Proposta di direttiva del Consiglio per introdurre tecniche di pianificazione razionale nei settori della distribuzione dell' elettricità e del gas /* COM/95/0369 DEF - SYN 95/0208 */
Gazzetta ufficiale n. C 001 del 04/01/1996 pag. 0006
Proposta di direttiva del Consiglio per introdurre tecniche di pianificazione razionale nei settori della distribuzione dell'elettricità e del gas (96/C 1/05) COM(95) 369 def. - 95/0208(SYN) (Presentata dalla Commissione il 14 novembre 1995) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, vista la proposta della Commissione, deliberando in conformità dell'articolo 189 C, in cooperazione con il Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, visto il parere del Comitato delle regioni, considerando che il Consiglio dei ministri dell'energia e dell'ambiente, nella riunione del 29 ottobre 1990, ha fissato l'obiettivo di stabilizzare entro il 2000 le emissioni di CO2 ai livelli del 1990 in tutta la Comunità; considerando che l'articolo 130 R del trattato stabilisce che uno degli obiettivi dell'azione comunitaria in materia ambientale consiste nell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; che l'industria di generazione dell'energia elettrica produce il 30 % e quella del gas il 18 % delle emissioni di CO2 nella Comunità (1); considerando che, con decisione 93/389/CEE (2), è stato istituito un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 è di altri gas ad effetto serra nella Comunità; considerando che, data la natura transnazionale delle emissioni di CO2, l'introduzione di tecniche di pianificazione razionale nei settori di distribuzione del gas e dell'elettricità non può essere realizzata in modo soddisfacente soltanto al livello degli Stati membri; che, in applicazione del principio di sussidiarietà enunciato dall'articolo 3 B del trattato, l'adozione della presente direttiva permette di stabilire misure applicabili da tutti gli Stati membri, lasciando ad ognuno di loro la possibilità di adattarle alle caratteristiche del proprio settore energetico; considerando che nella sua risoluzione del 15 gennaio 1985, relativa al miglioramento di programmi di risparmio energetico negli Stati membri (3), il Consiglio ha invitato questi ultimi a proseguire e, se del caso a potenziare gli interventi intesi a promuovere un uso più razionale dell'energia mediante l'elaborazione di politiche integrate di risparmio energetico; considerando che nella risoluzione del 16 settembre 1986 (4), il Consiglio ha stabilito per la Comunità l'obiettivo di un uso più razionale dell'energia mediante un miglioramento dell'efficienza energetica ed un miglioramento della resa della domanda finale di almeno il 20 % entro il 1995; considerando che il miglioramento dell'efficienza energetica avrà un effetto positivo sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e sull'ambiente, due aspetti di natura globale; che pertanto è opportuno un elevato livello di cooperazione internazionale onde massimizzare i risultati positivi; considerando che i rapporti tra gli enti erogatori dell'elettricità e del gas e il consumatore finale offre a tali enti l'occasione di influenzare le decisioni di investimento in materia di efficienza energetica dei consumatori; considerando che tutte le categorie di consumatori di elettricità e di gas, in particolare i consumatori domestici, benificieranno direttamente di un processo di pianificazione più razionale da parte degli enti erogatori; considerando che, con decisione 89/364/CEE del Consiglio (1), è stato istituito un programma d'azione comunitario per un impiego più efficiente dell'energia elettrica; considerando che, con decisione 91/565/CEE del Consiglio (2), è stato adottato un programma comunitario di efficienza energetica (SAVE) inteso a rafforzare le infrastrutture di efficienza energetica nella Comunità; considerando che il Consiglio e il Parlamento europeo, con decisione 1110/94/CE (3) hanno varato un quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione e che la pianificazione integrata delle risorse costituisce un importante strumento per l'uso e la promozione di nuove tecnologie energetiche che il programma quadro intende diffondere, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Scopo della presente direttiva è contribuire all'obiettivo comunitario di stabilizzare entro il 2000 l'anidride carbonica ai livelli del 1990 in tutta la Comunità, migliorando al tempo stesso la competitività dell'economia comunitaria grazie ad una maggiore efficienza dell'uso finale nei settori dell'elettricità e del gas, sulla base di nuove tecniche di pianificazione più razionali. Queste tecniche (qui di seguito designate «pianificazione integrata delle risorse») valutano le possibilità di investimenti nei campi dell'approvvigonamento energetico e della riduzione della domanda di energia su pari basi economiche. Articolo 2 Gli Stati membri adottano le seguenti iniziative, al fine di promuovere mediante un complesso di provvedimenti, l'uso della pianificazione integrata delle risorse quale strumento per un approccio più razionale, da parte delle società di distribuzione dell'elettricità e del gas, dell'esigenza di soddisfare la futura domanda di energia: a) introdurre procedure in base alle quali le società di distribuzione dell'elettricità e del gas presentano alle autorità competenti, stabilite dagli Stati membri, periodicamente piani integrati concernenti le risorse. Il piano integrato sulle risorse deve valutare tutte le risorse alternative (nonché la gestione dal lato della domanda) su pari basi economiche; b) esaminare se le misure economiche di efficienza energetica individuate nel piano integrato sulle risorse sono applicate; c) riesaminare la legislazione vigente in questa area per garantire l'introduzione di meccanismi che consentano alle società di distribuzione dell'elettricità e del gas di recuperare le spese da programmi di efficienza energetica forniti ai consumatori. Questi meccanismi dovrebbero garantire alle società di distribuzione che attuano programmi di gestione dal lato della domanda che esse non accuseranno perdite nette di reddito; d) stimolare le società dell'elettricità e del gas a: - organizzare programmi generali di informazione destinati ai consumatori sulle scelte razionali in materia di efficienza energetica; - fornire, ove necessario, incentivi ai consumatori per effettuare investimenti di efficienza energetica; - organizzare programmi di gestione dal lato della domanda destinati ai consumatori di energia a basso reddito che spendono per l'energia una percentuale sproporzionata del loro reddito disponible; - investire nell'efficienza energetica aprendo delle filiali che offrano ai consumatori possibilità di finanziamento tramite terzi oppure sostenere le attività di società di finanziamento tramite terzi già esistenti. e) promuovere l'inserimento delle scelte relative alla gestione della domanda nelle procedure di gara per nuove capacità nel settore della distribuzione, ove tali procedure esistano. Articolo 3 Gli Stati membri cooperano con la Commissione nell'esame biennale, durante otto anni a partire dal 1997, dei risultati delle misure prese sulla base della presente direttiva. Articolo 4 1. Gli Stati mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 5 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) A View to the Future, Commissione delle Comunità europee, settembre 1992. (2) GU n. L 167 del 9. 7. 1993, pag. 31. (3) GU n. C 20 del 22. 1. 1985, pag. 1. (4) GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1. (1) GU n. L 157 del 9. 6. 1989, pag. 32. (2) GU n. L 307 dell'8. 11. 1991, pag. 34. (3) GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1.