51996AC1254

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo dei regolamenti e la garanzia collaterale»

Gazzetta ufficiale n. C 056 del 24/02/1997 pag. 0001


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo dei regolamenti e la garanzia collaterale»

(97/C 56/01)

Il Consiglio, in data 21 giugno 1996, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 100 A del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Affari economici, finanziari e monetari», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Donovan, in data 16 ottobre 1996.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 31 ottobre 1996, nel corso della 339a sessione plenaria, il seguente parere.

1. Sotto la spinta dell'innovazione tecnologica, i pagamenti (nazionali e soprattutto internazionali) sono in continuo aumento. Sono stati introdotti sistemi di netting. L'aumento delle transazioni interbancarie e la loro rapidità implicano un maggiore rischio. Cosa fare in caso di insolvenza o di fallimento di uno dei partecipanti? Quando un pagamento può considerarsi definitivo? Nei sistemi di pagamento, in particolare nei sistemi di netting, quali sono gli effetti sulla garanzia collaterale fornita in relazione alla partecipazione (ad esempio come garanzia sulla partecipazione all'inadempienza/perdita) di una procedura fallimentare contro il fornitore della garanzia?

2. La complessità di questi sistemi di pagamento, il volume dei trasferimenti e la mancanza di trasparenza dei sistemi di netting per quanto riguarda l'indebitamento di un partecipante in un determinato momento, sono tali che nel rapporto Lamfalussy () ai Governatori delle banche centrali del gruppo dei Dieci (BRI) si parla di «rischio sistemico», un effetto di «domino» che comporta insolvenze a cascata, e può culminare nel crollo del mercato finanziario nel caso in cui le obbligazioni dovessero essere convertite dal netto al lordo.

3. La proposta di direttiva mira a minimizzare tali rischi, armonizzando le normative degli Stati membri, in modo da prevedere:

- il valore giuridico degli accordi di netting e loro esigibilità nei confronti di qualsiasi creditore in caso di fallimento;

- l'esigibilità della garanzia collaterale fornita in relazione alla partecipazione ai sistemi di pagamento;

- l'esigibilità della garanzia collaterale fornita a scopi di politica monetaria, contribuendo in tal modo a sviluppare il quadro giuridico necessario per la politica monetaria della futura Banca centrale europea.

3.1. La direttiva mira, inoltre, ad agevolare l'integrazione dei sistemi bancari degli Stati membri e preparare alla terza fase dell'UEM, nonché ad eliminare gli ostacoli ai pagamenti sul mercato interno, rendendo così i pagamenti transfrontalieri più efficaci e meno costosi.

4. Va rilevato che si tratta di una proposta di direttiva. La Commissione non mira ad uniformare la normativa, ma persegue, piuttosto, determinati obiettivi, cioè:

- il valore giuridico del netting dei pagamenti dev'essere riconosciuto in tutti gli ordinamenti interessati, ed i suoi effetti devono essere vincolanti per i terzi;

- gli ordini di pagamento effettuati in conformità delle regole del sistema devono essere irrevocabili;

- le procedure fallimentari non devono avere effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti ai sistemi di netting. Occorre precisare con chiarezza il diritto fallimentare applicabile ai diritti ed agli obblighi connessi alla partecipazione diretta ad un sistema di pagamento in caso di procedura fallimentare nei confronti di un partecipante a detto sistema;

- il diritto fallimentare dello Stato membro di un partecipante fallito non deve in alcun caso ripercuotersi sulla garanzia collaterale.

5. Il Comitato accoglie favorevolmente la proposta per l'importanza che riveste ai fini del funzionamento del mercato interno, in vista della preparazione della terza fase dell'UEM, ma anche e soprattutto per la rilevanza che un sistema di pagamento europeo ha per la stabilità economica, e quindi, per l'occupazione.

6. Il Comitato propone di apportare le modifiche qui di seguito indicate al testo della proposta di direttiva.

6.1. Dato che i sistemi di pagamento ed i sistemi di regolamento delle garanzie sono spesso connessi, non è raccomandabile prevedere l'esigibilità del netting, la non retroattività ed il carattere definitivo dei sistemi di pagamento, e non provvedere ad un'analoga protezione per i sistemi di regolamento delle garanzie.

Pertanto, la direttiva dovrebbe essere modificata, laddove necessario, per includere l'applicazione ai sistemi di regolamento delle garanzie, in particolare in relazione alla «regola dell'ora zero», alle disposizioni sulla retroattività, sull'irrevocabilità e sul carattere definitivo.

6.2. Modificare come segue il testo dell'articolo 1, primo comma: «ad ogni sistema di pagamento comunitario operante in qualsiasi moneta, in ECU o in Euro».

6.3. L'articolo 2, lettera a), dovrebbe includere anche i sub-partecipanti; vi sarebbe infatti una lacuna nella protezione dalle conseguenze del rischio sistemico, se non si includessero rapporti come quelli esistenti negli accordi di «correspondent banking» e sub-partecipazione, ovvero di partecipazione indiretta ai sistemi di pagamento.

6.4. Ciò premesso, la lettera b) dell'articolo 2 può essere depennata.

6.5. All'articolo 2, lettera l), la definizione di «garanzia collaterale» dovrebbe includere tutti gli strumenti giuridici effettivamente utilizzati in relazione al funzionamento dei sistemi di pagamento e di regolamento.

6.6. Negli articoli da 3 a 7, sopprimere le parole «diretto» e «direttamente», non più necessarie in conseguenza della modifica proposta per l'articolo 2, lettera a).

6.7. In relazione agli articoli 5, 6 e 7, una filiale di un istituto di credito di un paese non UE, ubicata nell'Unione europea, costituisce per il diritto comunitario, un istituto di credito. La Commissione dovrebbe prendere le misure necessarie per garantire che gli articoli 5 e 6 si applichino a tali filiali, in base al diritto fallimentare del paese terzo in cui ha sede l'istituto di credito.

6.7.1. Con la crescente internazionalizzazione delle economie, gli istituti di credito dei paesi terzi che non hanno filiali nella Comunità dovrebbero poter partecipare ai sistemi comunitari di pagamento e di regolamento delle garanzie, sulla base delle convenzioni che regolano l'applicazione degli articoli 5, 6 e 7.

6.8. Il testo dell'articolo 7 dovrebbe essere riveduto alla luce delle modifiche proposte quanto alla definizione di garanzia collaterale di cui all'articolo 2, lettera l). La terminologia relativa alla costituzione delle garanzie non riflette l'ampia gamma di strumenti giuridici utilizzati per fornire la garanzia collaterale.

7. Il Comitato invita la Commissione ad esaminare, nell'ambito delle istituzioni internazionali, le modalità per evitare rischi sistemici a livello mondiale.

Bruxelles, 31 ottobre 1996.

Il Presidente del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS

() Rapporto ai Governatori delle Banche centrali del gruppo dei Dieci sui sistemi di netting interbancario, BRI, Basilea, novembre 1990.