Proposta di decisione del Consiglio ai fini dell' adesione della Comunità all' accordo riveduto del 1958 relativo all' adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell' omologazione di accessori e parti di veicoli a motore /* COM/95/0723 DEF - AVC 96/0006 */
Gazzetta ufficiale n. C 069 del 07/03/1996 pag. 0004
Proposta di decisione del Consiglio ai fini dell'adesione della Comunità all'accordo riveduto del 1958 relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione di accessori e parti di veicoli a motore (96/C 69/05) COM(95) 723 def. - 96/0006(AVC) (Presentata dalla Commissione il 15 gennaio 1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 e l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, paragrafo 3, comma 2 e paragrafo 4, vista la proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo, considerando che, con decisione del 23 ottobre 1990, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare ai negoziati sulla revisione dell'accordo del 1958 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti dei veicoli a motore (cosiddetto «accordo riveduto»); considerando che, in seguito a questi negoziati, la Comunità europea ha la possibilità di diventare parte contraente dell'accordo riveduto in quanto organismo di integrazione economica regionale nei confronti del quale gli Stati membri hanno operato un trasferimento di competenze nel settore oggetto dell'accordo; considerando che l'adesione a detto accordo costituisce, conformemente all'articolo 113 del trattato, un obiettivo di politica commerciale comune volto ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dei veicoli a motore tra le parti contraenti; che la partecipazione della Comunità rafforzerà i lavori di armonizzazione effettuati a norma dell'accordo, facilitando così l'accesso ai mercati dei paesi terzi; che detta partecipazione deve stabilire una coerenza tra gli atti designati come «regolamenti», adottati a norma dell'accordo riveduto, e la legislazione comunitaria in materia; considerando che l'omologazione dei veicoli a motore e l'armonizzazione tecnica sono effettuati sulla base delle direttive, relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli, fondate sull'articolo 100 A che prevede l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno; che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, per quanto riguarda i veicoli della categoria M1, l'armonizzazione sarà totale e obbligatoria ai sensi della direttiva quadro 70/156/CEE e delle direttive particolari che disciplinano questa categoria di veicoli; considerando che la conclusione dell'accordo da parte della Comunità europea implica la modifica di atti che sono stati adottati con la procedura di cui all'articolo 189 B; che, di conseguenza, è richiesto il parere conforme del Parlamento europeo; considerando che gli atti designati come «regolamenti», adottati dagli organi dell'accordo, hanno effetto vincolante per la Comunità europea se questa non comunica la propria opposizione entro sei mesi dalla loro notifica; che, di conseguenza, occorre prevedere che il voto della Comunità su questi atti, quando non costituiscono un semplice adeguamento al progresso tecnico, sia preceduto da una decisione approvata con la medesima procedura seguita per la conclusione dell'accordo; considerando tuttavia che, qualora l'adozione di un regolamento non costituisca un adeguamento al progresso tecnico, il voto della Comunità può essere stabilito dalla Commissione, assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri; considerando che, tenuto conto del carattere tecnico, la posizione comunitaria per l'elaborazione dei «regolamenti» può essere definita dalla Commissione; considerando che l'accordo prevede una procedura semplificata di modifica; che occorre garantire un sistema di decisione a livello comunitario compatibile con la procedura stessa; considerando che, conformemente alle disposizioni dell'accordo riveduto, ciascuna nuova parte contraente ha la possibilità di dichiarare, contestualmente al deposito degli strumenti di adesione, che non intende aderire a determinati regolamenti ECE/ONU che deve specificare; che la Comunità desidera avvalersi di questa disposizione al fine, da un lato, di aderire immediatamente all'elenco dei regolamenti considerati come essenziali per il buon funzionamento del sistema di omologazione dei veicoli già indicati nella direttiva 92/53/CEE (1), e d'altro lato di esaminare, caso per caso, la possibilità di aderire successivamente agli altri regolamenti, tenuto conto della loro importanza ai fini dell'omologazione dei veicoli tanto a livello comunitario quanto sul piano internazionale; considerando che l'adesione non pregiudica la possibilità di denunciare i regolamenti che figurano nell'elenco accettato dalla Comunità, conformemente all'articolo 1, punto 6 dell'accordo riveduto; considerando che, poiché la Comunità non aderisce a tutti i regolamenti ECE/ONU, bensì ad un elenco ristretto di regolamenti considerati essenziali per il buon funzionamento del procedimento di omologazione dei veicoli, è opportuno consentire agli Stati membri firmatari dei regolamenti ai quali la Comunità non aderisce di continuare ad assicurarne la gestione e l'evoluzione, nel rispetto della procedura di informazione preliminare della Commissione destinata a garantire che non sussistano incompatibilità con il sistema comunitario di omologazione dei veicoli; considerando che, conformemente all'articolo 234 del trattato, gli Stati membri si accertano che non sussistano incompatibilità con i regolamenti ECE/ONU firmati anteriormente e ai quali la Comunità non aderisce e la corrispondente regolamentazione comunitaria in vigore, DECIDE: Articolo 1 La Comunità europea aderisce all'accordo riveduto della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite del 1958 relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore. Il testo dell'accordo riveduto è unito alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di adesione in conformità dell'articolo 6, punto 3 dell'accordo riveduto dopo l'entrata in vigore dell'accordo stesso. Articolo 3 1. In conformità dell'articolo 1, punto 5 dell'accordo riveduto, la Comunità europea dichiara di limitare la propria adesione all'applicazione dei regolamenti ECE/ONU elencati nell'allegato della presente decisione. 2. In conformità dell'articolo 1, punto 6 dell'accordo riveduto, la Comunità può decidere, in base al disposto dell'articolo 113 del trattato, di denunciare un regolamento ECE/ONU accettato in precedenza. Articolo 4 1. La posizione della Comunità per l'elaborazione dei regolamenti ECE/ONU è stabilita dalla Commissione. 2. La Comunità vota a favore dell'adozione di un progetto di regolamento ECE/ONU o di un progetto di modifica di un regolamento: - in caso di adeguamento al progresso tecnico di un regolamento vigente, quando il progetto è stato approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, modificata dalla direttiva 92/53/CEE (2); - negli altri casi quando, su proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, il Consiglio ha approvato il progetto a maggioranza qualificata. 3. Qualora la Comunità voti a favore di un regolamento o di una modifica di un regolamento, nella decisione deve essere inoltre precisato se il regolamento o la modifica sono obbligatori o facoltativi nell'ambito dell'Unione europea, a seconda della categoria di veicoli cui si applicano. 4. La Commissione procede, di conseguenza, alla relativa modifica dell'allegato IV della direttiva 70/156/CEE, nonché delle direttive particolari corrispondenti. Articolo 5 1. Le proposte di modifica dell'accordo presentate alle parti contraenti in nome della Comunità sono decise dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo. 2. La decisione di esprimere o meno un'obiezione su eventuali proposte di modifica dell'accordo presentate da altre parti contraenti è assunta secondo la procedura prevista per la conclusione del presente accordo. Se almeno una settimana prima della scadenza del termine fissato all'articolo 13, paragrafo 2 dell'accordo la procedura non è conclusa, la Commissione esprime a nome della Comunità un'obiezione contro la modifica entro il termine predetto. Articolo 6 1. Gli Stati membri firmatari di regolamenti ai quali la Comunità non aderisce possono continuare ad assicurarne la gestione e l'evoluzione in funzione del progresso tecnico. Tuttavia, gli Stati membri devono informarne previamente la Commissione, che verificherà che non sussistano incompatibilità con il sistema di omologazione comunitario, nonché con gli obiettivi comunitari a lungo termine in questo settore. In tal caso la Commissione può, entro sei mesi dalla notifica, secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 92/53/CEE, decidere di sospendere la partecipazione di detti Stati membri ai lavori relativi ai regolamenti in questione. 2. Analogamente, uno Stato membro che intenda aderire ad un regolamento al quale la Comunità non ha aderito, è tenuto ad informarne previamente la Commissione che, entro il termine di sei mesi, può decidere di sospendere il progetto di adesione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 92/53/CEE. (1) Allegato IV, parte II della direttiva 92/53/CEE. (2) GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 1. ALLEGATO 1. Nel settore dei veicoli a motore, la Comunità europea intende limitare la sua adesione all'accordo riveduto del 1958 al riconoscimento e all'accettazione dei regolamenti ECE/ONU elencati nella tabella che segue: >SPAZIO PER TABELLA> I regolamenti ECE/ONU sopraindicati, ad eccezione di quelli relativi alle emissioni inquinanti e sonore, sostituiscono gli allegati tecnici delle corrispondenti direttive comunitarie particolari, sempreché il campo di applicazione sia il medesimo. Tuttavia, le disposizioni complementari delle direttive, come quelle relative ai requisiti di installazione o al procedimento di omologazione, continuano ad essere applicabili purché siano compatibili con i regolamenti ECE/ONU. L'applicazione dei regolamenti ECE/ONU elencati nella tabella precedente è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 1996 per i veicoli della categoria M1, conformemente alla direttiva 70/156/CEE. L'applicazione dei regolamenti ECE/ONU relativi alle emissioni inquinanti e sonore è facoltativa nell'ambito dell'Unione europea. La Comunità si impegna ad accettare un veicolo proveniente da uno Stato terzo conforme a questi regolamenti, ma le direttive comunitarie sulle emissioni inquinanti e sonore costituiscono l'unica regolamentazione applicabile dagli Stati membri della Comunità che rilasciano un'omologazione in questo settore. Inoltre, è evidente che qualora i regolamenti ECE/ONU differiscano dalle direttive comunitarie corrispondenti, la Comunità può decidere di sciogliersi dall'obbligo del reciproco riconoscimento, denunciando i regolamenti ECE/ONU in questione, conformemente all'articolo 1, punto 6 dell'accordo riveduto e all'articolo 3, paragrafo 2 della presente decisione. 2. Per i veicoli a motore a due o a tre ruote, la Comunità limita la propria adesione all'elenco dei regolamenti ECE/ONU sottoindicati, nella versione modificata successivamente, in vigore alla data dell'adesione della Comunità: - regolamento n. 53 relativo all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; - regolamento n. 60 relativo ai comandi azionati dal conducente, ivi compresa l'identificazione di comandi, spie e indicatori; - regolamento n. 74 relativo all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; - regolamento n. 78 relativo ai veicoli di categoria L per quanto riguarda la frenatura. Detti regolamenti sostituiscono gli allegati tecnici delle corrispondenti direttive particolari comunitarie sempreché il campo di applicazione sia il medesimo. Tuttavia, le disposizioni complementari delle direttive, come quelle relative ai requisiti di installazione o al procedimento di omologazione, continuano ad essere applicabili purché siano compatibili con i regolamenti ECE/ONU.