre le dosi ammissibili per queste tre categorie.

9. Per quanto riguarda infine l'additivo «neoesperidina DC», il Consiglio, volendo stabilire identiche norme per l'impiego di questo additivo e di altri additivi analoghi, ha aggiunto i seguenti prodotti alimentari:

- bevande alcoliche aventi un tenore in alcole inferiore a 15 % vol;

- coni e cialdine senza zuccheri aggiunto per gelati;

- birra a ridotto contenuto calorico;

- preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico;

- «snacks» stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati.

10. Il Consiglio, avendo in linea di massima tenuto conto della proposta approvata dal Parlamento europeo e avendo precisato il testo per tenere conto della produzione attuale e futura, ritiene di essere nel complesso pervenuto ad un compromesso equilibrato.

(1) GU n. C 96 dell'1. 4. 1996, pag. 24.

(2) GU n. C 174 del 17. 6. 1996, pag. 1.