51995PC0251

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, tra la Comunità europea e il Governo canadese, dell' Acordo in materia di pesca costituito da un verbale concordato, da uno scambio di lettere, da uno scambio di note e dai relativi allegati /* COM/95/251 DEF - CNS 95/0144 */

Gazzetta ufficiale n. C 239 del 14/09/1995 pag. 0008


Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, tra la Comunità europea e il Governo canadese, dell'accordo in materia di pesca costituito da un verbale concordato, da uno scambio di lettere, da uno scambio di note e dai relativi allegati (95/C 239/09) COM(95) 251 def./2 - 95/0144(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 14 giugno 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità europea e il Canada si sono impegnati ad una maggiore cooperazione in materia di conservazione e di gestione razionale degli stock ittici, in particolare nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO);

considerando che, per intensificare la cooperazione suddetta, la Comunità europea e il Canada hanno concordemente deciso di proseguire la collaborazione in materia di gestione delle specie interessate dalla Convenzione NAFO, in particolare l'ippoglosso nero;

considerando che l'accordo raggiunto, siglato il 16 aprile 1995, si compone di un verbale concordato, di uno scambio di lettere, di uno scambio di note e dei relativi allegati;

considerando che l'approvazione dell'accordo risponde all'interesse della Comunità,

DECIDE:

Articolo unico

L'accordo in materia di pesca tra la Comunità europea e il Canada, costituito da un verbale concordato, da uno scambio di lettere, da uno scambio di note e dai relativi allegati, è approvato a nome della Comunità.

Il verbale concordato, lo scambio di lettere, lo scambio di note ed i relativi allegati sono acclusi alla presente decisione.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ACCORDO in materia di pesca tra la Comunità europea e il Canada nell'ambito della Convenzione NAFO, costituito da un verbale concordato e dai relativi allegati, da uno scambio di lettere e da uno scambio di note

VERBALE CONCORDATO

La Comunità europea e il Canada hanno convenuto quanto segue.

A. CONTROLLO E ATTUAZIONE

1. La Comunità europea e il Canada, consapevoli del loro dovere di migliorare la cooperazione per la conservazione e la gestione razionale degli stock ittici, e consapevoli altresì del ruolo essenziale svolto dalle misure di controllo e di attuazione ai fini di tale conservazione, convengono che le proposte illustrate nell'allegato I costituiscano la base per un documento da elaborare e presentare congiuntamente, per esame ed approvazione, alla commissione della pesca della NAFO ai fini della stesura di un protocollo destinato a potenziare le misure di conservazione e di attuazione della NAFO.

2. La Comunità europea e il Canada applicano immediatamente, in via provvisoria, le misure di controllo e di attuazione di cui ai punti II.1, II.2, II.3, II.4, II.7, II.8, II.9 [limitatamente al proposto elenco di infrazioni e ai punti i), iii) e v)], II.10 e II.11 dell'allegato I. Per ciò che riguarda il punto II.11.A, le parti disporranno osservatori a bordo dei pescherecci entro un massimo di 15 giorni dalla firma del presente verbale concordato. Quanto al punto II.11, i dispositivi di localizzazione via satellite di cui deve essere munito il 35 % dei pescherecci verranno installati quanto prima - compatibilmente con le possibilità esistenti - al momento in cui i battelli interessati faranno scalo in un porto o prenderanno il mare a fini di pesca nella zona di regolamentazione NAFO.

3. La Comunità europea e il Canada s'impegnano a sollecitare con urgenza il sostegno delle altre parti contraenti della NAFO affinché il protocollo considerato venga adottato, e successivamente applicato, prima delle riunioni speciali del comitato permanente per il controllo internazionale (Stactic) della NAFO, il cui inizio è previsto nell'aprile 1995, e della commissione della pesca della NAFO che, su richiesta della Comunità europea e del Canada, dovrà essere successivamente convocata, quanto prima possibile, nel maggio 1995. Il protocollo entrerà in vigore appena firmato dalla maggioranza delle Parti contraenti della NAFO, nella forma concordata. La Comunità europea e il Canada sono convinti che, entro il settembre 1995, le misure in questione saranno accettate da una maggioranza delle parti contraenti della NAFO. La Comunità europea e il Canada si prodigheranno affinché le altre parti contraenti della NAFO firmino il protocollo.

4. Prima di ogni riunione annuale della NAFO il Canada presenterà al segretario esecutivo dell'organizzazione una relazione sulle misure di conservazione e di attuazione vigenti nella sua zona delle 200 miglia e riguardanti stock gestiti dalla NAFO. La relazione prenderà in esame tutti gli aspetti considerati dalle misure di conservazione e di attuazione della NAFO.

5. La Comunità europea e il Canada coopereranno per migliorare le misure di conservazione e di attuazione. A tal fine, il Canada inviterà esperti della Commissione europea per uno scambio di informazioni e per fornir loro ragguagli sulle misure canadesi di conservazione e di attuazione applicate nella zona canadese delle 200 miglia e riguardanti stock gestiti dalla NAFO.

6. Nell'ambito del progetto pilota di osservazione e di localizzazione via satellite descritto nell'allegato I, osservatori opereranno, sotto la responsabilità della Commissione europea per la Comunità europea e del governo canadese per il Canada, e saranno imbarcati su pescherecci non appena possibile, conformemente a quanto disposto al punto 2. Tranne in caso di forza maggiore, dopo il periodo di cui al punto 2 non sarà consentito ad alcun peschereccio di continuare a pescare nella zona di regolamentazione NAFO senza un osservatore a bordo. Nell'ambito della valutazione del summenzionato progetto pilota, sia la Comunità europea che il Canada accerteranno regolarmente l'effettiva attuazione e l'efficacia del sistema di osservazione.

B. TOTALE AMMISSIBILE DELLE CATTURE E LIMITI DI CATTURA

Considerato il reciproco interesse per la conservazione delle risorse, la Comunità europea e il Canada ribadiscono il loro impegno a mantenere fissato a 27 000 t il totale ammissibile delle catture di ippoglosso nero per il 1995 nelle sottozone NAFO 2 e 3. In considerazione di quanto precede e tenuto conto delle particolari circostanze in cui si opera per la gestione della risorsa rappresentata dall'ippoglosso nero nella zona della Convenzione NAFO, la Comunità europea e il Canada convengono di attenersi alle modalità di gestione per l'ippoglosso nero illustrate nell'allegato II.

C. ASPETTI CONNESSI

1. Il Canada abrogherà le disposizioni del regolamento del 3 marzo 1995, adottato in applicazione del «Coastal Fisheries Protection Act», che assoggettano i pescherecci spagnoli e portoghesi ad alcune disposizioni di tale legge e vietano agli stessi la pesca dell'ippoglosso nero nella zona di regolamentazione NAFO. Per la Comunità europea, qualsiasi iniziativa del Canada volta ad inserire nuovamente pescherecci di qualsivoglia Stato membro della Comunità europea nel campo d'applicazione della legislazione che assoggetta i pescherecci operanti in alto mare alla giurisdizione canadese sarà considerata una violazione del presente verbale concordato.

2. Per il Canada, qualunque sistematica e prolungata omissione della Comunità europea nel controllo dei propri pescherecci operanti nella zona di regolamentazione NAFO, omissione che abbia per palese conseguenza gravi infrazioni alle misure di conservazione e di attuazione NAFO, può essere considerata una violazione del presente verbale concordato. La Comunità europea e il Canada si consulteranno prima di prendere qualsiasi provvedimento in merito a quanto precede.

D. DISPOSIZIONI GENERALI

1. La Comunità europea e il Canada mantengono le rispettive posizioni circa la conformità dell'emendamento apportato il 25 maggio 1994 alla legge canadese «Coastal Fisheries Protection Act», e dei successivi regolamenti, rispetto al diritto internazionale consuetudinario e alla Convenzione NAFO. Il presente verbale concordato non pregiudica in alcun modo qualsivoglia convenzione multilaterale della quale la Comunità europea e il Canada, oppure un qualsiasi Stato della Comunità europea e il Canada sono parti contraenti; parimenti, esso non pregiudica né la facoltà di entrambe le parti di tutelare e difendere i propri diritti conformemente al diritto internazionale, né i loro punti di vista riguardo a qualsiasi problema inerente al diritto del mare.

2. Qualsiasi limitazione alla zona di regolamentazione NAFO o a qualunque sua parte delle misure indicate nel presente verbale concordato non è considerata tale da modificare o pregiudicare la posizione della Comunità europea per quanto riguarda la situazione giuridica delle zone all'interno delle quali gli Stati costieri esercitano la loro giurisdizione in materia di pesca.

E. APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente verbale concordato, del quale gli allegati formano parte integrante, saranno provvisoriamente applicate dalla Comunità europea e dal Canada dal momento della firma, in attesa dell'approvazione definitiva mediante scambio di note.

Il presente verbale concordato cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 1995 o prima di tale data, qualora le misure esposte nel verbale stesso vengano adottate dalla NAFO a una data precedente.

Bruxelles, addì 16 aprile 1995.

A nome della Comunità europea Per il Governo canadese

ALLEGATO I

PROPOSTA INTESA A MIGLIORARE LE MISURE DI CONTROLLO DELLA PESCA E LA LORO ATTUAZIONE

I. ELEMENTI BASILARI PER UNA STRATEGIA DI CONSERVAZIONE E DI ATTUAZIONE

La strategia di fondo della presente proposta comprende i seguenti elementi:

a) semplificazione e rafforzamento delle norme esistenti, in modo da renderne l'applicazione più efficace,

b) fissazione e applicazione di taglie minime del pesce compatibili con le maglie attualmente utilizzate, allo scopo di ridurre al minimo i rigetti in mare,

c) incentivazione della pesca selettiva, con catture accessorie minime,

d) perfezionamento del sistema di dichiarazione (Hail system),

e) ispezioni rafforzate sui fondali di pesca e sugli sbarchi,

f) maggiore trasparenza,

g) progetto pilota di osservazione e di localizzazione via satellite,

h) sistema di risposta immediata alle denunce di infrazioni gravi,

i) norme per la comunicazione dei dati,

j) procedimenti legali,

k) sanzioni,

l) controllo dello sforzo di pesca.

In qualsiasi proposta presentata alla NAFO si dovrà tener conto dell'analisi costi/benefici e dei vigenti sistemi giuridici delle parti contraenti, compresi i principi della non discriminazione, della proporzionalità e del diritto di ricorso dei pescatori.

II. PROPOSTE DI MODIFICA DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE E DI ATTUAZIONE DELLA NAFO

II.1. Ispezioni

Le ispezioni dei pescherecci devono essere effettuate in modo non discriminatorio. Il numero delle ispezioni dipenderà dall'entità della flotta, nonché dal costatato grado di conformità alle norme. Le parti contraenti si adoperano affinché i loro ispettori evitino accuratamente di danneggiare il carico o gli attrezzi sottoposti ad ispezione. Gli ispettori cercheranno di intralciare il meno possibile le attività di pesca e le normali attività a bordo. Gli equipaggi e i pescherecci che operano conformemente alle norme di conservazione e di attuazione della NAFO non saranno molestati. Le ispezioni avranno come unico obiettivo di accertare il rispetto delle norme NAFO e non dovranno ostacolare in modo indebito le attività dei pescherecci, fermo restando che gli ispettori NAFO devono poter espletare il loro compito.

II.2. Trasmissione dei dati ottenuti dalle ispezioni

Le informazioni su sospette pratiche illegali e le prove di infrazioni presunte devono essere trasmesse rapidamente alle autorità ispettive della parte contraente del peschereccio e al segretario esecutivo della NAFO.

II.3. Presenza rafforzata di ispettori

Ciascuna parte contraente con dieci o più pescherecci che operano nella zona di regolamentazione NAFO (ZRN) mettono in servizio almeno una nave da ispezione. Le parti contraenti con meno di dieci pescherecci collaborano alla messa in servizio di navi da ispezione.

Ciascuna parte contraente disporrà di almeno un ispettore nella zona della Convenzione NAFO (ZCN) quando suoi pescherecci operano nella ZRN.

II.4. Perfezionamento del sistema di dichiarazione (Hail system)

Un sistema di dichiarazione delle catture detenute a bordo all'entrata e all'uscita dalla ZRN verrà associato al sistema di dichiarazione (Hail system) attualmente in uso.

I pescherecci muniti di dispositivi per la comunicazione della posizione via satellite non sono tenuti a utilizzare il sistema suddetto, ma devono trasmettere i dati delle catture al segretario esecutivo della NAFO. Alle parti contraenti incombe la responsabilità di trasmettere le informazioni dichiarate al segretario esecutivo della NAFO. Le parti contraenti comunicano al segretario esecutivo della NAFO i nomi dei pescherecci che dispongono di tali attrezzature.

II.5. Misure supplementari di sorveglianza

Per migliorare la conservazione e razionalizzare l'attuazione, lo Stactic esaminerà nella sua prossima riunione i temi della protezione del novellame e delle catture accessorie delle specie regolamentate, in modo da formulare raccomandazioni in merito alla prossima riunione della Commissione pesca della NAFO.

In particolare verranno trattati i seguenti temi:

- l'aggiunta dell'ippoglosso nero nell'elenco delle specie per le quali è prescritta una taglia minima, con una lunghezza di (X) cm;

- l'applicabilità delle norme attuali per il rigetto in mare nella ZRN;

- l'elaborazione di norme speciali per i prodotti ittici, ad esempio equivalente lunghezza prodotto trasformato;

- il problema della produzione a bordo di farina di pesce e di prodotti analoghi;

- ulteriori misure di protezione del novellame, ad esempio divieto di pesca zonale/stagionale;

- modifica delle misure che limitano le catture accessorie involontarie, in modo che la cattura accessoria involontaria di tale stock non venga trattenuta a bordo quando un contingente «altri» o un contingente individuale di una parte contraente sia stato prelevato oppure, considerando caso per caso, quando è stato proibito un tipo di pesca diretta.

II.6. Dimensione delle maglie

Entro un periodo che la Commissione pesca dovrà fissare, verrà progressivamente eliminata la deroga delle maglie di 120 mm per le reti con fibre in poliammide.

II.7. Ispezioni in porto

Ciascuna parte contraente provvede affinché tutti i pescherecci che pescano nella ZRN stock sottoposti a misure di conservazione e di attuazione della NAFO vengano sottoposti a ispezione in ciascun porto di scalo. I risultati delle ispezioni saranno comunicati alle altre parti contraenti, su loro richiesta. Detti risultati dovranno inoltre essere riscontrati, ogni anno, con i giornali di bordo e con i dati comunicati al segretario esecutivo della NAFO.

Verranno effettuati controlli annuali delle stive per il pesce allo scopo di verificare se i piani delle stive sono esatti.

II.8. Programmi di pesca e comunicazione delle catture

Per il 1995, ciascuna parte contraente comunica al segretario esecutivo della NAFO il programma di pesca per l'ippoglosso nero nella ZRN e, alla fine dell'anno, riferisce come è stato realizzato. Se tale dispositivo si rivela utile, verrà esteso ad altri tipi di pesca.

Per il 1995, le catture di ippoglosso nero nella ZRN saranno comunicate al segretario esecutivo della NAFO almeno ogni 48 ore, conformemente alle misure di conservazione e di attuazione della NAFO.

II.9. Infrazioni gravi

La NAFO elaborerà un elenco di infrazioni gravi comprendente:

a) il rifiuto di collaborare con un ispettore o un osservatore;

b) la falsa dichiarazione di catture;

c) l'impiego di reti con maglie vietate;

d) la mancata osservanza del sistema di dichiarazione (Hail system);

e) l'interferenza con il sistema di localizzazione dei pescherecci via satellite.

i) Se un ispettore NAFO cita un peschereccio per una presunta infrazione grave la parte contraente del peschereccio provvede affinché quest'ultimo venga sottoposto a ispezione entro 48 ore da parte di un ispettore della stessa parte contraente debitamente autorizzato. Ai fini della tutela delle prove, l'ispettore NAFO prende le misure opportune per garantirne la sicurezza e la continuità, sigillando eventualmente la stiva del peschereccio, e può rimanere a bordo dello stesso fino all'arrivo dell'ispettore debitamente autorizzato.

ii) Se necessario, l'ispettore della parte contraente del peschereccio in questione può esigere, se autorizzato a farlo, che il peschereccio si diriga immediatamente ad un porto vicino, scelto dal comandante (St. Pierre, St. John's, le Azzorre o il porto di origine del peschereccio), per un'ispezione accurata da parte delle autorità dello Stato di bandiera e alla presenza di un ispettore NAFO di un'altra parte contraente che desideri parteciparvi. Se il peschereccio non rientra in porto, la parte contraente deve fornirne tempestiva giustificazione al segretario esecutivo della NAFO.

iii) Quando un ispettore NAFO cita un peschereccio per una presunta infrazione grave, l'ispettore lo comunica immediatamente al segretario esecutivo della NAFO, il quale a sua volta ne dà comunicazione immediata a scopo informativo alle altre parti contraenti delle NAFO che hanno una nave da ispezione nella ZCN.

iv) Se ad un peschereccio viene ingiunto di dirigersi ad un porto per un'ispezione accurata a norma del punto ii) di cui sopra, un ispettore NAFO di un'altra parte contraente può, previo consenso della parte contraente del peschereccio, salire e rimanere a bordo dello stesso durante il viaggio verso il porto e assistere all'ispezione del peschereccio in porto.

v) Qualora sia stata accertata un'infrazione alle misure di conservazione e di attuazione della NAFO giudicata sufficientemente grave dall'ispettore debitamente autorizzato, quest'ultimo adotta le misure opportune per garantire la sicurezza e la continuità delle prove, sigillando eventualmente la stiva del peschereccio per una successiva ispezione in porto.

II.10. Procedura per presunte infrazioni

È necessario disporre di una procedura giuridica trasparente ed efficace in caso di infrazioni presunte ricorrendo a tutte le prove necessarie provenienti da qualsiasi fonte, incluse le prove fornite da altre parti contraenti, necessarie per poter procedere efficacemente. Le parti trasmetteranno al segretario esecutivo della NAFO una relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle singole azioni giudiziarie, con informazioni sufficientemente particolareggiate da garantirne la trasparenza, nel rispetto della legislazione nazionale, segnatamente in caso di condanna, indicando l'entità delle multe, il valore del pesce e/o degli attrezzi sequestrati nonché la motivazione in caso di mancato procedimento.

Le sanzioni contemplate nella legislazione devono essere effettivamente dissuasive. Tali sanzioni possono includere il rifiuto, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di pesca nella ZRN.

II.11. Progetto pilota di osservazione e di localizzazione via satellite

Nell'intento di migliorare la conformità dei loro pescherecci che operano nel quadro della Convenzione NAFO con le misure di conservazione e di attuazione della NAFO, le parti contraenti convengono di attuare un progetto pilota per poter disporre di osservatori adeguatamente formati e qualificati su tutti i pescherecci che operano nella ZRN nonché per dotare il 35 % delle flotte rispettive che operano nella ZRN di dispositivi per la localizzazione via satellite. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire che gli osservatori possano espletare le proprie mansioni e che il comandante e l'equipaggio dei pescherecci delle parti contraenti forniscano la necessaria cooperazione agli osservatori. Le parti contraenti comunicano al segretario esecutivo della NAFO gli elenchi degli osservatori che saranno imbarcati sui pescherecci nella ZRN.

A. Osservatori

1. Ogni parte contraente prescrive che i propri pescherecci che operano nel quadro della Convenzione NAFO devono accettare osservatori sulla base dei seguenti principi:

a) ogni parte contraente è direttamente responsabile della presenza, a bordo dei propri pescherecci, di osservatori indipendenti e imparziali;

b) qualora una parte contraente non abbia imbarcato un osservatore su un peschereccio, qualsiasi altra parte contraente può, previo consenso della parte contraente del peschereccio, imbarcare un osservatore a bordo dello stesso finché la parte contraente in questione non provvede alla sostituzione conformemente al disposto della lettera a);

c) nessun peschereccio può essere obbligato ad imbarcare più di un osservatore nel quadro del progetto pilota.

2. Gli osservatori controllano che i pescherecci rispettino le pertinenti misure di conservazione e di attuazione della NAFO. In special modo, gli osservatori devono:

a) registrare e comunicare le attività di pesca del peschereccio verificandone la posizione durante le operazioni di pesca;

b) osservare e fare una stima delle catture per identificarne la composizione, controllare i rigetti, le catture accessorie e le catture di specie sotto misura;

c) registrare gli attrezzi, le dimensioni delle maglie e i dispositivi di attacco utilizzati dal comandante;

d) verificare le voci registrate nei giornali di bordo (ripartizione per specie e quantitativi pescati, peso del prodotto intero e lavorato nonché relazioni di dichiarazione).

3. Gli osservatori raccolgono di volta in volta i dati sulle catture e sullo sforzo di pesca. Tali dati includono la localizzazione (latitudine/longitudine), la profondità, il tempo di posa della rete sul fondale, la composizione delle catture e i rigetti in mare.

4. Gli osservatori svolgono taluni compiti scientifici, come ad esempio la raccolta di campioni, se richiesto dalla commissione pesca previa consultazione del Consiglio scientifico.

5. Qualora sia imbarcato su di un peschereccio munito di dispositivo automatici di telerilevamento della posizione, l'osservatore deve controllarne il funzionamento e riferire su qualsiasi interferenza con il sistema via satellite. Per poter meglio distinguere le operazioni di pesca dalle altre operazioni connesse alla navigazione e per contribuire ad una calibrazione a posteriori dei segnali registrati della stazione ricevente, l'osservatore compilerà relazioni dettagliate sull'attività giornaliera del peschereccio.

6. Quadro un osservatore rileva un'infrazione deve riferirne, entro 24 ore, a un peschereccio da ispezione NAFO, utilizzando il codice appropriato, e al tempo stesso al segretario esecutivo della NAFO.

7. Entro 30 giorni dalla conclusione della missione su un peschereccio, l'osservatore presenta una relazione alla parte contraente del peschereccio stesso e al segretario esecutivo della NAFO il quale metterà tale documento a disposizione di qualsiasi parte contraente che ne faccia richiesta.

8. Fatti salvi eventuali altri accordi fra le parti, la retribuzione dell'osservatore è corrisposta dalla parte contraente che ha proceduto alla designazione. Il peschereccio sul quale è imbarcato l'osservatore fornisce a quest'ultimo vitto e alloggio adeguati durante il periodo della sua missione.

B. Localizzazione via satellite

1. Le parti contraenti concordano che il 35 % dei rispettivi pescherecci che operano nella ZRN saranno attrezzati con un sistema autonomo per la trasmissione automatica di segnali via satellite a una stazione ricevente a terra che consenta alla parte contraente del peschereccio di localizzarne costantemente la posizione. Le parti contraenti si impegneranno a sperimentare più sistemi di localizzazione via satellite.

2. Le parti contraenti i cui pescherecci pescano per almeno 300 giorni nella ZRN sono tenute ad applicare il sistema di controllo della posizione via satellite (1).

3. Ogni parte contraente installa almeno una stazione ricevente collegata al sistema di localizzazione via satellite.

4. Ogni parte contraente trasmette in tempo reale i messaggi destinati e in provenienza dai suoi pescherecci attrezzati per la trasmissione via satellite al segretario esecutivo della NAFO che a sua volta trasmetterà tali informazioni alle parti contraenti che dispongono di un peschereccio da ispezione nella ZCN. Le parti contraenti collaborano con altre parti contraenti che dispongono di un peschereccio o di un'aeromobile da ispezione NAFO nella ZCN per consentire lo scambio di informazioni, in tempo reale, sulla ripartizione geografica dei pescherecci attrezzati per la trasmissione via satellite e, a richiesta specifica, informazioni che servono all'identificazione di un peschereccio.

5. Fatti salvi eventuali altri accordi fra le parti contraenti, ogni parte contraente si assume l'onere delle spese relative al sistema di localizzazione via satellite.

C. Analisi

1. Ogni parte contraente predispone una relazione sui risultati del progetto pilota in relazione alla sua effettiva applicazione ed efficienza, che include:

a) l'efficacia globale del progetto nel migliorare la conformità con le misure di conservazione e di attuazione della NAFO;

b) l'efficacia delle varie componenti del progetto;

c) le spese connesse all'osservazione e alla localizzazione via satellite;

d) una sintesi delle relazioni degli osservatori con indicazione della natura e del numero di infrazioni osservate o di eventi di rilievo;

e) le stime sullo sforzo di pesca effettuate dagli osservatori rispetto alle stime iniziali effettuate con in controlli via satellite;

f) un'analisi dell'efficacia in termini di costi/benefici, questi ultimi espressi in funzione della conformità con le norme e il volume di dati ottenuti sulla gestione delle attività di pesca.

2. Le relazioni sono presentate al segretario esecutivo della NAFO in tempo per essere esaminate nel corso della riunione annuale della NAFO del settembre 1997 e, sulla scorta di tali documenti, le parti concordano di mettere a punto un programma permanente per garantire un certo grado di controllo e di attuazione delle norme nella ZRN, come indicato in precedenza.

(1) Il Canada utilizzerà comunque tale sistema sui propri pescherecci che operano nella ZRN.

ALLEGATO II

CONTINGENTI PER L'IPPOGLOSSO NERO

I. DECISIONI NAFO PER IL 1995

Per il 1995, la Comunità europea e il Canada proporranno congiuntamente alla NAFO quanto segue:

a) Il TAC per l'ippoglosso nero nell'unità 2 + 3 sarà ripartito come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Le 7000 t di ippoglossi neri nell'unità 2 + 3 K (entro la zona canadese di 200 miglia) verranno assegnate al Canada.

II. ACCORDI VOLONTARI PER IL 1995

a) Le catture di ippoglossi neri da parte dei pescherecci canadesi non supereranno il limite di 10 000 t, fatte salve eventuali decisioni più restrittive che il Canada potrebbe adottare, a fini di conservazione, sulla scorta di futuri pareri scientifici.

b) A decorrere dal 16 aprile 1995, le catture di ippoglossi neri da parte dei pescherecci della Comunità europea non supereranno il limite di 5 013 t.

c) Al di là del periodo di 15 giorni menzionato al punto A.2 del verbale concordato e fintantoché verranno applicate le misure di controllo e di sorveglianza delle attività alieutiche, ivi definite, la Comunità europea e il Canada non autorizzeranno i rispettivi pescherecci a catturare, nella zona di regolamentazione NAFO, pesci appartenenti a specie che formano oggetto delle Convenzione NAFO.

Al di là dei limiti di cattura convenuti, non verranno tenute a bordo catture accessorie di ippoglosso neri.

III. ANNI 1996 E SEGUENTI

Per il 1996 e gli anni seguenti, la Comunità europea e il Canada proporranno congiuntamente alla NAFO quanto segue:

a) Le popolazioni di ippoglossi neri nell'unità 3LMNO verranno gestite dalla NAFO. La ripartizione tra la Comunità europea e il Canada rispetterà il rapporto di 10 a 3 (indipendentemente dalle assegnazioni ad altre parti contraenti).

b) In base al parere del Consiglio scientifico NAFO, le popolazioni di ippoglossi neri nelle acque canadesi dell'unità 2 + 3 K saranno gestite dal Canada.

c) Il Consiglio scientifico NAFO fornirà pareri scientifici sugli ippoglossi neri per le unità 0 + 1, 2 + 3 K e 3LMNO.

SCAMBIO DI LETTERE

Lettera del Canada

Signor,

con riferimento al verbale concordato del 16 aprile 1995 tra la Comunità europea e il Canada, mi pregio confermare che l'invio di una garanzia e il pagamento di una cauzione per il rilascio rispettivamente del peschereccio «Estai» e del suo comandante non significano che la Comunità europea od i suoi Stati membri riconoscano la legalità dell'arresto o la giurisdizione del Canada al di là della zona canadese di 200 miglia nei confronti dei pescherecci battenti bandiera di un altro paese.

Mi pregio altresì confermare che l'Attorney General canadese esaminerà quanto prima se la sua decisione di cessare l'azione legale contro il peschereccio «Estai» e il suo comandante risponda al pubblico interesse; in tal caso, la garanzia, la cauzione e il pescato (o il ricavo di esso) verranno restituiti al comandante.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Governo del Canada

Lettera della Comunità europea

Signor,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, redatta come segue:

«Con riferimento al verbale concordato del 16 aprile 1995 tra la Comunità europea e il Canada, mi pregio confermare che l'invio di una garanzia e il pagamento di una cauzione per il rilascio rispettivamente del peschereccio "Estai" e del suo comandante non significano che la Comunità europea od i suoi Stati membri riconoscano la legalità dell'arresto o la giurisdizione del Canada al di là della zona canadese di 200 miglia nei confronti dei pescherecci battenti bandiera di un altro paese.

Mi pregio altresì confermare che l'Attorney General canadese esaminerà quanto prima se la sua decisione di cessare l'azione legale contro il peschereccio "Estai" e il suo comandante risponda al pubblico interesse; in tal caso, la garanzia, la cauzione e il pescato (o il ricavo di esso) verranno restituiti al comandante.»

Riferendomi al secondo capoverso della Sua lettera, tengo a precisare che la Comunità europea considera la cessazione dell'azione legale contro il peschereccio «Estai» e il suo comandante come una misura fondamentale per l'applicazione del suddetto verbale concordato e che, di conseguenza, è necessario che la garanzia, la cauzione e il pescato (o il ricavo di esso) vengano restituiti alla data della firma del verbale stesso.

Ho l'onore di informarLa che, con tali precisazioni, la Comunità europea è d'accordo con il contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

A nome della Comunità europea

Nota del Canada

Signor,

per facilitare l'adozione, da parte delle altre parti contraenti della NAFO, delle misure esposte nell'allegato I del verbale concordato, il Canada è disposto, se del caso, a sostenere le spese (escluse quelle di vitto e alloggio) degli osservatori imbarcati sui pescherecci di dette parti contraenti. Con riferimento all'allegato I, punto II.11 del verbale concordato, il Canada faciliterà l'invio di osservatori sui pescherecci della Comunità europea.

Per il Governo del Canada

Nota della Comunità europea

Signor,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data odierna, redatta come segue:

«Per facilitare l'adozione, da parte delle altre parti contraenti della NAFO, delle misure esposte nell'allegato I del verbale concordato, il Canada è disposto, se del caso, a sostenere le spese (escluse quelle di vitto e alloggio) degli osservatori imbarcati sui pescherecci di dette parti contraenti. Con riferimento all'allegato I, punto II.11 del verbale concordato, il Canada faciliterà l'invio di osservatori sui pescherecci della Comunità europea.»

Per quanto riguarda il citato punto II.11 dell'allegato I, mi pregio inoltre comunicarLe che la Comunità europea, conformemente al punto A.2 del verbale concordato, si adopererà in tutti i modi affinché i dispositivi di localizzazione via satellite vengano installati entro i prossimi due mesi. Se per motivi tecnici ciò non fosse possibile, è convenuto che la Comunità europea e il Canada esamineranno nuovamente la questione.

Ho l'onore di informarLa che, con tale precisazione, la Comunità europea è d'accordo con il contenuto della Sua nota.

A nome della Comunità europea

Lettera della Comunità europea al governo canadese

Signor Ministro,

ho l'onore di informarLa che, per la Comunità europea, il verbale concordato del 16 aprile 1995, in particolare il punto III a) dell'allegato II, implica che, in tutti i casi, il contingente comunitario di ippoglossi neri per il 1996 e gli anni successivi nell'unità 3LMNO sarà fissato al 55,35 %.

La Comunità europea auspica che future iniziative comuni permettano di concordare contingenti supplementari, nel pieno rispetto dei diritti storici e legittimi di tutti i paesi aderenti alla NAFO.

A nome della Comunità euroepea