POSIZIONE COMUNE (CE) N. 36/96 definita dal Consiglio il 28 maggio 1996 in vista dell' adozione del regolamento (CE) n. .../96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario
Gazzetta ufficiale n. C 248 del 26/08/1996 pag. 0001
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 36/96 definita dal Consiglio il 28 maggio 1996 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. . . ./96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario (96/C 248/01) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 28, 100 A e 113, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3), (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (4), prevede che il territorio doganale della Comunità non comprende le isole AAland, a meno che ne sia fatta dichiarazione a norma dell'articolo 227, paragrafo 5 del trattato; che occorre modificare tale regolamento poiché questa condizione è stata soddisfatta e le suddette isole costituiscono parte integrante della Repubblica di Finlandia; (2) considerando che l'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino del 27 novembre 1992 (5) definisce i territori in cui detto accordo si applica; che pertanto il territorio di San Marino non può in alcun modo essere considerato parte del territorio doganale della Comunità; (3) considerando che in ogni caso si deve garantire che le merci ottenute utilizzando merci non comunitarie vincolate ad un regime sospensivo non rientrino nel circuito economico della Comunità senza pagare dazi all'importazione, anche se hanno acquisito l'origine comunitaria; che è pertanto necessario adattare la definizione di merci comunitarie; che dette merci devono inoltre essere vincolate al regime sospensivo al quale sono vincolate le merci da cui esse sono state ottenute; (4) considerando che l'accordo dell'Uruguay Round sull'agricoltura (6) prevede l'abolizione dei prelievi agricoli; (5) considerando che l'accordo dell'Uruguay Round sulle norme d'origine (1) prevede che le parti contraenti rilascino dichiarazioni sull'origine delle merci a chiunque abbia validi motivi per richiederle; (6) considerando che un certo numero di merci sono soggette a dazi all'importazione fissati in ecu; che gli importi in ecu di questi dazi devono essere convertiti in moneta nazionale al più presto per evitare deviazioni di traffico; (7) considerando che negli altri casi in cui la normativa doganale ha fissato importi in ecu si è rivelata necessaria una certa elasticità per la conversione di detti importi in moneta nazionale; (8) considerando che per espletare le formalità doganali gli operatori economici devono poter esaminare le merci non soltanto al momento dell'importazione diretta, ma anche quando termina un regime di transito esterno; (9) considerando che, con la decisione 93/329/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, riguardante la conclusione della convenzione relativa all'ammissione temporanea e l'accettazione dei suoi allegati (2), la Comunità europea ha approvato la convenzione relativa all'ammissione temporanea, negoziata nell'ambito del Consiglio di cooperazione doganale e conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990; che l'uso del carnet ATA è pertanto possibile anche sulla base di detta convenzione; (10) considerando che nel quadro del perfezionamento attivo - sistema del rimborso - occorre in alcuni casi estendere la possibilità di rimborso alle merci tali quali; che, se nell'ambito del sistema è stato concesso un rimborso dei dazi all'importazione, deve essere comunque possibile una ulteriore immissione in libera pratica senza autorizzazione specifica, come avviene nell'ambito del sistema della sospensione; (11) considerando che non sembra sempre necessaria una notifica della riesportazione di merci precedentemente importate nel territorio doganale della Comunità; (12) considerando che se la normativa comunitaria prevede una franchigia o un'esenzione da dazi all'importazione o all'esportazione questa franchigia o questa esenzione deve potersi applicare in ciascun caso, prescindendo dalle condizioni in presenza delle quali sorge un'obbligazione doganale; che, in siffatta situazione, qualora le norme di procedura doganale non siano rispettate, l'applicazione del dazio normale non sembra costituire una sanzione adeguata; (13) considerando che occorre definire più chiaramente i casi in cui è sospeso l'obbligo del debitore relativo al pagamento dei dazi; (14) considerando che un'obbligazione doganale deve estinguersi ogni qual volta viene invalidata una dichiarazione in dogana; che tali casi non si limitano a quelli previsti all'articolo 66 del codice doganale comunitario; (15) considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo al transito comunitario (3), è divenuto privo di oggetto; (16) considerando che, per mantenere al codice doganale il suo carattere pratico sul piano dell'utilizzazione, la Commissione è disposta a pubblicarne annualmente una versione aggiornata, con le relative disposizioni di applicazione, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è modificato come segue: 1) All'articolo 3: a) il paragrafo 1 è modificato come segue: - il quinto trattino è sostituito dal testo seguente: «- il territorio della Repubblica francese, fatta eccezione per i territori d'oltremare e per Saint-Pierre e Miquelon e per Mayotte,»; - il tredicesimo trattino è sostituito dal testo seguente: «- il territorio della Repubblica di Finlandia,»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Tenuto conto della convenzione ad esso applicabile e sebbene sia situato al di fuori del territorio della Repubblica francese, viene considerato come facente parte del territorio doganale della Comunità anche il territorio del Principato di Monaco, quale viene definito dalla convenzione doganale firmata a Parigi il 18 maggio 1963 (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 27 settembre 1963, pag. 8679).» 2) L'articolo 4 è modificato come segue: a) al punto 5), l'ultima parte della frase è sostituita dal testo seguente: «. . .; con questo termine si intende, tra l'altro, un'informazione vincolante a norma dell'articolo 12.»; b) al punto 7), il primo trattino è sostituito dal testo seguente: «- interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità nelle condizioni di cui all'articolo 23, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità. Le merci ottenute a partire da merci vincolate ad un regime sospensivo non sono considerate come aventi carattere comunitario nei casi, determinati secondo la procedura del comitato, che rivestano una particolare importanza sotto il profilo economico.»; c) al punto 10), secondo trattino, vengono eliminate le parole «i prelievi agricoli e altre»; d) al punto 11), secondo trattino, vengono eliminate le parole «i prelievi agricoli e altre». 3) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 12 1. L'autorità doganale fornisce, su richiesta scritta e in base a modalità determinate secondo la procedura del comitato, informazioni tariffarie vincolanti o informazioni vincolanti in materia di origine. 2. L'informazione tariffaria vincolante o l'informazione vincolante in materia di origine obbliga l'autorità doganale nei confronti del titolare soltanto per quanto riguarda, rispettivamente, la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine di una merce. L'informazione tariffaria vincolante o l'informazione vincolante in materia di origine è obbligatoria per l'autorità doganale soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono state espletate in data posteriore alla comunicazione dell'informazione da parte di detta autorità. In materia di origine le formalità in questione sono quelle con l'applicazione degli articoli 22 e 27. 3. Il titolare dell'informazione deve essere in grado di provare che vi è corrispondenza sotto tutti gli aspetti: - in materia tariffaria: tra le merci dichiarate e quelle descritte nell'informazione; - in materia d'origine: tra le merci in questione e le circostanze determinanti per l'acquisizione dell'origine, da un lato, e le merci e le circostanze descritte nell'informazione, dall'altro. 4. Un'informazione vincolante è valida sei anni in materia tariffaria e tre anni in materia di origine a decorrere dalla data della sua comunicazione. In deroga all'articolo 8, essa non è valida se si basa su elementi inesatti o incompleti comunicati dal richiedente. 5. Un'informazione vincolante cessa di essere valida: a) in materia tariffaria: i) quando, in seguito all'adozione di un regolamento, non sia conforme al diritto che ne deriva; ii) quando non sia più compatibile con l'interpretazione di una delle nomenclature di cui all'articolo 20, paragrafo 6: - sul piano comunitario, in seguito ad una modifica delle note esplicative della nomenclatura combinata ovvero in seguito a una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee; - sul piano internazionale, in seguito a un parere di classificazione o a una modifica delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottata dall'organizzazione mondiale delle dogane, istituita nel 1992 con il nome di "consiglio di cooperazione doganale"; iii) quando venga revocata o modificata a norma dell'articolo 9, a condizione che tale revoca o modifica sia notificata al titolare. Per i casi di cui ai punti i) e ii), la data in cui l'informazione vincolante cessa di essere valida è la data di pubblicazione delle misure suddette ovvero, per quanto riguarda le misure internazionali, la data di una comunicazione della Commissione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; b) in materia di origine: i) quando, in seguito all'adozione di un regolamento o di un accordo concluso dalla Comunità, non sia conforme al diritto che ne deriva; ii) quando non sia più compatibile: - sul piano comunitario, con le note esplicative e i pareri adottati in previsione dell'interpretazione della normativa, oppure con una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee; - sul piano internazionale, con l'accordo sulle norme relative all'origine elaborato nell'ambito dell'OMC, oppure con le note esplicative o con pareri sull'origine adottati per l'interpretazione di tale accordo; iii) quando venga revocata o modificata a norma dell'articolo 9 e a condizione che il titolare ne sia informato anticipatamente. La data in cui l'informazione vincolante cessa di essere valida per i casi di cui ai punti i) e ii) è la data indicata all'atto della pubblicazione delle misure suddette ovvero, per quanto riguarda le misure internazionali, la data che figura in una comunicazione della Commissione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 6. Un'informazione vincolante che cessi di essere valida a norma del paragrafo 5, lettera a), punti i) o ii) o lettera b), punti i) o ii) può essere utilizzata dal titolare ancora per sei mesi dalla data della sua pubblicazione o notifica se, sulla base dell'informazione e anteriormente all'adozione delle misure tariffarie in questione, il titolare era obbligato da un contratto giuridicamente vincolante e definitivo di vendita o di acquisto delle merci considerate. Tuttavia, nel caso di prodotti per i quali, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, viene presentato un certificato di importazione, di esportazione o di prefissazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi. Nell'ipotesi contemplata al paragrafo 5, lettera a), punto i) e lettera b), punto ii), il regolamento o l'accordo possono stabilire un termine entro il quale si applica il primo comma. 7. L'applicazione, alle condizioni previste al paragrafo 6, della classificazione o della determinazione dell'origine figuranti nell'informazione vincolante ha effetto solo per quanto riguarda: - la determinazione dei dazi all'importazione o all'esportazione, - il calcolo delle restituzioni all'esportazione e di tutti gli altri importi concessi all'importazione o all'esportazione nel quadro della politica agricola comune, - l'utilizzazione dei certificati d'importazione, di esportazione o di prefissazione presentati all'atto dell'espletamento delle formalità ai fini dell'accettazione della dichiarazione doganale relativa alla merce in questione, purché tali certificati siano stati rilasciati sulla base di detta informazione. Inoltre, in taluni casi eccezionali in cui il buon funzionamento dei regimi fissati nell'ambito della politica agricola comune rischi di essere compromesso, si può decidere, in base alla procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (*) ed agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti concernenti l'organizzazione comune dei mercati, di derogare al paragrafo 6. (*) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105)». 4) L'articolo 18 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 18 1. Il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali, da applicare ai fini della determinazione della classificazione tariffaria delle merci e dei dazi all'importazione, è stabilito una volta al mese. I tassi da applicare per questa conversione sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il penultimo giorno feriale del mese. Questi tassi sono applicati per tutto il mese successivo. Tuttavia se il tasso applicabile all'inizio del mese differisce di oltre il 5 % dai tassi pubblicati il penultimo giorno feriale che precede la data del 15 dello stesso mese, il tasso in questione si applica a decorrere dal 15 e fino alla fine del mese in questione. 2. Il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali, da applicare nel quadro della normativa doganale nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, è stabilito una volta all'anno. I tassi da utilizzare per questa conversione sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il primo giorno feriale del mese di ottobre, con effetto al 1° gennaio dell'anno successivo. Se, per una data moneta nazionale, questo tasso non è disponibile, il tasso di conversione da utilizzare per la moneta considerata è quello dell'ultimo giorno in cui è stato pubblicato un tasso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 3. Le autorità doganali possono arrotondare, per eccesso o per difetto, la somma risultante dalla conversione nella loro moneta nazionale di un importo fissato in ecu a fini diversi dalla determinazione della classificazione tariffaria delle merci o dei dazi all'importazione o all'esportazione. L'importo risultante dall'arrotondamento non può discostarsi da quello originario di oltre il 5 %. Le autorità doganali possono mantenere immutato il controvalore in moneta nazionale di un importo fissato in ecu quando, all'atto dell'adeguamento annuo di cui al paragrafo 2, la conversione di questo importo comporti, prima del succitato arrotondamento, una modifica del controvalore espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % o una riduzione di detto controvalore.» 5) All'articolo 20, paragrafo 3, lettera c), secondo trattino vengono eliminate le parole «i prelievi agricoli e altre». 6) L'articolo 31, paragrafo 1, alla fine del primo trattino e alla fine del secondo trattino sono aggiunte le parole «del 1994». 7) All'articolo 55, la cifra «43» è sostituita dalla cifra «42». 8) All'articolo 83, lettera a), l'inciso «in conformità all'articolo 66» è soppresso. 9) È inserito il seguente articolo: «Articolo 87 bis Nei casi di cui all'articolo 4, punto 7), primo trattino, seconda frase qualsiasi merce o prodotto ottenuti da una merce vincolata ad un regime sospensivo è considerato vincolato allo stesso regime.» 10) All'articolo 91, paragrafo 2, lettera c), la parte di frase tra parentesi «(convenzione ATA)» è soppressa. 11) All'articolo 112, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Quando la merce di importazione è immessa in libera pratica a norma dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), la specie, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione a norma dell'articolo 214 sono quelli riguardanti la merce al momento del suo vincolo al regime del deposito doganale. Il primo comma si applica a condizione che questi elementi di tassazione siano stati riconosciuti o ammessi al momento del vincolo al regime e a meno che l'interessato non ne chieda l'applicazione nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. Il primo comma si applica fatto salvo un controllo a posteriori a norma dell'articolo 78.» 12) All'articolo 124, paragrafo 1, terzo trattino le parole «un prelievo agricolo o ad altra» sono sostituite dalla parola «una». 13) L'articolo 128 è modificato come segue: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente: «1. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione qualora dimostri adeguatamente alle autorità doganali che le merci di importazione immesse in libera pratica con il sistema del rimborso, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tali e quali, sono state: - esportate, oppure - vincolate, ai fini di una loro successiva riesportazione, al regime di transito, del deposito doganale, dell'ammissione temporanea, del perfezionamento attivo - sistema della sospensione - o poste in zona franca o in deposito franco, e che sono state inoltre rispettate tutte le condizioni stabilite per l'utilizzazione del regime. 2. Per ricevere una delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1, secondo trattino, i prodotti compensatori o le merci tali e quali sono considerati non comunitari.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: «4. Quando i prodotti compensatori o le merci tali e quali, vincolanti ad un regime doganale o posti in zona franca o in deposito franco secondo le disposizioni del paragrafo 1, sono immessi in libera pratica, e fatto salvo l'articolo 122, lettera b), l'importo dei dazi all'importazione rimborsato o sgravato è considerato come costituente l'importo dell'obbligazione doganale.» 14) All'articolo 163, paragrafo 2, lettera c), la parte di frase tra parentesi «(convenzione ATA)» è soppressa. 15) All'articolo 182, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dal seguente testo: «3. Ad eccezione dei casi determinati secondo la procedura del comitato, la riesportazione o la distruzione sono preventivamente notificate alle autorità doganali.» 16) È inserito il seguente articolo: «Articolo 212 bis Quando la normativa doganale prevede una franchigia o un'esenzione da dazi all'importazione o all'esportazione a norma degli articoli 184-187, questa franchigia o esenzione si applica anche nei casi in cui sorge l'obbligazione doganale a norma degli articoli 202-205, 210 o 211 se il comportamento dell'interessato è esente da manovra fraudolenta o da negligenza manifesta e se questi fornisce la prova che sussistono le altre condizioni di applicazione della franchigia o dell'esenzione.» 17) All'articolo 217, paragrafo 1, secondo comma, la lettera b) è sostituita dal testo seguente: «b) l'importo dei dazi dovuti a norma di legge sia superiore a quello determinato in base ad una informazione vincolante;». 18) All'articolo 222, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Possono essere previsti, secondo la procedura del comitato, i casi e le condizioni in cui è sospeso l'obbligo del debitore relativo al pagamento dei dazi: - quando viene presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma degli articoli 236, 238 o 239, oppure - quando una merce viene sequestrata per una successiva confisca a norma dell'articolo 233, lettera c), secondo trattino o lettera d).» 19) All'articolo 233, primo comma, lettera c), primo trattino, la parte di frase «conformemente all'articolo 66» è soppressa. 20) All'articolo 251, paragrafo 1, ventiseiesimo trattino, la parte di frase «fatta eccezione per l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b)» è soppressa. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a . . . Per il Parlamento Il presidente Per il Consiglio Il presidente (1) GU n. C 260 del 5. 10. 1995, pag. 8. (2) GU n. C 174 del 17. 6. 1996, pag. 14. (3) Parere del Parlamento europeo del 14 febbraio 1996 (GU n. C 65 del 4.3.1996, pag. 69), posizione comune del Consiglio del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994. (5) GU n. L 359 del 9. 12. 1992, pag. 14. (6) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22. (1) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 144. (2) GU n. L 130 del 27. 5. 1993, pag. 1. (3) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1. MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO I. INTRODUZIONE Con lettera del 18 luglio 1995 la Commissione ha trasmesso una proposta di regolamento, fondato sugli articoli 28, 100 A e 113 del trattato, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura nella sessione del 12-16 febbraio 1996. A seguito di detto parere la Commissione ha trasmesso, con lettera del 10 maggio 1996, una proposta modificata. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 27 marzo 1996. Il Consiglio ha adottato la posizione comune, conformemente all'articolo 189 B del trattato, il 28 maggio 1996. II. OBIETTIVO La proposta della Commissione si prefigge una maggiore efficacia nell'applicazione degli strumenti doganali della Comunità, tenendo conto dell'esperienza acquisita dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 1994, del codice doganale comunitario. La proposta prevede parimenti la trasposizione di alcuni risultati dell'Uruguay Round nel settore delle norme d'origine nonché adeguamenti intesi a semplificare talune formalità e a colmare talune lacune riscontrate nel frattempo nel codice. III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE Osservazione generale I lavori effettuati in sede di Consiglio si sono conclusi con l'accettazione quasi integrale del testo proposto dalla Commissione; le modifiche apportate sono segnalate in appresso. Considerando L'ultimo considerando introdotto nella posizione comune, relativo all'aggiornamento annuale del codice, corrisponde all'emendamento 2 proposto dal Parlamento. Si è ritenuto preferibile riprendere questa idea in un considerando che riflette una dichiarazione d'intenzione della Commissione in materia. L'ultimo considerando della proposta della Commissione è stato soppresso unitamente all'articolo 2 della proposta stessa (vedi ultimo punto della motivazione). Articoli della proposta Articolo 1 Punto 2), relativo all'articolo 4 Il Consiglio non ha seguito la proposta della Commissione che prevedeva che tutte le merci ottenute a partire da merci vincolate ad un regime sospensivo debbano essere considerate merci non comunitarie. Dato che solo in taluni casi si può trattare di merci che hanno una notevole importanza sotto il profilo economico, il Consiglio ha preferito affidare al comitato del codice il compito di determinare in quali casi siffatti prodotti derivati possano essere considerati come aventi carattere non comunitario. Punto 3), relativo all'articolo 12 Le modifiche apportate al paragrafo 2 del nuovo articolo 12 sono di ordine puramente redazionale e si prefiggono unicamente di chiarire il testo. Punto 9), relativo all'articolo 87 bis La prima parte dell'articolo è stata modificata per allinearsi alla formulazione adottata per l'articolo 4, punto 7), primo trattino. Punto 16), relativo all'articolo 212 bis Questo articolo: - è stato ampliato per includere non solo le franchige bensì tutte le operazioni privilegiate di cui agli articoli da 184 a 187 del codice; ed - è stato integrato con talune condizioni che prevedono che la franchigia o l'esenzione si applichino solo se il comportamento dell'interessato è esente da manovra fraudolenta o da negligenza manifesta. Il Consiglio ritiene che questa formulazione più equilibrata corrisponda allo spirito dell'emendamento 1 del Parlamento europeo. Punto 18), relativo all'articolo 220, paragrafo 1 Il Consiglio non ha seguito la proposta della Commissione di aggiungere un comma supplementare all'articolo 220, paragrafo 1. Il Consiglio è pienamente cosciente dei problemi che pongono, ai fini di un'effettiva attuazione delle norme in materia di riscossione a posteriori dell'importo dell'obbligazione doganale, le irregolarità constatate nell'applicazione di taluni accordi preferenziali. Esso ritiene tuttavia che la proposta della Commissione non possa risolvere questi problemi e che occorra a tal fine avviare un esame approfondito per trovare una soluzione globale. Per questo motivo il Consiglio ha adottato, in concomitanza con la posizione comune, una decisione relativa alla riscossione a posteriori dell'importo dell'obbligazione doganale in cui si invita la Commissione a procedere a siffatto esame e a presentare proposte adeguate entro il 31 dicembre 1996. Il Consiglio ha infatti individuato varie possibilità, singole o combinate, per risolvere i problemi in questione - misure a breve termine: stabilire criteri che consentano, conformemente alla procedure del comitato del codice doganale, di decidere di rinunciare alla riscossione dei dazi (articolo 220 del codice doganale) o di procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi (articolo 239) e istituire eventualmente un sistema di segnalazione tempestiva agli operatori economici in caso di sospetti sulla validità dei documenti giustificativi delle richieste di applicazione di tassi preferenziali; - misure a lungo termine: esaminare le possibilità di includere nei futuri regimi preferenziali della Comunità disposizioni atte a garantirne la corretta applicazione e a eliminare le cause delle carenze riscontrate nel funzionamento di taluni regimi preferenziali attuali. Il Consiglio ha invitato la Commissione a tener conto, in particolare, di questi elementi nell'elaborazione delle sue proposte. Articolo 2 Il Consiglio ritiene opportuno rinviare la data di entrata in vigore del regolamento al 1° gennaio 1997 poiché la data proposta dalla Commissione non è più realistica. Ex articolo 2 proposto dalla Commissione Questo articolo è stato soppresso. Il Consiglio ritiene infatti che gli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio relativo all'eliminazione dei controlli applicabili ai bagagli dei viaggiatori non abbiano alcun rapporto con il codice doganale comunitario. Ritiene pertanto che, sul piano dell'intervento legislativo, sia auspicabile non prevedere in uno stesso atto disposizioni che contemplano settori del tutto diversi e che la modifica proposta alla Commissione debba formare oggetto di un atto legislativo a parte.