51995PC0636

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica per l' ottava volta la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all' imballaggio e all' etichettatura dei preparati pericolosi /* COM/95/636 DEF - COD 95/0325 */

Gazzetta ufficiale n. C 073 del 13/03/1996 pag. 0020


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per l'ottava volta la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

(96/C 73/08)

COM(95) 636 def. - 95/0325(COD)

(Presentata dalla Commissione l'11 dicembre 1995)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberante in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B,

considerando che in alcune disposizioni della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1) figura la sigla «CEE»,

considerando che l'articolo G del trattato sull'Unione europea ha sostituito i termini «Comunità economica europea» con i termini «Comunità europea»; che occorre pertanto sostituire nelle disposizioni in causa la sigla «CEE» con la sigla «CE»,

considerando tuttavia che normalmente gli operatori economici ordinano etichette in grandi quantità e che taluni preparati pericolosi muniti di un'etichetta sulla quale figura la sigla «CEE» possono essere immagazzinati sui siti di produzione per periodi relativamente lunghi, prima della loro immissione sul mercato e che il cambiamento della sigla potrebbe comportare costi maggiori per questi operatori; che conviene pertanto stabilire un termine ragionevole durante il quale potranno ancora essere immessi sul mercato preparati pericolosi la cui etichetta reca un «numero CEE» e la dicitura «etichettatura CEE»,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 67/548/CEE è modificata come segue:

1) a) all'articolo 21, paragrafo 2, i termini «numero CEE» sono sostituiti dai termini «numero CE»;

b) all'articolo 23, paragrafo 2, lettera f) i termini «numero CEE» e «etichettatura CEE» sono sostituiti rispettivamente dai termini «numero CE» e «etichettatura CE».

2) Tuttavia, gli Stati membri autorizzano fino al 31 dicembre 2000 l'immissione sul mercato di preparati la cui etichetta reca il «numero CEE» e la dicitura «etichettatura CEE».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 1° dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/69/CE (GU n. L 381 del 31. 12. 1994, pag. 1).