PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO relative alle attività della Commissione in materia di analisi, ricerca, cooperazione e azione nel settore dell' occupazione (ESSEN) /* COM/95/250 DEF - CNS 95/0149 */
Gazzetta ufficiale n. C 235 del 09/09/1995 pag. 0008
Proposta di decisione del Consiglio relativa alle attività della Commissione in materia di analisi, ricerca, cooperazione e azione nel settore dell'occupazione (Essen) (95/C 235/06) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(95) 250 def. - 95/0149(CNS) (Presentata dalla Commissione il 19 giugno 1995) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, visto il parere del Comitato delle regioni, viste le precedenti risoluzioni del Consiglio in materia di politica dell'occupazione e di mercato del lavoro (1), vista la risoluzione presentata dal Parlamento europeo ai capi di Stato e di governo riuniti in sede di Consiglio europeo a Essen nei giorni 9 e 10 dicembre 1994, considerando che, in applicazione dell'articolo 118 del trattato, la Commissione ha il compito di promuovere una stretta collaborazione fra gli Stati membri nel settore sociale, in particolare per le materie riguardanti l'occupazione e la formazione professionale; considerando che i capi di Stato e di governo, riuniti in Consiglio europeo il 10 e 11 dicembre 1993, hanno approvato la strategia di sviluppo a medio termine indicata nel Libro bianco della Commissione sulla crescita, la competitività e l'occupazione; considerando che nel proprio programma di azione sociale a medio termine la Commissione ha annunciato l'intenzione di proporre una nuova impostazione delle proprie attività in materia di analisi, ricerca, cooperazione e azione, in grado di favorire una più stretta ed efficace collaborazione fra se stessa e gli Stati membri nella politica dell'occupazione e del mercato del lavoro così come una razionalizzazione dei propri interventi di azione-ricerca sulle politiche dell'occupazione; considerando che nelle conclusioni della riunione di Essen del dicembre 1994 i capi di Stato e di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo, hanno riaffermato che la lotta contro la disoccupazione e per la parità di opportunità sono e restano compiti prioritari dell'Unione; considerando che nella stessa riunione il Consiglio europeo ha enucleato cinque grandi settori d'intervento a favore dell'occupazione, invitando gli Stati membri a tradurre le sue raccomandazioni in un programma pluriennale che tenga conto delle specificità della situazione economica e sociale di ciascuno di essi; considerando che il Consiglio europeo ha inoltre sollecitato il Consiglio dei ministri degli Affari sociali e dell'occupazione, il Consiglio «Questioni economiche e finanziarie» e la Commissione a seguire con attenzione l'andamento dell'occupazione, ad analizzare le politiche degli Stati membri ed a presentare ogni anno una relazione sui progressi conseguiti sul mercato del lavoro; considerando che nella comunicazione dell'8 marzo 1995 (2), la Commissione ha presentato proprie proposte sul seguito politico da dare al Consiglio europeo di Essen; considerando che, a giudizio della Commissione, occorre completare il processo di sorveglianza multilaterale di recente proposto al Consiglio con un riassetto ed un potenziamento di tutte le sue attività d'analisi riguardanti il mercato del lavoro e le politiche dell'occupazione; considerando che la nuova impostazione, senza pregiudicare le competenze degli Stati membri nell'incentivazione dell'occupazione, può apportare un valore aggiunto comunitario mediante l'individuazione e la promozione delle buone pratiche e delle politiche, lo stimolo all'innovazione e lo scambio d'esperienze in materia; considerando che l'incentivazione dell'occupazione costituisce una funzione prioritaria dell'Unione europea e degli Stati membri, per la quale occorre mobilitare il complesso delle politiche e la complementarità degli sforzi compiuti a tutti i livelli; considerando l'importanza della cooperazione con le parti sociali, nonché la mobilitazione di tutti i soggetti locali, regionali, nazionali e comunitari interessati; considerando che, secondo l'accordo interistituzionale in materia di disciplina di bilancio, è necessario che le azioni intraprese su iniziativa della Commissione siano dotate di una base giuridica; considerando che, per gli interventi in oggetto, il trattato non prevede altri poteri che quelli di cui all'articolo 235, DECIDE: Articolo 1 È istituita un'azione comunitaria relativa all'analisi, alla ricerca, alla cooperazione e all'azione della Commissione nel settore dell'occupazione (Essen) per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000. Articolo 2 Scopo dell'azione è di inaugurare una nuova impostazione in materia di analisi, ricerca, cooperazione e azione nel settore dell'occupazione, fungendo da piattaforma di scambio per il trasferimento d'informazioni e d'esperienze in materia d'occupazione. La nuova impostazione contribuirà all'elaborazione delle iniziative adottate dagli Stati membri secondo gli indirizzi tracciati nel Libro bianco della Commissione sulla crescita, la competitività e l'occupazione e in esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio europeo di Essen. L'azione è destinata a promuovere, a livello comunitario, l'analisi del mercato del lavoro e delle politiche in materia d'occupazione, a contribuire all'individuazione ed alla diffusione delle buone pratiche e ad impostare una politica attiva di divulgazione dei risultati conseguiti. Articolo 3 Per il conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 2, la Commissione potrà promuovere in collaborazione coi soggetti attivi interessati e/o sostenere con aiuti finanziari le iniziative seguenti: a) istituzione di meccanismi permanenti d'osservazione, di sorveglianza e di scambio d'informazioni comparabili e conduzione di studi sulle politiche dell'occupazione, sui sistemi dell'occupazione definiti dal Libro bianco della Commissione su crescita, competitività e occupazione, sulle tendenze evolutive del mercato del lavoro e sui processi di creazione di nuovi posti di lavoro negli Stati membri e nell'Unione; b) sostegno tecnico e metodologico ad esperienze miranti all'individuazione e al trasferimento delle buone pratiche in settori quali l'organizzazione del lavoro, le iniziative regionali e locali capaci di creare posti di lavoro rispondenti alle nuove esigenze e provvedimenti a favore di categorie particolarmente colpite dalla disoccupazione; c) messa in atto di tutte le iniziative idonee per la più ampia diffusione dei risultati conseguiti con gli interventi, tra cui il contributo alla stesura delle relazioni periodiche in materia di occupazione. Articolo 4 La Commissione curerà la congruenza e la sinergia fra le iniziative attuate nell'ambito del presente dispositivo e quelle realizzate nel quadro delle politiche generali dell'Unione europea. La Commissione e gli Stati membri favoriscono la complementarità delle loro azioni in materia di analisi, ricerca, cooperazione e azione con quelle decise nell'ambito dei Fondi strutturali, del Programma quadro di ricerca e sviluppo, del Quarto programma quadro per la parità di opportunità fra uomini e donne e quelle intraprese nel settore della formazione professionale, in particolare nell'ambito del programma Leonardo. Articolo 5 Alcune attività sono aperte alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi dell'Europa centrale e orientale, di Cipro e Malta, nonché dei paesi mediterranei interlocutori dell'Unione, secondo modalità da definirsi nel contesto dei rapporti dell'Unione con quei paesi. Articolo 6 La Commissione provvede all'attuazione in applicazione della presente decisione, cooperando a tal fine con gli Stati membri, in particolare attraverso l'informazione e nell'ambito della consultazione periodica dei direttori generali dell'occupazione. Articolo 7 Le parti sociali sono associate alle azioni intraprese. A tal fine, il comitato permanente dell'occupazione rappresenta la sede di discussione privilegiata sui risultati ottenuti. Articolo 8 Entro il 31 dicembre 2001 la Commissione presenterà al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione definitiva sui risultati conseguiti con il dispositivo. Articolo 9 La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (1) Risoluzione del 12 luglio 1982, riguardante un'azione comunitaria per combattere la disoccupazione (GU n. C 186 del 21. 7. 1982, pag. 1). Risoluzione del 7 giugno 1984 sul contributo alla lotta contro la disoccupazione delle iniziative locali relative alla creazione di posti di lavoro (GU n. C 161 del 21. 6. 1984, pag. 1). Risoluzione del 19 dicembre 1984 sulla lotta contro la disoccupazione a lungo termine (GU n. C 2 del 4. 1. 1985, pag. 3). Risoluzione del 22 dicembre 1986 relativa ad un programma d'azione per l'aumento dell'occupazione (GU n. C 340 del 31. 12. 1986, pag. 2). Conclusioni del 1° dicembre 1987 sulla lotta contro la disoccupazione di lunga durata (GU n. C 335 del 15. 12. 1987, pag. 1). Risoluzione del 30 novembre 1989 sull'istituzione d'un osservatorio europeo dell'occupazione (GU n. C 328 del 30. 12. 1989, pag. 1). Risoluzione del 29 maggio 1990 sull'azione a favore dei disoccupati di lunga durata (GU n. C 157 del 27. 6. 1990, pag. 4). (2) COM(95) 74 def.