51996AG0506(05)

POSIZIONE COMUNE (CE) n. 21/96 definita dal Consiglio del 28 marzo 1996 in vista dell' adozione della direttiva 96/.../CE del Consiglio, del ..., relativa all' accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità

Gazzetta ufficiale n. C 134 del 06/05/1996 pag. 0030


POSIZIONE COMUNE (CE) n. 21/96

definita dal Consiglio del 28 marzo 1996

in vista dell'adozione della direttiva 96/. . ./CE del Consiglio, del . . ., relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità

(96/C 134/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3),

(1) considerando che la Comunità ha gradualmente istituito una politica comune dei trasporti aerei al fine di realizzare il mercato interno, a norma dell'articolo 7 A del trattato, onde promuovere in modo durevole il progresso economico e sociale;

(2) considerando che l'obiettivo fissato dall'articolo 59 del trattato consiste nella soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi nella Comunità e che, a norma dell'articolo 61 del trattato, questo obiettivo deve essere raggiunto nell'ambito della politica comune dei trasporti;

(3) considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 2407/92 (4), (CEE) n. 2408/92 (5) e (CEE) n. 2409/92 (6), il Consiglio ha realizzato tale obiettivo per quanto riguarda i servizi di trasporto aereo propriamente detti;

(4) considerando che i servizi di assistenza a terra sono indispensabili per il buon funzionamento del trasporto aereo e che essi forniscono un contributo essenziale all'utilizzazione efficiente delle infrastrutture di questo tipo di trasporto;

(5) considerando che l'apertura dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra è un provvedimento che deve contribuire alla riduzione dei costi di gestione delle compagnie aeree e al miglioramento della qualità offerta agli utenti;

(6) considerando che alla luce del principio di sussidiarietà è indispensabile che l'accesso al mercato dei servizi d'assistenza a terra avvenga in un contesto comunitario, pur lasciando agli Stati membri la possibilità di tener conto della specificità del settore;

(7) considerando che, nella sua comunicazione del giugno 1994 «L'evoluzione dell'aviazione civile in Europa», la Commissione ha espresso l'intento di prendere, prima della fine del 1994, un'iniziativa mirante a realizzare l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità e che il Consiglio, nella sua risoluzione del 24 ottobre 1994 (7), ha confermato la necessità di tener conto degli imperativi legati alla situazione degli aeroporti in sede di realizzazione di quest'apertura;

(8) considerando che, nella sua risoluzione del 14 febbraio 1995 sull'aviazione civile in Europa (8), il Parlamento europeo ha rammentato la sua preoccupazione che si tenga conto dell'impatto dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza sulle condizioni di lavoro e di sicurezza negli aeroporti della Comunità;

(9) considerando che il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra è compatibile con il buon funzionamento degli aeroporti comunitari;

(10) considerando che il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra deve essere realizzato in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore;

(11) considerando che, per alcune categorie di servizi, l'accesso al mercato e l'effettuazione dell'autoassistenza possono essere ostacolati da vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile; che è pertanto necessario poter limitare il numero dei prestatori autorizzati a fornire queste categorie di servizi; che, parimenti, il ricorso all'autoassistenza deve poter essere limitato e che, in tal caso, i criteri per la limitazione devono essere pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

(12) considerando che un'effettiva concorrenza richiede, se il numero di prestatori è limitato, che almeno uno di essi sia a termine indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante;

(13) considerando che per il buon funzionamento degli aeroporti è necessario che essi possano riservarsi la gestione di determinate infrastrutture difficilmente divisibili o moltiplicabili per motivi tecnici, di redditività ovvero per l'impatto ambientale; che tuttavia la gestione centralizzata di queste infrastrutture non deve ostacolarne l'utilizzazione da parte dei prestatori di servizi e di quegli utenti che effettuano l'autoassistenza;

(14) considerando che, in alcuni casi, i vincoli citati possono essere di entità tale da giustificare determinate limitazioni all'accesso al mercato o all'effettuazione dell'autoassistenza, a condizione che tali limitazioni abbiano un carattere pertinente, obiettivo, trasparente e non discriminatorio;

(15) considerando che tali deroghe devono avere lo scopo di consentire alle autorità aeroportuali di porre rimedio ai vincoli o almeno di attenuarli; che le deroghe devono essere approvate dalla Commissione, assistita da un comitato consultivo, e devono essere accordate per un periodo determinato;

(16) considerando che per il mantenimento di condizioni di concorrenza effettiva e leale è necessario che, qualora il numero dei prestatori sia limitato, questi ultimi siano selezionati in base a una procedura trasparente e imparziale; che è opportuno consultare gli utenti in occasione della selezione essendo questi i primi interessati alla qualità e al prezzo dei servizi di cui dovranno avvalersi;

(17) considerando che è quindi opportuno organizzare la rappresentanza degli utenti e la loro consultazione in occasione della selezione dei prestatori autorizzati, mediante l'istituzione di un comitato composto dai loro rappresentanti;

(18) considerando che, in determinate circostanze e condizioni specifiche, è possibile, nell'ambito della selezione dei prestatori di un aeroporto, estendere l'obbligo del servizio pubblico ad altri aeroporti della stessa regione geografica dello Stato membro in questione;

(19) considerando che l'ente di gestione dell'aeroporto può fornire anche servizi di assistenza a terra e può, con le sue decisioni, esercitare un'influenza notevole sulla concorrenza tra i prestatori; che pertanto è indispensabile, al fine di garantire il mantenimento di una concorrenza leale, imporre agli aeroporti una separazione di natura contabile tra le attività di gestione delle infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attività di fornitura di servizi di assistenza, dall'altra;

(20) considerando che un aeroporto può sovvenzionare la sua attività di assistenza a terra solo con redditi provenienti dalla sua funzione di autorità aeroportuale;

(21) considerando che le medesime esigenze di trasparenza devono applicarsi a tutti i prestatori che desiderano fornire a terzi servizi di assistenza a terra;

(22) considerando che, al fine di permettere agli aeroporti di svolgere il loro compito di gestione delle infrastrutture e di garantire la sicurezza all'interno del perimetro dell'aeroporto nonché allo scopo di garantire la tutela dell'ambiente e il rispetto della normativa sociale in vigore, gli Stati membri devono poter subordinare l'attività di un prestatore di servizi di assistenza a terra all'ottenimento di un riconoscimento d'idoneità; che i criteri per il rilascio di tale riconoscimento devono essere obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

(23) considerando che per gli stessi motivi gli Stati membri devono conservare la facoltà di emanare e far applicare le norme necessarie al buon funzionamento delle infrastrutture aeroportuali; che queste norme devono essere connesse all'obiettivo perseguito e non devono comportare la riduzione di fatto dell'accesso al mercato ovvero dell'effettuazione dell'autoassistenza ad un livello inferiore a quello previsto dalla presente direttiva; che esse devono rispettare i principi di obiettività, di trasparenza e di non discriminazione;

(24) considerando che gli Stati membri devono conservare il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi di assistenza a terra;

(25) considerando che ai prestatori autorizzati a fornire servizi di assistenza a terra e agli utenti autorizzati a praticare l'autoassistenza deve essere garantito l'accesso agli impianti aeroportuali, nella misura necessaria all'esercizio dei loro diritti e a consentire condizioni di concorrenza effettiva e leale; che tuttavia tale accesso deve poter comportare la riscossione di un corrispettivo economico;

(26) considerando che è legittimo che i diritti riconosciuti dalla presente direttiva si applichino ai prestatori di servizi e agli utenti originari di paesi terzi solo a condizione che esista una reciprocità assoluta; che in caso di mancanza di reciprocità, lo Stato membro deve poter sospendere questi diritti nei confronti di detti prestatori e utenti;

(27) considerando che il 2 dicembre 1987 il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno concordato a Londra, in una dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri dei due paesi, un regime per una più stretta cooperazione nell'uso dell'aeroporto di Gibilterra e che tale regime non è ancora entrato in vigore;

(28) considerando che la presente direttiva non può pregiudicare l'applicazione delle disposizioni del trattato, e in particolare che la Commissione continuerà a vigilare sul rispetto di tali norme avvalendosi, in caso di necessità, di tutte le facoltà ad essa riconosciute dall'articolo 90 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica a ogni aeroporto, situato nel territorio di uno Stato membro, soggetto alle disposizioni del trattato, e aperto al traffico commerciale secondo i criteri seguenti:

a) le disposizioni relative alle categorie di servizi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non elencate all'articolo 7, paragrafo 2 si applicano ad ogni aeroporto, indipendentemente dal volume di traffico, e decorrere dal 1° gennaio 1998;

b) le disposizioni relative alle categorie di servizi di cui all'articolo 7, paragrafo 2 si applicano dal 1° gennaio 1998 agli aeroporti aventi un traffico annuale superiore o pari a 1 milione di movimenti passaggeri o a 25 000 tonnellate di merci;

c) le disposizioni relative alle categorie di servizi di cui all'articolo 6, si applicano dal 1° gennaio 1999 agli aeroporti:

- aventi un traffico annuale superiore o pari a 3 milioni di movimenti passeggeri o a 75 000 tonnellate di merci, oppure

- che hanno registrato un traffico superiore o pari a 2 milioni di movimenti passeggeri o 50 000 tonnellate di merci nel corso dei 6 mesi antecedenti il 1° aprile o il 1° ottobre dell'anno precedente.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni della presente direttiva si applicano dal 1° gennaio 2001 ad ogni aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, aperto al traffico commerciale e avente un traffico annuale superiore o pari a 2 milioni di movimenti passeggeri o a 50 000 tonnellate di merci.

3. Qualora un aeroporto raggiunga una delle soglie di traffico merci indicata nel presente articolo senza tuttavia raggiungere la corrispondente soglia di traffico passeggeri, le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle categorie di servizi di assistenza riservate esclusivamente ai passeggeri.

4. La Commissione pubblica a titolo informativo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco degli aeroporti di cui al presente articolo. Tale elenco viene pubblicato per la prima volta entro i tre mesi successivi all'adozione della presente direttiva e successivamente una volta all'anno.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° luglio di ogni anno, i dati necessari per la compilazione di questo elenco.

5. L'applicazione della presente direttiva all'aeroporto di Gibilterra non pregiudica le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito per quanto riguarda la controversia relativa alla sovranità sul territorio in cui è situato tale aeroporto.

6. L'applicazione delle disposizioni della presente direttiva all'aeroporto di Gibilterra resta sospesa fino al momento in cui sarà applicata la disciplina prevista dalla dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri del Regno di Spagna e del Regno Unito del 2 dicembre 1987. Il governi del Regno di Spagna e del Regno Unito informeranno il Consiglio in merito alla data di applicazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «aeroporto», qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso può comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;

b) «sistema aeroportuale», un raggruppamento di due o più aeroporti che servono la stessa città o lo stesso agglomerato urbano, come indicato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo all'accesso dei vettori aerei comunitari ai collegamenti aerei intracomunitari;

c) «ente di gestione», l'ente cui le disposizioni legislative o regolamentari nazionali affidano, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato;

d) «utente di un aeroporto», qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l'aeroporto considerato;

e) «assistenza a terra», i servizi resi in un aeroporto a un utente, quali descritti nell'allegato;

f) «autoassistenza a terra», situazione nella quale un utente fornisce direttamente a se stesso una o più categorie di servizi di assistenza e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la prestazione di siffatti servizi. In base alla presente definizione non sono considerati terzi fra loro gli utenti

- di cui uno detiene una partecipazione maggioritaria nell'altro, ovvero

- la cui partecipazione in ciascuno degli altri è detenuta a titolo maggioritario da uno stesso ente.

g) «prestatore di servizi di assistenza a terra», qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca a terzi una o più categorie di servizi di assistenza a terra.

Articolo 3

L'ente di gestione di un aeroporto

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, qualora la gestione e l'esercizio di un aeroporto o di un sistema aeroportuale non siano di competenza di un solo ente, ma di diversi enti distinti, ognuno di essi è considerato come facente parte dell'ente di gestione.

2. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, qualora vi sia un solo ente di gestione per diversi aeroporti o sistemi aeroportuali, ogni aeroporto o sistema aeroportuale è considerato separatamente.

3. Se gli enti di gestione degli aeroporti sono soggetti alla tutela o al controllo di un'autorità pubblica nazionale, questa è tenuta, nell'ambito degli obblighi giuridici che le sono imposti, a provvedere all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 4

Separazione delle attività

1. L'ente di gestione di un aeroporto, l'utente o il prestatore di servizi che forniscono servizi di assistenza a terra devono operare una netta separazione a livello contabile, secondo le vigenti prassi commerciali, tra le attività legate alla fornitura di tali servizi e le altre loro attività.

2. L'effettiva separazione contabile deve essere controllata da un verificatore indipendente designato dallo Stato membro.

Egli verifica anche l'assenza di flussi finanziari tra l'attività dell'ente di gestione in quanto autorità aeroportuale e la sua attività di assistenza a terra.

Articolo 5

Il comitato degli utenti

Non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per istituire un comitato composto dai rappresentanti degli utenti o dalle organizzazioni rappresentative degli utenti per ciascun aeroporto contemplato, fermo restando che ogni utente ha il diritto di far parte del comitato o, a sua scelta, di affidare a un'organizzazione l'incarico di rappresentarlo.

Articolo 6

Assistenza ai terzi

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, secondo i criteri di cui all'articolo 1, per garantire ai prestatori di servizi il libero accesso al mercato della prestazione di servizi di assistenza a terra a terzi.

Gli Stati membri hanno la facoltà di imporre che i prestatori dei servizi di assistenza a terra siano stabiliti nella Comunità.

2. Gli Stati membri possono limitare il numero dei prestatori autorizzati a fornire le seguenti categorie di servizi di assistenza a terra:

- assistenza bagagli,

- assistenza operazioni in pista,

- assistenza carburante e olio,

- assistenza merci e posta per quanto riguarda, sia in arrivo, che in partenza o in transito, il trattamento fisico delle merci e della posta tra l'aerostazione e l'aereo.

In ogni caso, gli Stati membri non possono limitare il loro numero a meno di due, per ciascuna categoria di servizio.

3. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2001, almeno un prestatore autorizzato non può essere controllato direttamente o indirettamente

- né dall'ente di gestione dell'aeroporto,

- né da un utente che abbia trasportato più del 25% dei passeggeri o delle merci registrati nell'aeroporto durante l'anno precedente a quello in cui viene effettuata la selezione dei prestatori,

- né da un ente che controlla o che è controllato direttamente o indirettamente da tale ente di gestione o da tale utente.

Ogni Stato membro può chiedere tuttavia non oltre il 1° luglio 2000, che l'obbligo di cui al presente paragrafo sia differito fino al 31 dicembre 2002.

La Commissione, assistita dal Comitato di cui all'articolo 10 esamina la domanda e può decidere di accoglierla, tenendo conto dell'evoluzione del settore e in particolare della situazione di aeroporti che si trovino in un'analoga situazione in ordine al volume e alla struttura del traffico.

4. Qualora, a norma del paragrafo 2, limitino il numero di prestatori autorizzati, gli Stati membri non possono impedire che un utente di un aeroporto, indipendentemente dalle parti dell'aeroporto assegnategli, usufruisca, per ciascuna categoria di servizi di assistenza a terra soggetta a limitazione, di un'effettiva scelta tra almeno due prestatori di servizi di assistenza a terra, alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 7

Autoassistenza

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, in base ai criteri fissati all'articolo 1, per garantire la libera effettuazione dell'autoassistenza a terra.

2. Tuttavia, per le seguenti categorie di servizi:

- assistenza bagagli,

- assistenza operazioni in pista,

- assistenza carburante,

- assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta, in arrivo, in partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aereo,

gli Stati membri possono riservare l'effettuazione dell'autoassistenza ad almeno due utenti, a condizione che questi ultimi siano scelti in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Articolo 8

Infrastrutture centralizzate

1. Nonostante l'applicazione degli articoli 6 e 7, gli Stati membri possono riservare all'ente di gestione dell'aeroporto o ad altro ente la gestione delle infrastrutture centralizzate volte a fornire servizi di assistenza a terra e la cui complessità, costo o impatto ambientale non ne consentono la suddivisione o la duplicazione, per esempio i sistemi di smistamento dei bagagli, antighiaccio, di depurazione dell'acqua o di distribuzione del carburante. Essi possono rendere obbligatorio l'impiego di queste infrastrutture per i prestatori di servizi e per gli utenti che effettuano l'autoassistenza.

2. Gli Stati membri vigilano a che la gestione di tali infrastrutture avvenga in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio e, in particolare, a che non ne sia ostacolato l'accesso da parte dei prestatori di servizi e degli utenti che praticano l'autoassistenza, entro i limiti previsti dalla presente direttiva.

Articolo 9

Deroghe

1. Laddove in un aeroporto, per vincoli specifici di spazio o di capacità disponibile, specialmente in funzione della congestione e del coefficiente di utilizzazione delle superfici, risulti impossibile un'apertura del mercato e/o l'effettuazione dell'autoassistenza ai livelli previsti dalla presente direttiva, lo Stato membro di cui trattasi può decidere:

a) di limitare il numero di prestatori per ciascuna categoria di servizi di assistenza non elencata all'articolo 6, paragrafo 2; in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3;

b) di riservare a un solo prestatore una o più categorie di servizi di assistenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

c) di riservare l'effettuazione dell'autoassistenza a un numero limitato di utenti per le categorie di servizi non elencate all'articolo 7, paragrafo 2, a condizione che questi utenti siano scelti in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

d) di vietare, o limitare ad un solo utente, l'effettuazione dell'autoassistenza per le categorie di servizi di assistenza a terra elencate all'articolo 7, paragrafo 2.

2. Qualsiasi decisione di deroga adottata a norma del paragrafo 1 deve:

a) specificare la categoria o le categorie di servizi cui si applica la deroga e i vincoli specifici di spazio o di capacità disponibile che la giustificano;

b) essere accompagnata da un piano di misure adeguate mirante a superare questi vincoli.

Inoltre, la deroga non deve:

i) pregiudicare indebitamente gli obiettivi della presente direttiva;

ii) dar luogo a distorsioni della concorrenza tra i prestatori di servizi e/o gli utenti che praticano l'autoassistenza;

iii) essere più ampia del necessario.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, le deroghe concesse in base al paragrafo 1, nonché i motivi che le giustificano.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un riassunto delle decisioni notificate e invita le parti interessate a presentare le loro osservazioni.

4. La Commissione effettua un esame approfondito della decisione di deroga presentata dallo Stato membro. A tale scopo la Commissione svolge un'analisi particolareggiata della situazione e uno studio delle misure appropriate presentate dallo Stato membro per accertare l'esistenza dei vincoli addotti e l'impossibilità di aprire il mercato e/o di consentire l'effettuazione dell'autoassistenza ai livelli previsti dalla presente direttiva.

5. In seguito a tale esame e previa consultazione dello Stato membro interessato, la Commissione può approvare la decisione dello Stato membro od opporvisi se ritiene che i vincoli richiamati non siano accertati o non siano di entità tale da giustificare una deroga. Previa consultazione dello Stato membro interessato, la Commissione può altresì esigere che lo Stato membro stesso modifichi la portata della deroga o la limiti alle sole parti di un aeroporto o di un sistema aeroportuale in cui i vincoli addotti sono accertati.

La decisione della Commissione è adottata non oltre tre mesi dalla notifica da parte dello Stato membro ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

6. La durata delle deroghe concesse dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 non può eccedere i tre anni, salvo per le deroghe concesse in base al paragrafo 1, lettera b). Non oltre tre mesi prima della scadenza di detto termine, ogni domanda di deroga deve formare oggetto di una nuova decisione dello Stato membro, che sarà a sua volta soggetta alla procedura prevista dal presente articolo.

La durata delle deroghe concesse a norma del paragrafo 1, lettera b) non può eccedere i due anni. Tuttavia, ogni Stato membro può chiedere, in base al paragrafo 1, che tale periodo sia prolungato una sola volta di due anni. La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 10, decide in merito alla domanda.

Articolo 10

Comitato consultivo

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il comitato consiglia la Commissione in ordine all'applicazione dell'articolo 9.

3. La Commissione può inoltre consultare il comitato su qualsiasi altra questione inerente all'applicazione della presente direttiva.

4. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 11

Selezione dei prestatori di servizi

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie perché sia istituita una procedura di selezione dei prestatori autorizzati a fornire servizi di assistenza a terra in un aeroporto nei casi in cui il loro numero è limitato nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o all'articolo 9. Tale procedura deve rispettare i seguenti principi:

a) laddove gli Stati membri prevedano di definire un capitolato d'oneri o specifiche tecniche cui i prestatori devono uniformarsi, questo capitolato o queste specifiche sono definiti previa consultazione del comitato degli utenti. I criteri di selezione previsti dal capitolato d'oneri o dalle specifiche tecniche devono essere pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

Dopo avere informato la Commissione, lo Stato membro interessato può prevedere, tra le condizioni standard o le specifiche tecniche cui devono conformarsi i prestatori, l'obbligo di servizio pubblico per gli aeroporti che servono le regioni periferiche o regioni in via di sviluppo facenti parte del suo territorio che non presentano interesse commerciale ma che hanno un'importanza capitale per lo Stato membro in questione.

b) deve essere indetta una gara d'appalto, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, aperta a tutti i prestatori interessati;

c) i prestatori sono scelti:

i) sentito il comitato degli utenti, dall'ente di gestione se quest'ultimo

- non fornisce servizi analoghi di assistenza a terra,

- non controlla, direttamente o indirettamente, nessuna impresa fornitrice di tali servizi,

- non detiene alcuna partecipazione in detta impresa;

ii) dalle competenti autorità degli Stati membri indipendenti dagli enti di gestione, previa consultazione del comitato degli utenti e delle autorità di gestione, negli altri casi;

d) i prestatori sono selezionati per un periodo di durata massima di sette anni;

e) qualora un prestatore cessi la propria attività prima dello scadere del periodo per cui è stato selezionato, si procede alla sua sostituzione in base alla stessa procedura.

2. Qualora il numero dei prestatori sia limitato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 o dell'articolo 9, l'ente di gestione può esso stesso fornire servizi di assistenza a terra senza essere soggetto alla procedura di selezione di cui al paragrafo 1. Esso può altresì autorizzare un'impresa prestatrice a fornire servizi di assistenza a terra nell'aeroporto considerato senza che tale impresa sia soggetta alla medesima procedura

- se controlla quest'impresa direttamente o indirettamente, oppure

- se è controllato, direttamente o indirettamente, da quest'impresa.

3. L'ente di gestione informa il comitato degli utenti delle decisioni adottate a norma del presente articolo.

Articolo 12

Aeroporti insulari

Nell'ambito della selezione dei prestatori di servizi in un aeroporto, di cui all'articolo 11, uno Stato membro può estendere l'obbligo di servizio pubblico ad altri aeroporti nel suo territorio a condizione:

- che detti aeroporti siano situati su isole in una medesima regione geografica e

- che essi abbiano un volume non inferiore a un movimento di 100 000 passeggeri all'anno

- e che infine la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 10, dia la sua approvazione a tale estensione.

Articolo 13

Consultazioni

Gli Stati membri si accertano che sia istituita una procedura di consultazione obbligatoria relativa all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva tra l'ente di gestione, il comitato degli utenti e le imprese prestatrici di servizi. Questa consultazione verte in particolare sui prezzi dei servizi oggetto di una deroga concessa a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), nonché sull'organizzazione della fornitura di detti servizi. La consultazione deve aver luogo almeno una volta all'anno.

Articolo 14

Idoneità

1. Gli Stati membri possono subordinare l'attività di un prestatore di servizi di assistenza o di un utente che effettua l'autoassistenza in un aeroporto all'ottenimento di un riconoscimento di idoneità rilasciato da un'autorità pubblica indipendente dall'ente di gestione di tale aeroporto.

I criteri per il rilascio del riconoscimento di idoneità devono riferirsi alla sicurezza degli impianti, degli aeromobili, delle attrezzature e delle persone nonché alla tutela dell'ambiente e alla legislazione sociale pertinente.

I criteri devono rispettare i seguenti principi:

a) devono essere applicati in modo non discriminatorio ai diversi prestatori e utenti;

b) devono essere in rapporto con l'obiettivo perseguito;

c) non possono portare ad una riduzione di fatto dell'accesso al mercato o dell'effettuazione dell'autoassistenza sino ad un livello inferiore a quello previsto dalla presente direttiva.

Tali criteri devono essere resi pubblici e il prestatore o l'utente che effettua l'autoassistenza deve essere previamente informato circa la procedura di rilascio.

2. È possibile rifiutare o revocare il riconoscimento di idoneità solo se il prestatore o l'utente che effettua l'autoassistenza non risponde ai criteri di cui al paragrafo 1 per motivi ad esso imputabili.

I motivi del rifiuto o della revoca devono essere comunicati al prestatore o all'utente di cui trattasi e all'ente di gestione.

Articolo 15

Norme di comportamento

Lo Stato membro può, se del caso su proposta dell'ente di gestione,

- vietare ad un prestatore di servizi o ad un utente di fornire la prestazione o effettuare l'autoassistenza se il prestatore o l'utente non si attengono alle norme imposte loro dallo Stato membro stesso al fine di garantire il buon funzionamento dell'aeroporto.

Dette norme devono rispettare i seguenti principi:

a) devono essere applicate in modo non discriminatorio ai diversi prestatori e utenti;

b) devono essere in rapporto con l'obiettivo perseguito;

c) non possono portare a una riduzione di fatto dell'accesso al mercato o dell'effettuazione dell'autoassistenza sino ad un livello inferiore a quello previsto dalla presente direttiva;

- imporre in particolare ai prestatori che forniscono servizi di assistenza nell'aeroporto di partecipare in modo equo e non discriminatorio all'adempimento degli obblighi di servizio pubblico contemplati dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, soprattutto l'obbligo di garantire la permanenza dei servizi.

Articolo 16

Accesso agli impianti

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire ai prestatori di servizi e agli utenti che intendono praticare l'autoassistenza l'accesso agli impianti aeroportuali, nella misura in cui detto accesso è una condizione necessaria per l'esercizio delle loro attività. Qualora l'ente di gestione o, all'occorrenza, l'autorità pubblica o altro ente che lo controlla imponga condizioni all'accesso, queste devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie.

2. Gli spazi disponibili per l'assistenza a terra nell'aeroporto sono ripartiti tra i diversi prestatori di servizi e tra i diversi utenti che praticano l'autoassistenza, compresi i nuovi operatori, nella misura necessaria all'esercizio dei loro diritti e per consentire una concorrenza effettiva e leale in base a norme e criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

3. Qualora l'accesso agli impianti aeroportuali comporti la riscossione di un corrispettivo economico, questo sarà determinato in base a criteri pertinenti obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Articolo 17

Sicurezza

Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicati i diritti e i doveri degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di sicurezza negli aeroporti.

Articolo 18

Protezione sociale e dell'ambiente

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e nel rispetto delle altre disposizioni del diritto comunitario, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e il rispetto dell'ambiente.

Articolo 19

Osservanza delle disposizioni nazionali

Il prestatore che effettua un'attività di assistenza a terra in un aeroporto di uno Stato membro è tenuto a conformarsi alle prescrizioni della legislazione nazionale compatibili con la legislazione comunitaria.

Articolo 20

Reciprocità

1. Fatti salvi gli impegni internazionali della Comunità, qualora risulti che in materia di accesso al mercato dell'assistenza a terra o dell'autoassistenza, un paese terzo

a) non riserva, de jure o de facto, ai prestatori o agli utenti comunitari che praticano l'autoassistenza un trattamento paragonabile a quello riservato dagli Stati membri ai prestatori o agli utenti che praticano l'autoassistenza di quel paese terzo, oppure

b) non riserva, de jure o de facto, ai prestatori o agli utenti di uno Stato membro che praticano l'autoassistenza il trattamento nazionale, oppure

c) riserva ai prestatori e agli utenti di altri paesi terzi che praticano l'autoassistenza, un trattamento più favorevole di quello riservato ai prestatori o agli utenti di uno Stato membro che praticano l'autoassistenza,

uno Stato membro può sospendere del tutto o in parte gli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti dei prestatori o degli utenti di quel paese terzo, in base al diritto comunitario.

2. Lo Stato membro in questione informa la Commissione in merito a qualsiasi sospensione o revoca dei diritti o degli obblighi.

Articolo 21

Diritto di ricorso

Gli Stati membri o, se del caso, gli enti di gestione provvedono affinché le parti che abbiano un legittimo interesse dispongano di un diritto di ricorso avverso le decisioni o misure individuali adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 e degli articoli da 11 a 16.

Il ricorso deve poter essere proposto dinanzi ad un giudice nazionale o dinanzi a un'autorità pubblica diversa dall'ente di gestione dell'aeroporto di cui trattasi e, all'occorrenza, indipendente dall'autorità pubblica che controlla tale ente.

Articolo 22

Relazione informativa e revisione

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni che le sono necessarie per redigere una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Tale relazione, corredata di proposte di revisione della direttiva, è redatta entro due anni dalle date di cui all'articolo 1.

Articolo 23

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 25

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a . . ., addì . . .

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU n. C 142 dell'8. 6. 1995, pag. 7.

(2) GU n. C 301 del 13. 11. 1995, pag. 28.

(3) Parere del Parlamento europeo del 16 novembre 1995 (GU n. C 323 del 4. 12. 1995, pag. 94), posizione comune del Consiglio del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 1.

(5) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

(6) GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 15.

(7) GU n. C 309 del 5. 11. 1994, pag. 2.

(8) GU n. C 56 del 6. 3. 1995, pag. 28.

ALLEGATO

ELENCO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA

1. L'assistenza amministrativa a terra e la supervisione comprende:

1.1. i servizi di rappresentanza e di collegamento con le autorità locali o con altri soggetti, le spese effettuate per conto dell'utente e la fornitura di locali ai suoi rappresentanti,

1.2. il controllo del caricamento, dei messaggi e delle telecomunicazioni,

1.3. il trattamento, il magazzinaggio, la manutenzione e l'amministrazione delle unità di carico,

1.4. gli altri servizi di supervisione prima, durante e dopo il volo, nonché gli altri servizi amministrativi richiesti dall'utente.

2. L'assistenza passeggeri comprende qualsiasi forma di assistenza ai passeggeri in partenza, in arrivo, in transito o in coincidenza, in particolare il controllo dei biglietti, dei documenti di viaggio, la registrazione dei bagagli e il trasporto di questi ultimi fino ai sistemi di smistamento.

3. L'assistenza bagagli comprende il trattamento dei bagagli nel locale di smistamento, lo smistamento degli stessi, la loro preparazione in vista della partenza, il loro caricamento e scaricamento rispettivamente su e dai sistemi trasportatori da e per l'aereo nonché il trasporto dei bagagli dal locale di smistamento alla sala di distribuzione.

4. L'assistenza merci e posta comprende:

4.1. per le merci, esportate, importate o in transito, la movimentazione fisica delle merci, il trattamento dei relativi documenti, le formalità doganali e tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze,

4.2. per la posta, in arrivo e in partenza, il trattamento fisico della corrispondenza, il trattamento dei relativi documenti e tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze.

5. L'assistenza operazioni in pista comprende:

5.1. la guida dell'aereo all'arrivo e alla partenza (*),

5.2. l'assistenza al parcheggio dell'aereo e la fornitura di mezzi appropriati (*),

5.3. l'organizzazione delle comunicazioni tra l'aeromobile e il prestatore dei servizi lato pista (*),

5.4. il caricamento e lo scaricamento dell'aereo, compresa la fornitura e la messa in opera dei mezzi necessari, nonché il trasporto dell'equipaggio e dei passeggeri tra l'aereo e l'aerostazione e il trasporto dei bagagli tra l'aereomobile e l'aerostazione,

5.5. l'assistenza all'avviamento dell'aereo e la fornitura di mezzi appropriati,

5.6. lo spostamento dell'aereo alla partenza e all'arrivo, la fornitura e la messa in opera dei mezzi necessari,

5.7. il trasporto, il caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e il relativo scaricamento.

6. L'assistenza pulizia e servizi di scalo comprende:

6.1. la pulizia esterna e interna dell'aereo, il servizio dei gabinetti e dell'acqua,

6.2. la climatizzazione e il riscaldamento della cabina, la rimozione della neve e del ghiaccio, lo sbrinamento dell'aereo,

6.3. la sistemazione della cabina mediante attrezzature di cabina, il magazzinaggio di queste attrezzature.

7. L'assistenza carburante e olio comprende:

7.1. l'organizzazione e l'esecuzione del rifornimento e del recupero del carburante, compreso il magazzinaggio, il controllo della qualità e della quantità delle forniture,

7.2. il rifornimento di olio e di altre sostanze liquide.

8. L'assistenza manutenzione dell'aereo comprende:

8.1. le operazioni ordinarie effettuate prima del volo,

8.2. le operazioni particolari richieste dall'utente,

8.3. la fornitura e la gestione del materiale necessario per la manutenzione e dei pezzi di ricambio,

8.4. la richiesta o prenotazione di un'area di parcheggio e/o di un hangar per effettuare la manutenzione.

9. L'assistenza operazioni aeree e gestione degli equipaggi comprende:

9.1. la preparazione del volo nell'aeroporto di partenza o altrove,

9.2. l'assistenza in volo, compreso, all'occorrenza, il cambio d'itinerario in volo,

9.3. i servizi dopo il volo,

9.4. la gestione degli equipaggi.

10. L'assistenza trasporto a terra comprende:

10.1. l'organizzazione e l'effettuazione del trasporto dei passeggeri, dell'equipaggio, dei bagagli, delle merci e della posta tra diverse aerostazioni dello stesso aeroporto, ma escluso il trasporto tra l'aereo e qualsiasi altro punto all'interno del perimetro dello stesso aeroporto,

10.2. qualsiasi trasporto speciale richiesto dall'utente.

11. L'assistenza ristorazione («catering») comprende:

11.1. il collegamento con i fornitori e la gestione amministrativa,

11.2. il magazzinaggio dei cibi, delle bevande e degli accessori necessari alla loro preparazione,

11.3. la pulizia degli accessori,

11.4. la preparazione e la fornitura del materiale e delle provviste di cibi e bevande.

(*) Purché questi servizi non siano assicurati dal servizio di circolazione aerea.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 10 aprile 1995 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva fondata sull'articolo 84, paragrafo 2 del trattato CE relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (1).

Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno reso i rispettivi pareri il 16 novembre 1995 (2) e il 13 settembre 1995 (3).

Basandosi su tali pareri, la Commissione ha presentato una proposta modificata (4).

Il Consiglio ha adottato la posizione comune ai sensi dell'articolo 189 C del trattato il 28 marzo 1996.

II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La proposta, elaborata in seguito alla risoluzione del Consiglio del 24 ottobre 1994 (5) sulla situazione dell'aviazione civile europea e alla comunicazione della Commissione intitolata «L'evoluzione dell'aviazione civile in Europa», si prefigge di aprire maggiormente il mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità definendone le modalità.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune adottata dal Consiglio incorpora alcuni emendamenti proposti dal Parlamento europeo. Tuttavia il Consiglio non ha potuto accogliere altri emendamenti proposti dal Parlamento europeo, in particolare gli emendamenti che potrebbero ostacolare l'apertura del mercato prospettata o quelli ritenuti fuori dal contesto di una direttiva relativa al settore dell'assistenza a terra.

Qui di seguito è riportato un riassunto delle varie situazioni che segue l'ordine degli emendamenti della proposta della Commissione raccomandati dal Parlamento europeo; tale riassunto è corredato delle modifiche apportate dal Consiglio alla proposta iniziale della Commissione.

1. Emendamento 1 - primo considerando della proposta della Commissione

Nella sua posizione comune (primo considerando) il Consiglio ha ripreso questo emendamento che consiste nell'aggiungere l'espressione «onde promuovere in modo durevole il progresso economico e sociale».

2. Emendamento 2 - secondo considerando

Il Consiglio non ha potuto accogliere questo emendamento e ha persino soppresso il considerando in questione dalla posizione comune. Questo considerando, che comporta una definizione del mercato unico, non apporterebbe nulla al testo della posizione comune e non avrebbe un corrispettivo nel dispositivo della direttiva.

3. Emendamenti 3 e 4 - secondo considerando bis (nuovo) [ottavo considerando bis (nuovo)]

In seguito all'osservazione generale sulla posizione del Consiglio, questi emendamenti non hanno potuto essere accolti in quanto considerati estranei al contesto della direttiva. Essi prevedevano che la Commissione dovesse rendere pubblici i risultati di alcuni studi sulle conseguenze sociali della direttiva e sui costi aeroportuali.

4. Quarto e quinto considerando della posizione comune

Il Consiglio ha modificato il testo di questi due considerando in base al quinto e sesto considerando della proposta della Commissione, pur mantenendo il riferimento a un contributo essenziale dei servizi di assistenza a terra all'utilizzazione efficiente delle infrastrutture del trasporto aereo e sottolineando che l'apertura del mercato contribuirà alla riduzione dei costi di gestione delle compagnie aeree e al miglioramento della qualità offerta agli utenti.

5. Emendamento 5 - ottavo considerando ter (nuovo)

Il Consiglio ha accolto lo spirito di questo emendamento inserendo nella posizione comune (ottavo considerando) un testo che si avvicina a quello proposto dal Parlamento europeo.

6. Emendamento 6 - nono considerando

Il Consiglio non ha accolto questo emendamento in cui si sottolinea che gli aeroporti sono responsabili di tutte le decisioni, ritenendolo contrario all'apertura del mercato. Tuttavia il Consiglio ha modificato il testo del nono considerando riferendosi in maniera positiva all'apertura proposta.

7. Emendamento 7 - decimo considerando

Il Consiglio non ha accolto questo emendamento e non ha considerato necessario fissare le condizioni di accesso al mercato. Il Consiglio ha riformulato il considerando in oggetto della posizione comune (decimo considerando), sottolineando che il libero accesso al mercato dell'assistenza a terra deve essere realizzato in maniera progressiva e adattato alle esigenze del settore.

8. Emendamento 8 - undicesimo considerando

Il Consiglio non ha accolto questo emendamento per non ridurre l'apertura del mercato. Il Consiglio ritiene che i vincoli cui si riferisce il Parlamento europeo non esistano in tutti gli aeroporti e per di più non si applichino a tutte le categorie di servizi di assistenza a terra.

9. Dodicesimo considerando della posizione comune

Il Consiglio ha deciso di inserire un riferimento all'ente di gestione invece che alle autorità aeroportuali.

10. Emendamento 9 - tredicesimo considerando

Il Consiglio non ha accolto questo emendamento per evitare il rischio di eventuali abusi per quanto riguarda taluni servizi difficilmente divisibili. Nella posizione comune (tredicesimo considerando) il Consiglio ha ritenuto preferibile sostituire il riferimento alla «sicurezza» con «l'impatto ambientale» per mantenere la conformità con il dispositivo.

11. Quattordicesimo considerando della posizione comune

Il Consiglio ha deciso di aggiungere, alla fine di questo considerando, l'espressione «carattere pertinente, obiettivo, trasparente e non discriminatorio».

12. Quindicesimo considerando della posizione comune

Il Consiglio ha deciso di inserire l'espressione «assistita da un comitato consultivo» dopo il riferimento all'approvazione delle deroghe da parte della Commissione.

13. Emendamento 10 - sedicesimo considerando

Il Consiglio non ha potuto accogliere questo emendamento, dato che la procedura di selezione dovrebbe aver luogo soltanto se il numero di operatori fosse limitato dallo Stato membro.

Il Consiglio ha deciso di sostituire nella seconda frase di questo considerando l'espressione «associare i trasportatori alla selezione» con l'espressione «consultare gli utenti in occasione della selezione».

14. Diciassettesimo considerando della posizione comune

Il Consiglio ha deciso di sostituire l'espressione «la loro partecipazione alla selezione dei prestatori autorizzati» con l'espressione «la loro consultazione in occasione della selezione dei prestatori autorizzati» per conformarsi al testo del dispositivo (articolo 11).

15. Diciottesimo considerando della posizione comune

Il Consiglio ha deciso di includere questo considerando in conformità dell'articolo 12 del dispositivo.

16. Emendamento 11 - diciannovesimo considerando

Si ricorda che nel dispositivo della posizione comune l'ente di gestione è obbligato alla separazione contabile invece della «distinzione netta» tra le attività di gestione aeroportuale e la fornitura di servizi di assistenza. Di conseguenza i considerando si riferiscono alla separazione contabile. L'emendamento è stato ripreso nella misura in cui la separazione contabile viene estesa nella posizione comune a tutti i prestatori di servizi di assistenza a terra a terzi (ventunesimo considerando).

17. Ventesimo considerando della posizione comune

Il Consiglio ha deciso di inserire questo ventesimo considerando in conformità del dispositivo (articolo 4, paragrafo 2).

18. Emendamento 12 - ventunesimo considerando bis (nuovo)

Il testo di questo emendamento non è stato accolto dal Consiglio. Tuttavia un nuovo ventiquattresimo considerando della posizione comune, in conformità dell'articolo 18, indica che gli Stati membri devono conservare il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi di assistenza a terra.

19. Emendamento 13 - ventunesimo considerando ter (nuovo)

Il Consiglio non ha potuto accogliere questo emendamento in quanto l'armonizzazione delle legislazioni sociali degli Stati membri esula dal contesto della direttiva. Tuttavia si ricorda che nel ventiduesimo considerando della posizione comune è stato introdotto un riferimento al rispetto da parte degli aeroporti della «normativa sociale in vigore» che figura anche nel dispositivo (articoli 14 e 18).

20. Ventitreesimo considerando della posizione comune

Il testo del ventunesimo considerando della proposta della Commissione è stato modificato conformemente al dispositivo (articoli 15 e 16).

21. Emendamento 14 - ventiduesimo considerando

Questo emendamento è stato accolto dal Consiglio. Inoltre il Consiglio ha aggiunto a questo considerando (venticinquesimo) la seguente parte di frase:

«. . . e a consentire condizioni di concorrenza effettiva e leale; che tuttavia tale accesso deve poter comportare la riscossione di un corrispettivo economico.» (Articolo 16, paragrafo 3).

22. Emendamento 15 - ventitreesimo considerando

Questo emendamento è stato accolto dal Consiglio. Infatti la posizione comune prevede che, in caso di mancanza di reciprocità, uno Stato membro possa sospendere i diritti riconosciuti dalla direttiva nei confronti dei prestatori di servizi e degli utenti originari di paesi terzi (ventiseiesimo considerando).

23. Ventisettesimo considerando della posizione comune

Il Consiglio ha deciso di inserire questo considerando sull'applicazione della direttiva all'aeroporto di Gibilterra in conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6.

24. Emendamento 16 - articolo 1, punto 6

Il Consiglio non ha accettato questo emendamento. Tuttavia, secondo una formulazione del testo ritenuta più adeguata, l'idea suggerita dal Parlamento è incorporata nella definizione di ente di gestione che figura all'articolo 2 della posizione comune.

Occorre ricordare che, per una migliore economia del dispositivo, l'articolo 1 della posizione comune concerne il campo d'applicazione che figura all'articolo 2 della proposta della Commissione. Per conseguenza, l'articolo 2 della posizione comune contiene le definizioni previste nella proposta della Commissione all'articolo 1.

Il Consiglio ha deciso di aggiungere la definizione di aeroporto e di apportare alcuni miglioramenti nel testo di altre definizioni e cioè:

- «sistema aeroportuale»: testo ripreso dall'allegato II del regolamento (CEE) n. 2408/92,

- «autoassistenza a terra»: aggiungendo la seguente precisazione:

«In base alla presente direttiva non sono considerati terzi fra loro gli utenti

- di cui uno detiene una partecipazione maggioritaria nell'altro, ovvero

- la cui partecipazione in ciascuno degli altri è detenuta a titolo maggioritario da uno stesso ente.»

25. Emendamento 37 - articolo 2

L'articolo 2 della proposta è diventato l'articolo 1 della posizione comune e concerne le scadenze per l'entrata in vigore e le soglie di riferimento. Il Consiglio ha seguito una formula di apertura progressiva tenendo conto della dimensione degli aeroporti e delle categorie di servizi. Le modalità e il calendario dell'apertura del mercato divergono a seconda che si tratti di:

i) servizi di autoassistenza - tutti gli aeroporti aperti al traffico commerciale dovranno aprire i loro mercati a decorrere dal 1° gennaio 1998 per tutti i servizi di assistenza per i quali l'accesso sarà totalmente libero, indipendentemente dal loro volume di traffico. Per i servizi per i quali lo Stato membro può limitare l'accesso, l'obbligo di apertura del mercato si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 1998 soltanto agli aeroporti con un volume di traffico superiore a 1 milione di passeggeri o a 25 000 tonnellate di merci;

ii) servizi di assistenza ai terzi - l'apertura del mercato si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 1999 a tutti gli aeroporti della Comunità aventi un traffico annuale superiore o pari a 3 milioni di passeggeri (2 milioni di passeggeri per gli aeroporti con traffico stagionale e/o turistico). Per contro l'apertura dei mercati dei servizi di assistenza a terra dovrà attuarsi soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2001 negli aeroporti con un volume di traffico situato tra 2 e 3 milioni di passeggeri. Nella categoria dei servizi ai terzi non si fa più la differenza tra servizi all'interno dell'aeroporto e servizi effettuati sulla pista.

La soluzione di compromesso prospettata dalla posizione comune è stata lungamente dibattuta nell'ambito degli organi del Consiglio per consentire un adeguato livello di apertura in seguito all'entrata in vigore del mercato unico dell'aviazione nella Comunità nonché all'adozione del terzo pacchetto di liberalizzazioni nel settore del trasporto aereo.

Nell'articolo 1 della posizione comune il Consiglio ha deciso di includere due paragrafi 5 e 6 concernenti l'applicazione della direttiva all'aeroporto di Gibilterra.

26. Emendamento 17 - articolo 3, paragrafo 1

Questo emendamento è stato respinto dal Consiglio. Tuttavia, prendendo in considerazione il suggerimento del Parlamento europeo, l'articolo 3, paragrafo 1 della posizione comune stipula che, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, qualora la gestione e l'esercizio di un aeroporto o di un sistema aeroportuale non siano di competenza di un solo ente, ma di diversi enti distinti, ognuno di essi è considerato come facente parte dell'ente di gestione.

Il Consiglio ha deciso di rendere più chiaro il testo del paragrafo 3 stipulando che, se gli enti di gestione degli aeroporti sono soggetti alla tutela o al controllo di un'autorità pubblica nazionale, questa è tenuta, nell'ambito degli obblighi giuridici che le sono imposti, a provvedere all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

27. Emendamenti 38 e 18 - rispettivamente articolo 4, paragrafo 2 e articolo 4, paragrafo 3

Questi emendamenti sono stati accolti dal Consiglio. Infatti il testo della posizione comune prevede all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 che l'ente di gestione, l'utente o il prestatore di servizi operino una separazione a livello contabile tra le attività legate alla fornitura di tali servizi e le altre loro attività. Inoltre la posizione comune prevede che il verificatore indipendente sia designato dallo Stato membro e verifichi in particolare l'assenza di flussi finanziari tra l'attività dell'ente di gestione in quanto autorità aeroportuale e la sua attività di assistenza a terra, quale proposto dal Parlamento europeo in questi emendamenti.

28. Emendamento 19 - articolo 4 bis (nuovo)

Il Consiglio non ha potuto accogliere questo emendamento in quanto i problemi sociali sono trattati agli articoli 14 e 18 della posizione comune.

29. Emendamento 20 - articolo 5

Questo emendamento non è stato accolto dal Consiglio. Tuttavia il Consiglio ha preferito una formulazione semplice dell'articolo in modo da rendere più efficace nella pratica il comitato degli utenti.

30. Emendamento 21 - articolo 6, paragrafi 1 e 2, primo comma

Il Consiglio ha previsto all'articolo 6 della posizione comune la limitazione del numero dei prestatori per talune categorie di servizi ai terzi e cioè: l'assistenza bagagli, l'assistenza operazioni in pista, l'assistenza carburante e olio e l'assistenza merci e posta. Il Consiglio ha deciso che gli Stati membri avranno la possibilità di limitare a un minimo di due il numero dei prestatori autorizzati. In tale caso, a decorrere dal 1° gennaio 2001 almeno un prestatore dovrà essere totalmente indipendente sia dall'ente di gestione sia dalla compagnia aerea dominante nell'aeroporto in questione. Su richiesta di uno Stato membro la Commissione potrà accordare un rinvio supplementare fino al più tardi al 31 dicembre 2002, tenendo conto della situazione esistente in aeroporti analoghi. Il Consiglio ha accolto il termine di tre anni proposto dal Parlamento europeo nell'emendamento 21 per garantire il libero accesso al mercato dell'assistenza ai terzi, prevedendo tuttavia la possibilità di una sola proroga in casi giustificati.

31. Emendamento 22 - articolo 7, paragrafo 2

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) della posizione comune, il Consiglio ha stipulato l'apertura totale dell'autoassistenza a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il Consiglio ha accolto questo emendamento per quanto riguarda la possibilità di limitare l'esercizio dell'autoassistenza almeno a due utenti per le stesse categorie di servizi indicate all'articolo 6, paragrafo 2.

32. Emendamento 23 - articolo 8

Il Consiglio ha recepito in gran parte lo spirito del paragrafo 1 di questo emendamento per quanto concerne le infrastrutture centralizzate, stipulando alcuni criteri nella posizione comune ed estendendo tale centralizzazione alla gestione. L'ultima parte di questo emendamento relativa al pagamento di una tassa di utilizzazione è stata ripresa dall'articolo 16, paragrafo 3 sull'accesso agli impianti.

33. Emendamento 24 - articolo 9

Il Consiglio ha ripreso il paragrafo 1 di questo emendamento precisando i vincoli specifici di spazio o di capacità disponibile e prevedendo il divieto o la limitazione a un solo utente dell'esercizio dell'autoassistenza per le categorie di servizi di assistenza a terra indicate all'articolo 7, paragrafo 2 [articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d)]. Il Consiglio ha aggiunto un paragrafo 2 all'articolo 9 della posizione comune che precisa i criteri da seguire per l'applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 9, tenendo conto del paragrafo 2 di tale emendamento. Il Consiglio non ha potuto riprendere il paragrafo 3 di questo emendamento perché la prassi corrente consiste nel dare la possibilità a tutte le parti interessate di manifestarsi. Il Consiglio ha previsto nella sua posizione comune, all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, una procedura più rigorosa per quanto attiene all'esame approfondito della decisione di deroga. Per quanto riguarda il paragrafo 6 dell'emendamento, il Consiglio ha previsto possibili deroghe alla norma generale di 3 anni applicabile alla durata delle deroghe. Infatti la posizione comune prevede deroghe per gli aeroporti in cui i servizi di assistenza a terra ai terzi si trovano attualmente in una situazione di monopolio [articolo 9, paragrafo 1, lettera b)]. Tali aeroporti beneficeranno di un rinvio supplementare di due anni, vale a dire fino al 1° gennaio 2001.

Al termine di questi due anni la Commissione, assistita in questo compito da un comitato consultivo degli Stati membri, darà il suo parere sulla situazione e deciderà eventualmente una proroga della deroga per un solo periodo di due anni e cioè al massimo fino al 31 dicembre 2002.

34. Articolo 10 della posizione comune

Il Consiglio ha deciso di prevedere in questa disposizione il funzionamento e la composizione del comitato consultivo che assiste la Commissione, in particolare per l'applicazione dell'articolo 9 sulle deroghe.

35. Emendamento 25 - articolo 10, paragrafo 1

Questo emendamento non ha potuto essere accolto dato che l'articolo 11 della posizione comune concernente la selezione dei prestatori di servizi prevede una procedura molto equilibrata, trasparente e non discriminatoria. Si ricorda che all'articolo 18 della posizione comune il Consiglio ha stipulato che, fatta salva l'applicazione della direttiva e nel rispetto delle altre disposizioni del diritto comunitario, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e il rispetto dell'ambiente. Inoltre l'articolo 17 della posizione comune prevede che le disposizioni della direttiva lascino impregiudicati i diritti e i doveri degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di sicurezza negli aeroporti.

36. Emendamento 26 - articolo 11, paragrafo 1

Il Consiglio non ha potuto accogliere questo emendamento. Le consultazioni sono previste all'articolo 13 della posizione comune e il problema delle tasse di utilizzazione forma l'oggetto dell'articolo 16, paragrafo 3 della posizione comune.

Il Consiglio ha deciso di rendere più chiaro il ruolo consultivo del comitato degli utenti [articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto ii) della posizione comune] e di aggiungere un paragrafo 3 che stipula che l'ente di gestione informa il comitato degli utenti delle decisioni adottate a norma del presente articolo.

37. Articolo 12 della posizione comune

Per risolvere il caso particolare degli aeroporti insulari, il Consiglio ha stipulato in questo articolo della posizione comune che, nell'ambito della selezione dei prestatori di servizi in un aeroporto di cui all'articolo 11, uno Stato membro può estendere l'obbligo di servizio pubblico ad altri aeroporti nel suo territorio a condizione:

- che detti aeroporti siano situati su isole in una medesima regione geografica, e

- che essi abbiano un volume di traffico non inferiore a un movimento di 100 000 passeggeri all'anno

- e che infine la Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 10, dia la sua approvazione a tale estensione.

38. Emendamento 27 - articolo 12

Il Consiglio non ha accolto questo emendamento. Infatti la circostanza di accettare disposizioni che esulano dalla tutela della sicurezza potrebbe rischiare di ridurre l'apertura del mercato. Tuttavia, non solo il Consiglio ha stipulato nella posizione comune (articolo 14) che i criteri di concessione devono rispettare la legislazione sociale pertinente, ma ha previsto altresì che i motivi del rifiuto debbano essere comunicati al prestatore o all'utente interessati e all'ente di gestione.

39. Emendamento 28 - articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettere c) bis, c) ter e c) quater (nuovo)

Il Consiglio ha recepito lo spirito di questo emendamento negli articoli 17, 18 e 19 della posizione comune.

40. Emendamento 29 - articolo 14, paragrafo 3

Gran parte di questo emendamento è ripresa nell'articolo 16 della posizione comune. Per quanto riguarda la consultazione del comitato degli utenti in caso di fissazione di tasse di utilizzazione, si vedano le osservazioni sull'emendamento 26.

41. Emendamento 30 - articolo 15 bis (nuovo)

Il Consiglio non ha accolto nella sua posizione comune questo emendamento che stabilisce criteri molto farraginosi concernenti «un diploma di assistente a terra».

42. Emendamento 31 - articolo 15 ter (nuovo)

Il Consiglio non ha potuto accogliere questo emendamento che potrebbe imporre condizioni irrealistiche che esulano dalle salvaguardie stipulate nella posizione comune sulla sicurezza (articolo 17).

43. Emendamento 32 - articolo 17, primo comma

Il Consiglio non ha potuto accogliere questo emendamento. Tuttavia il ricorso contro le decisioni e i provvedimenti individuali adottati in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 e degli articoli da 12 a 16 è contemplato nell'articolo 21.

44. Emendamento 33 - articolo 19, primo comma

L'articolo 23 della posizione comune del Consiglio stipula che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva non oltre un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e che ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

45. Emendamenti 34 e 35 - articoli 19 bis e 19 ter (nuovi)

Il Consiglio non ha accolto questi emendamenti. Tuttavia all'articolo 14 (idoneità) e all'articolo 18 (protezione sociale e dell'ambiente) la posizione comune garantisce il rispetto della legislazione sociale pertinente da parte dei prestatori o degli utenti di servizi di assistenza a terra e offre agli Stati membri la possibilità di adottare le misure necessarie per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori ed il rispetto dell'ambiente.

46. Emendamento 36 - articolo 19 quater (nuovo)

Questo emendamento non ha potuto essere accolto dal Consiglio in quanto le date previste per una relazione adeguata sono risultate irrealistiche. Tuttavia l'articolo 22 della posizione comune stipula che gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni che le sono necessarie per redigere una relazione sull'applicazione della presente direttiva; tale relazione, corredata di proposte di revisione della direttiva, è redatta entro due anni dalle date di cui all'articolo 1.

47. Allegato

L'allegato è stato messo a punto tenendo conto delle definizioni utilizzate da alcune organizzazioni internazionali nel settore dell'aviazione civile e delle prassi correnti in alcuni aeroporti della Comunità.

(1) GU n. C 142 dell'8. 6. 1995, pag. 7.

(2) GU n. C 323 del 4. 12. 1995, pag. 94.

(3) GU n. C 301 del 13. 11. 1995, pag. 28.

(4) La proposta modificata sarà trasmessa al Consiglio quanto prima.

(5) GU n. C 309 del 5. 11. 1994, pag. 2.