51996AG0506(02)

POSIZIONE COMUNE (CE) nº 18/96 definita dal Consiglio del 4 marzo 1996 in vista dell' adozione della direttiva 96/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all' imballaggio e all' etichettatura delle sostanze pericolose

Gazzetta ufficiale n. C 134 del 06/05/1996 pag. 0009


POSIZIONE COMUNE (CE) n° 18/96

definita dal Consiglio del 4 marzo 1996

in vista dell'adozione della direttiva 96/. . ./CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del . . ., che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

(96/C 134/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che in alcune disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (4), figura la sigla «CEE»;

considerando che l'articolo G del trattato sull'Unione europea ha sostituito i termini «Comunità economica europea» con i termini «Comunità europea»; che occorre pertanto sostituire nelle suddette disposizioni la sigla «CEE» con la sigla «CE»;

considerando tuttavia che, da un lato, gli operatori economici ordinano in genere etichette in grandi quantità e, dall'altro, che talune sostanze pericolose munite di un'etichetta sulla quale figura la sigla «CEE» possono essere immagazzinate sui siti di produzione per periodi relativamente lunghi, prima della loro immissione sul mercato e che il cambiamento della sigla potrebbe comportare costi maggiori per questi operatori, che conviene pertanto stabilire un termine ragionevole durante il quale potranno ancora essere immesse sul mercato sostanze pericolose la cui etichetta reca un «numero CEE» e la dicitura «etichettatura CEE»;

considerando che occorre di conseguenza modificare la direttiva 67/548/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 67/548/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 21, paragrafo 2, i termini «numero CEE» sono sostituiti dai termini «numero CE»;

b) all'articolo 23, paragrafo 2, lettera f) i termini «numero CEE» e «etichettatura CEE» sono sostituiti rispettivamente dai termini «numero CE» e «etichettatura CE».

Tuttavia, gli Stati membri permettono fino al 31 dicembre 2000 l'immissione sul mercato di sostanze la cui etichetta reca il «numero CEE» e la dicitura «etichettatura CEE».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° giugno 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì . . .

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU n. C 73 del 13. 3. 1996, pag. 20.

(2) Parere espresso il 28 febbraio 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere del Parlamento europeo del 23 febbraio 1996 (GU n. C 65 del 4. 3. 1996, pag. 26), posizione comune del Consiglio del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. L'11 dicembre 1995 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva fondata sull'articolo 100 A del trattato CE, riguardante la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

2. Il Parlamento europeo, in prima lettura, e il Comitato economico e sociale hanno espresso il loro parere rispettivamente il 13 febbraio 1996 e il 28 febbraio 1996.

3. Il 4 marzo 1996 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune ai sensi dell'articolo 189 B del trattato.

II. OBIETTIVO

La proposta di direttiva è volta a sostituire la sigla «CEE», che si trova in alcune parti del dispositivo della direttiva 67/548/CEE, con la sigla «CE» conformemente all'articolo G del trattato sull'Unione europea.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

Il Consiglio ha inserito due modifiche al testo proposto dalla Commissione:

1. una modifica puramente redazionale all'articolo 1, secondo comma in cui il termine «permettono» sostituisce «autorizzano» per evitare qualsiasi confusione con il concetto di «autorizzazione» che implica l'esistenza di una procedura di decisione prima dell'immissione sul mercato, e

2. un cambiamento della data entro la quale gli Stati membri devono recepire la direttiva nel loro diritto interno, all'articolo 2, primo comma. Dato che il periodo transitorio concesso agli operatori economici si protrarrà fino al 31 dicembre 2000, il Consiglio ha ritenuto che la sostituzione del 1° giugno 1997 con il 1° giugno 1998 possa consentire a tutti gli Stati membri di conformarsi alla direttiva entro i termini e secondo le consuete procedure nazionali.

La Commissione ha accettato le due modifiche anzidette.