Proposta di TREDICESIMA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI DIRITTO DELLE SOCIETÀ CONCERNENTE LE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISIZIONE /* COM/95/0655 DEF - COD 95/0341 */
Gazzetta ufficiale n. C 162 del 06/06/1996 pag. 0005
Proposta di tredicesima direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di diritto delle società concernente le offerte pubbliche di acquisizione (96/C 162/05) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(95) 655 def. - 95/0341(COD) (Presentata dalla Commissione il 7 febbraio 1996) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 54, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che è necessario coordinare, al fine di renderle equivalenti, talune garanzie che gli Stati membri richiedono alle società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma del trattato CE a tutela degli interessi dei soci e dei terzi; considerando che è necessario tutelare gli interessi degli azionisti delle società disciplinate dalle leggi degli Stati membri quando i titoli di dette società sono oggetto di un'offerta pubblica di acquisizione, ovvero si verifica un cambiamento del controllo di dette società, e i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della presente direttiva; considerando che soltanto un'azione a livello comunitario può assicurare un livello adeguato di tutela degli azionisti nell'intera Unione e fornire prescrizioni minime per lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisizione; che gli Stati membri, provvedendo in maniera indipendente, non possono stabilire lo stesso livello di tutela, in particolare per i casi di acquisizione transfrontaliera di società o del controllo di società; considerando che l'adozione di una direttiva è la procedura appropriata per fissare un quadro composto da determinati principi comuni e prescrizioni generali ai quali gli Stati membri devono dare attuazione attraverso norme più dettagliate, in conformità ai diversi sistemi nazionali e contesti culturali; considerando che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per tutelare gli azionisti che detengono partecipazioni di minoranza dopo che è stata ceduta la partecipazione di controllo della società; che tale tutela può essere assicurata prescrivendo l'obbligo per chiunque acquisisca il controllo di una società di promuovere un'offerta, rivolta a tutti gli azionisti, sulla totalità o su una parte consistente delle loro partecipazioni, oppure prevedendo altri strumenti che perseguano l'obiettivo di garantire una protezione almeno equivalente degli azionisti di minoranza; considerando che ciascuno Stato membro deve designare una o più autorità competenti a vigilare su tutti gli aspetti dell'offerta e a garantire che le parti dell'offerta rispettino le norme adottate in conformità della presente direttiva; che le diverse autorità devono cooperare tra loro; considerando che è opportuno incoraggiare il controllo volontario esercitato da organi di autoregolamentazione al fine di evitare il ricorso ad azioni amministrative o giudiziarie; considerando che, per evitare l'abuso di informazioni privilegiate, è necessario che gli offerenti siano obbligati ad annunciare il più tempestivamente possibile l'intenzione di promuovere un'offerta e ad informare l'autorità di vigilanza e l'organo di amministrazione o di direzione della società destinataria dell'offerta, prima che questa sia resa pubblica; considerando che i destinatari dell'offerta devono essere adeguatamente informati sui termini dell'offerta per mezzo di un documento apposito; considerando che è necessario limitare nel tempo le offerte pubbliche di acquisto o di scambio; considerando che per il corretto assolvimento delle sue funzioni l'autorità di vigilanza deve, in qualsiasi momento, poter ottenere dalle parti dell'offerta informazioni relative all'offerta stessa; considerando che, per evitare operazioni che pregiudichino l'esito dell'offerta, è necessario limitare i poteri degli amministratori della società destinataria dell'offerta in ordine al compimento di operazioni di carattere straordinario; considerando che l'organo di amministrazione o di direzione della società destinataria deve pubblicare un documento contenente il suo parere motivato sull'offerta; considerando che è necessario che gli Stati membri adottino norme intese a disciplinare i casi in cui l'offerta può essere revocata o dichiarata nulla dopo che il documento di offerta è stato pubblicato, il diritto dell'offerente di modificare l'offerta, la possibilità di promuovere offerte concorrenti sui titoli di una società, con conseguente vantaggio per gli azionisti, e il regime di pubblicità dei risultati dell'offerta, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Campo di applicazione Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e ai meccanismi e alle modalità riguardanti le offerte pubbliche di acquisizione di titoli di una società disciplinata dalla legge di uno Stato membro, quando detti titoli sono ammessi, per la totalità o per una parte, alla negoziazione su un mercato in uno o più Stati membri, che sia regolamentato e controllato da autorità riconosciute dai pubblici poteri, operi su base regolare e sia direttamente o indirettamente accessibile al pubblico. Articolo 2 Definizioni Ai sensi della presente direttiva si intende per - «offerta pubblica di acquisizione» («offerta»): un'offerta rivolta ai possessori dei titoli di una società per acquisire la totalità o una parte di tali titoli contro pagamento in denaro («offerta pubblica d'acquisto») e/o mediante scambio con altri titoli («offerta pubblica di scambio»); l'offerta può essere obbligatoria, se è prescritta negli Stati membri a tutela degli azionisti di minoranza, o volontaria; - «società destinataria»: la società i cui titoli costituiscono oggetto dell'offerta; - «offerente»: qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che promuove un'offerta; - «titoli»: valori mobiliari che conferiscono diritti di voto in una società o che permettono di ottenere titoli che conferiscono tali diritti di voto; - «parti dell'offerta»: l'offerente, i membri dell'organo di amministrazione o di direzione dell'offerente, se l'offerente è una società, i destinatari dell'offerta e i membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società destinataria. Articolo 3 Tutela degli azionisti di minoranza 1. Gli Stati membri provvedono a che si applichino norme, meccanismi o modalità che, qualora una persona fisica o giuridica, per effetto di un'acquisizione, venga a possedere titoli che, sommati ad una partecipazione già in suo possesso, le consentano di esercitare diritti di voto in una società di cui all'articolo 1 in una percentuale tale da conferirle il controllo di detta società, obblighino detta persona a promuovere un'offerta in conformità dell'articolo 10, ovvero offrano altri strumenti adeguati o almeno equivalenti per la tutela degli azionisti di minoranza di tale società. 2. La percentuale di diritti di voto sufficiente a conferire il controllo ai sensi del paragrafo 1 ed il metodo per calcolarla sono determinati dalla legge dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di vigilanza. Articolo 4 Autorità di vigilanza 1. Gli Stati membri designano la o le autorità cui compete la vigilanza su tutti gli aspetti dell'offerta. Le autorità così designate possono comprendere associazioni od organismi privati. Gli Stati membri informano la Commissione di tali designazioni e precisano ogni eventuale ripartizione delle funzioni. 2. L'autorità competente per la vigilanza sull'offerta è quella dello Stato membro nel quale è situata la sede legale della società destinataria, qualora i titoli di tale società siano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di tale Stato membro. In caso contrario, l'autorità di vigilanza competente è quella dello Stato membro sul cui mercato regolamentato i titoli della società sono stati ammessi per la prima volta alla negoziazione e sono ancora negoziati. 3. Senza pregiudizio del segreto d'ufficio al quale sono tenute, le autorità competenti degli Stati membri mettono in atto tra loro tutta la cooperazione richiesta dall'assolvimento dei loro compiti e si trasmettono a tal fine tutte le informazioni necessarie. 4. Le autorità di vigilanza dispongono di tutti i poteri necessari per l'esercizio delle loro funzioni, ivi compreso quello di accertarsi che le parti dell'offerta rispettino le norme adottate in conformità della presente direttiva. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che l'autorità di vigilanza possa, con decisione debitamente motivata, consentire deroghe all'applicazione delle norme emanate in conformità della presente direttiva, a condizione che nell'esercizio di tale potere l'autorità di vigilanza rispetti i principi di cui all'articolo 5. 5. La presente direttiva lascia impregiudicato il potere eventualmente conferito all'autorità giudiziaria di uno Stato membro di non iniziare un procedimento giudiziario e di decidere se un simile procedimento possa influire sull'esito dell'offerta, purché una parte che si ritenga lesa disponga di strumenti adeguati per far valere i propri diritti, attraverso una procedura di ricorso gestita dall'autorità di vigilanza o in quanto ha comunque diritto di adire l'autorità giudiziaria per ottenere un risarcimento. Articolo 5 Principi generali 1. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che le norme o le modalità adottate in conformità della stessa siano conformi ai seguenti principi: a) tutti i possessori di titoli della società destinataria che si trovano in situazioni identiche beneficino dello stesso trattamento; b) i destinatari dell'offerta dispongano di un lasso di tempo e di informazioni sufficienti per poter decidere con piena cognizione di causa in merito all'offerta; c) l'organo di amministrazione o di direzione della società destinataria agisca nell'interesse della società nel suo insieme; d) non si creino mercati fittizi per i titoli della società destinataria, della società offerente o di qualsiasi altra società interessata dall'offerta; e) la società destinataria non sia ostacolata nelle sue attività oltre un ragionevole lasso di tempo, per effetto di un'offerta riguardante i suoi titoli. 2. Al fine di conseguire l'obiettivo fissato al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che siano adottate norme che soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli articoli seguenti. Articolo 6 Informazioni 1. Gli Stati membri provvedono all'adozione di norme che prescrivano l'obbligo di rendere pubblica la decisione di promuovere un'offerta e di informare dell'offerta, prima che la decisione sia resa pubblica, l'autorità di vigilanza e l'organo di amministrazione o di direzione della società destinataria. 2. Gli Stati membri provvedono all'adozione di norme che pongano a carico dell'offerente l'obbligo di redigere e rendere pubblico, in tempo utile, un documento di offerta contenente tutte le informazioni necessarie affinché i destinatari dell'offerta possano decidere in merito alla stessa con piena cognizione di causa. Prima che l'offerta sia resa pubblica, l'offerente deve trasmettere il relativo documento all'autorità di vigilanza. 3. Tali norme prescrivono che il documento contenga almeno le seguenti indicazioni: - i termini dell'offerta; - l'identità dell'offerente ovvero, se l'offerente è una società, la forma, la denominazione e la sede legale della medesima; - i titoli o, se del caso, la o le categorie di titoli che costituiscono oggetto dell'offerta; - il corrispettivo offerto per titolo o per categoria di titoli e il metodo di valutazione applicato per determinare detto corrispettivo, nonché le modalità del suo versamento; - la percentuale o il numero massimo e minimo di titoli che l'offerente si impegna ad acquistare; - l'indicazione di eventuali partecipazioni detenute dall'offerente nella società destinataria; - tutte le condizioni alle quali l'offerta è subordinata; - le intenzioni dell'offerente per quanto riguarda l'attività futura e le imprese della società destinataria, i suoi lavoratori e la sua dirigenza; - il termine entro il quale l'offerta deve essere accettata, che non può essere inferiore a quattro né superiore a dieci settimane decorrenti dalla data in cui il documento è stato reso pubblico; - qualora nel corrispettivo offerto dall'offerente siano inclusi titoli, informazioni relative a tali titoli. 4. Gli Stati membri provvedono all'adozione di norme intese ad assicurare che le parti dell'offerta forniscano all'autorità di vigilanza, in qualsiasi momento questa ne faccia richiesta, tutte le informazioni di cui dispongono riguardanti l'offerta che l'autorità di vigilanza ritenga necessarie per l'espletamento delle sue funzioni. Articolo 7 Pubblicità 1. Gli Stati membri provvedono all'adozione di norme che prescrivano che l'offerta sia pubblicata in una forma tale da evitare la creazione di mercati fittizi per i titoli della società destinataria e dell'offerente. 2. Gli Stati membri provvedono all'adozione di norme che prescrivano, per qualsiasi informazione o documento previsto, forme di pubblicità tali da assicurarne l'immediata e agevole conoscenza da parte dei destinatari dell'offerta. Articolo 8 Obblighi degli amministratori della società destinataria Gli Stati membri provvedono all'adozione di norme intese ad assicurare che: a) dopo aver ricevuto la comunicazione dell'offerta e fino a che il risultato dell'offerta non sia stato reso pubblico, l'organo di amministrazione o di direzione della società destinataria si astenga dal compiere qualsiasi atto che possa pregiudicare l'esito dell'offerta, e in particolare dal procedere ad emissioni di azioni che possano avere l'effetto di impedire durevolmente agli offerenti di acquisire il controllo della società destinataria, salvo che non sia stato previamente autorizzato a tal fine dall'assemblea generale degli azionisti; b) l'organo di amministrazione o di direzione della società destinataria rediga e renda pubblico un documento contenente il suo parere motivato sull'offerta. Articolo 9 Norme applicabili allo svolgimento delle offerte Inoltre, gli Stati membri provvedono all'adozione di norme che disciplinino lo svolgimento delle offerte almeno con riguardo ai seguenti aspetti: a) revoca o nullità dell'offerta; b) modifica delle offerte; c) offerte concorrenti; d) pubblicazione dei risultati dell'offerta. Articolo 10 Offerta di acquisizione obbligatoria 1. Qualora la legislazione di uno Stato membro preveda casi in cui l'offerta pubblica è obbligatoria, quale strumento di tutela degli azionisti di minoranza, tale offerta deve essere rivolta a tutti gli azionisti, per la totalità o per un parte consistente delle loro partecipazioni, a un prezzo rispondente all'obiettivo di tutelare i loro interessi. 2. Se l'offerta obbligatoria riguarda soltanto una parte dei titoli della società destinataria e gli azionisti offrono di vendere all'offerente un quantitativo di titoli superiore a quello contemplato dall'offerta parziale, gli azionisti devono beneficiare di un trattamento paritario attuato mediante riparto proporzionale alle loro partecipazioni. Articolo 11 Attuazione della direttiva 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o i meccanismi o le modalità necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 1998. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni o le modalità adottate ai sensi del paragrafo 1, facendo espresso riferimento alla presente direttiva. Articolo 12 Destinatari della direttiva Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.