51995PC0497

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi /* COM/95/497 DEF - CNS 95/0265 */

Gazzetta ufficiale n. C 012 del 17/01/1996 pag. 0011


Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (96/C 12/05) COM(95) 497 def. - 95/0265(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 26 ottobre 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 42 e l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE), le superfici ritirate dalla produzione possono essere utilizzate per ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano adottati efficaci sistemi di controllo;

considerando che, per conformarsi al punto 7 del memorandum d'intesa sui semi oleosi concluso tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America nel quadro del GATT (2), occorre prevedere la possibilità di ridurre il quantitativo di sottoprodotti delle oleaginose che può venir fabbricato per essere destinato al consumo umano o animale, ove la quantità totale di detti sottoprodotti rischi altrimenti di superare il limite di 1 Mio di t annue in equivalente farina di soia;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1765/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, è aggiunto il seguente comma:

«Se la quantità di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che si prevede di ottenere dalla coltivazione di semi oleosi su superfici ritirate dalla produzione, a norma del primo comma, rischia, in base ai quantitativi stimati nel quadro dei contratti conclusi con i produttori, di superare il limite di 1 milione di tonnellate annue, espresse in equivalente farina di soia, per rispettare tale limite occorre ridurre il quantitativo stimato di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale che può essere prodotto nel quadro di ciascun contratto.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

(2) GU n. L 147 del 18. 6. 1993, pag. 25.