51995PC0292

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO RELATIVO AL COFINANZIAMENTO CON LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (ONG) EUROPEE DI SVILUPPO DI AZIONI NEI SETTORI CHE INTERESSANO I PAESI IN VIA DI SVILUPPO (PVS) /* COM/95/292 DEF - SYN 95/0168 */

Gazzetta ufficiale n. C 251 del 27/09/1995 pag. 0018


Proposta di regolamento del Consiglio relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative (ONG) europee di sviluppo di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (PVS) (95/C 251/07) COM(95) 292 def. - 95/0168(SYN)

(Presentata dalla Commissione l'11 luglio 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

considerando che nella comunicazione al Consiglio del 6 ottobre 1975 (1), la Commissione ha presentato i suoi orientamenti in materia di relazioni con le organizzazioni non governative (ONG) che si occupano della cooperazione allo sviluppo, nonché i criteri generali e le modalità d'impiego degli stanziamenti destinati alle azioni intraprese dalle ONG;

considerando che nel 1976 l'autorità di bilancio ha istituito una voce destinata al cofinanziamento con le ONG e che da allora essa ha costantemente aumentato la dotazione di questa voce (da 2,5 Mio di ECU nel 1976 a 174 Mio di ECU nel 1995) in base alle relazioni sull'impiego degli stanziamenti presentate annualmente dalla Commissione;

considerando che nella sessione del 28 novembre 1977 (2) il Consiglio ha approvato i criteri generali e le modalità di impiego proposti di cui sopra;

considerando che nella risoluzione del 14 maggio 1992 riguardante il ruolo delle ONG nella cooperazione allo sviluppo (3), il Parlamento europeo ha ribadito il ruolo specifico e insostituibile delle ONG e l'utilità e l'efficacia della loro azione a favore dello sviluppo, sottolineando in particolare la loro presenza a favore degli emarginati nei PVS, la necessità di preservare la loro autonomia d'azione, l'importanza del loro ruolo per promuovere i diritti della persona umana e il processo di democratizzazione alla base;

considerando che nella risoluzione del 27 maggio 1991 relativa alla cooperazione con le ONG, il Consiglio ha rilevato l'importanza dell'autonomia e dell'indipendenza di queste ultime; che esso ha riconosciuto altresì la necessaria complementarità tra il sistema comunitario di cooperazione con le ONG e le iniziative analoghe prese a livello nazionale nonché la necessità di una impostazione flessibile nelle procedure e nella loro applicazione;

considerando che nelle conclusioni del 18 novembre 1992 (4) il Consiglio ha approvato i criteri applicati dalla Commissione per quanto riguarda la scelta dei progetti di sviluppo e di formazione presentati ai fini del cofinanziamento, in particolare nella prospettiva di rafforzare il tessuto democratico e il rispetto dei diritti della persona umana nei PVS, rallegrandosi in special modo perché la Commissione ha chiaramente precisato che il più importante criterio di scelta rimane la qualità del progetto e appoggiando senza riserve l'impostazione adottata dalla Commissione;

considerando che è necessario stabilire le modalità di gestione applicabili al cofinanziamento con le ONG europee di azioni nei settori che interessano i PVS,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità cofinanzia con organizzazioni non governative europee che operano nel settore dello sviluppo (ONG) azioni volte a soddisfare direttamente le esigenze fondamentali delle popolazioni indigenti nei PVS. Queste azioni, proposte dalle ONG europee e svolte in collaborazione con le loro controparti nei PVS, hanno come obiettivo la lotta contro la povertà e il miglioramento del tenore di vita e della capacità di sviluppo endogeno dei beneficiari.

2. La Comunità cofinanzia con ONG europee anche azioni di sensibilizzazione e informazione dell'opinione pubblica europea ai problemi dello sviluppo nei PVS e nelle relazioni tra questi ultimi e i paesi industrializzati. Queste azioni, proposte dalle ONG europee, hanno lo scopo di mobilitare l'opinione pubblica europea a favore dello sviluppo e di strategie e azioni che abbiano un impatto positivo sulle popolazioni dei PVS.

3. La Comunità cofinanzia inoltre azioni intese a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le ONG degli Stati membri, e tra queste e le istituzioni comunitarie.

Articolo 2

1. Le azioni cofinanziate nei PVS da attuare a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento riguardano soprattutto lo sviluppo locale, rurale e urbano, nei settori sociali ed economici, la valorizzazione delle risorse umane e il sostegno istituzionale alle controparti locali nei PVS.

Nell'ambito di questi diversi settori d'intervento, pur privilegiando il criterio della qualità dell'azione, un'attenzione particolare viene prestata alle azioni riguardanti:

- il rafforzamento della collettività sociale e dello sviluppo «partecipativo», ovvero con la partecipazione attiva degli interessati, la promozione e la difesa dei diritti della persona umana e della democrazia;

- il ruolo della donna nello sviluppo;

- lo sviluppo duraturo.

2. Le attività di sensibilizzazione e di informazione dell'opinione pubblica europea da attuare a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento si rivolgono a gruppi ben definiti, hanno argomenti pertinenti, si basano su una analisi equilibrata e un'adeguata conoscenza degli argomenti e dei destinatari e hanno una dimensione europea.

Pur privilegiando il criterio della qualità dell'azione vengono considerate di particolare interesse le azioni che:

- pongono l'accento sull'interdipendenza tra i paesi della Comunità europea e i PVS;

- mirano a trasmettere un messaggio atto a mobilitare l'opinione pubblica a favore di un migliore equilibrio Nord-Sud;

- incoraggiano la collaborazione tra ONG;

- permettono una partecipazione attiva delle controparti dei PVS.

3. Le azioni intese a rafforzare il coordinamento tra le ONG degli Stati membri e tra queste e le istituzioni comunitarie, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del presente regolamento, vertono in particolare sul sostegno allo sviluppo di adeguate reti di scambi e di comunicazione.

Articolo 3

1. Nell'ambito della cooperazione possono beneficiare di un cofinanziamento a titolo del presente regolamento le organizzazioni non governative che soddisfano le seguenti condizioni:

- essere costituite in organizzazioni autonome senza scopo di lucro in uno Stato membro della Comunità europea secondo la legislazione in vigore nello Stato stesso;

- avere sede in uno Stato membro della Comunità europea; in questa sede saranno tutte le decisioni relative alle azioni cofinanziate;

- disporre di risorse finanziarie di origine prevalentemente europea.

2. Per stabilire se una ONG può fruire di un cofinanziamento vengono presi in considerazione i seguenti elementi:

- la sua capacità di mobilitare la solidarietà e le risorse private nella Comunità europea per le sue attività nel settore dello sviluppo;

- la priorità che essa accorda allo sviluppo e la sua esperienza in materia;

- la sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria.

Articolo 4

1. Il cofinanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 può riguardare spese tanto d'investimento quanto di funzionamento, in valuta o in moneta locale, e in genere qualsiasi spesa necessaria alla buona esecuzione delle azioni cofinanziate, ivi comprese le spese amministrative dell'ONG o delle reti di ONG.

2. L'ONG con la quale viene concluso il contratto di cofinanziamento informa le controparti del contributo comunitario all'azione.

3. L'ONG esamina sistematicamente la possibilità di ottenere da parte degli interessati o dei partner nei PVS, che costituiscono i beneficiari finali dell'azione, un contributo in denaro o in natura entro i limiti delle loro possibilità e in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione.

Articolo 5

Il cofinanziamento comunitario a titolo del presente regolamento viene concesso sotto forma di aiuti non rimborsabili.

Articolo 6

1. La Commissione ha il compito di istruire, decidere e gestire il cofinanziamento delle azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità, tenendo conto delle caratteristiche e delle specificità delle ONG e in special modo del loro contributo finanziario a dette azioni.

2. Ogni contratto di cofinanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possono effettuare controlli in loco secondo le consuete modalità stabilite dalla Commissione nell'ambito delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabili al bilancio generale delle Comunità.

Articolo 7

Alla fine di ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio, una valutazione dell'esecuzione del presente regolamento nel corso dell'esercizio, e gli orientamenti generali per la sua applicazione futura.

Se necessario, la relazione riporta le conclusioni di eventuali valutazioni esterne.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) COM(75) 504 del 6. 10. 1975.

(2) R/207/78 (GCS) del 26. 1. 1978.

(3) GU n. C 150 del 15. 6. 1992, pag. 273.

(4) Cfr. 9907/92 DEVGEN 56 del 9. 11. 1992.