51995PC0296

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA COOPERAZIONE NORD-SUD NEL CAMPO DELLA LOTTA CONTRO LA DROGA E LA TOSSICOMANIA (Linea di bilancio B7 - 5080) /* COM/95/296 DEF - SYN 95/0167 */

Gazzetta ufficiale n. C 242 del 19/09/1995 pag. 0008


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente la cooperazione nord-sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania (Linea di bilancio B7-5080)

(95/C 242/06)

COM(95) 296 def. - 95/0167(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 30 giugno 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

considerando che la Commissione ha presentato nella sua comunicazione del 23 giugno 1994 al Consiglio e al Parlamento europeo, i suoi orientamenti per quanto riguarda un piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (1995/99), in particolare a livello internazionale;

considerando che l'adesione mondiale alla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, come modificata dal protocollo del 1972, alla Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope e alla Convenzione del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché l'attuazione sistematica a livello nazionale e internazionale delle disposizioni dei trattati succitati, costituiscono le basi della strategia internazionale di lotta contro l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti;

considerando che la Comunità europea è parte contraente della Convenzione del 1988, in particolare a titolo dell'articolo 12, e che la Comunità europea ha adottato una normativa conforme, in base alle raccomandazioni del gruppo d'azione sui prodotti chimici (CATF) creato dal G-7 e il presidente della Commissione europea nel 1989, la cui efficacia globale si vedrebbe potenziata dall'adozione di un quadro giuridico adeguato e dei meccanismi appropriati in altre regioni del mondo;

considerando che la Comunità europea ha adottato una direttiva relativa al riciclaggio di capitali sulla base delle raccomandazioni formulate dal gruppo d'azione finanziaria (GAFI) creato dal G-7 e il presidente della Commissione europea nel 1989, la cui efficacia globale si vedrebbe potenziata dall'adozione di un quadro giuridico adeguato e dei meccanismi appropriati in altre regioni del mondo;

considerando che la quarta Convenzione di Lomé e gli accordi di cooperazione, di associazione o di partenariato conclusi dalla Comunità europea con i paesi in via di sviluppo, contengono clausole relative alla cooperazione nel campo della lotta contro l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti, al controllo del commercio delle sostanze impiegate nella fabbricazione degli stupefacenti, dei prodotti chimici e delle sostanze psicotrope e allo scambio di informazioni pertinenti, comprese le misure in materia di riciclaggio di capitali;

considerando che gli Stati membri della Comunità europea hanno sottoscritto la dichiarazione politica e il programma globale d'azione adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite durante la sua 17a seduta straordinaria;

considerando che la cooperazione nel campo della lotta contro la droga e l'abuso di droga contribuisce in maniera importante al raggiungimento degli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo della Comunità come indicato nell'articolo 130 U del trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità europea attua azioni di cooperazione nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato la Convenzione unica del 1961, il protocollo che la modifica del 1972, la Convenzione del 1971 e la Convenzione del 1988.

Articolo 2

La Comunità concede in priorità il suo appoggio, su richiesta di un paese partner, alla preparazione di un «National Drug Control Master Plan» in stretta consultazione con il Programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale degli stupefacenti. Questo programma, individuando non soltanto gli obiettivi, le strategie e le priorità della lotta contro gli stupefacenti da parte di un paese partner, ma anche le esigenze per quanto riguarda le risorse di qualsiasi tipo, comprese quelle finanziarie, fornisce un approccio integrato, pluridisciplinare e plurisettoriale che favorisce l'efficacia dell'assistenza comunitaria.

Articolo 3

Preferibilmente nel quadro strategico fissato dai programmi nazionali, la Comunità concede egualmente il suo appoggio ad azioni specifiche nei settori che seguono:

- sviluppo delle capacità instituzionali per l'attuazione del «National Drug Control Master Plan»;

- sulla base degli accordi tra la Comunità europea e i singoli paesi partner «sensibili», relativi alla cooperazione per impedire il dirottamento delle sostanze impiegate nella fabbricazione degli stupefacenti e le sostanze psicotrope, la Comunità contribuirà allo sviluppo delle capacità istituzionali del paese, per un'attuazione rapida ed efficace di questi accordi e per favorire la cooperazione regionale o locale;

- in base agli accordi tra la Comunità europea e i singoli paesi partner «sensibili», che prevedono disposizioni sulla cooperazione nel campo della lotta contro il riciclaggio dei proventi del traffico di droga, la Comunità, nei limiti delle risorse disponibili, potrà offrire un'assistenza tecnica in questo settore ai paesi che abbiano dimostrato un impegno in questo senso, segnatamente ratificando le convenzioni di Vienna e di Strasburgo, e accettando di applicare le raccomandazioni del GAFI;

- l'attuazione di meccanismi di controllo del commercio e del consumo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope legali;

- l'analisi del fenomeno locale dell'uso degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope illegali, la prevenzione, la cura e il reinserimento dei tossicomani e la riduzione dei rischi e l'integrazione delle azioni nelle politiche attuate nell'ambito della sanità e dell'istruzione in particolare. Queste azioni controlleranno anche che siano rispettati i diritti dell'uomo;

- studi di fattibilità preliminari a progetti di cooperazione volti a garantire che le preferenze commerciali speciali accordate dalla Comunità a paesi impegnati nella lotta contro la droga, si traducano in progressi reali di sviluppo sociale ed economico alternativo, segnatamente a favore dei piccoli produttori indipendenti di materie prime per la fabbricazione di stupefacenti, nonché azioni d'appoggio diretto alle attività di lotta contro la droga di questi paesi.

Particolare attenzione sarà rivolta:

- alla partecipazione delle popolazioni locali o dei gruppi socioeconomici direttamente mirati, al momento dell'individuazione, della programmazione e dell'attuazione delle azioni;

- alle azioni di sviluppo delle capacità istituzionali dei paesi in via di sviluppo a livello nazionale, locale e regionale.

Articolo 4

I beneficiari dell'aiuto e i partner alla cooperazione comprendono non soltanto Stati e regioni ma anche servizi decentralizzati, organismi regionali, agenzie pubbliche, comunità tradizionali o locali, operatori e industrie private, comprese cooperative e organizzazioni non governative e associazioni che rappresentano le popolazioni locali.

Articolo 5

1. I mezzi che potranno essere attuati nel quadro delle azioni di cui agli articoli 2 e 3, comprendono segnatamente studi, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, nonché controlli e missioni di verifica o di valutazione.

2. Il finanziamento comunitario può essere erogato a copertura delle spese d'investimento o di funzionamento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, in valuta o in moneta locale, a seconda delle esigenze d'attuazione delle azioni. Tuttavia, ad eccezione dei programmi di formazione e di ricerca, le spese di funzionamento di norma sono rimborsate solo nelle fasi di avvio e in maniera decrescente.

3. Sforzi sistematici saranno messi in atto per ottenere un contributo, segnatamente finanziario, da parte dei responsabili o dei partner che saranno i beneficiari finali dell'azione (paesi, comunità locali, imprese o altro), nei limiti delle loro possibilità, in funzione della natura di ogni azione.

4. Si studieranno, in particolare con gli Stati membri o con organizzazioni multilaterali, regionali o di altro tipo, possibilità di cofinanziamento. Saranno adottate le misure necessarie per sottolineare il carattere comunitario degli aiuti erogati a titolo del presente regolamento.

5. Per potenziare la coerenza e il carattere complementare fra le azioni finanziate dalla Comunità e quelle finanziate dagli Stati membri, per garantire un'efficacia ottimale di tutte le azioni, la Commissione adotta tutte le misure necessarie di coordinamento, segnatamente:

a) la creazione di un sistema di scambio sistematico di informazioni sulle azioni finanziate o il cui finanziamento è previsto da parte della Comunità e gli Stati membri;

b) un coordinamento sul luogo di attuazione delle azioni attraverso riunioni periodiche e lo scambio di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario.

Articolo 6

A titolo del presente regolamento, il contributo finanziario si attua attraverso aiuti non rimborsabili.

Articolo 7

1. La Commissione ha il compito di programmare, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento, secondo le procedure di bilancio e di altro tipo in vigore, segnatamente quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.

2. Le decisioni che concernono le azioni il cui finanziamento, a titolo del presente regolamento, superi 2 Mio di ECU per azione e qualsiasi eventuale modifica di queste azioni che comporti un aumento superiore al 20 % dell'importo inizialmente previsto per l'azione interessata, sono stabilite in conformità della procedura di cui all'articolo 9.

3. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento stipulati a titolo del presente regolamento prevedono segnatamente la possibilità per la Commissione e la Corte dei conti di procedere a controlli in loco secondo le modalità usuali definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.

4. Nella misura in cui le azioni si attuano attraverso convenzioni di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, queste non prevedono il finanziamento da parte della Comunità dei pagamenti di tasse, diritti e imposte.

5. La partecipazione alle gare e ai contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo.

6. Le forniture provengono dagli Stati membri o dallo Stato beneficiario. Eccezionalmente, e previa giustificazione, le forniture possono provenire da altri paesi.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, ossia, a seconda del paese o della regione che beneficiano delle misure:

a) per i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, il comitato FES, istituito ai sensi dell'articolo 21 dell'accordo interno n. 91/401/CEE relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della quarta Convenzione di Lomé, adottata il 16 luglio 1990 dai rappresentanti degli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio;

b) per i paesi del Mediterraneo, il comitato MED, istituito ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 2 giugno 1992;

c) per i paesi dell'America latina e dell'Asia, il comitato ALA, istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato presenta il suo parere sul progetto in questione entro un termine che il presidente ha la facoltà di fissare in funzione dell'urgenza della questione, se del caso procedendo a votazione.

Il parere è inserito nel verbale, e ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione vi figuri.

La Commissione tiene nel massimo conto il parere del comitato ed essa lo informa della maniera in cui ne ha tenuto conto.

3. Una volta all'anno è previsto lo scambio di punti di vista in base ad una presentazione da parte del rappresentante della Commissione degli orientamenti generali per le azioni da svolgere nell'anno successivo, nell'ambito di una riunione congiunta dei tre comitati di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Al termine di ogni esercizio di bilancio, la Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, comprendente la sintesi delle azioni finanziate e una valutazione dell'attuazione del presente regolamento durante l'esercizio.

La sintesi presenta in particolare informazioni concernenti i responsabili con i quali gli accordi o i contratti di esecuzione sono stati conclusi.

La relazione include inoltre un riassunto delle valutazioni esterne effettuate, se del caso, relative alle azioni specifiche.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.