Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell' Antartico /* COM/95/475 DEF - CNS 95/0252 */
Gazzetta ufficiale n. C 008 del 13/01/1996 pag. 0005
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico (96/C 8/06) COM(95) 475 def. - 95/0252(CNS) (Presentata dalla Commissione il 18 ottobre 1995) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (1), il Consiglio può stabilire, per i pescherecci comunitari, determinate condizioni di accesso alle acque e alle risorse; considerando che il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), si applica a tutte le attività di pesca e a tutte le attività connesse esercitate sul territorio e nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, nonché alle attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque di paesi terzi o in alto mare, salvo le disposizioni particolari contenute negli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi o nelle convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte; considerando che la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata «convenzione», è stata approvata con la decisione 81/691/CE del Consiglio (3); che essa è entrata in vigore, per quanto concerne al Comunità, il 21 maggio 1982; considerando che la Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata «CCAMLR», è stata istituita dalla convenzione ed ha adottato, su raccomandazione del comitato scientifico, talune misure di conservazione applicabili in particolare agli stock ittici presenti nelle acque al largo della Georgia del Sud; considerando che il regolamento (CEE) n. 2245/85 del Consiglio, del 2 agosto 1985, che stabilisce talune misure tecniche di conservazione delle risorse alieutiche dell'Antartico (4) e che ha dato attuazione a queste misure di conservazione, ha subito modifiche annuali, a scapito della chiarezza della legislazione; considerando che è pertanto necessario sostituire il regolamento (CEE) n. 2245/85 con un nuovo regolamento che riprenda le misure di conservazione della CCAMLR attualmente in vigore; considerando che i membri della CCAMLR hanno dichiarato di voler applicare le misure di conservazione più recenti, adottate l'8 novembre 1994, su base provvisoria, senza aspettare che esse diventino vincolanti, in considerazione del fatto che alcune di queste misure riguardano le campagne di pesca iniziate il 1° luglio 1994 o successivamente a tale data; considerando che la Comunità europea, essendo parte contraente della CCAMLR, deve garantire che le misure adottate dalla CCAMLR vengano applicate ai pescatori comunitari con effetto dalle date previste; considerando che è necessario prevedere un meccanismo che consenta al Consiglio di dare attuazione, su proposta della Commissione e con una procedura semplificata, alle successive misure di conservazione adottate dalla CCAMLR, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Campo d'applicazione 1. Il presente regolamento è applicabile ai pescatori comunitari che pescano e detengono a bordo pesce proveniente dalle risorse biologiche marine della zona situata a sud di 60° di latitudine sud e della zona compresa tra questa latitudine e la convergenza antartica, che costituiscono parte dell'ecosistema marino antartico, escluse le risorse situate nelle acque soggette alla giurisdizione dello Stato costiero eventualmente esistente a norma del diritto internazionale. 2. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della convenzione ed opera in linea con gli obiettivi e i principi di questa e con le disposizioni dell'atto finale della conferenza in cui è stata adottata. 3. La convergenza atlantica di cui al paragrafo 1 è la linea che unisce i seguenti punti lungo paralleli di latitudine e meridiani di longitudine: 50°S, 0-50°S, 30°E-45°S, 30°E-45°S, 80°E-55°S, 80°E-55°S, 150°E-60°S, 150° E-60° S, 50°W-50°S, 50°W-50°S, 0°. Articolo 2 Diritti di pesca 1. Solamente i pescherecci che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 2 hanno il diritto di svolgere attività di pesca o di ricerca scientifica nella zona di cui all'articolo 1. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di tutti i pescherecci che battono la loro bandiera e immatricolati nel proprio territorio che intendono svolgere attività di pesca o di ricerca scientifica nella zona di cui all'articolo 1 venti giorni dopo che il regolamento è entrato in vigore e, successivamente, almeno trenta giorni prima che inizino le suddette attività. 3. L'elenco trasmesso alla Commissione deve contenere il numero interno dello schedario delle navi da pesca, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (1). Articolo 3 1. Solo un peschereccio comunitario in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (2), può partecipare alla pesca del granchio nella sottozona FAO 48.3 Antartico. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, sei mesi in anticipo, l'intenzione dei propri pescatori di praticare questo tipo di pesca. Articolo 4 Divieti di pesca 1. È vietata la pesca diretta di Notothenia rossii nella sottozona FAO 48.1 Antartico nella sottozona peninsulare, nella sottozona FAO 48.2 Antartico attorno alle Orcadi del Sud e nella sottozona FAO 48.3 Antartico attorno alla Georgia del Sud. 2. È vietata la pesca diretta di pesci nelle sottozone FAO 48.1 e 48.2 Antartico, tranne che per fini di ricerca scientifica. 3. È vietata, sino al 1° novembre 1996, la pesca diretta di Notothenia gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia squamifrons e Patagonotothen guntheri nella sottozona FAO 48.3 Antartico. 4. È vietata, sino al 3 novembre 1995, la pesca diretta di Champsochephalus gunnari nella sottozona FAO 48.3 Antartico. Articolo 5 Limitazione delle catture 1. Per ogni campagna di pesca, il totale ammissibile di cattura (TAC) per Euphausia superba è fissato a: a) 1,5 milioni di t nella zona statistica FAO 48, b) 390 000 t nella divisione FAO 58.4.2 Antartico. Una campagna di pesca inizia il 1° luglio e finisce il 30 giugno dell'anno successivo. 2. Il totale ammissibile di cattura (TAC) di Dissostichus eleginoides è fissato a: a) 2 800 t nella sottozona FAO 48.3 Antartico per il periodo dal 1° marzo al 31 agosto 1995, b) 28 t nella sottozona FAO 48.4 Antartico per il periodo dal 15 dicembre 1994 al 3 novembre 1995, c) 297 t nella divisione FAO 58.5.2 Antartico per ogni campagna di pesca. La campagna di pesca va dal 5 novembre 1994 al 30 giugno 1995. 3. Per ogni campagna di pesca, il totale ammissibile di cattura (TAC) di Champsocephalus gunnari è fissato a 311 t nella divisione FAO 58.5.2 Antartico. La campagna di pesca va dal 5 novembre 1994 al 30 giugno 1995. 4. Il totale ammissibile di catture (TAC) del granchio (Decapoda, sottordine Reptantia) è fissato a 1 600 t nella sottozona FAO 48.3 Antartico durante la campagna di pesca 1994/95. 5. Il totale ammissibile di catture di Electrona carlsbergi è fissato a: a) 200 000 t nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal 5 novembre 1994 al 3 novembre 1995, b) 43 000 t nella regione Shag Rocks, definita come la zona delimitata dalle coordinate 52° 30′S, 40°W; 52° 30′S, 44°W; 54° 30′S, 40°W e 54° 30′S, 44°W, per la campagna di pesca 1994/95. La pesca diretta di Electrona carlsbergi nella sottozona FAO 48.3 Antartico e nella regione Shag Rocks è interrotta non appena le catture accessorie di una delle specie menzionate al seguente paragrafo 6 raggiungono i massimali prestabiliti. Se, nel corso della pesca diretta di Electrona carlsbergi, qualsiasi cattura accessoria di una delle specie di cui al paragrafo 6 presente in una retata è superiore al 5 %, il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca all'interno della stessa sottozona. 6. Nel corso della pesca nella sottozona FAO 48.3 Antartico, le catture accessorie di Notothenia gibberrifrons sono limitate a 1 470 t, quelle di Chaenocephalus aceratus a 2 200 t e quelle di Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii e Notothenia squamifrons a 300 t per ogni specie. 7. Nel biennio che va dal 5 novembre 1994 al 1° novembre 1996 il totale ammissibile di catture (TAC) di Notothenia squamifrons nella divisione FAO 58.4.4 Antartico (Ob Bank e Lena Bank) è fissato a 715 t nel Lena Bank e 435 t nell'Ob Bank. 8. Le catture di una delle specie summenzionate effettuate da una nave comunitaria per la ricerca scientifica rientrano nelle limitazioni delle catture in vigore per ciascuna specie considerata, secondo le modalità descritte nei precedenti paragrafi. Articolo 6 1. La pesca di Dissostichus eleginoides nella divisione FAO 58.5.2 Antartico è vietata, tranne qualora vengano utilizzate reti da traino. 2. Per la pesca del granchio, qual è definita all'articolo 5, paragrafo 4, è autorizzato solamente l'impiego di nasse (trappole). Le catture debbono limitarsi ad individui maschi sessualmente maturi; tutte le femmine e i maschi sotto taglia debbono essere rilasciati. Per le specie Paralumi spinosissima e P. formosa possono essere tenuti a bordo gli individui maschi aventi un carapace con una larghezza minima di 102 mm e 90 mm rispettivamente. Articolo 7 Misure di controllo Le navi comunitarie sono soggette a tre diversi sistemi di dichiarazione delle catture e dello sforzo: 1) Ai fini del sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo su base mensile, il periodo di dichiarazione considerato è il mese civile. 2) Ai fini del sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 10 giorni ogni mese civile è diviso in tre periodi di dichiarazione designati con le lettere A, B e C che vanno rispettivamente dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 all'ultimo giorno del mese. 3) Ai fini delle dichiarazioni di cattura previste dal sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodi di cinque giorni, ogni mese civile è diviso in 6 periodi di dichiarazione designati con le lettere A, B, C, D, E e F che vanno rispettivamente dal 1° al 5, dal 6 al 10, dall'11 al 15, dal 16 al 20, dal 21 al 25 e dal 26 all'ultimo giorno del mese. Articolo 8 1. Il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 5 giorni si applica: - alla pesca di Dissostichus eleginoides nelle sottozone FAO 48.3 e 48.4 Antartico; - alla pesca di Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides nella divisione FAO 58.5.2 Antartico. 2. Il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 10 giorni si applica alla pesca del granchio (Decapoda, sottordine reptania) nella sottozona FAO 48.3 Antartico. I dati relativi alle catture effettuate tra il 31 luglio e il 31 agosto sono trasmessi alla Commissione entro il 15 settembre di ogni anno. 3. Il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo su base mensile si applica alla pesca di Electrona carlsbergi nella sottozona FAO 48.3 Antartico e nella regione Shag Rocks. 4. I sistemi di dichiarazione delle catture e dello sforzo si applicano a tutte le specie pescate ai fini della ricerca scientifica, ogni qualvolta le catture in un determinato periodo oltrepassano le 5 t. Articolo 9 1. Entro un giorno dalla fine del rispettivo periodo di dichiarazione, i capitani dei pescherecci comunitari trasmettono una dichiarazione delle catture e dello sforzo alle competenti autorità dello Stato membro di bandiera. 2. Entro tre giorni dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, gli Stati membri notificano alla Commissione la dichiarazione delle catture e dello sforzo trasmessa da ogni peschereccio battente la loro bandiera e immatricolato nel loro territorio. Ogni dichiarazione deve specificare il periodo di dichiarazione di cui trattasi. 3. Entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, la Commissione notifica alla CCAMLR le dichiarazioni delle catture e dello sforzo ricevute conformemente al paragrafo 2. Articolo 10 La dichiarazione delle catture e dello sforzo deve contenere le seguenti informazioni relative al precedente periodo di dichiarazione: - il nome della nave, - la marcatura esterna della nave, - le catture totali delle specie considerate, - il numero complessivo di giorni e di ore di pesca. Articolo 11 Gli Stati membri notificano alla Commissione le catture totali, ripartite per peschereccio, che le unità battenti la propria bandiera e immatricolate nel proprio territorio hanno effettuato nel periodo compreso tra il 1° luglio 1994 e la fine del primo mese successivo al mese in cui il regolamento entra in vigore. Tale notifica deve essere effettuata entro dieci giorni dalla fine di tale periodo. Articolo 12 Sistema di dichiarazione dei dati biologici 1. I pescherecci comunitari che pescano Dissostichus eleginoides e Electrona carlsbergi trasmettono, entro il 15 di ogni mese, una dichiarazione dello sforzo e dei dati biologici alla competente autorità dello Stato membro di cui battono bandiera e in cui sono immatricolati. 2. In seguito a questa notifica, gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione alla fine di ciascun mese. La Commissione trasmette a sua volta questi dati alla CCAMLR entro la fine del mese successivo. 3. Le informazioni contenute nella dichiarazione dello sforzo e dei dati biologici comprendono: - i dati relativi ad ogni retata necessari per compilare il formulario dettagliato della CCAMLR sulle catture e lo sforzo nella pesca con palangari. Tra questi dati deve figurare il numero di uccelli marini dei mammiferi marini, suddivisi per specie, catturati e lasciati o uccisi, - un campione rappresentativo delle misurazioni delle lunghezze che compongono le catture. Articolo 13 Sospensione delle attività di pesca In seguito alla notifica da parte della CCAMLR alla Commissione dell'avvenuto esaurimento del TAC relativo ad uno stock o gruppo di stock stabilito dall'articolo 5 oppure allo scadere della campagna di pesca di cui all'articolo 5, ai pescherecci comunitari è vietato pescare lo stock o gruppo di stock in questione, nonché detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pesce catturato dopo tale data. Articolo 14 Dimensioni delle maglie 1. Per la pesca diretta delle specie o gruppo di specie Notothenia rossii, Dissostichus eleginoides, Notothenia gibberifrons, Notothenia kempi, Notothenia squamifrons e Champsochephalus gunnari non possono essere utilizzate, né salpate reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe composte, anche in parte, di maglie di dimensioni inferiori a quelle stabilite nell'allegato II. 2. Per le reti di cui al suddetto paragrafo, la dimensione minima delle maglie prescritta dall'allegato II è determinata conformemente alle norme seguenti: A. Descrizione dei misuratori a) I misuratori che servono a determinare le dimensioni delle maglie sono strumenti piatti di 2 mm di spessore, fabbricati in materiale resistente e indeformabili. Essi presentano lati paralleli che si restringono con una serie di bisellature secondo un rapporto di convergenza di 1:8 su ciascun lato, oppure solamente bordi convergenti secondo il medesimo rapporto. All'estremità più stretta è praticato un foro. b) I misuratori recano sulla faccia l'indicazione della larghezza in millimetri della sezione a lati paralleli. Su quest'ultima è impressa una graduazione millimetrica e la larghezza è indicata ad intervalli regolari. B. Impiego del misuratore a) La rete è stirata nel senso della lunghezza diagonale delle maglie. b) Un misuratore conforme alla descrizione di cui al punto A è inserito con l'estremità più stretta nell'apertura della maglia, perpendicolarmente al piano della rete. c) Il misuratore è introdotto nell'apertura delle maglie manualmente oppure per mezzo di un peso o di un dinamometro, finché è bloccato dalla resistenza della maglia sui bordi convergenti. C. Scelta delle maglie da misurare a) Le maglie da misurare formano una serie di 20 maglie consecutive scelte nel senso dell'asse longitudinale della rete. b) Non devono venir misurate maglie situate a meno di 50 cm dalla cucitura, dai cavi o dalla sagola di chiusura. Questa distanza è misurata perpendicolarmente alla cucitura, ai cavi o alla sagola di chiusura, con la rete stirata nella direzione in cui si effettua la misura. Non si misurano inoltre maglie rammendate o strappate, né quelle utilizzate per fissare accessori alla rete. c) In deroga alla lettera a), non è necessario che le maglie misurate siano consecutive qualora si applichi la lettera b). d) Le reti vanno misurate bagnate ma non gelate. D. Misura delle singole maglie La dimensione di ciascuna maglia corrisponde alla larghezza del misuratore nel punto in cui esso, impiegato conformemente al punto B, viene bloccato. E. Determinazione della dimensione delle maglie La dimensione delle maglie della rete corrisponde alla media aritmetica delle misure in millimetri del numero totale di maglie scelte e misurate conformemente a quanto disposto ai punti C e D, media arrotondata al millimetro. Il numero totale delle maglie da misurare è indicato al punto F. F. Svolgimento della procedura d'ispezione a) L'ispettore misura una serie di 20 maglie scelte in conformità del punto C inserendo manualmente il misuratore senza usare un peso o un dinamometro. La dimensione delle maglie della rete viene quindi determinata a norma del punto E. Qualora, in seguito al calcolo della dimensione, quest'ultima non sembri conforme alla regolamentazione in vigore, si misurano altre due serie di 20 maglie scelte a norma del punto C. Si procede quindi ad un nuovo calcolo della dimensione delle maglie in conformità del punto E, tenendo conto delle 60 maglie già misurate. Fatto salvo quanto disposto alla lettera b), il valore così ottenuto rappresenta la dimensione delle maglie della rete. b) Se il comandante dell'imbarcazione contesta la dimensione delle maglie determinata conformemente alla lettera a), non si tiene conto di tale misurazione e la rete viene rimisurata. Per la nuova misurazione viene utilizzato un peso o un dinamometro fissato al misuratore. La scelta del peso o del dinamometro è lasciata alla discrezione dell'ispettore. Il peso è fissato con un gancio al foro praticato all'estremità più stretta del misuratore. Il dinamometro può essere fissato o al foro praticato all'estremità più stretta del misuratore, o all'estremità più larga dello stesso. Il grado di precisione del peso o del dinamometro deve essere certificato dall'autorità nazionale competente. Per le reti che hanno maglie di dimensione pari o inferiore a 35 mm, determinata conformemente alla lettera a), si applica una forza di 19,61 newton (equivalente ad una massa di 2 kg) e per le altre una forza di 49,03 newton (equivalente ad una massa di 5 kg). Qualora si utilizzi un peso o un dinamometro per determinare la dimensione delle maglie ai sensi del punto E, è sufficiente misurare una serie di 20 maglie soltanto. 3. Le misure applicabili per ridurre la mortalità accidentale degli uccelli marini dovuta alla pesca con palangari sono illustrate nell'allegato III. Articolo 15 Notifica di nuove attività di pesca 1. Ai fini del presente articolo, per nuova attività di pesca si intende la pesca di una specie effettuata utilizzando un particolare metodo di pesca in una sottozona statistica per la quale: a) non sono state fornite alla CCAMLR informazioni concernenti la distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche, la resa potenziale e l'identità delle popolazioni ricavate da ricerche/studi di ampia portata o da campagne di pesca sperimentale; oppure b) non sono stati mai presentati alla CCAMLR dati sulle catture e sullo sforzo; oppure c) non sono stati presentati alla CCAMLR dati sulle catture e sullo sforzo relativi alle due più recenti campagne nelle quali è stata praticata l'attività di pesca di cui trattasi. 2. Fintanto che non sia stato autorizzato in conformità del paragrafo 6, l'esercizio di una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione CCAMLR è vietato. 3. Il titolare di un peschereccio che intenda avviare una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione CCAMLR ne informa le autorità competenti dello Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera o nel cui territorio è immatricolato, presentando a dette autorità tutte le informazioni indicate al paragrafo 4 che è in grado di fornire. 4. Lo Stato membro cui è stato comunicato che pescherecci battenti la propria bandiera o immatricolati nel proprio territorio intendono avviare una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione CCAMLR ne danno immediatamente notifica alla Commissione e comunque almeno sei mesi prima della successiva riunione regolare della CCAMLR. La notifica dello Stato membro dovrà essere corredata del maggior numero possibile di informazioni fra quelle in appresso indicate: a) informazioni sulla natura dell'attività di pesca proposta, comprese le specie bersaglio, i metodi di pesca, la regione proposta e i livelli minimi di cattura necessari per garantire un'attività di pesca redditizia; b) informazioni biologiche ricavate da ricerche/studi di ampia portata concernenti la distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche e l'identità delle popolazioni; c) informazioni dettagliate sulle specie dipendenti e affini e sui possibili effetti su di esse dell'attività di pesca proposta; d) informazioni estrapolate da altre attività di pesca nella regione o da altre attività di pesca analoghe in altre regioni che possano servire ad una valutazione della resa potenziale. 5. La Commissione trasmette per esame alla CCAMLR le informazioni fornite conformemente al paragrafo 4, insieme ad ogni altra informazione pertinente. 6. Non appena la CCAMLR ha preso una decisione, la nuova attività di pesca viene autorizzata: - dalla Commissione, se la CCAMLR non ha preso misure conservative nei confronti della nuova attività di pesca; - dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in tutti gli altri casi. Articolo 16 Attività di pesca sperimentali Per attività di pesca sperimentale s'intende un'attività di pesca che era precedentemente considerata una nuova attività di pesca, secondo la definizione dell'articolo 15. Un'attività di pesca continua ad essere considerata come sperimentale sino a quando saranno disponibili informazioni sufficienti: a) per valutare la distribuzione, l'abbondanza e le caratteristiche demografiche delle specie bersaglio, in modo da poter effettuare una stima della resa potenziale dell'attività di pesca, b) per avere un quadro completo del potenziale impatto di tale attività sulle specie dipendenti e affini, e c) per consentire al comitato scientifico della CCAMLR di formulare un parere sui livelli adeguati di cattura e, se del caso, sui livelli di sforzo di pesca e sugli attrezzi da pesca. Le informazioni che debbono essere presentate per un'attività di pesca sperimentale sono specificate nell'allegato IV. Articolo 17 Applicazione delle misure di conservazione alla ricerca scientifica 1. I capitani dei pescherecci che intendono effettuare operazioni di pesca a fini di ricerca nei casi in cui si prevede che la cattura sia inferiore a 50 t debbono trasmettere all'autorità competente dello Stato membro di cui la nave batte bandiera e nel cui territorio è immatricolata le seguenti informazioni: - nome e marcatura esterna della nave, - divisione e sottozona nella quale s'intende effettuare la ricerca, - date previste di entrata e di uscita dalla zona della convenzione CCAMLR, - obiettivo della ricerca, - attrezzatura da pesca che si prevede di utilizzare. Lo Stato membro trasmette questa informazione alla Commissione, che a sua volta ne informa la CCAMLR. 2. Le navi comunitarie di cui al paragrafo 1 non sono soggette alle misure di conservazione concernenti le dimensioni di maglia prescritte, il divieto di certi attrezzi da pesca, le zone chiuse alla pesca, le campagne di pesca e i limiti concernenti la taglia, né alle norme in materia di dichiarazioni diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 8 e all'articolo 8, paragrafo 4. 3. I capitani delle navi comunitarie che intendono effettuare attività di ricerca nei casi in cui si prevede che la cattura sia inferiore alle 50 t sottopongono alle autorità competenti dello Stato membro i programmi di ricerca utilizzando il formulario predisposto dalla CCAMLR. Lo Stato membro trasmette i programmi alla Commissione, che li presenta alla CCAMLR affinché li esamini. La pesca prevista ai fini di ricerca non può essere effettuata sino a quando la procedura di esame da parte dalla CCAMLR sarà stata completata e la Commissione avrà notificato agli Stati membri interessati la decisione della CCAMLR. 4. Lo Stato membro interessato deve presentare alla Commissione un resoconto dei risultati delle attività di ricerca cui si applicano le suddette disposizioni entro centoventi giorni dal completamento di queste attività. Una presentazione dettagliata dei risultati della ricerca deve essere fornita entro dieci mesi. La Commissione trasmette alla CCAMLR il resoconto entro sessanta giorni e la relazione definitiva entro due mesi dalla data del ricevimento. Articolo 18 Nell'allegato I sono stabilite le norme per il regime sperimentale della pesca del granchio nella sottozona FAO 48.3 Antartico durante le campagne 1993/94-1995/96 e le zone di pesca autorizzate. Articolo 19 Se impegnati nella pesca di Notothenia squamifrons nella sottozona FAO 58.4.4 durante la campagna di pesca 1995/96, i pescherecci comunitari devono aver a bordo un osservatore scientifico. Articolo 20 Disposizioni relative ad un minor impiego di cinghie d'imballaggio di plastica L'utilizzazione, da parte dei pescherecci, di cinghie d'imballaggio di plastica per chiudere le casse di esche è vietato a decorrere dalla campagna 1995/96. L'impiego di questi materiali per altri usi sulle navi che non dispongono di inceneritori a bordo è vietato a decorrere dalla campagna 1996/97. Articolo 21 Le modifiche del presente regolamento necessarie per attuare le raccomandazioni adottate dalla CCAMLR verranno decise dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. Articolo 22 Il regolamento (CEE) n. 2245/85 è abrogato. Articolo 23 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. (3) GU n. L 252 del 5. 9. 1981, pag. 26. (4) GU n. L 210 del 7. 8. 1985, pag. 2. (1) GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5. (2) GU n. L 171 del 6. 7. 1994, pag. 7. ALLEGATO I Regime sperimentale di pesca del granchio nella sottozona FAO 48.3 Antartico per le campagne 1993/94, 1994/95 e 1995/96 Le seguenti misure si applicano a tutte le attività di pesca del granchio nella sottozona FAO 48.3 Antartico per le campagne 1993/94, 1994/95 e 1995/96. Le navi che partecipano alla pesca del granchio nella sottozona 48.3 debbono condurre le proprie operazioni di pesca conformemente al regime sperimentale qui di seguito illustrato: 1. Il regime sperimentale comporta tre fasi. Ogni nave che partecipa alle operazioni di pesca deve completare tutte e tre le fasi. La fase 1 si svolge durante la prima campagna nella quale una nave partecipa al regime sperimentale. Le fasi 2 e 3 si svolgono durante la campagna di pesca successiva. 2. Le navi debbono realizzare la fase 1 del regime sperimentale all'inizio della prima campagna di pesca durante la quale partecipano a tale regime. Per la fase 1 si applicano le seguenti condizioni: i) La phase 1 corrisponde alle prime 200 000 ore di sforzo di immersione delle nasse all'inizio della prima campagna di pesca. ii) Ogni nave che realizza la fase 1 deve trascorrere le prime 200 000 ore d'immersione delle nasse in una zona delimitata da 12 comparti di 0,5° di latitudine su 1° di longitudine. Ai fini della presente misura di conservazione, questi comparti sono designati con le lettere da A a L. I comparti sono illustrati nella figura 1 e l'angolo nord-orientale di ciascun comparto è elencato nella tabella 1 dell'allegato 75/A. Per ogni trave, il numero di ore d'immersione delle nasse è calcolato moltiplicando il numero totale delle nasse fissate sul trave per il tempo d'immersione (in ore) del trave. iii) Le navi non possono pescare al di fuori della zona delimitata dai dodici comparti di 0,5° di latitudine su 1° di longitudine prima di aver terminato la fase 1. iv) Durante la fase 1 le navi non possono totalizzare più di 30 000 ore d'immersione delle nasse per ogni comparto di 0,5° di latitudine su 1° di longitudine. v) Se una nave rientra in porto prima di aver totalizzato 200 000 ore d'immersione delle nasse durante la fase 1, essa dovrà utilizzare le ore restanti prima di considerare completata la fase 1. vi) Una volta completate le 200 000 ore d'immersione delle nasse nell'ambito delle operazioni di pesca sperimentale, le navi considerano terminata la fase 1 e iniziano a pescare normalmente. 3. Le normali operazioni di pesca sono condotte conformemente alle direttive stabilite dalla misura di conservazione 74/XII. 4. Per quanto concerne le normali operazioni di pesca effettuate una volta conclusa la fase 1 del regime sperimentale, si applica il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per periodo di dieci giorni illustrato nell'articolo 7.2. 5. Le navi avviano la fase 2 del regime sperimentale all'inizio della seconda campagna durante la quale partecipano a tale regime. Ai fini della fase 2, si applicano le seguenti condizioni: i) Durante la fase 2, le navi pescano in tre settori limitati che misurano approssimativamente 26 miglia nautiche quadrate di superficie (la dimensione di questi settori è di 6° di latitudine su 7,5° di longitudine). Questi settori, che costituiscono suddivisioni dei comparti considerati nella fase 1 del regime sperimentale, sono numerati da A1 a L40. I settori sono illustrati nella figura 2 e l'angolo nord-orientale di ogni settore è elencato nella tabella 2 dell'allegato 75/A. ii) Le navi continuano a pescare (salvo in casi di emergenza o in condizioni meteorologiche avverse) all'interno di un solo settore fino a che la cattura media per nassa si riduce al 25 per cento o meno del valore iniziale, per continuare poi a pescare per altre 7 500 ore d'immersione. Per ogni settore non debbono essere superate le 50 000 ore d'immersione totali. Ai fini della fase 2, per tasso di cattura iniziale per un determinato settore si intende la cattura media per nassa calcolata in base alle cinque prime pose in tale settore. Il tempo d'immersione per queste prime pose dev'essere almeno di 24 ore. iii) Le navi sono tenute ad interrompere la pesca in un settore prima di iniziare le operazioni in un altro settore. iv) Le navi fanno il possibile per ripartire il proprio sforzo di pesca nell'intero settore evitando di calare le nasse sempre nello stesso luogo. v) I capitani delle navi selezionano i tre settori per la pesca assicurandosi che non siano contigui. vi) Dopo aver completato le operazioni di pesca nel terzo settore, i pescherecci considerano conclusa la seconda fase e cominciano a pescare normalmente. 6. Per quanto concerne le normali operazioni di pesca effettuate dopo il completamento della fase 2, si applica il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di dieci giorni. 7. Le navi avviano la fase 3 del regime sperimentale alla fine della seconda campagna durante la quale partecipano a tale regime. Ai fini della fase 3, si applicano le seguenti condizioni: i) Le navi avviano la fase 3 del regime sperimentale circa una settimana prima che si concluda la loro seconda campagna di pesca. La campagna di pesca di una nave si conclude quando quest'ultima lascia volontariamente la zona di pesca o se la zona di pesca viene chiusa perché il TAC è stato esaurito. ii) Se il capitano di una nave decide di sua iniziativa di interrompere le attività di pesca, la nave avvia la fase 3 circa una settimana prima della fine delle operazioni di pesca. iii) La CCAMLR avverte (conformemente alle direttive stabilite dal sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di dieci giorni) tutte le parti contraenti impegnate nella seconda campagna di pesca sperimentale di avviare la fase 3 circa una settimana prima che venga esaurito il TAC e che la zona di pesca venga chiusa. iv) Per la fase 3 ogni nave ritorna nei tre settori di cui ha provocato l'esaurimento durante la fase 2 del regime sperimentale ed applica, in ogni settore, uno sforzo di pesca di 10 000-15 000 ore d'immersione delle nasse. 8. Per facilitare l'analisi dei dati raccolti durante le fasi 2 e 3 le navi sono tenute a dichiarare il numero (da A1 a L40) del settore nel quale si è svolta la pesca, la data, lo sforzo di pesca (numero e distanza tra le nasse e tempo d'immersione) e le catture (in numero e peso) per ogni retata. 9. I dati raccolti durante le operazioni di pesca nell'ambito del regime sperimentale sono trasmessi alla CCAMLR entro il 31 agosto del periodo di dodici mesi considerato. 10. Le navi che hanno completato tutte e tre le fasi del regime sperimentale non sono tenute ad effettuare operazioni di pesca sperimentale nelle campagne successive. Queste navi debbono tuttavia rispettare le direttive stabilite dalla misura di conservazione 74/XII. 11. I pescherecci partecipano alla pesca sperimentale in modo indipendente (possono decidere, per esempio, di non collaborare per completare le fasi dell'esperimento). 12. I granchi catturati durante il regime di pesca sperimentale sono considerati come parte del TAC in vigore per la campagna di pesca in corso (per la campagna 1993/94, ad esempio, le catture sperimentali sono considerate come facenti parte del TAC di 1 600 t fissato dalla misura di conservazione 74/XII). 13. Il regime sperimentale verrà introdotto per tre periodi di dodici mesi (1993/94, 1994/95 e 1995/96) nel corso dei quali la Commissione potrà rivedere le modalità del regime. I pescherecci che iniziano la pesca sperimentale durante la campagna 1995/96 debbono aver completato le tre fasi durante la campagna 1996/97. ALLEGATO II Dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 14 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III Misure volte a ridurre la mortalità accidentale di uccelli marini durante la pesca con palangari a) Le operazioni di pesca debbono essere condotte in modo tale che gli ami innescati affondino il prima possibile, una volta immessi nell'acqua. Possono essere utilizzate solo esche scongelate. b) I palangari possono essere calati solamente durante le ore notturne (tra il tramonto e l'alba). Durante la pesca notturna con palangari, dev'essere utilizzata solamente l'illuminazione della nave che è necessaria per motivi di sicurezza. c) Mentre vengono calati o salpati i palangari, non dev'essere gettato in acqua alcun rifiuto o scarto di pesce; qualora sia inevitabile gettare in acqua scarti di pesce, ciò dovrà avvenire sul fianco opposto della nave rispetto a quello dal quale vengono calati o salpati i palangari, e il più lontano possibile. d) Occorre fare il possibile affinché gli uccelli catturati durante la pesca con i palangari vengano rimessi in libertà vivi e affinché, nella misura del possibile, gli ami vengano rimossi senza mettere in pericolo la vita dell'uccello. e) La nave deve rimorchiare un cavo provvisto di bandierine destinato a scoraggiare gli uccelli dal posarsi sulle esche durante il calo dei palangari. Le caratteristiche di questo cavo e il metodo di svolgimento sono indicati nell'allegato di questa misura. Le modalità relative al numero e alla posizione dei tornichetti possono variare a condizione che la superficie d'acqua coperta dal cavo con le bandierine non sia inferiore a quella coperta dal modello attualmente specificato. Anche le modalità relative al dispositivo che viene trainato nell'acqua per tenere il cavo in tensione possono variare. Vedi appendice. f) L'impiego di cavi per il controllo delle reti da parte delle navi da pesca che operano nella zona della convenzione CCAMLR è vietato a partire dalla campagna di pesca 1994/95. Appendice dell'allegato III 1. Il cavo con le bandierine deve essere sospeso a poppa e fissato ad un'altezza di circa 4,5 m al di sopra del livello dell'acqua, in modo da sovrastare direttamente il punto di immersione delle esche. 2. Il cavo con le bandierine deve misurare circa 3 mm di diametro, avere una lunghezza minima di 150 metri ed essere provvisto all'estremità di un dispositivo tale da mantenerlo in tensione in modo che possa seguire la nave anche in caso di vento contrario. 3. Cinque braccioli muniti di bandierine e comprendenti ciascuno due legnoli di corda di circa 3 mm di diametro debbono essere fissati sul cavo, ad intervalli di 5 m, partendo dal punto in cui il cavo è legato alla nave. La lunghezza delle bandierine deve variare da circa 3,5 m per quelle più vicine alla nave a circa 1,25 m per la quinta bandierina. Quando il cavo è svolto, i braccioli muniti di bandierine debbono poter toccare la superficie dell'acqua ed immergersi di tanto in tanto quando la nave si solleva. Sul cavo debbono essere fissati tornichetti; sul punto di traino, prima e dopo il punto di attacco di ogni bracciolo con bandierina e immediatamente prima del peso fissato alla fine del cavo. Un tornichetto va collocato anche su ogni bracciolo provvisto di bandierina, nel punto in cui esso è fissato al cavo. >RIFERIMENTO A UN FILM> ALLEGATO IV Informazioni da presentare per le operazioni di pesca sperimentale 1. Onde garantire che il comitato scientifico disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione, durante il periodo in cui un'attività di pesca è considerata come sperimentale si applica la seguente procedura: i) il comitato scientifico mette a punto (ed aggiorna eventualmente su base annuale) un programma di raccolta dei dati, volto ad identificare i dati richiesti per l'attività di pesca sperimentale e le iniziative necessarie per ottenere tali dati; ii) ogni Stato membro che partecipa alla pesca presenta annualmente alla CCAMLR (alla data concordata) i dati previsti dal programma di raccolta dei dati messo a punto dal comitato scientifico; iii) ogni Stato membro che partecipa alla pesca o intende autorizzare una nave a partecipare alla pesca prepara annualmente e trasmette alla CCAMLR, ad una data convenuta, un programma delle attività di pesca e di ricerca, affinché venga esaminato dal comitato scientifico e dalla Commissione; iv) prima di autorizzare le proprie navi a partecipare ad un'attività di pesca sperimentale già in corso, lo Stato membro notifica la sua intenzione alla Commissione, almeno tre mesi prima della prossima riunione ordinaria della Commissione, e attende le conclusione di tale riunione prima di iniziare la pesca sperimentale; v) qualora uno Stato membro non abbia presentato alla CCAMLR i dati previsti dal programma di raccolta dati per l'ultima campagna di pesca, esso non sarà autorizzato a proseguire la pesca sperimentale fin quando i dati in questione non saranno stati presentati alla CCAMLR e il comitato scientifico non avrà avuto occasione di esaminarli; vi) la capacità e lo sforzo di pesca sono soggetti ad un limite di cattura precauzionale situato ad un livello che non supera sostanzialmente quello necessario per ottenere le informazioni previste dal programma di raccolta di dati e richieste per le valutazioni di cui all'articolo 16; vii) il nome, il tipo, le dimensioni, il numero di immatricolazione e l'indicativo di chiamata di ogni nave che partecipa alla pesca sperimentale vengono registrati dal segretariato della CCAMLR per lo meno tre mesi prima dell'inizio di ogni campagna di pesca; viii) ogni nave che partecipa alla pesca sperimentale prende a bordo un osservatore scientifico per garantire che i dati vengano raccolti conformemente al programma di raccolta dati concordato e che fornirà assistenza nella raccolta dei dati biologici e di altri dati utili. 2. Il programma di raccolta dati, che deve essere definito e aggiornato dal comitato scientifico, comprende eventualmente: i) una descrizione dei dati relativi alla cattura, lo sforzo di pesca e dei dati biologici, ecologici e ambientali connessi necessari per effettuare la valutazione di cui all'articolo 16, nonché la data entro la quale i dati previsti debbono essere annualmente trasmessi alla CCAMLR; ii) un programma volto a orientare lo sforzo di pesca durante la fase sperimentale in modo da consentire la raccolta dei dati necessari per valutare il potenziale dell'attività di pesca, i rapporti ecologici tra le popolazioni sfruttate, dipendenti e affini e l'eventualità di conseguenze negative; iii) una valutazione dei tempi necessari per determinare la risposta delle popolazioni sfruttate, dipendenti e affini alle attività di pesca. 3. I programmi delle attività di pesca e di ricerca predisposti dagli Stati membri che prendono parte alla pesca sperimentale o che intendono parteciparvi comprendono, nella misura in cui gli Stati membri sono in grado di procurarle, le seguenti informazioni: i) una descrizione di come le attività dello Stato membro si conformeranno al programma di raccolta dati messo a punto dal comitato scientifico; ii) la natura dell'attività di pesca sperimentale, comprese le specie bersaglio, i metodi di pesca, la regione proposta ed i livelli massimi di cattura proposti per la prossima campagna; iii) informazioni biologiche ottenute con campagne di valutazione e di ricerca che riguardano, ad esempio, la distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche e le informazioni sull'identità dello stock; iv) informazioni dettagliate sulle specie dipendenti e affini e l'eventualità che queste possano essere danneggiate dalla pesca proposta; v) informazioni provenienti da altre attività di pesca della regione o da attività di pesca analoghe che possano facilitare la valutazione della resa potenziale.