51996AG0826(03)

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 38/96 definita dal Consiglio il 18 giugno 1996 in vista dell' adozione della direttiva 96/.../CE del Consiglio, del ... , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. C 248 del 26/08/1996 pag. 0049


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 38/96

definita dal Consiglio il 18 giugno 1996

in vista dell'adozione della direttiva 96/. . ./CE del Consiglio, del . . . , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(96/C 248/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che la direttiva 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), è stata ripetutamente modificata nella sostanza; che, in occasione della nuova modifica di tale direttiva, è opportuno, per maggior chiarezza, procedere alla sua rifusione in un testo unico;

(2) considerando che, nell'ambito della politica comune dei trasporti, la circolazione di alcuni tipi di veicoli nello spazio comunitario deve svolgersi nelle migliori condizioni, sia sul piano della sicurezza che su quello delle condizioni di concorrenza fra trasportatori dei diversi Stati membri;

(3) considerando che l'intensificarsi della circolazione stradale e l'aumento dei pericoli e degli effetti nocivi che ne derivano pongono a tutti gli Stati membri problemi di sicurezza di natura e gravità analoghe;

(4) considerando che le norme e i metodi di controllo attuali variano da uno Stato membro all'altro e che tale situazione pregiudica la parità del livello di sicurezza e di qualità ecologica dei veicoli controllati in circolazione negli Stati membri; che tale situazione può inoltre perturbare le condizioni di concorrenza tra i vettori dei vari Stati membri;

(5) considerando che da ciò deriva la necessità di armonizzare per quanto possibile la periodicità dei controlli e gli elementi da controllare obbligatoriamente;

(6) considerando che i controlli da effettuare durante il ciclo di utilizzazione del veicolo dovrebbero essere relativamente semplici, rapidi e poco costosi;

(7) considerando che occorre quindi che le norme e i criteri comunitari minimi per il controllo tecnico degli elementi di cui all'allegato II siano definiti con direttive particolari;

(8) considerando che, a titolo transitorio, le norme nazionali restano applicabili per quanto riguarda gli elementi che non sono oggetto di direttive particolari;

(9) considerando che è necessario adeguare rapidamente al progresso tecnico le norme e i metodi fissati nelle direttive particolari e, al fine di agevolare l'applicazione delle misure richieste al riguardo, instaurare una procedura di stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento del controllo tecnico al progresso tecnico;

(10) considerando che, per quanto riguarda i dispositivi di frenatura, sarebbe prematuro fissare norme relative alla regolazione della pressione pneumatica, ai tempi di riempimento del compressore, ecc., data la diversità delle apparecchiature e dei metodi di controllo in uso nella Comunità;

(11) considerando che si prevede di modificare ulteriormente la presente direttiva per armonizzare e migliorare i metodi di controllo;

(12) considerando che, fino a quando non esistono procedure e metodi di controllo armonizzati, gli Stati membri possono ricorrere alla procedura di controllo che reputino adeguata per valutare se i veicoli in questione soddisfano i requisiti di frenatura;

(13) considerando che gli Stati membri, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, devono accertarsi della qualità e delle modalità di effettuazione del controllo tecnico dei veicoli;

(14) considerando che occorre che la Commissione verifichi l'applicazione pratica della presente direttiva e, a scadenze regolari, riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati ottenuti;

(15) considerando che nel settore del controllo tecnico dei veicoli tutte le parti riconoscono che il metodo di controllo, in particolare a seconda che l'ispezione sia effettuata su veicolo carico, parzialmente carico o scarico, può influire sulla valutazione degli esaminatori circa il corretto funzionamento dei dispositivi di frenatura;

(16) considerando che la fissazione di norme di riferimento relative alla forza frenante in diverse condizioni di carico per ogni modello di veicolo contribuisce a fornire maggiori elementi di valutazione e che la presente direttiva consente di effettuare controlli con tale metodo in alternativa ai controlli a fronte di norme minime di efficienza per ciascuna categoria di veicoli;

(17) considerando che, per quanto riguarda i dispositivi di frenatura, la presente direttiva riguarda principalmente veicoli omologati a norma della direttiva 71/320/CEE (1), pur essendo riconosciuto che alcuni tipi di veicoli sono stati omologati secondo norme nazionali che possono discordarsi dalla presente direttiva;

(18) considerando che gli Stati membri possono estendere il controllo dei dispositivi di frenatura per includere categorie di veicoli o elementi che non rientrano nella presente direttiva;

(19) considerando che gli Stati membri possono instaurare controlli più rigorosi o più frequenti per i sistemi di frenatura;

(20) considerando che la presente direttiva mira a mantenere, grazie ad un controllo periodico, le emissioni di scarico degli autoveicoli ad un livello moderato per la durata di vita utile degli autoveicoli stessi, nonché ad assicurare che i veicoli particolarmente inquinanti siano ritirati dalla circolazione fintantoché non si trovino in uno stato di manutenzione corretta;

(21) considerando che una cattiva regolazione ed un'insufficiente manutenzione del motore risultano pregiudizievoli per il motore stesso e per l'ambiente, dato il maggior inquinamento e il più elevato consumo di carburante che ne derivano; che è importante produrre mezzi di trasporto che rispettino l'ambiente;

(22) considerando che, nel caso dei motori ad accensione per compressione (motori diesel), la misurazione dell'opacità dei fumi è considerata un indicatore sufficiente dello stato di manutenzione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni;

(23) considerando che, nel caso dei motori ad accensione a scintilla (motori a benzina) convenzionali, la misurazione delle emissioni di ossido di carbonio all'uscita del tubo di scarico dei veicoli, effettuata con motore al minimo, si ritiene dia un'indicazione sufficiente dello stato di manutenzione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni;

(24) considerando che la percentuale dei veicoli respinti al controllo tecnico a motivo delle emissioni di scarico rischia di essere elevata qualora i veicoli non siano stati sottoposti ad una manutenzione regolare;

(25) considerando che per i veicoli dotati di motore a benzina le cui norme di omologazione prescrivono la dotazione obbligatoria di sistemi perfezionati di controllo delle emissioni, quali marmitte catalitiche a circuito chiuso a tre vie e con regolazione a sonda lambda, le norme sul controllo periodico delle emissioni devono essere più severe che per i veicoli convenzionali;

(26) considerando che gli Stati membri possono eventualmente escludere dal campo di applicazione della presente direttiva alcune categorie di veicoli d'interesse storico; che essi possono anche stabilire proprie norme di controllo per tali veicoli; che quest'ultima facoltà non deve avere come conseguenza l'applicazione di norme più severe di quelle cui i veicoli in questione dovevano essere conformi originariamente;

(27) considerando che è necessario poter adattare gradualmente la presente direttiva per tener conto dei progressi realizzati nel campo della costruzione dei veicoli, che facilitano l'ispezione durante il ciclo di utilizzazione dei medesimi, nonché dei progressi delle tecniche di controllo destinati a meglio riflettere le condizioni reali di impiego;

(28) considerando che la direttiva 92/6/CEE (2) impone il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di veicoli a motore;

(29) considerando che, in attesa dell'evoluzione delle tecnologie dei limitatori di velocità che ne consentano un più agevole controllo, questi ultimi possono già nondimeno essere sottoposti, durante il controllo tecnico e quando ciò sia possibile, a una serie di verifiche di taluni elementi;

(30) considerando che, attualmente, il funzionamento corretto dei limitatori di velocità viene controllato dagli Stati membri con qualsiasi sistema essi ritengano appropriato; che si intende armonizzare successivamente le procedure e le norme di prova;

(31) considerando che occorre che la Commissione valuti il corretto funzionamento dei limitatori di velocità in base all'esperienza effettiva e presenti una relazione al Consiglio; che, se ciò risulti necessario, le conclusioni della relazione costituiranno la base per qualsiasi ulteriore proposta per quanto riguarda l'evoluzione della normativa applicabile ai limitatori di velocità;

(32) considerando che le prescrizioni relative ai taxi e alle ambulanze sono analoghe a quelle relative alle automobili private; che quindi gli elementi da sottoporre a controllo possono essere simili, anche se la periodicità delle prove è diversa;

(33) considerando che, visti gli effetti che si attendono dalla presente direttiva nel settore in questione e alla luce del principio di sussidiarietà, le misure comunitarie previste dalla stessa sono necessarie per giungere ad un'armonizzazione della normativa in materia di controllo tecnico, al fine di evitare distorsioni di concorrenza fra i trasportatori e di garantire che i veicoli siano regolati e sottoposti a manutenzione in modo corretto; che questi obiettivi non possono essere pienamente realizzati dai singoli Stati membri;

(34) considerando che la presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativamente ai termini ultimi per la trasposizione nel diritto interno e per l'applicazione delle direttive abrogate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

1. In ciascuno Stato membro i veicoli a motore immatricolati in tale Stato, nonché i loro rimorchi e semirimorchi, sono sottoposti ad un controllo tecnico periodico in base alla presente direttiva e in particolare agli allegati I e II.

2. Le categorie di veicoli da controllare, la periodicità del controllo tecnico e gli elementi da controllare obbligatoriamente sono indicati negli allegati I e II.

Articolo 2

Il controllo tecnico previsto dalla presente direttiva deve essere effettuato dallo Stato a da organismi a vocazione pubblica incaricati di tale compito oppure da organismi o impianti da esso designati, di natura eventualmente privata, debitamente autorizzati e che agiscono sotto la sua diretta sorveglianza. Quando impianti designati quali centri di controllo tecnico dei veicoli operano anche come officine per la riparazione dei veicoli, gli Stati membri si adoperano in modo particolare affinché siano garantite l'obiettività e l'elevata qualità di tali controlli.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti che ritengono necessari perché si possa dimostrare che il veicolo è stato sottoposto, con esito positivo, ad un controllo tecnico che sia conforme almeno alle disposizioni della presente direttiva.

Tali provvedimenti sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione.

2. Ogni Stato membro riconosce l'attestato rilasciato da un altro Stato membro comprovante che un veicolo a motore immatricolato in quest'ultimo Stato, nonché il suo rimorchio o semirimorchio, sono stati sottoposti con esito positivo ad un controllo tecnico che sia conforme almeno alle disposizioni della presente direttiva, come se avesse esso stesso rilasciato detto attestato.

3. Gli Stati membri applicano le procedure appropriate per stabilire, per quanto possibile, che le prestazioni dei dispositivi di frenatura dei veicoli immatricolati nei rispettivi territori soddisfino i requisiti di cui alla presente direttiva.

CAPITOLO II Eccezioni e deroghe

Articolo 4

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i veicoli delle forze armate, delle forze dell'ordine e dei pompieri.

2. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva o assoggettare a disposizioni speciali taluni veicoli utilizzati in condizioni eccezionali, nonché i veicoli che non utilizzano, o quasi, le strade pubbliche, compresi quelli considerati di interesse storico e costruiti prima del 1° gennaio 1960, o che sono temporaneamente ritirati dalla circolazione.

3. Gli Stati membri possono, previa consultazione della Commissione, stabilire proprie norme di controllo per quanto riguarda i veicoli considerati di interesse storico.

Articolo 5

Nonostante le disposizioni degli allegati I e II, gli Stati membri possono:

- anticipare la data del primo controllo tecnico obbligatorio e, se necessario, sottoporre il veicolo a controllo prima della sua immatricolazione;

- ridurre l'intervallo tra due successivi controlli tecnici obbligatori;

- rendere obbligatorio il controllo tecnico dell'equipaggiamento opzionale;

- aumentare il numero degli elementi da controllare;

- estendere l'obbligo del controllo tecnico periodico ad altre categorie di veicoli;

- prescrivere ulteriori controlli speciali;

- prescrivere norme minime di efficienza di frenatura più elevati e includere controlli a fronte di pesi a carico più elevati rispetto a quelli precisati nell'allegato II per i veicoli immatricolati nei rispettivi territori, purché tali norme non siano più rigorose di quelle previste per l'omologazione originale del veicolo.

Articolo 6

1. In deroga alle disposizioni degli allegati I e II e fino al 1° gennaio 1993, gli Stati membri possono:

- posticipare la data del primo controllo tecnico obbligatorio,

- aumentare l'intervallo tra due successivi controlli tecnici obbligatori,

- ridurre il numero degli elementi da controllare,

- modificare le categorie di veicoli da sottoporre al controllo tecnico obbligatorio,

a condizione che, prima di tale data, tutti i veicoli commerciali leggeri di cui alla rubrica 5 dell'allegato I siano soggetti all'obbligo del controllo tecnico a norma della presente direttiva.

Tuttavia, negli Stati membri in cui, per questa categoria di veicoli, alla data del 26 luglio 1988 non esisteva un sistema di controllo tecnico periodico analogo a quello previsto dalla presente direttiva, sino al 1° gennaio 1995 si applica il paragrafo 1.

2. Per quanto riguarda le automobili private di cui alla rubrica 6 dell'allegato I, sino al 1° gennaio 1994 si applica il paragrafo 1.

Tuttavia, negli Stati membri in cui, per questa categoria di veicoli, al 31 dicembre 1991 non esisteva un sistema di controllo tecnico periodico analogo a quello previsto dalla presente direttiva, fino al 1° gennaio 1998 si applica il paragrafo 1.

CAPITOLO III Disposizioni finali

Articolo 7

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le direttive particolari necessarie al fine di definire le norme e i metodi minimi concernenti il controllo degli elementi di cui all'allegato II.

2. Le modifiche che sono necessarie per l'adeguamento al progresso tecnico delle norme e dei metodi delle direttive particolari sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 8.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

4. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 9

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, non oltre il 31 dicembre 1998, una relazione sull'attuazione del controllo tecnico delle automobili private, accompagnata dalle proposte necessarie, in particolare per quanto riguarda la periodicità e il contenuto dei controlli.

2. La Commissione esamina, non oltre tre anni dopo l'introduzione del controllo periodico dei limitatori di velocità, se, in base all'esperienza acquisita, i controlli previsti sono sufficienti per individuare i limitatori di velocità difettosi o manomessi e se non sia necessario modificare la normativa in vigore.

Articolo 10

Le direttive elencate nell'allegato III, parte A, sono abrogate alla data indicata all'articolo 11, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini ultimi per la trasposizione e l'applicazione indicati nell'allegato III, parte A.

I riferimenti alle direttive abrogate devono essere intesi come riferimenti alla presente direttiva e devono essere letti secondo le tabelle di corrispondenza che figurano nell'allegato IV.

Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il [. . .] (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno da essi adottate per conformarsi alla presente direttiva.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'attuazione del sistema di controllo previsto dalla presente direttiva.

Le misure adottate devono essere concrete, proporzionate e dissuasive.

Articolo 12

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

Il presidente

(*) Un anno dopo l'entrata in vigore della direttiva.

(1) GU n. C 193 del 4. 7. 1996, pag. 1 e 5.

(2) GU n. C 39 del 12. 2. 1996, pag. 24.

(3) Parere del Parlamento europeo del 29 febbraio 1996 (GU n. C 78 del 18. 3. 1996, pag. 27), posizione comune del Consiglio del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/23/CE della Commissione (GU n. L 147 del 14. 6. 1994, pag. 6).

(1) Direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 37). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/422/CEE (GU n. L 233 del 22. 8. 1991, pag. 21).

(2) Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 27).

ALLEGATO I

CATEGORIE DI VEICOLI SOGGETTE AL CONTROLLO TECNICO E PERIODICITÀ DEI CONTROLLI

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

ELEMENTI DA CONTROLLARE OBBLIGATORIAMENTE

Il controllo deve essere effettuato almeno sugli elementi indicati in appresso, purché essi si riferiscano all'equipaggiamento obbligatorio del veicolo sottoposto a controllo nello Stato membro interessato.

I controlli previsti dal presente allegato possono essere effettuati senza smontare i componenti del veicolo.

Qualora il veicolo presenti difetti riguardanti gli elementi sottoposti a controllo indicati in appresso, le autorità competenti degli Stati membri adottano una procedura che stabilisce le condizioni alle quali è autorizzata la circolazione del veicolo fino al superamento di un nuovo controllo tecnico.

Gli Stati membri devono tuttavia controllare che i veicoli non conformi ai requisiti minimi relativi ai sistemi di frenatura e alle emissioni non circolino su strada.

VEICOLI DELLE CATEGORIE 1, 2, 3, 4, 5 E 6

1. Dispositivi di frenatura

Il controllo dei dispositivi di frenatura del veicolo verterà sui seguenti elementi. I risultati di prova ottenuti nel corso dei controlli dei dispositivi di frenatura devono corrispondere, per quanto possibile, ai requisiti tecnici di cui alla direttiva 71/320/CEE (1)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

VEICOLI DELLE CATEGORIE 1, 2, 3, 4, 5 e 6

8.2. Emissioni di gas di scarico

8.2.1. Autoveicoli con motore ad accensione a scintilla (benzina)

a) Se le emissioni non sono controllate da un sistema perfezionato di controllo delle emissioni quale un convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda, ad esempio:

1. esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e dispersioni;

2. se del caso, esame visivo del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento indispensabile.

Dopo un ragionevole periodo di condizionamento del motore (tenendo conto delle raccomandazioni del costruttore), si procede a misurare il tenore di ossido di carbonio (CO) nel gas di scarico con motore al minimo (motore disinnestato).

Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere dichiarato dal costruttore del veicolo. Ove tale dato non sia disponibile o le autorità degli Stati membri preposte ai controlli decidano di non considerarlo un valore di riferimento, il tenore di CO nel gas di scarico non deve superare i valori seguenti:

- per i veicoli immatricolati e messi in circolazione per la prima volta tra la data a partire della quale gli Stati membri hanno stabilito che tali veicoli debbano conformarsi alle disposizioni della direttiva 70/220/CEE (1) e il 1° ottobre 1986

CO: 4,5 % vol.;

- per i veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° ottobre 1986:

CO: 3,5 % vol.

b) Se le emissioni sono controllate da un sistema perfezionato di controllo quale un convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda, ad esempio:

1. esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe o dispersioni e la completezza di tutte le parti;

2. esame visivo del sistema di controllo delle emissioni volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento richiesto;

3. determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli mediante misurazione del valore lambda e del tenore di CO nel gas di scarico in conformità del punto 4 o delle procedure proposte dal costruttore e approvate all'atto dell'omologazione. Il veicolo sarà sottoposto a un periodo di condizionamento del motore, conformemente alle raccomandazioni del costruttore del veicolo, per ciascuna delle prove;

4. emissioni all'uscita del tubo di scarico - valori limite:

- misurazione con motore al minimo:

il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico deve essere quello dichiarato dal costruttore del veicolo. Qualore il dato relativo non sia disponibile, il tenore di CO non deve essere superiore a 0,5 % vol.;

- misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocità del motore (disinnestato) di almeno 2 000 min-1:

tenore di CO: non superiore a 0,3 % vol.;

lambda: 1 p 0,03 o conformemente alle specifiche del costruttore.

8.2.2. Autoveicoli con motore ad accensione per compressione (diesel)

Misurazione dell'opacità delle emissioni di scarico in libera accelerazione (motore in folle, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo). Il livello di concentrazione non dovrà essere superiore a quello registrato sulla piastrina conformemente alla direttiva 72/306/CEE (2). Ove tale dato non sia ancora disponibile o le autorità degli Stati membri preposte ai controlli decidano di non utilizzare tale valore come riferimento, non dovranno essere superati i seguenti valori limite del coefficiente di assorbimento per:

- motori diesel ad aspirazione naturale: 2,5 m-1

- motori diesel a turbocompressione: 3,0 m-1

oppure valori equivalenti in caso di impiego di un tipo di apparecchio diverso da quello utilizzato per l'omologazione CE.

I veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1980 sono esentati da tali requisiti.

8.2.3. Attrezzatura di controllo

Ai fini del controllo delle emissioni di scarico dei veicoli sono utilizzate apparecchiature atte a controllare accuratamente che i veicoli rispettino i valori limite prescritti o indicati dal costruttore.

8.2.4. Qualora all'atto dell'omologazione CE, un tipo di veicolo non abbia potuto rispettare i valori limite fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri, sulla base di prove fornite dal costruttore, possono fissare valori limite più elevati per il tipo di veicolo in questione. Essi ne informano immediatamente la Commissione, la quale a sua volta ne informa gli altri Stati membri.

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GU n. L 76 del 9. 3. 1970 pag. 1) e rettifica (GU n. L 81 dell'11. 4. 1970, pag. 15). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU n. L 100 del 19. 4. 1992, pag. 42).

(2) Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU n. L 190 del 20. 8. 1972, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/491/CEE della Commissione (GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 43).

ALLEGATO III

PARTE A

Direttive abrogate

(di cui all'articolo 10)

La direttiva 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché le direttive che l'hanno modificata:

- direttiva 88/449/CEE del Consiglio,

- direttiva 91/225/CEE del Consiglio,

- direttiva 91/328/CEE del Consiglio,

- direttiva 92/54/CEE del Consiglio,

- direttiva 92/55/CEE del Consiglio,

- direttiva 94/23/CE della Commissione.

PARTE B

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

In data 8 settembre 1995 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva, basata sull'articolo 75 del trattato CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1).

Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 29 febbraio 1996 (2) e il Comitato economico e sociale ha emesso il suo in data 22 novembre 1995 (3).

Sulla scorta di tali pareri il 18 aprile 1996 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta modificata (4).

In data 18 giugno 1969, il Consiglio ha adottato la posizione comune conformemente all'articolo 189 C del trattato CE.

II. SCOPO DELLA PROPOSTA

La proposta modificata della Commissione è intesa ad estendere il campo di applicazione della direttiva 77/143/CEE (5) per assicurare che la circolazione dei veicoli all'interno dello spazio comunitario abbia luogo nelle migliori condizioni, sia sul piano della sicurezza che su quello delle condizioni di concorrenza fra i trasportatori dei vari Stati membri. Essa mira inoltre a raggruppare in un solo testo la direttiva 77/143/CEE e quelle che l'hanno modificata.

Le modifiche previste dalla proposta della Commissione sono:

i) la Commissione propone l'inclusione del limitatore di velocità nell'ambito del controllo tecnico comunitario, in modo da evitare distorsioni di concorrenza fra i trasportatori che l'esistenza di differenze nei controlli tecnici effettuati negli Stati membri comporterebbe. Infatti, in assenza di norme comuni, i limitatori di velocità non sono controllati, oppure sono controllati secondo norme nazionali che variano da uno Stato membro all'altro. Più precisamente, la proposta prevede l'inclusione dei limitatori di velocità nell'elenco degli elementi che devono essere controllati obbligatoriamente, elenco che figura nell'allegato II, con l'aggiunta di un nuovo punto 7.10;

ii) poiché i limitatori di velocità sono generalmente allacciati al cronotachigrafo montato sui veicoli attualmente utilizzati da conducenti professionisti, la proposta prevede la modifica del punto 7.9 che figura nell'allegato II, attualmente così redatto: «7.9. Tachigrafo (presenza e sigillatura)». Con questa modifica si vuole aggiungere, al controllo della presenza del tachigrafo sul veicolo, il controllo della validità del disco del tachigrafo, il controllo, se prescritto, della conformità della circonferenza nominale dei pneumatici ai dati indicati sul tachigrafo e, se possibile, il controllo dell'integrità dei sigilli;

iii) l'articolo 4, paragrafo 3 della proposta prevede che gli Stati membri possano stabilire proprie norme di controllo per i veicoli considerati di interesse storico; è stato pertanto modificato l'articolo 4 della direttiva 94/23/CE della Commissione che limita questa possibilità alla fissazione di norme di controllo dell'efficienza della frenatura;

iv) nell'allegato II della proposta, la categoria 4 - taxi e ambulanze - è spostata dalla colonna di sinistra alla colonna di destra assieme alle categorie 5 e 6; in tal modo, gli elementi che devono essere controllati obbligatoriamente sui taxi e le ambulanze non sono più assimilati a quelli stabiliti per gli autobus e i veicoli pesanti bensì a quelli stabiliti per le automobili private, anche se la frequenza del controllo tecnico è diversa;

v) nell'allegato II della proposta è aggiunto un quarto capoverso, nella nota introduttiva, che prevede che gli Stati membri vietino immediatamente la circolazione dei veicoli non conformi ai requisiti minimi relativi ai sistemi di frenatura e alle emissioni.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

La posizione comune del Consiglio corrisponde, per la parte essenziale, alla proposta della Commissione, ma comporta rispetto ad essa alcune modifiche.

Tali modifiche consistono:

- nell'aggiunta, all'articolo 4, paragrafo 1, della possibilità per gli Stati membri di escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i veicoli dei pompieri;

- nell'aggiunta, all'articolo 4, paragrafo 2, della possibilità per gli Stati membri di escludere dal campo di applicazione della direttiva, previa consultazione della Commissione, i veicoli considerati di interesse storico e costruiti prima del 1° gennaio 1960;

- nella fissazione, all'articolo 11, paragrafo 1, della data di entrata in applicazione della direttiva a un anno dopo la sua entrata in vigore;

- nell'aggiunta, all'articolo 11 del progetto di direttiva, di un nuovo paragrafo 3 in sostituzione del quarto capoverso che la Commissione ha proposto di inserire nella nota introduttiva dell'allegato II. Tale paragrafo prevede che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie all'applicazione del sistema di controllo contemplato nella direttiva e che tali misure devono essere concrete, proporzionate e dissuasive;

- nella modifica, all'allegato II del progetto di direttiva, del secondo trattino del punto 7.9 relativo al tachigrafo. Il nuovo testo è il seguente:

«- controllare, in caso di dubbio, se la circonferenza nominale o la dimensione del pneumatico è conforme ai dati indicati sul tachigrafo;».

IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

1. Emendamenti del Parlamento europeo ripresi dalla Commissione e accolti dal Consiglio

Il Consiglio ha seguito la proposta della Commissione accogliendo nella sostanza, se non nella formulazione, i seguenti emendamenti del Parlamento europeo:

- tredicesimo considerando: emendamento 2 volto a inserire nella direttiva un nuovo considerando, relativo all'articolo 2, concernente la qualità e il metodo operato del controllo tecnico;

- quattordicesimo considerando: emendamento 3 che inserisce nella direttiva un nuovo considerando, sempre inteso ad assicurare l'effecacia dei controlli, secondo il quale la stessa Commissione deve controllare l'applicazione pratica della direttiva e, a scadenze regolari, riferire al Palamento europeo e al Consiglio in merito alle risultanze dei controlli;

- articolo 2: emendamento 8 il quale prevede che gli Stati membri garantiscano l'obiettività e l'alta qualità del controllo tecnico effettuato nei centri di controllo pubblici e privati.

2. Emendamenti del Parlamento europeo non ripresi dalla Commissione e non accolti dal Consiglio

Il Consiglio non ha accolto:

- l'emendamento 1 volto ad includere nella direttiva un considerando facente riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo in materia di codificazione ufficiale. Infatti la posizione comune del Consiglio comprende importanti elementi nuovi e costituisce una nuova formulazione della direttiva 77/143/CEE, con il raggruppamento delle disposizioni in un unico testo;

- l'emendamento 10 inteso a includere nella direttiva un considerando nel quale si prevede che nel 1996 la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuabilità di un'estensione del controllo tecnico ai veicoli a due e tre ruote. Il Consiglio ritiene prematura, in questa fase, l'estensione del campo d'applicazione della direttiva;

- l'emendamento 6 che prevede di aumentare la frequenza minima dei controlli effettuati per i veicoli utilitari leggeri. Il Consiglio ritiene infatti che non tutti gli Stati membri siano in grado, attualmente, di applicare siffatta misura, tenuto conto delle infrastrutture che essa richiede;

- l'emendamento 7 volto a modificare le modalità di controllo della concentrazione di monossido di carbonio (CO) nei veicoli con motore a benzina, prevedendo che il controllo inizi con un avviamento a freddo. Secondo il Consiglio risulterebbero penalizzati i veicoli senza catalizzatore, in quanto un controllo che inizi con un avviamento a freddo non è incluso nell'omologazione originaria di tali veicoli.

(1) GU n. C 193 del 4. 7. 1996, pag. 5.

(2) GU n. C 78 del 18. 3. 1996, pag. 26.

(3) GU n. C 39 del 12. 2. 1996, pag. 24.

(4) GU n. C 193 del 4. 7. 1996, pag. 1.

(5) Direttiva 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47). Direttiva modificata da ultimo, e per la sesta volta, dalla direttiva 94/23/CE della Commissione (GU n. L 147 del 14. 6. 1994, pag. 6).