51996AG0706(03)

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 26/96 definita dal Consiglio del 26 febbraio 1996 in vista dell' adozione del regolamento (CE) n. .../96 del Consiglio, del ..., relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

Gazzetta ufficiale n. C 196 del 06/07/1996 pag. 0058


POSIZIONE COMUNE (CE) N. 26/96

definita dal Consiglio del 26 febbraio 1996

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. . . ./96 del Consiglio, del . . ., relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

(96/C 196/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 3626/82 (4) dà applicazione nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1984, alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione; che l'obiettivo di tale convenzione è quello di proteggere le specie minacciate di flora e di fauna mediante il controllo del commercio internazionale degli esemplari di tali specie;

(2) considerando che è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 3626/82 allo scopo di accrescere la protezione delle specie di fauna e di flora selvatiche sulle quali grava la minaccia del commercio, mediante un regolamento che tenga conto delle conoscenze scientifiche acquisite dopo la sua adozione e dell'attuale struttura degli scambi; che, inoltre, la soppressione dei controlli alle frontiere interne in seguito alla realizzazione del Mercato unico richiede l'adozione di misure di controllo del commercio più rigorose alle frontiere esterne della Comunità, imponendo un controllo dei documenti e delle merci presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione;

(3) considerando che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le misure più rigorose che possono essere adottate o mantenute in vigore dagli Stati membri, nel rispetto del trattato, segnatamente per quanto riguarda la detenzione di esemplari di specie contemplate dal presente regolamento;

(4) considerando che è necessario definire criteri oggettivi per l'inclusione delle specie di flora e di fauna selvatiche negli allegati al presente regolamento;

(5) considerando che l'applicazione del presente regolamento richiede condizioni comuni per il rilascio, l'uso e la presentazione dei documenti riguardanti l'autorizzazione all'introduzione nella Comunità all'esportazione o alla riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie contemplate dal presente regolamento; che è necessario adottare disposizioni specifiche sul transito di esemplari attraverso la Comunità;

(6) considerando che spetta ad un organo di gestione dello Stato membro di destinazione, assistito dall'autorità scientifica di tale Stato membro, decidere sulle domande di introduzione degli esemplari nella Comunità, prendendo in considerazione qualsiasi parere del Gruppo di consulenza scientifica;

(7) considerando che è necessario completare le disposizioni in materia di riesportazione mediante una procedura di consultazione al fine di limitare il rischio di infrazioni;

(8) considerando che, per garantire un'efficace protezione delle specie selvatiche della flora e della fauna, la Commissione deve poter imporre restrizioni supplementari all'introduzione di tali specie nella Comunità e all'esportazione dalla stessa; che tali restrizioni possono essere completate a livello comunitario, per gli esemplari vivi, da restrizioni riguardanti la loro detenzione o spostamento nella Comunità;

(9) considerando che è altresì necessario contemplare disposizioni specifiche riguardanti gli esemplari di flora e fauna selvatiche nati o allevati in cattività o riprodotti artificialmente, gli esemplari che sono di proprietà personale o domestica e i prestiti, le donazioni e gli scambi di natura non commerciale fra scienziati e istituzioni scientifiche registrati;

(10) considerando che, per garantire una protezione più completa delle specie contemplate dal presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni volte a controllare nella Comunità il commercio e lo spostamento, nonché le condizioni di sistemazione, degli esemplari in questione; che i certificati rilasciati ai sensi del presente regolamento, che concorrono al controllo di queste attività, debbono essere disciplinati da norme comuni in materia di rilascio, validità e utilizzazione;

(11) considerando che occorre adottare le misure necessarie per minimizzare eventuali effetti negativi sugli esemplari vivi del trasporto a destinazione, in provenienza o all'interno della Comunità;

(12) considerando che, per assicurare controlli efficaci e agevolare le procedure doganali, si dovrebbero designare uffici doganali con personale qualificato incaricati di espletare le formalità necessarie e le verifiche corrispondenti all'atto dell'introduzione nella Comunità degli esemplari in questione, al fine di attribuire loro un regime o una destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), ovvero all'atto dell'esportazione o della riesportazione dalla Comunità; che occorre inoltre disporre di attrezzature che consentano di garantire che gli esemplari vivi vengano conservati e trattati con cura;

(13) considerando che l'applicazione del presente regolamento richiede altresì la designazione di organi di gestione e di autorità scientifiche da parte degli Stati membri;

(14) considerando che l'informazione e la sensibilizzazione del pubblico in particolare ai punti di transito alla frontiera, circa le disposizioni del presente regolamento è atta ad agevolarne l'osservanza;

(15) considerando che, per assicurare l'efficace applicazione del presente regolamento, gli Stati membri debbono sorvegliare attentamente l'osservanza delle disposizioni in esso contenute e a tal fine cooperare strettamente tra di loro e con la Commissione; che ciò richiede altresì una comunicazione delle informazioni relative all'applicazione del presente regolamento;

(16) considerando che la sorveglianza del volume degli scambi delle specie di flora e di fauna selvatiche di cui al presente regolamento è di importanza cruciale per accertare gli effetti del commercio sullo stato di conservazione delle specie; che rapporti annuali dettagliati dovrebbero essere redatti con una veste uniforme;

(17) considerando che, per assicurare l'osservanza del presente regolamento, è importante che gli Stati membri impongano sanzioni per le infrazioni adeguate e appropriate rispetto alla loro natura e gravità;

(18) considerando che è essenziale stabilire una procedura comunitaria che consenta di adottare entro un termine congruo i provvedimenti di applicazione e di modifica degli allegati; che è necessario istituire un comitato per consentire una stretta ed efficace cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questa materia;

(19) considerando che la molteplicità dei fattori biologici ed ecologici di cui tenere conto in sede di attuazione del presente regolamento richiede l'istituzione di un gruppo di consulenza scientifica i cui pareri saranno comunicati dalla Commissione al comitato ed agli organi di gestione degli Stati membri allo scopo di assisterli nel prendere le loro decisioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone il commercio secondo le disposizioni stabilite nei seguenti articoli.

Il presente regolamento si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della Convenzione definitiva all'articolo 2.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «comitato», il comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche, istituito a norma dell'articolo 18;

b) «Convenzione», la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);

c) «paese di origine», il paese in cui un esemplare è stato catturato o prelevato dall'ambiente naturale, allevato in cattività o riprodotto artificialmente;

d) «notifica d'importazione», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nella Comunità di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D del presente regolamento, su un formulario prescritto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18;

e) «introduzione dal mare», l'introduzione di un esemplare nella Comunità direttamente dall'ambiente marino da cui è stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativo sottosuolo;

f) «rilascio», l'espletamento di tutte le procedure connesse alla preparazione e al perfezionamento di una licenza o di un certificato e la sua consegna al richiedente;

g) «organo di gestione», un organo di gestione nazionale designato da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o, nel caso di Stato terzo parte contraente della Convenzione, in conformità dell'articolo IX della Convenzione stessa;

h) «Stato membro di destinazione», lo Stato membro di destinazione menzionato nel documento utilizzato per esportare o riesportare un esemplare; nel caso di introduzione dal mare, lo Stato membro responsabile del luogo di destinazione di un esemplare;

i) «offerta in vendita», l'offerta in vendita e qualsiasi atto ragionevolmente interpretabile come tale, comprese le offerte al pubblico o gli atti aventi il medesimo effetto, nonché l'invito a trattare;

j) «oggetti personali o domestici», esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;

k) «luogo di destinazione», il luogo normalmente destinato alla custodia degli esemplari, al momento della loro introduzione nella Comunità; nel caso di esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale si intendono custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;

l) «popolazione», un numero totale di esemplari biologicamente o geograficamente distinto;

m) «fini prevalentemente commerciali», i fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;

n) «riesportazione dalla Comunità», l'esportazione dal territorio della Comunità di un esemplare precedentemente introdottovi;

o) «reintroduzione nella Comunità», l'introduzione nel territorio della Comunità di un esemplare precedentemente esportato o riesportato;

p) «alienazione», qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso;

q) «autorità scientifica», un'autorità scientifica designata da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), o, nel caso di un paese terzo che sia parte della Convenzione, in base all'articolo IX della Convenzione;

r) «gruppo di consulenza scientifica», organo consultivo istituito in base all'articolo 17;

s) «specie», una specie, sottospecie o una loro popolazione;

t) «esemplare», qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.

Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D, l'esemplare, animale o pianta di cui almeno un «genitore» appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i «genitori» di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figuri, si applicano le disposizioni dell'allegato più restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei «genitori» di un esemplare di pianta ibrida è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie è indicata a tal fine nell'allegato;

u) «commercio», l'introduzione nella Comunità, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dalla stessa, nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno della Comunità e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento;

v) «transito», il trasporto di esemplari fra due punti all'esterno della Comunità passando attraverso il territorio della Comunità stessa, spediti a un destinatario nominalmente individuato e durante il quale qualsiasi interruzione della circolazione sia resa necessaria esclusivamente dalle modalità inerenti a questo tipo di traffico;

w) «esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni», esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Staro membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopramenzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi;

x) «verifiche all'introduzione, esportazione, riesportazione e al transito»,il controllo documentale relativo ai certificati, alle licenze e alle notifiche previsti dal presente regolamento e - qualora disposizioni comunitarie lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio rappresentativo delle spedizioni - l'esame degli esemplari corredato da un eventuale prelievo di campioni per un'analisi o un controllo approfondito.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. L'allegato A comprende:

a) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;

b) qualsiasi specie che:

i) sia o possa essere oggetto di una richiesta di utilizzazione nella Comunità o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza;

oppure

ii) appartenga a un genere o sia un genere di cui la maggior parte delle specie o sottospecie figurino nell'allegato A, in base ai criteri di cui alle lettere a) o b), punto i) e la cui inserzione nell'allegato sia fondamentale per l'efficace protezione dei relativi taxa.

2. L'allegato B comprende:

a) le specie che figurano nell'appendice II delle Convenzione, salvo quelle elencate nell'allegato A e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato riserve;

b) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva;

c) ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Convenzione;

i) oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbe essere incompatibile:

- con la sua sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi in certi paesi, o

- con il mantenimento della popolazione totale a un livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è presente;

ovvero

ii) la cui inserzione nell'appendice sia fondamentale per garantire l'efficacia dei controlli del commercio degli esemplari che appartengono a queste specie a causa della loro somiglianza con altre specie che figurano negli allegati A o B.

d) le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di specie vive nell'ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.

3. L'allegato C comprende:

a) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione diverse da quelle elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non hanno formulato riserve;

b) le specie elencate nell'appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.

4. L'allegato D comprende:

a) alcune specie non elencate negli allegati da A a C di cui l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza;

b) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva.

5. Qualora lo stato di conservazione di specie soggette al presente regolamento esiga la loro inclusione in una delle appendici della Convenzione, gli Stati membri contribuiranno alle necessarie modifiche.

Articolo 4

Introduzione nella Comunità

1. L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto con l'osservanza delle restrizioni stabilite in base al paragrafo 6 e qualora ricorrano i seguenti presupposti:

a) l'autorità scientifica competente, tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, ha espresso il parere che l'introduzione nella Comunità:

i) non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata;

ii) avverrà:

- per uno degli scopi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f) e g), ovvero

- per altri fini non pregiudizievoli per la sopravvivenza della specie interessata;

b) i) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione sulla protezione della relativa specie; nel caso di importazione da un paese terzo di esemplari di specie elencate nelle appendici della Convenzione, detta prova è costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da una copia degli stessi, rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità competente del paese da cui è avvenuta l'esportazione o riesportazione;

ii) tuttavia il rilascio di licenze di importazione per le specie elencate nell'allegato A secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), non richiede la suddetta prova documentale; l'originale di tali licenze di importazione è però trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione da parte del richiedente;

c) l'autorità scientifica ha accertato che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione per l'esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;

d) l'organo di gestione ha accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali;

e) l'organo di gestione ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'inesistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione; e

f) nel caso di introduzione dal mare, l'organo di gestione ha accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento.

2. L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alle previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero d'introduzione, di una licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione;

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto nell'osservanza delle restrizioni imposte ai sensi del paragrafo 6 e nel rispetto dei seguenti presupposti:

a) l'autorità scientifica competente, previo esame dei dati disponibili e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, è del parere che non vi siano indicazioni che l'introduzione nella Comunità non abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata, dato il livello attuale o previsto del commercio. Tale parere rimane valido per le importazioni ulteriori finché i suddetti elementi non siano variati in modo significativo;

b) il richiedente fornisce la prova documentale che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione di un esemplare vivo è attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;

c) ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere e) e f).

3. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica d'importazione e:

a) in caso di esportazione da un paese menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, alla prova documentale fornita dal richiedente, per mezzo di una licenza di esportazione rilasciata in conformità della Convenzione da un'autorità di quel paese competente a tal fine, che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione nazionale sulla conservazione delle specie interessate; ovvero

b) in caso di esportazione da un paese non menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, o di riesportazione da qualsiasi paese, alla presentazione da parte del richiedente di una licenza di esportazione, di un certificato di riesportazione o di un certificato di origine rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità del paese esportatore o riesportatore competente a tal fine.

4. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica di importazione.

5. I presupposti per il rilascio di una licenza di importazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), non si applicano agli esemplari per i quali il richiedente fornisca la prova documentale:

a) che sono stati in precedenza legalmente introdotti o acquisiti nella Comunità e che vi vengono reintrodotti, con o senza modifiche; ovvero

b) che si tratta di esemplari lavorati, legalmente acquisiti da più di cinquant'anni.

6. In consultazione con i paesi di origine interessati e in conformità della procedura prevista all'articolo 18 e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione può stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nella Comunità

a) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettere a), punto i, o e), die esemplari delle specie comprese nell'allegato A;

b) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera e) o al paragrafo 2, lettera a), di esemplari delle specie comprese nell'allegato B; e

c) di esemplari vivi di specie compresi nell'allegato B che presentano un tasso elevato di mortalità al momento del trasporto o per le quali si è stabilito che hanno poche probabilità di sopravvivere allo stato di cattività per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita; ovvero

d) di esemplari vivi di specie per le quali si è stabilito che l'introduzione nell'ambiente naturale della Comunità costituisce una minaccia ecologica per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.

La Commissione pubblica trimestralmente un elenco di tali eventuali restrizioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

7. In casi particolari di trasbordo marittimo, di trasferimento aereo o di trasporto ferroviario al momento dell'introduzione nella Comunità, deroghe all'attuazione della verifica e alla presentazione dei documenti di importazione presso l'ufficio frontaliero di introduzione, quali previste ai paragrafi da 1 a 4, saranno accordate secondo la procedura di cui all'articolo 18, per permettere che tale verifica e presentazione possano essere effettuate presso un altro ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 5

Esportazione o riesportazione dalla Comunità

1. L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.

2. Una licenza di esportazione per gli esemplari delle specie elencate all'allegato A è rilasciata soltanto qualora ricorrano i seguenti presupposti:

a) l'autorità scientifica competente ha espresso per iscritto l'opinione che la cattura o la raccolta di esemplari in natura o la loro esportazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione;

b) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sulla protezione della specie interessata; ove la domanda sia presentata a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, tale prova documentale è costituita da un certificato che attesti che l'esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale in osservanza della legislazione in vigore sul proprio territorio;

c) l'organo di gestione ha accertato che:

i) ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento e

ii) - gli esemplari delle specie non elencati nell'appendice I della Convenzione non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali o

- nel caso di esportazione di esemplari delle specie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento in uno Stato parte contraente della Convenzione, è stata rilasciata una licenza di importazione;

e

d) l'organo di gestione dello Stato membro ha accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di esportazione.

3. Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), e qualora il richiedente fornisca la prova documentale che gli esemplari:

a) sono stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento, o

b) se introdotti nella Comunità prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, lo siano stati a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82, oppure

c) se introdotti nella Comunità prima del 1984, siano stati immessi sul mercato internazionale in conformità della Convenzione; oppure

d) sono stati legalmente introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui alle lettere a) e b) o della Convenzione siano divenute ad essi applicabili o siano divenute tali in detto Stato membro.

4. L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite negli allegati B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.

La licenza di esportazione è rilasciata soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), punto i),e d).

Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c), punto 1, e d), e di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d).

5. Nel caso in cui la domanda di certificato di riesportazione riguardi specie introdotte nella Comunità tramite una licenza d'importazione rilasciata da un altro Stato membro, l'organo di gestione consulta preliminarmente l'organo di gestione che ha emesso la licenza d'importazione. Le procedure di consultazione e i casi in cui tale consultazione è necessaria sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 18.

6. I presupposti per il rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), punto ii) non si applicano a:

i) esemplari lavorati acquisiti da più di cinquant'anni, oppure

ii) esemplari morti, parti e prodotti derivati dagli stessi, in relazione ai quali il richiedente esibisca la prova documentale della loro legale acquisizione prima che fossero loro applicabili il presente regolamento, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, o la Convenzione.

7. a) La competente autorità scientifica di ogni Stato membro controlla le licenze di esportazione rilasciate dallo Stato membro stesso per gli esemplari delle specie comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione di tali esemplari. Qualora la suddetta autorità scientifica abbia stabilito che l'esportazione di esemplari appartenenti a una di tali specie deve essere limitata per mantenere la specie in tutta la sua area di distribuzione a un livello adeguato al ruolo che essa svolge nel suo ecosistema, e ben al di sopra del livello in ragione del quale la specie potrebbe essere inserita nell'allegato A, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b), punto i), l'autorità scientifica informa per iscritto il competente organo di gestione delle misure idonee al fine di limitare la concessione di licenze di esportazione per esemplari di tali specie.

b) l'organo di gestione cui siano state comunicate tali misure, ne informa la Commissione la quale, se del caso, stabilisce restrizioni alle esportazioni della specie interessata, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Articolo 6

Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10

1. Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.

2. La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento.

3. All'atto della presentazione di una domanda di licenza o di certificato relativa ad esemplari per i quali una precedente domanda sia stata rigettata, il richiedente informa del rigetto l'organo di gestione cui sottopone la domanda.

4. a) Gli Stati membri riconoscono la decisione di rigetto di una domanda emessa dalle competenti autorità degli altri Stati membri, quando tali rigetti sono motivati dalle disposizioni del presente regolamento.

b) Questa disposizione è tuttavia derogabile in presenza di circostanze notevolmente mutate o quando siano emersi nuovi elementi probatori a sostegno di una domanda. In questi casi, l'organo di gestione che rilascia una licenza o un certificato ne informa la Commissione precisandone i motivi.

Articolo 7

Deroghe

1. Esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente

a) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A, che sono nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B.

b) Nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4 e 5 sono derogabili nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla Commissione e riguardanti:

i) l'uso di certificati fitosanitari;

ii) il commercio da parte di commercianti registrati e delle Istituzioni scientifiche di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e

iii) il commercio di ibridi.

c) I criteri per determinare se un esemplare è stato allevato in cattività o riprodotto artificialmente e il carattere commerciale degli scopi perseguiti, nonché il contenuto delle norme speciali di cui alla lettera b), sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

2. Transito

a) In deroga all'articolo 4, per gli esemplari in transito nella Comunità non sono richieste la verifica e la presentazione all'ufficio doganale frontaliero d'introduzione delle licenze, notifiche e certificati prescritti.

b) Per le specie elencate negli allegati del presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), la deroga di cui alla lettera a) si applica soltanto qualora le competenti autorità dello Stato terzo da cui avviene l'esportazione o riesportazione abbiano rilasciato un documento valido di esportazione o riesportazione, previsto dalla Convenzione, che corrisponda agli esemplari che esso accompagna e che specifichi la destinazione dell'esemplare.

c) Se tale documento non è stato rilasciato prima dell'esportazione o riesportazione, l'esemplare è trattenuto e può essere eventualmente confiscato, a meno che il documento sia presentato a titolo retroattivo alle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

3. Oggetti personali e domestici

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano a esemplari morti, parti o prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D del presente regolamento che siano oggetti personali o domestici introdotti nella Comunità, ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza delle disposizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

4. Istituzioni scientifiche

I documenti di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 non sono richiesti per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un'etichetta il cui modello sia stato fissato in conformità della procedura di cui dall'articolo 18, ovvero un'etichetta analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra scienziati ed Istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione dello Stato in cui si trovano.

Articolo 8

Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali

1. Sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A.

2. Gli Stati membri possono vietare la detenzione di esemplari in particolare di animali vivi appartenenti a specie dell'allegato A.

3. Un'esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:

a) siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell'appendice I della Convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell'allegato A del presente regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari; ovvero

b) siano esemplari lavorati e acquisiti da più di cinquant'anni; ovvero

c) siano stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento e debbano essere utilizzati per fini che non pregiudicano la sopravvivenza della specie interessata; ovvero

d) siano esemplari nati e allevati in cattività di una specie animale o esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero parti o prodotti derivati da tali esemplari; ovvero

e) siano necessari, in circostanze eccezionali, per il progresso della scienza o per essenziali finalità biomediche nel rispetto della direttiva 89/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1), ove la specie in questione risulti essere l'unica adatta a tali fini e non si disponga di esemplari di tale specie nati e allevati in cattività; ovvero

f) siano destinati a scopi di allevamento o riproduzione, dai quali la conservazione della specie in questione trarrà beneficio; ovvero

g) siano destinati a ricerca o istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie; ovvero

h) abbiano origine in uno Stato membro e siano stati rimossi dal loro habitat naturale di origine in conformità della legislazione in vigore in tale Stato membro.

4. La Commissione può definire secondo la procedura di cui all'articolo 18 esenzioni generali dai divieti di cui al paragrafo 1, sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 3, nonché esenzioni generali relative a specie comprese nell'allegato A, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

5. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate nell'allegato B, salvo che all'autorità competente dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.

6. Le autorità competenti degli Stati membri possono alienare a loro discrezione gli esemplari delle specie elencate negli allegati da B a D che siano stati sequestrati in base al presente regolamento, a condizione che non vengano restituiti direttamente alla persona fisica o giuridica cui sono stati sequestrati o che ha partecipato all'infrazione. Tali esemplari sono equiparati a tutti gli effetti agli esemplari oggetto di acquisizione legale.

Articolo 9

Spostamento degli esemplari vivi

1. Qualsiasi spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie inserite nell'allegato A dalla località indicata nella licenza d'importazione o in un certificato rilasciato in conformità del presente regolamento, è soggetto alla previa autorizzazione di un organo di gestione dello Stato membro in cui l'esemplare si trova. Negli altri casi di spostamento, il responsabile dello spostamento dell'esemplare dovrà, se del caso, poter fornire la prova dell'origine legale dell'esemplare.

2. Tale autorizzazione:

a) può essere concessa soltanto qualora l'autorità scientifica competente di tale Stato membro o, in caso di spostamento verso un altro Stato membro, l'autorità scientifica competente di quest'ultimo, si sia assicurata che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione dell'esemplare vivo è adeguatamente attrezzata per conservarlo e trattarlo con cura;

b) è attestata dal rilascio del certificato; e

c) se del caso, è immediatamente comunicata a un organo di gestione dello Stato membro nel quale l'esemplare deve essere collocato.

3. Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria se un animale vivo deve essere spostato per un urgente trattamento veterinario ed è riportato direttamente nella località per esso autorizzata.

4. In caso di spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie elencate nell'allegato B, il detentore può abbandonare l'esemplare se il destinatario previsto sia adeguatamente informato della sistemazione, delle attrezzature e delle operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.

5. Qualsiasi esemplare vivo che sia trasportato nella, dalla ovvero all'interno della Comunità, o vi sia trattenuto in periodi di transito o trasbordo, viene preparato, spostato e assistito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o maltrattamento, e, nel caso di animali, in conformità della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto.

6. In base alla procedura prevista dall'articolo 18, la Commissione può stabilire restrizioni alla detenzione a allo spostamento di esemplari vivi di specie in relazione alle quali siano state previste restrizioni all'introduzione nella Comunità in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6.

Articolo 10

Certificati

Quando un organo di gestione di uno Stato membro, riceve dalla persona interessata una domanda corredata di tutti i prescritti documenti giustificativi e purché ricorrano i presupposti relativi al loro rilascio, può rilasciare un certificato ai fini di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 2 lettera b).

Articolo 11

Validità delle licenze e dei certificati e condizioni speciali di rilascio

1. Fatte salve misure più rigorose che gli Stati membri possono adottare o mantenere, le licenze e i certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità.

2. a) Tuttavia, le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati in base ad essi, non sono considerati validi qualora un'autorità competente ovvero la Commissione, in consultazione con l'organo che ha provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero tutti i presupposti richiesti.

b) Gli esemplari che si trovino nel territorio di uno Stato membro e ai quali si riferisca tale documentazione sono sequestrati dalle competenti autorità dello Stato membro e possono essere confiscati.

3. L'autorità che rilascia una licenza o un certificato in conformità del presente regolamento può ivi prevedere condizioni e requisiti finalizzati all'osservanza del regolamento medesimo.

4. Qualsiasi licenza di importazione rilasciata sulla base di una copia della corrispondente licenza di esportazione o del certificato di riesportazione è valida ai fini dell'introduzione degli esemplari nella Comunità soltanto se accompagnata dall'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione validi.

5. La Commissione stabilisce i termini per il rilascio di licenze e certificati secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Articolo 12

Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima

1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nella Comunità di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dalla Comunità, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.

2. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono dotati di personale sufficiente e opportunamente formato. Gli Stati membri si accertano dell'esistenza di strutture di accoglienza conformi alle disposizioni della legislazione comunitaria pertinente, per quanto riguarda il trasporto e l'accoglienza degli animali vivi, e provvedono, se necessario, affinché siano prese disposizioni adeguate per le piante vive.

3. Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono notificati alla Commissione, che ne pubblica un elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

4. In casi eccezionali, e conformemente a criteri stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 18, un organo di gestione può consentire l'introduzione nella Comunità ovvero l'esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso da quelli designati in conformità del paragrafo 1.

5. Gli Stati membri hanno cura che il pubblico sia informato, ai posti di frontiera, delle disposizioni di esecuzione del presente regolamento.

Articolo 13

Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti

1. a) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione.

b) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione del regolamento.

2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.

3. a) Gli Stati membri trasmettono, al più tardi tre mesi prima della data di applicazione del presente regolamento, denominazioni e indirizzi degli organi di gestione, degli altri organi cui è attribuita la competenza di rilasciare licenze e certificati e delle autorità scientifiche alla Commissione, che pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee entro il termine d'un mese.

b) Ciascun organo di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), su richiesta in tal senso della Commissione, trasmette a quest'ultima entro due mesi, i nomi e i modelli delle firme delle persone autorizzate a sottoscrivere licenze o certificati, nonché esemplari di timbri, sigilli o altri strumenti utilizzati per l'autenticazione delle licenze o certificati.

c) Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi modificazione delle informazioni precedentemente trasmesse, entro due mesi dalla data in cui essa è intervenuta.

Articolo 14

Controllo dell'osservanza del regolamento e indagini sulle violazioni

1. a) Le autorità competenti degli Stati membri controllano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

b) Le autorità competenti che, in qualsiasi momento, abbiano motivo di ritenere violate le presenti disposizioni, adottano le iniziative appropriate per assicurarne l'osservanza o per esperire azioni giudiziarie.

c) Gli Stati membri informano la Commissione, nonché il segretariato della Convenzione, per le specie elencate negli allegati di quest'ultima, di tutte le misure adottate dalle autorità competenti in relazione a violazioni significative del presente regolamento, compresi i sequestri e le confische.

2. La Commissione segnala alle autorità competenti degli Stati membri le materie per le quali ritiene necessarie indagini in base al presente regolamento. Gli Stati membri informano del risultato di tali indagini la Commissione, nonché, per quanto concerne le specie elencate nelle appendici della Convenzione, il segretariato di quest'ultima.

Articolo 15

Comunicazione delle informazioni

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure per sensibilizzare e informare il pubblico sulle disposizioni di applicazione della Convenzione e del presente regolamento e delle misure di esecuzione di quest'ultimo.

2. La Commissione si tiene in comunicazione con il segretariato della Convenzione al fine di assicurare l'efficace attuazione di questa in tutto il territorio in cui si applica il presente regolamento.

3. La Commissione comunica immediatamente ogni parere del gruppo di consulenza scientifica agli organi di gestione degli Stati membri interessati.

4. a) Prima del 15 giugno di ciascun anno, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'anno precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7 della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sul commercio internazionale di tutti gli esemplari delle specie elencate negli allegati A, B e C e sull'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D. Le informazioni da comunicare e la veste con cui esse sono presentate vengono specificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.

b) In base alle informazioni di cui alla lettera a), la Commissione pubblica annualmente anteriormente al 31 ottobre un rapporto statistico sull'introduzione nella Comunità, nonché sull'esportazione e riesportazione dalla stessa, degli esemplari delle specie cui si applica il presente regolamento e trasmette al segretariato della Convenzione le informazioni relative alle specie contemplate da quest'ultima.

5. Ai fini delle modifiche degli allegati, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti. La Commissione preciserà le informazioni richieste, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

6. In conformità della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente (1), la Commissione adotta le misure adeguate per tutelare il carattere riservato delle informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento.

Articolo 16

Sanzioni

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;

b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione;

f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;

g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;

h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);

i) il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in violazione dell'articolo 8;

k) uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;

m) omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 debbono essere commisurati alla natura e alla gravità delle violazioni e contemplare norme sul sequestro e, se del caso, sulla confisca degli esemplari.

3. L'esemplare confiscato è affidato all'organo di gestione delle Stato membro in cui è avvenuta la confisca, il quale:

a) previa consultazione dell'autorità scientifica di tale Stato membro, colloca o comunque cede l'esemplare alle condizioni che ritenga appropriato e secondo gli obiettivi e le disposizioni della Convenzione e del presente regolamento; e

b) nel caso di un esemplare vivo introdotto nella Comunità, può previa consultazione con lo Stato da cui esso è stato esportato, restituire l'esemplare a tale Stato a spese della persona che ha commesso l'infrazione.

4. Se un esemplare vivo di una specie elencato negli allegati B o C giunge, in provenienza da un paese terzo, a un luogo di introduzione senza la prescritta licenza o certificato validi, l'esemplare può essere sequestrato e confiscato oppure, ove il destinatario rifiuti di riconoscere l'esemplare, le autorità competenti dello Stato membro responsabili del luogo di introduzione possono, se del caso, respingere la spedizione e imporre al vettore di rinviare l'esemplare al luogo di partenza.

Articolo 17

Gruppo di consulenza scientifica

1. È istituito un gruppo di consulenza scientifica composto dai rappresentanti della o delle autorità scientifiche di ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. a) Il gruppo di consulenza scientifica esamina qualsiasi questione scientifica, relativa all'applicazione del presente regolamento - in particolare quelle concernenti l'articolo 4, paragrafi 1.a), 2.a) e 6 - sollevata dal presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di un suo componente o del comitato.

b) La Commissione comunica al comitato i pareri del gruppo di consulenza scientifica.

Articolo 18

Il comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

2. Per i compiti che il comitato deve svolgere in virtù dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

3. Per i compiti che il comitato deve svolgere in virtù dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4, se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 19

In conformità della procedura prevista dall'articolo 18, la Commissione:

1) stabilisce le disposizioni e criteri uniformi per:

i) il rilascio, la validità e l'uso dei documenti di cui agli articoli 4, 5, 7, paragrafo 4, e 10; essa ne determina la forma;

ii) l'uso di certificati fitosanitari; e

iii) l'introduzione, se necessario, di procedure di marcatura degli esemplari per facilitarne l'identificazione e garantire l'osservanza delle disposizioni;

2) adotta le misure di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7; articolo 5, paragrafi 5 e 7, lettera b); articolo 7, paragrafi 1, lettera c), 2, lettera c) e 3; articolo 8, paragrafo 4; articolo 9, paragrafo 6; articolo 11, paragrafo 5; articolo 15, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5; articolo 21, paragrafo 3;

3) procede alla modifica degli allegati da A a D, ad eccezione delle modifiche dell'allegato A che non risultano da decisioni della conferenza delle parti della Convenzione;

4) adotta, se necessario, ulteriori misure intese a dare applicazione alle risoluzioni della conferenza delle parti della Convenzione, a decisioni o raccomandazioni del comitato permanente della Convenzione e raccomandazione del segretariato della Convenzione.

Articolo 20

Disposizioni finali

Ogni Stato membro notifica alla Commissione e al segretariato della Convenzione le disposizioni specificamente emanate ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché tutti gli strumenti giuridici e le azioni intraprese per la sua applicazione ed esecuzione.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 21

1. Il regolamento (CEE) n. 3626/82 è abrogato.

2. In attesa dell'adozione delle misure previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono mantenere o continuare ad applicare le misure adottate conformemente al regolamento (CEE) n. 3626/82 e al regolamento (CEE) n. 3418/83 della Commissione, del 28 novembre 1983, recante modalità uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (1).

3. La Commissione, secondo la procedura dell'articolo 18 e di concerto con il gruppo di consulenza scientifica, verifica, prima dell'applicazione del presente regolamento, che nessun elemento giustifichi restrizioni all'introduzione nella Comunità delle specie dell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82 non incluse nell'allegato A del presente regolamento.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1997.

Gli articoli 12, 13, 16, 17, 18, 19 e 21, paragrafo 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì . . .

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU n. C 26 del 3. 2. 1992, pag. 1 e GU n. C 131 del 12. 5. 1994, pag. 1.

(2) GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 19.

(3) Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 1995 (GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 430). Posizione comune del Consiglio del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/95 della Commissione (GU n. L 57 del 15. 3. 1995, pag. 1).

(1) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(1) GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1.

(1) GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 56.

(1) GU n. L 344 del 7. 12. 1983, pag. 1.

ALLEGATO

Note sull'interpretazione degli allegati A, B, C e D

1. Le specie che figurano negli allegati A, B, C e D sono indicate:

a) secondo il nome delle specie, oppure,

b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.

2. L'abbreviazione «spp.» serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.

3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie hanno solo il fine di servire da informazione o da classificazione.

4. Le specie figuranti in grassetto nell'allegato A sono ivi incluse conformemente alla protezione disposta dalla direttiva 79/409/CEE (1) («direttiva uccelli») o dalla direttiva 92/43/CEE (2) («direttiva habitat»).

5. L'abbreviazione «p.e.» serve a designare specie probabilmente estinte.

6. Un asterisco (*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon sono incluse nell'allegato A e sono escluse dall'allegato B.

7. Due asterischi (**) posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon sono incluse nell'allegato B e sono escluse dall'allegato A.

8. I simboli «I», «II» e «III» e il simbolo «×» seguito da un numero posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, come indicato ai punti 9 12. L'assenza di uno di questi richiami significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della convenzione.

9. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice I della convenzione.

10. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon in questione superiore figurano nell'appendice II della convenzione.

11. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che la specie o il taxon superiore in questione figurano nell'appendice III della convenzione. In questo caso il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore è inserito nell'appendice III è indicato da un'abbreviazione di due lettere: BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (India), MY (Malaysia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunisia) e UY (Uruguay).

12. Il simbolo «×» seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore nell'allegato A o B indica che popolazioni geograficamente isolate, specie, gruppi di specie o famiglie di tale specie o taxon, figurano nell'appendice I, II o III della convenzione, come segue:

×701 La specie figura nell'appendice II, la sottospecie Cercocebus galeritus galeritus figura nell'appendice I.

×702 La specie figura nell'appendice II, la sottospecie kirkii (denominata altresì Colobus bodius kirkii) figura nell'appendice I.

×703 Tutte le specie figurano nell'appendice II eccetto Lipotes vexillifer, Platanista spp., Bernardius spp., Hyperoodon spp., Physeter catodon (comprende il sinonimo Physeter macrophalus), Sotalia spp., Sousa spp., Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Eschrichtius robustus (comprende il sinonimo Eschrichtius glaucus), Balaenoptera spp. (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale di Balaenoptera acutorostrata), Megaptera novaengliae, Eubalaena spp. (precedentemente comprese nel genere) Balaena e Caperea marginata elencate nell'appendice I. Gli esemplari delle specie elencate nell'appendice II della Convenzione, comprendenti prodotti e derivati diversi dai prodotti di carne per uso commerciale, ottenuti dai groenlandesi dietro licenza rilasciata dalle competenti autorità, saranno considerati come appartenenti all'allegato B.

×704 Le popolazioni del Bhutan, della Cina, del Messico e della Mongolia e la sottospecie isabellinus figurano nell'appendice I, le altre popolazioni e sottospecie figurano nell'appendice II.

×705 La specie figura nell'appendice I eccetto la popolazione dell'Australia inclusa nell'appendice II.

×706 Trichechus inunquis e Trichechus manatus figurano nell'appendice I. Trichechus senegalensis figura nell'appendice II.

×707 La specie figura nell'appendice II, la sottospecie Equus hemionus hemionus figura nell'appendice I.

×708 Haliaetus albicilla e H. leucocephalus figurano nell'appendice I, le altre specie nell'appendice II.

×709 Le seguenti specie figurano nell'appendice III: Crax daubentoni e Crax globulosa per la Colombia Crax rubra per Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras.

×710 Pauxi pauxi figura nell'appendice III per la Colombia.

×711 La specie figura nell'appendice II, le sottospecie Grus canadensis nesiotes e Grus canadensis pulla figurano nell'appendice I.

×712 Mantella aurantiaca figura nell'appendice II.

13. Il simbolo ( ) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica le popolazioni geograficamente isolate, specie, gruppi di specie o famiglie di tali specie o taxon che sono escluse dall'appendice in questione, come segue:

101 Popolazioni della Spagna a nord del Duero, popolazioni della Grecia a nord del 39° parallelo e popolazioni del Bhutan, dell'India, del Nepal e del Pakistan

102 Popolazioni degli Stati Uniti

103 - Cile: parte della popolazione della provincia di Parinacota, la regione di Tarapacà

- Perù: l'intera popolazione

104 Popolazioni dell'Afghanistan, del Bhutan, dell'India, del Myanmar, del Nepal e del Pakistan

105 Cathartide

106 Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus e Psittacula krameri

107 Popolazione dell'Ecuador, soggetta a quote di esportazione pari a zero nel 1995 e 1996 e successivamente alle quote annuali di esportazione approvate dal segretariato Cites e dal gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC

108 Popolazioni del Botswana, dell'Etiopia, del Kenya, del Malawi, del Mozambico, del Sudafrica, della Repubblica Unita della Tanzania, della Zambia e dello Zimbabwe e popolazioni dei seguenti paesi, soggette a quote annuali di esportazione così ripartite:

>SPAZIO PER TABELLA>

Oltre agli esemplari di allevamento, la Repubblica Unita di Tanzania autorizzerà per il 1995 e il 1996 l'esportazione di non oltre 1 100 esemplari selvatici (compresi 100 trofei di caccia), e per il 1997 di un determinato numero che deve essere approvato dal segretariato del Cites e dal gruppo specifico sui coccodrilli UICN/SSC

109 Popolazioni dell'Australia, dell'Indonesia e della Papua-Nuova Guinea

110 Popolazione del Cile

111 Tutte le specie non succulente

112 Aloe vera; denominata altresì Aloe barbadsensis.

14. Il simbolo (+) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che soltanto popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon, sono incluse nell'appendice in questione, come segue:

+201 Popolazioni della Spagna a nord del Duero, popolazioni della Grecia a nord del 39° parallelo e popolazioni del Bhutan, dell'India, del Nepal e del Pakistan

+202 Popolazioni del Camerun e della Nigeria

+203 Popolazione dell'Asia

+204 Popolazioni dell'America del Nord e dell'America Centrale

+205 Popolazioni del Bangladesh, dell'India e della Tailandia

+206 Popolazione dell'India

+207 - Cile: parte della popolazione della provincia di Parinacota, la regione di Tarapacà

- Perù: l'intera popolazione

+208 Popolazioni dell'Afghanistan, del Bhutan, dell'India, del Myanmar, del Nepal e del Pakistan

+209 Popolazione del Messico

+210 Popolazioni dell'Algeria, del Burkina Faso, del Camerun, della Repubblica Centrafricana, del Ciad, del Mali, della Mauritania, del Marocco, del Niger, della Nigeria, del Senegal e del Sudan

+211 Popolazione delle Seychelles

+212 Popolazioni dell'Europa, ad eccezione dei territori che in passato costituivano l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

+213 Tutte le specie della Nuova Zelanda

+214 Popolazione del Cile

15. Il simbolo (=) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore significa che la denominazione di detta specie o di detto taxon va interpretata come segue:

=301 denominato altresì Phalanger maculatus

=302 denominato altresì Vampyros lineatus

=303 comprende la famiglia Tupaiidae

=304 precedentemente compreso nella famiglia Lemuridae

=305 precedentemente compreso come sottospecie di Callithris jacchus

=306 comprende il sinonimo generico Leontideus

=307 precedentemente compreso nella specie Saguinus oedipus

=308 precedentemente compreso nella specie Alouatta palliata (villosa)

=309 comprende il sinonimo Cercopithecus roloway

=310 precedentemente compreso nel genere Papio

=311 comprende il sinonimo generico Simias

=312 comprende il sinonimo Colobus badius rufomitratus

=313 comprende in sinonimo generico Rhinopithecus

=314 denominato altresì Presbytis entellus

=315 denominato altresì Presbytis geei e Semnopithecus geei

=316 denominato altresì Presbytis pileata e Semnopithecus pileatus

=317 precedentemente compreso come Tamandua tetradactyla (in parte)

=318 comprende i sinonimi Bradypus boliviensis e Bradypus griseus

=319 comprende il sinonimo Cabassous gymnurus

=320 comprende il sinonimo Priodontes giganteus

=321 comprende il sinonimo generico Coendou

=322 comprende il sinonimo generico Cuniculus

=323 precedentemente incluso nel genere Dusicyon

=324 comprende il sinonimo Dusicyon fulvipes

=325 comprende il sinonimo generico Fennecus

=326 denominato altresì Selenarctos thibetanus

=327 precedentemente compreso come Nasua nasua

=328 denominato altresì Aonyx microdon o Paraonyx microdon

=329 comprende il sinonimo Galictis allamandi

=330 precedentemente incluso nel genere Lutra

=331 precedentemente incluso nel genere Lutra, comprende i sinonimi Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum e Lutra platensis

=332 comprende il sinonimo generico Viverra

=333 comprende il sinonimo Eupleres major

=334 precedentemente compreso come Viverra megaspila

=335 precedentemente compreso come Herpestes fuscus

=336 precedentemente compreso come Herpestes auropunctatus

=337 denominato altresì Hyaena brunnea

=338 denominato altresì Felis caracal e Lynx caracal

=339 precedentemente incluso nel genere Felis

=340 denominato altresì Felis pardina o Felis lynx pardina

=341 precedentemente incluso nel genere Panthera

=342 denominato altresì Equus asinus

=343 precedentemente compreso nella specie Equus hemionus

=344 denominato altresì Equus caballus przewalskii

=345 denominato altresì Choeropsis liberiensis

=346 denominato altresì Cervus porcinus annamiticus

=347 denominato altresì Cervus porcinus calamianensis

=348 denominato altresì Cervus porcinus kuhlii

=349 denominato altresì Cervus dama mesopotamicus

=350 comprende il sinonimo Bos frontalis

=351 comprende il sinonimo Bos grunniens

=352 comprende il sinonimo generico Novibos

=353 precedentemente compreso come Bubalus bubalis (forma addomesticata)

=354 comprende il sinonimo generico Anoa

=355 denominato altresì Damaliscus dorcas dorcas

=356 precedentemente compreso nella specie Naemorhedus goral

=357 denominato altresì Capricornis sumatraensis

=358 comprende il sinonimo Oryx tao

=359 comprende il sinonimo Ovis aries ophion

=360 denominato altresì Rupicapra rupicapra ornata

=361 denominato altresì Boocercus eurycerus; comprende in sinonimo generico Taurotragus

=362 denominato altresì Pterocnemia pennata

=363 denominato altresì Sula abbotti

=364 denominato altresì Ardeola ibis

=365 denominato altresì Egretta alba

=366 denominato altresì Ciconia ciconia boyciana

=367 denominato altresì Hagedashia hagedash

=368 denominato altresì Lampribis rara

=369 comprende i sinonimi Anas chlorotis e Anas nesiotis

=370 denominato altresì Spatula clypeata

=371 denominato altresì Anas platyrhynchos laysanensis

=372 probabilmente un ibrido tra Anas platyrhynchos e Anas superciliosa

=373 denominato altresì Nyroca nyroca

=374 comprende il sinonimo Dendrocygna fulva

=375 denominato altresì Cairina hartlaubii

=376 denominato altresì Aquila heliaca adalberti

=377 denominato altresì Chondrohierax wilsonii

=378 denominato altresì Falco peregrinus babylonicus e Falco peregrinus pelegrinoides

=379 denominato altresì Crax mitu mitu

=380 precedentemente compreso nel genere Crax

=381 precedentemente compreso nel genere Aburria

=382 precedentemente compreso come Arborophila brunneopectus (in parte)

=383 precedentemente compreso nella specie Crossoptilon crossoptilon

=384 precedentemente compreso nella specie Polyplectron malacense

=385 comprende il sinonimo Rheinardia nigrescens

=386 denominato altresì Tricholimnas sylvestris

=387 denominato altresì Choriotis nigriceps

=388 denominato altresì Houbaropsis bengalensis

=389 denominato altresì Turturoena iriditorques; precedentemente compreso come Columba malherbii (in parte)

=390 denominato altresì Nesoenas mayeri

=391 precedentemente compreso come Treron australis (in parte)

=392 denominato altresì Calopelia brehmeri; comprende il sinonimo Calopelia puella

=393 denominato altresì Tympanistria tympanistria

=394 denominato altresì Amazona dufresniana rhodocorytha

=395 sovente commercializzata sotto l'errata denominazione Ara caninde

=396 denominato altresì Cyanoramphus novaezelandiae cookii

=397 denominato altresì Opopsitta diophthalma coxeni

=398 denominato altresì Pezoporus occidentalis

=399 precedentemente compreso nella specie Psephotus chrysopterygius

=400 denominato altresì Psittacula krameri echo

=401 precedentemente compreso nel genere Gallirex; denominato altresì Tauraco porphyreolophus

=402 denominato altresì Otus gurneyi

=403 denominato altresì Ninox novaeseelandiae royana

=404 precedentemente compreso nel genere Glaucis

=405 comprende il sinonimo generico Ptilolaemus

=406 precedentemente compreso nel genere Rhinoplax

=407 denominato altresì Pitta brachyura nympha

=408 denominato altresì Musicapa ruecki o Niltava ruecki

=409 denominato altresì Dasyornis brachypterus longirostris

=410 denominato altresì Tchitrea bourbonnensis

=411 denominato altresì Meliphaga cassidix

=412 precedentemente compreso nel genere Spinus

=413 precedentemente compreso come Serinus gularis (in parte)

=414 denominato altresì Estrilda subflava o Sporaeginthus subflavus

=415 precedentemente compreso come Lagonosticta larvata (in parte)

=416 comprende il sinonimo generico Spermestes

=417 denominato altresì Euodice cantans; precedentemente compreso come Lonchura malabarica (in parte)

=418 denominato altresì Hypargos nitidulus

=419 precedentemente compreso come Parmoptila woodhousei (in parte)

=420 comprende il sinonimo Pyrenestes frommi e Pyrenestes rothschildi

=421 denominato altresì Estrilda bengala

=422 denominato altresì Malimbus rubriceps o Anaplectes melanotis

=423 denominato altresì Coliuspasser ardens

=424 precedentemente compreso come Euplectes orix (in parte)

=425 denominato altresì Coliuspasser macrourus

=426 denominato altresì Ploceus superciliosus

=427 comprende il sinonimo Ploceus nigriceps

=428 denominato altresì Sitagra luteola

=429 denominato altresì Sitagra melanocephala

=430 precedentemente compreso come Ploceus velatus

=431 denominato altresì Hypochera chalybeata; comprende i sinonimi Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis e Vidua ultramarina

=432 precedentemente compreso come Vidua paradisaea (in parte)

=433 comprende il sinonimo Cuora criskarannarum

=434 precedentemente compreso come Kachuga tecta tecta

=435 comprende i sinonimi generici Nicoria e Geoemyda (in parte)

=436 denominato altresì Chrysemys scripta elegans

=437 denominato altresì Geochelone elephantopus; menzionato altresì nel genere Testudo

=438 menzionato altresì nel genere Testudo

=439 menzionato altresì nel genere Aspideretes

=440 precedentemente compreso in Podocnemis spp.

=441 denominato altresì Pelusios subniger

=442 comprende Alligatoridae, Crocodylidae e Gavialidae

=443 denominato altresì Crocodylus mindorensis

=444 precedentemente compreso in Chamaeleo spp.

=445 denominato altresì Constrictor constrictor occidentalis

=446 comprende il sinonimo Python molurus pimbura

=447 comprende il sinonimo Pseudoboa cloelia

=448 denominato altresì Hydrodynastes gigas

=449 denominato altresì Alsophis chamissonis

=450 precedentemente compreso nel genere Natrix

=451 comprende il sinonimo generico Megalobatrachus

=452 Sensu D'Abrera

=453 denominato altresì Conchodromus dromas

=454 menzionato altresì nel genere Dysnomia e Plagiola

=455 comprende il sinonimo generico Proptera

=456 menzionato altresì nel genere Carunculina

=457 denominato altresì Megalonaias nickliniana

=458 denominato altresì Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis e Lampsilis tampicoensis tecomatensis

=459 comprende il sinonimo generico Micromya

=460 comprende il sinonimo generico Papuina

=461 comprende solo la famiglia Helioporidae con una specie Heliopora coerulea

=462 denominato altresì Podophyllum emodi e Sinopodophyllum hexandrum

=463 menzionato altresì nel genere Echinocactus

=464 denominato altresì Lobeira macdougallii o Nopalxochia macdougallii

=465 denominato altresì Echinocereus lindsayi

=466 denominato altresì Wilcoxia schmollii

=467 menzionato altresì nel genere Coryphantha

=468 denominato altresì Solisia pectinata

=469 denominato altresì Backebergia militaris

=470 menzionato altresì nel genere Toumeya

=471 comprende il sinonimo Ancistrocactus tobuschii

=472 menzionato altresì nel genere Neolloydia o nel genere Echinomastus

=473 menzionato altresì nel genere Toumeya o nel genere Pediocactus

=474 menzionato altresì nel genere Neolloydia

=475 denominato altresì Saussurea lappa

=476 comprende Euphorbia cylindrifolia ssp. tuberifera

=477 denominato altresì Euphorbia cap-saintemariensis var. tulearensis

=478 denominato altresì Engelhardia pterocarpa

=479 comprende Aloe compressa var. rugosquamosa e Aloe compressa var. schistophila

=480 comprende Aloe haworthioides var. aurantiaca

=481 comprende Aloe laeta var. maniaensis

=482 comprende le famiglie Apostasiaceae e Cypripediaceae come sottofamiglie Apostasioideae e Cypripedioideae

=483 denominato altresì Sarracenia rubra alabamensis

=484 denominato altresì Sarracenia rubra jonesii

=485 comprende il sinonimo Stangeria paradoxa

=486 denominato altresì Taxus baccata spp. wallichiana

=487 comprende il sinonimo Welwitschia bainesii

=488 comprende il sinonimo Vulpes vulpes leucopus

16. Il simbolo (°) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o taxon più elevato va interpretato come segue:

°501 Gli esemplari delle forme domesticate non sono soggetti alle disposizioni della convenzione.

°502 Quote annuali di esportazione per gli esemplari vivi e i trofei di caccia:

Botswana: 5

Namibia: 150

Zimbabwe: 50

Il commercio di tali esemplari è soggetto alle disposizioni dell'articolo III della Convenzione.

°503 Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili e di trofei di caccia.

°504 Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'appendice II (vedi +207) e della scorta ancora esistente in Perù di 3 249 kg di lana, nonché di tessuti e di articoli fabbricati con tali tessuti. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo dagli Stati di origine della specie che sono firmatari della Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña e le cimose devono recare le parole VICUNADES-CHILE o le parole VICUNADES-PERU, a seconda del paese d'origine.

°505 I fossili non sono soggetti alle misure CITES.

°506 Fino alla decima riunione delle conferenza delle parti è vietata l'esportazione di piante adulte di Pachypodium brevicaule del Madagascar.

°507 Le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento.

17. A norma dell'articolo 1, b), iii) della Convenzione, il simbolo «

», seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore iscritto nell'appendice II serve ad indicare parti o prodotti specificati come segue, agli effetti della convenzione:

1 serve a designare parti e prodotti, eccetto:

a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese);

b) colture di piantine o di tessuti, in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili.

2 Serve a designare parti e prodotti eccetto:

a) semi e polline;

b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c) prodotti chimici.

3 Serve a designare le radici e le loro parti facilmente identificabili.

4 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:

a) semi e polline:

b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c) frutti, parti e prodotti derivati di piante acclimatate o propagate artificialmente;

d) elementi separati di fusto (pale) nonché parti e prodotti derivati del genere Opuntia, sottogenere Opuntia spp. acclimatate o propagate artificialmente.

5 Serve a designare tronchi da taglio, legname segato e fogli per impiallacciatura.

6 Serve a designare tronchi, trucioli o frammenti di legno non trattati.

7 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:

a) semi e polline (masse polliniche comprese);

b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c) fiori recisi di piante propagate artificialmente;

d) frutti e parti e prodotti derivati da piante del genere Vanilia propagate artificialmente.

8 Serve a designare parti e prodotti, eccetto:

a) semi e polline;

b) colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;

c) prodotti finiti farmaceutici.

18. Nessuna delle specie o dei taxa superiori di Flora inclusi nell'appendice I è annotata in modo che i suoi ibridi siano trattati in conformità dell'articolo III della Convenzione. Pertanto gli ibridi propagati artificialmente, prodotti da una o più di queste specie o taxa, possono essere commercializzati con un certificato di propagazione artificiale. Inoltre i semi e il polline (masse polliniche comprese), i fiori recisi e le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, provenienti da questi ibridi non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/24/CE (GU n. L 164 del 30. 6. 1994, pag. 9).

(2) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 18 novembre 1991 la Commissione ha presentato una proposta (1) di regolamento, fondato sugli articoli 100 A e 113, relativi alla disciplina del possesso e del commercio di esemplari di specie della flora e fauna selvatiche.

2. Il Parlamento europeo ha dato il proprio parere il 24 giugno 1993 (2) in prima lettura. In seguito a questo parere, la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta modificata il 21 gennaio 1994 (3).

Il Comitato economico e sociale ha dato il proprio parere il 26 maggio 1992 (4).

3. Il Consiglio, ritenendo che la base giuridica dovesse essere l'articolo 130 S, paragrafo 1, e non gli articoli 100 A e 113 come inizialmente proposto dalla Commissione, ha consultato in proposito il Parlamento europeo, il quale ha accettato il cambiamento di base con il parere del 15 dicembre 1995 (5).

4. Il 26 febbraio 1996 il Consiglio ha adottato la posizione comune in conformità dell'articolo 189 C del trattato.

II. OBIETTIVO

La proposta di regolamento ha lo scopo di sostituire il regolamento (CEE) 3626/82 del Consiglio - pur conservandone la struttura - con un regolamento che tenga conto:

- dell'evoluzione avutasi nell'ambito della convenzione di Washington (CITES) sia dal punto di vista delle specie prese in considerazione, sia da quello delle decisioni adottate dalle parti;

- della situazione nelle legislazioni nazionali in questo settore riguardo al funzionamento del mercato interno;

- dei miglioramenti da apportare al regolamento (CEE) n. 3626/82, per assicurare una migliore applicazione delle sue disposizioni e perciò una maggiore protezione delle specie che possono essere oggetto di commercio.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Osservazioni generali

Nel predisporre la propria posizione comune il Consiglio ha tenuto conto (cfr. in particolare i primi tre considerando) dell'obiettivo di cui sopra, del riconoscimento del fatto che l'obiettivo principale del regolamento è la protezione delle specie - il controllo del commercio essendo soltanto uno strumento che serve a conseguire questo obiettivo -, dell'opportunità di consentire agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore misure più rigorose e della preoccupazione di evitare disposizioni che rispetto al loro contributo all'adozione efficace del regolamento siano sproporzionatamente gravose.

Il Consiglio ha potuto accogliere letteralmente, nella sostanza o in parte, la maggioranza degli emendamenti del Parlamento europeo integrati dalla Commissione nella sua proposta modificata.

2. Commenti specifici

(I riferimenti che seguono rinviano, salvo indicazione contraria, al testo della proposta modificata; i riferimenti in grassetto rinviano al testo della posizione comune.)

Le modifiche seguenti sono state apportate dal Consiglio alla proposta modificata e accettate dalla Commissione:

i) Titolo, base giuridica e articoli 1 e 10

Sono stati modificati secondo quanto indicato al punto 1 qui sopra; alcune di queste misure più rigorose sono contenute in particolare negli articoli 8, paragrafo 2, e 11, paragrafo 1.

Di conseguenza, l'articolo 10, necessario nell'ambito della base giuridica precedente, è stato soppresso.

ii) Articoli 2 e 3

Nell'articolo 2 sono state soppresse alcune definizioni corrispondenti a termini non adoperati nel dispositivo [lettere d), e), g), p) e y)] ovvero usati nel senso consueto [lettere f) e i)]. Sono state introdotte in relazione agli articoli 4 e 5 le definizioni che figurano nelle lettere h) («Stato membro di destinazione») e x) («verifiche»). La definizione figurante nel paragrafo ab) è stata chiarita lettera w) ai fini di un'attuazione pratica (soppressione del riferimento al carattere «legale» dell'acquisto, adozione di un punto di riferimento fisso vale a dire la data di entrata in vigore del regolamento).

All'articolo 3 i principali cambiamenti riguardano il criterio di iscrizione:

- all'allegato A [paragrafo 1, lettera c)]: una specie che rientra in un altro testo comunitario non è automaticamente inserita; le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE non sono perciò modificate riguardo alle disposizioni in materia di controllo del commercio; lo stesso vale per il regolamento (CEE) n. 348/81. È soppresso pertanto, l'articolo 24, paragrafo 2;

- all'allegato B [paragrafo 2, lettera d)]: il Consiglio ritiene che il criterio debba essere preso in considerazione al momento dell'eventuale rilascio del permesso di importazione [articolo 4, paragrafo 2, lettera b) e 6, lettera c)]. L'articolo 9, paragrafo 5 contiene inoltre una disposizione che ha lo stesso effetto protettivo per la circolazione degli esemplari vivi;

- all'allegato D [paragrafo 4, lettera a)]: poiché questo allegato è uno strumento di vigilanza predisposto in ambito comunitario e i potenziali effetti del commercio internazionale sulla conservazione sono già presi in considerazione nell'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e i), sembra opportuno che qui si faccia riferimento soltanto al volume delle importazioni comunitarie.

iii) Disposizioni connesse all'adesione della Comunità e alla partecipazione degli Stati membri alla convenzione CITES

Per quanto riguarda la definizione delle posizioni da assumere nella Conferenza delle parti, il Consiglio ritiene che sono sufficienti i meccanismi i di partecipazione alla convenzione e che non sia perciò necessario prevedere una disposizione specifica (articolo 19).

Inoltre, varie posizioni che riguardano il funzionamento del regolamento nell'ipotesi in cui la Comunità aderisca alla convenzione CITES sono state scartate per non ipotecare le modalità di partecipazione della Comunità alla convenzione che saranno definite nell'atto di adesione. Si tratta in particolare degli articoli 2, lettera v) [articolo 2, lettera r)], e 3, paragrafi 1, lettera a), 2, lettera a), e 3, lettera a) («le specie che figurano . . .») e il paragrafo 6 (articolo 3, paragrafo 5) oltre all'articolo 19.

iv) Articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 13

Per gli articoli 4 e 5, la considerazione delle implicazioni giuridiche ha indotto a limitare l'uso del termine «prova» alle sole disposizioni contenenti elementi per i quali può effettivamente essere fornita una prova [per esempio articolo 4, paragrafo 1, lettera b) i) o articolo 5, paragrafo 2)]. Allo stesso modo la responsabilità in materia di parere scientifico spetta all'autorità scientifica competente [per esempio articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o articolo 5, paragrafo 2, lettera a)] e non più al gruppo di consulenza scientifica.

Gli articoli 4 e 5 prevedono che le «necessarie verifiche» siano preliminari all'introduzione nella Comunità o all'esportazione. L'articolo 4 chiarisce che le eventuali restrizioni previste al paragrafo 6 devono essere rispettate in sede di decisione di rilascio delle licenze.

Inoltre la redazione delle condizioni di rilascio di cui all'articolo 4 è stata semplificata. Il paragrafo 1, lettera c) rappresenta la fusione dei paragrafi 1, lettera c) i) e ii) e il paragrafo 2 prevede che soltanto l'organo di gestione dello Stato membro di destinazione possa rilasciare la licenza. Il paragrafo 7 introduce un margine di flessibilità circa il luogo dove devono essere effettuate le varie verifiche per tener conto delle modalità concrete di trasporto.

Un elemento di ulteriore controllo è introdotto all'articolo 5, paragrafo 5 per l'obbligo di consultazione tra organi di gestione quando l'importazione e la riesportazione hanno luogo in Stati membri diversi.

L'articolo 6, paragrafo 1 è stato semplificato e non specifica nei dettagli i motivi del rigetto delle licenze.

Nell'articolo 7:

- il paragrafo 1 chiarisce l'applicazione delle disposizioni riguardanti gli esemplari di specie dell'allegato A non prelevati nell'ambiente naturale, indicando che, ad eccezione del controllo delle attività commerciali, essi sono trattati come gli esemplari dell'allegato B per tutte le disposizioni del regolamento (e non soltanto per gli articoli 4 e 5). Inoltre la modifica, combinata con la soppressione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), ripristina gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 per gli esemplari che ne erano esentati ex paragrafo 1, lettera b). Ne deriva anche che l'articolo 9, paragrafo 5 deve essere soppresso;

- al paragrafo 2 la mancanza, per le specie consideratevi, di documenti per il commercio tra paesi terzi rende necessaria la concessione di una deroga completa per la verifica e la presentazione di documenti al momento del transito;

- al paragrafo 3 la deroga relativa agli oggetti personali è estesa a determinate condizioni all'allegato A per analogia con quanto è già previsto dalla convenzione (articolo VII, paragrafo 3);

- al paragrafo 4 le formalità relative ai documenti sono state snellite, senza per questo ridurre la protezione.

La sola modifica dell'articolo 12 riguarda il paragrafo 2, lettera a), ossia adesso è possibile (articolo 11, paragrafo 2 lettera a) a qualsiasi autorità competente dimostrare che non ricorrono i requisiti, ma la prova deve essere effettuata in consultazione con l'autorità che ha rilasciato la licenza. Questa formulazione ridurrà l'emissione di licenze scorrette.

L'articolo 13 è stato soppresso poiché il Consiglio non giudica opportuno introdurre una disposizione di armonizzazione in questo settore, considerando che, nel fissare l'importo del diritto per l'esame della domanda di licenza o di certificato, gli Stati membri dovranno evitare che divari tra gli importi diano luogo a spostamenti di lavoro amministrativo.

v) Articoli 8, 9, 14

All'articolo 8:

- per una maggiore efficacia dei controlli è stato posto l'accento sulle attività commerciali e perciò tra l'altro sul divieto della detenzione nell'ambito di tali attività.

Pertanto la detenzione al di fuori di tali attività ha soltanto carattere complementare e rientra nelle misure più severe che gli Stati membri possono prendere (paragrafo 2);

- sono state rafforzate le condizioni di esenzione di cui al paragrafo 3, lettera e) [paragrafo 3, lettera e)];

- il paragrafo 5, reso superfluo dalla formulazione generale del paragrafo 4, è stato soppresso. Poiché l'articolo 19, paragrafo 1 assicura la definizione uniforme dei documenti previsti dal regolamento, e l'articolo 4, paragrafo 2, specifica le condizioni per l'introduzione nella Comunità, e poiché la definizione delle prove d'acquisto è di competenza degli Stati membri, è stato soppresso il paragrafo 7.

All'articolo 9:

- i controlli previsti all'articolo 9 per gli spostamenti che non riguardano gli esemplari vivi di specie dell'allegato A sono rafforzati (paragrafo 1, prova dell'origine legale). È stata invece soppressa la notifica dello spostamento prevista dal paragrafo 4, pleonastica rispetto al paragrafo 2;

- il paragrafo 6 ha mantenuto del paragrafo 8 soltanto ciò che era necessario all'adozione coerente del regolamento, in specie per quanto riguarda l'obiettivo e gli articoli 3 e 4.

Le modifiche dell'articolo 14 nell'articolo 12 hanno essenzialmente lo scopo di ravvicinarne la formulazione a quelle degli articoli 4 e 5 e alla legislazione doganale comunitaria, di precisare (paragrafo 4) le condizioni per chi voglia rivolgersi a un ufficio che non sia stato designato in conformità del paragrafo 1 e di assicurare l'informazione del pubblico sul regolamento (paragrafo 5).

vi) Articoli 16 18

L'articolo 14 aggiunge alle disposizioni dell'articolo 16 quella del dovere informare il segretariato della Convenzione delle misure prese in caso di infrazione e dei risultati delle indagini riguardanti le specie CITES.

L'articolo 15 aggiunge alle disposizioni dell'articolo 17 quella del dovere informare il pubblico dell'attuazione della convenzione e del regolamento (paragrafo 1) nonché il segretariato della Convenzione sui movimenti degli esemplari delle spese CITES tra la Comunità e i paesi terzi [paragrafo 4, lettera b)]. La formulazione generale del paragrafo 5 incorpora i dettagli del paragrafo 5, lettere a) e b).

L'articolo 18 rafforza l'articolo 18, paragrafo 4, imponendo il sequestro degli esemplari vivi di specie degli allegati B o C introdotti senza documenti adeguati (paragrafo 4).

vii) Articoli 15, 20, 21, e 22

All'articolo 13 è stata semplificata la formulazione dell'articolo 15 e imposto un termine al paragrafo 3, lettera a) per la trasmissione alla Commissione delle informazioni relative agli organi di gestione. I termini di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) sono stati prorogati di un mese [paragrafo 3, lettere b) e c)].

L'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) chiarisce l'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), sopprimendo il riferimento alle migliori informazioni scientifiche disponibili, che è ovvio e precisando che spetta alla Commissione (presidente del gruppo) trasmettere le conclusioni al comitato dell'articolo 18.

L'articolo 19 elenca le diverse disposizioni da adottare, indicate negli articoli del regolamento secondo lo stesso principio dell'articolo 22, ma ricorrendo a procedure diverse. In realtà, nell'analizzare l'importanza delle varie disposizioni registrate all'articolo 19, il Consiglio reputa che:

- alcune di esse, di carattere regolamentare (elencate ai paragrafi 1 e 2 possono essere affidate a un comitato di tipo III a (articolo 18, paragrafo 2, anziché II b, come proposto all'articolo 21);

- altre (elencate ai paragrafi 3 e 4), o perché riguardano la modifica degli allegati B, C o D (ovvero dell'allegato A derivante dalla convenzione) o perché riguardano «ulteriori misure» rispetto a quelle del regolamento, benché affidate a un comitato, possono richiedere un controllo più consistente da parte del Consiglio, il quale ha predisposto all'uopo un comitato di tipo III b (articolo 18, paragrafo 3);

- infine, le modifiche dell'allegato A che non derivano dalla convenzione poiché riguardano le specie che devono essere oggetto della massima protezione, sono subordinate a una decisione del Consiglio e non sono perciò soggette alla procedura del comitato.

viii) Articoli 24 e 25

Oltre alle osservazioni già fatte al punto ii), primo trattino, l'articolo 21 aggiunge all'articolo 24 un paragrafo 2, che consente l'applicazione di misure transitorie in attesa dell'adozione di misure d'applicazione del regolamento e un paragrafo 3, che permette di mantenere adeguato il livello di protezione per le specie particolarmente protette nel regolamento (CEE) n. 3626/82.

L'articolo 22 riprende il principio dell'articolo 25 adattando la data di entrata in vigore allo stato della procedura.

ix) Allegati

La scelta delle specie risponde ai criteri dell'articolo 3 e di conseguenza tiene conto dei risultati dell'ultima conferenza delle parti contraenti della convenzione CITES.

All'allegato A sono state anche aggiunte specie CITES protette dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE per mantenere una certa coerenza tra i livelli di protezione offerti per la stessa specie da strumenti diversi. L'allegato D contiene per il momento soltanto un piccolissimo numero di specie, in attesa di ulteriori lavori del gruppo di consulenza scientifica.

(1) GU n. C 26 del 3. 2. 1992, pag. 1.

(2) GU n. C 194 del 19. 7. 1993, pag. 289.

(3) GU n. C 131 del 12. 5. 1994, pag. 1.

(4) GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 19.

(5) GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 430.