51995PC0576

Proposta modificata di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante adozione di un programma d' azione della dogana comunitaria ("Dogana 2000") /* COM/95/576 DEF - COD 95/0087 */

Gazzetta ufficiale n. C 023 del 27/01/1996 pag. 0007


Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante adozione di un programma d'azione della dogana comunitaria («Dogana 2000») (1)

(96/C 23/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 576 def. - 95/0087(COD)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 21 novembre 1995)

A seguito dell'adozione, il 25 ottobre 1995, del parere del Parlamento europeo in prima lettura sul progetto di decisione del Parlamento europeo recante adozione di un programma d'azione della dogana comunitaria («Dogana 2000»), ed in applicazione dell'articolo 189 A del trattato, la proposta iniziale della Commissione, contenuta nel documento COM(95) 119 def., modificato dal documento COM(95) 451 def., è riveduta come segue.

1) Primo considerando

«considerando che il completamento del mercato interno, effettivo dal 1° gennaio 1993, l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, l'allargamento dell'Unione a nuovi Stati, la prevista estensione del regime comune di transito ai paesi di Visegrad e lo sviluppo rapido degli scambi commerciali dell'Unione con il resto del mondo, in particolare a seguito degli accordi firmati nel quadro del GATT nell'aprile 1994 ed approvati dal Consiglio il 19 dicembre 1994, richiede che siano chiaramente indentificati e attuati degli orientamenti strategici che permettano di definire meglio il ruolo che la dogana è destinata a svolgere nell'Unione europea;».

2) Secondo considerando (nuovo)

«considerando che con la realizzazione del mercato interno sono stati aboliti i controlli sulle merci a tutte le frontiere interne dell'Unione, ma che fra i mercati nazionali dei paesi europei ed il mercato interno europeo sussistono tuttora differenze sostanziali; che pertanto è di primaria importanza l'ulteriore trasformazione entro la fine del decennio del mercato interno europeo in un mercato "nazionale" con frontiere interne aperte ed una frontiera esterna unica;».

3) Terzo considerando (nuovo)

«considerando che il presupposto per la creazione del mercato "nazionale" europeo è la protezione comune delle frontiere esterne; cha la presente decisione è uno strumento essenziale per la messa in atto di una tale protezione comune; che contemporaneamente devono essere soppresse in seno al mercato interno le barriere residue, il che comporta la realizzazione della libera circolazione delle persone, l'introduzione della moneta unica, la tutela comunitaria della proprietà intellettuale, l'applicazione del principio del paese d'origine all'imposta sul valore aggiunto, il riconoscimento reciproco degli standard tecnici, lo sviluppo delle reti transeuropee e l'adozione dello statuto della società per azioni europea; che questi obiettivi devono essere raggiunti entro l'anno 2000;».

4) Quarto considerando (nuovo)

«considerando che, al fine di mettere in evidenza la responsabilità dei funzionari delle amministrazioni doganali degli Stati membri nell'applicazione delle politiche comuni e comunitarie, essi dovranno portare in modo visibile sull'uniforme il simbolo a dodici stelle della Comunità europea;».

5) Il decimo considerando è modificato come segue:

«considerando che una prima iniziativa è stata attuata con il programma d'azione comunitaria nel settore della formazione professionale dei funzionari delle amministrazioni doganali (Matthaeus) (²); che in occasione della relazione interinale e di quella finale la Commissione valuterà l'opportunità di istituire un'accademia doganale (finanziata dalla Comunità e dagli Stati membri), destinata a migliorare la formazione dei funzionari doganali degli Stati membri nel campo del diritto comunitario;».

6) Il dodicesimo considerando è modificato come segue:

«considerando che il finanziamento del programma d'azione sarà condiviso tra la Comunità e gli Stati membri e che il contributo imputato sul bilancio comunitario apparirà nella sezione III (Commissione); che la presente decisione stabilisce, per l'insieme della durata del programma, una copertura finanziaria che costituisce la referenza privilegiata, ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale;

(²) Decisione 91/341/CEE del Consiglio (GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 41).

».

7) Il quattordicesimo considerando è modificato come segue:

«considerando che questo programma d'azione si fonda sull'esperienza acquisita nel corso dell'azione pilota iniziata dalla Commissione nel 1994 e tiene conto delle conclusioni illustrate nella comunicazione del 29 marzo 1995 "Frodi nel regime di transito, soluzioni previste e prospettive per il futuro" (1),».

8) L'articolo 1, paragrafo 4 viene completato come segue:

«La procedura di controllo e di valutazione di cui all'articolo 15 dovrà mirare ad analizzare i risultati ottenuti ed a trarne degli insegnamenti per la prosecuzione dell'azione della Comunità e per l'ulteriore sviluppo del diritto comunitario.»

9) Un nuovo articolo 2 viene aggiunto:

«Articolo 2

Distintivo di riconoscimento per i funzionari doganali

La Commissione formula delle proposte affinché i funzionari delle amministrazioni doganali degli Stati membri portino in modo visibile sulle loro uniformi il simbolo a dodici stelle della Comunità europea.»

10) L'articolo 2 della proposta iniziale diventa l'articolo 3 e viene completato come segue:

«8) preparare i paesi terzi associati che intendono aderire all'Unione europea.»

11) Gli articoli 3 e 4 della proposta iniziale vengono rinumerati 4 e 5 rispettivamente.

12) L'articolo 5 della proposta iniziale diventa l'articolo 6 e il punto 3 viene completato come segue:

«3) per il conseguimento di questi obiettivi, predispongono nuovi metodi di lavoro, attrezzature e mezzi materiali sempre più perfezionati al fine di rafforzare l'efficacia dei controlli alla frontiera esterna. A tal fine, la Commissione propone misure volte ad armonizzare detti controlli sotto un duplice profilo:

- quantitativo, ravvicinando la frequenza dei controlli,

- qualitativo, incoraggiando lo sviluppo di controllo mirati e di tecniche di analisi del rischio.

La Commissione elabora un quadro per la coordinazione delle verifiche a sdoganamento avvenuto dei servizi doganali degli Stati membri, in particolare tramite lo sviluppo, in collaborazione con tali autorità, di una politica dei controlli a posteriori eseguiti presso le imprese con sedi in più di uno Stato membro ed effettuati congiuntamente.»

13) Un nuovo articolo 7 viene aggiunto:

«Articolo 7

Recupero dei diritti e garanzie doganali

Per migliorare i risultati ottenuti nel settore del recupero a posteriori dei diritti elusi o del recupero degli indebiti, la Commissione include nelle relazioni di cui all'articolo 17 un riferimento alle disposizioni giuridiche vigenti negli Stati membri ed alle difficoltà incontrate dai servizi doganali di questi ultimi. La Commissione intraprende le iniziative appropriate al fine di coordinare l'azione degli Stati membri in questi settori. In tali relazioni, con il concorso degli Stati membri, la Commissione individua i casi in cui le garanzie stabilite dalla regolamentazione comunitaria risultino inadeguate a fronte dei rischi incorsi e propone tutte le modifiche opportune al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità.»

14) L'articolo 6 della proposta iniziale diventa l'articolo 8 e il paragrafo 2 viene completato come segue:

«2. Questo controllo si prefigge l'obiettivo di garantire l'adeguamento di questa regolamentazione e di queste procedure alla tutela degli interessi legittimi dell'Unione e dei suoi membri pur rispondendo alle necessità degli operatori del commercio internazionale, in particolare semplificando le suddette regole e procedure e vegliando a che la legislazione doganale comunitaria venga applicata tenendo conto dei processi economici ed in modo tale da evitare oneri amministrativi eccessivamente elevati.»

15) L'articolo 7 diventa l'articolo 9 e il terzo comma è modificato come segue:

«Questa politica concernerà in particolare:

- lo sfruttamento massimo del dispositivo legislativo attuale e, se necessario, la sua modifica,

- il miglioramento della raccolta, dell'analisi, della diffusione e dello sfruttamento delle informazioni a livello della Comunità, ricorrendo al massimo all'informatica e potenziando nel modo più rapido possibile l'impiego di sistemi computerizzati da parte dei servizi doganali,

- l'eliminazione degli ostacoli all'azione ed alla cooperazione efficace nel campo della lotta contro la frode, con particolare riguardo ai poteri d'indagine degli investigatori delle dogane,

- l'applicazione di sanzioni efficaci,

- la prosecuzione e lo sviluppo delle azioni coordinate, in particolare delle missioni comunitarie di indagine o di controllo in paesi terzi,

- lo sviluppo della cooperazione con paesi terzi, in particolare i paesi associati dell'Europa centro-orientale, e con le organizzazioni internazionali competenti, oltre che con gli ambienti professionali interessati,

- un maggiore ricorso, a vantaggio dell'insieme della Comunità, alle competenze del personale della Commissione e degli Stati membri nei paesi terzi,

- il controllo finanziario dei casi d'irregolarità.»

16) L'articolo 8 della proposta iniziale diventa l'articolo 10.

17) L'articolo 9 della proposta iniziale diventa l'articolo 11 ed è modificato come segue:

«Articolo 11

Miglioramento dei metodi di lavoro

La Commissione sostiene le azioni che mirano a migliorare i metodi di lavoro delle amministrazioni doganali. In compartecipazione con gli Stati membri, e dando la priorità alla determinazione dei casi in cui i controlli devono essere eseguiti prima della liberazione della merce, incoraggia lo sviluppo e l'applicazione di nuovi metodi di lavoro, in particolare nei settori seguenti:

1) l'analisi del rischio, al fine di determinare se le merci sotto sorveglianza doganale debbano essere oggetto di un esame documentale o fisico prima dell'immissione in libera pratica,

2) il ricorso ai metodi di verifica della contabilità delle imprese (audit),

3) le procedure semplificate di messa sotto una destinazione doganale e di verifica,

4) lo sviluppo coordinato del ricorso al trattamento automatizzato delle procedure doganali tenendo presente lo stato attuale di informatizzazione delle amministrazioni nazionali e gli interessi degli operatori economici dell'Unione, oltre che gli sviluppi che intervengano sull'argomento, nell'ambiente internazionale. Al fine di agevolare il lavoro dei funzionari incaricati dei controlli, la Commissione propone misure miranti a facilitare a tali funzionari l'accesso, se necessario, alle informazioni sulle transazioni soggette alle disposizioni del codice doganale comunitario immesse nelle banche dati di altri Stati membri,

5) la conclusione di protocolli di accordo con gli operatori economici al fine di predisporre dispositivi adeguati di controllo, di verifica o di scambio di informazioni o dati di qualsivoglia carattere, suscettibili di contribuire alla tutela degli interessi finanziari della Comunità.»

18) Gli articoli 10 e 11 della proposta iniziale diventano rispettivamente gli articoli 12 e 13.

19) L'articolo 12 della proposta iniziale diventa l'articolo 14 e viene completato come segue:

«Essa informa l'autorità di bilancio sul contenuto di ogni misura da essa adottata.»

20) L'articolo 13 della proposta iniziale diventa l'articolo 15 e il secondo comma del paragrafo 3 viene completato come segue:

«In linea con il principio della buona gestione finanziaria e del rapporto costo/efficacia, la Commissione nel finanziare le operazioni e l'organizzazione dei seminari, veglia a che i migliori risultati vengano ottenuti al minor costo possibile.»

Un nuovo paragrafo 4 viene aggiunto:

«4. La Commissione, nelle relazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4, valuta l'opportunità e le modalità eventuali di funzionamento di una scuola doganale comunitaria permanente al fine di migliorare la formazione dei funzionari doganali degli Stati membri.»

Il paragrafo 4 diventa paragrafo 5.

Un nuovo paragrafo 6 viene aggiunto:

«6. Il genere di formazione fornita dal programma Matthaeus per i funzionari doganali comunitari va estesa ai funzionari dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale che partecipano da poco al libero commercio internazionale.»

21. L'articolo 14 della proposta iniziale diventa l'articolo 16 e il paragrafo 1 viene completato come segue:

«1. Nel quadro dell'attuazione dell'articolo 2 paragrafo 7, la Commissione realizza azioni, o sostiene le iniziative degli Stati membri che mirano a migliorare e rafforzare le relazioni tra le amministrazioni doganali dell'Unione e gli operatori del commercio estero. La Commissione tiene particolarmente conto di informazioni e relazioni provenienti dagli operatori del commercio estero.»(1) GU n. C 346 del 23. 12. 1995, pag. 4.

(1) COM(95) 108 def. del 29 marzo 1995.