POSIZIONE COMUNE (CE) N. 13/96 definita dal Consiglio del 29 gennaio 1996 in vista dell' adozione del regolamento (CE) n. .../96 del Consiglio riguardante regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi
Gazzetta ufficiale n. C 087 del 25/03/1996 pag. 0053
POSIZIONE COMUNE (CE) N. 13/96 definita dal Consiglio del 29 gennaio 1996 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. . . ./96 del Consiglio riguardante regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi (96/C 87/06) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (3), considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta, tra l'altro, l'introduzione di regole comuni applicabili all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci e di persone per via navigabile sul territorio della Comunità; che tali regole devono essere stabilite in modo da contribuire al completamento del mercato interno dei trasporti; considerando che tale regime uniforme di accesso al mercato comprende anche l'introduzione della libera prestazione di servizi e l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi basata sulla nazionalità o sul fatto che questi sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel quale deve essere fornita la prestazione; considerando che, in seguito all'adesione di nuovi Stati membri, esistono regimi divergenti tra Stati membri per il traffico internazionale e il transito per via navigabile in ragione di accordi bilaterali conclusi tra alcuni Stati membri e un nuovo Stato aderente; che, pertanto, è necessario stabilire regole comuni per assicurare il buon funzionamento del mercato interno dei trasporti e, più in particolare, per evitare distorsioni della concorrenza e perturbazioni nell'organizzazione del mercato in questione; considerando che tale azione è di esclusiva competenza della Comunità e che l'obiettivo ricercato potrà essere raggiunto solamente con la fissazione di norme uniformi ed obbligatorie, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento si applica ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri e in transito attraverso questi. Articolo 2 Qualsiasi vettore di merci o di persone per via navigabile è ammesso ad effettuare le operazioni di trasporto di cui all'articolo 1, senza discriminazioni motivate dalla sua nazionalità e dal suo luogo di stabilimento, a condizione che: - sia stabilito in uno Stato membro secondo la legislazione di quest'ultimo, - vi sia abilitato a effettuare trasporti internazionali di merci o di persone per via navigabile, - utilizzi per tali operazioni di trasporto battelli per la navigazione interna immatricolati in uno Stato membro oppure, in mancanza di immatricolazione, muniti di un'attestazione di appartenenza alla flotta di uno Stato membro e - ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3921/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci o persone per via navigabile in uno Stato membro (4). Articolo 3 Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano i diritti esistenti per i vettori dei paesi terzi a titolo della convenzione modificata sulla navigazione del Reno (convenzione di Mannheim), della convenzione sulla navigazione del Danubio (convenzione di Belgrado), né i diritti che derivano da obblighi internazionali della Comunità. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a . . . Per il Consiglio Il Presidente (1) GU n. C 164 del 30. 6. 1995, pag. 9. (2) GU n. C 301 del 13. 11. 1995, pag. 19. (3) Parere del Parlamento europeo del 15 novembre 1995 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 29 gennaio 1996 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del . . . (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 373 del 31. 12. 1991, pag. 1. MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO I. INTRODUZIONE Il 30 maggio 1995 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento, fondata sull'articolo 75, paragrafo 1 del trattato CE concernente regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione di servizi. Il Parlamento europeo ha emesso il suo parere il 15 novembre 1995 (1) senza presentare alcun emendamento alla proposta della Commissione. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 13 settembre 1995 (2). Il Consiglio ha adottato la posizione comune a norma dell'articolo 189 C del trattato CE in data 29 gennaio 1996. II. FINALITÀ DELLA PROPOSTA La proposta della Commissione mira a garantire, sul piano giuridico, il libero accesso delle imprese di trasporto degli Stati membri ai trasporti per via navigabile tra tali Stati e in transito attraverso questi. Infatti i trasporti per via navigabile tra Stati membri e in transito attraverso questi, attualmente, sono soltanto parzialmente soggetti a disposizioni comunitarie di accesso al mercato. Inoltre la proposta fa seguito alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità pronunciata in data 22 maggio 1985 in merito alla causa 13/83 (ricorso per inadempienza presentato dal Parlamento europeo contro il Consiglio). D'altra parte l'adozione da parte del Consiglio di norme d'accesso al mercato dei trasporti fluviali si rende necessaria anche a seguito dell'adesione dell'Austria all'Unione europea, poiché gli accordi bilaterali in materia di navigazione interna conclusi dall'Austria con due Stati membri dell'Unione sono incompatibili con il principio della libera prestazione di servizi in tale settore. III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE La posizione comune adottata dal Consiglio apporta le modifiche seguenti alla proposta iniziale della Commissione: Articolo 1 I termini «per i viaggi effettuati» sono stati soppressi per uniformare il testo dell'articolo al titolo della proposta. Articolo 2, terzo trattino Dopo la parola «battelli» sono stati aggiunti i termini «per navigazione interna» al fine di precisare che i battelli fluviali marittimi sono esclusi dal campo di applicazione. Nello stesso trattino, per motivi redazionali, i termini «coperti da» sono stati sostituiti con «muniti di». Articolo 2, quarto trattino (nuovo) Il trattino è stato inserito poiché il Consiglio ritiene utile stabilire un parallelismo esplicito con il regolamento (CEE) n. 3921/91 (regolamento «cabotaggio»), per assicurare che nell'ambito del presente regolamento siano applicati i medesimi meccanismi. Articolo 3 È stata soppressa la parte di frase dopo i termini «Comunità europea» poiché il Consiglio ritiene che l'indicazione «i diritti che derivano da obblighi internazionali della Comunità europea» sia sufficientemente precisa e non occorra fare riferimento a un gruppo di paesi terzi. (1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. (2) GU n. C 301 del 13. 11. 1995, pag. 19.