Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo a misure finanziarie e tecniche a sostegno della riforma delle strutture socioeconomiche dei paesi e territori mediterranei non membri /* COM/95/204 DEF - CNS 95/0127 */
Gazzetta ufficiale n. C 232 del 06/09/1995 pag. 0005
Proposta di regolamento del Consiglio relativo a misure finanziarie e tecniche a sostegno della riforma delle strutture socioeconomiche dei paesi e territori mediterranei non membri (95/C 232/05) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(95) 204 def. - 95/0127(CNS) (Presentata dalla Commissione il 7 giugno 1995) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che ai fini della stabilità e della prosperità della regione del Mediterraneo è opportuno aprire una nuova fase nelle relazioni, che preveda l'istituzione di una zona di libero scambio tra la Comunità europea e i paesi e territori mediterranei non membri nonché i paesi associati candidati all'adesione, Cipro e Malta, e di un'unione doganale con la Turchia; considerando che il Consiglio europeo di Essen del 9 e 10 dicembre 1994 ha sancito l'importanza strategica del Mediterraneo per l'Unione europea, prefiggendosi l'obiettivo di istituire un partenariato euromediterraneo; considerando che è necessario continuare ad adoperarsi per fare del Mediterraneo una zona sicura e politicamente stabile, fondata sul rispetto della democrazia, sul buon governo e sul rispetto dei diritti umani; considerando che per i paesi e territori mediterranei non membri l'istituzione di una zona di libero scambio comporterà profonde riforme strutturali; considerando che è pertanto necessario sostenere le iniziative di riforma delle strutture socioeconomiche intraprese dai paesi e territori mediterranei non membri; considerando che è opportuno incoraggiare l'intensificazione della cooperazione regionale tra i paesi e territori mediterranei non membri, in particolare lo sviluppo di legami economici e flussi di scambi in grado di contribuire alla riforma e alla ristrutturazione dell'economia; considerando che i protocolli sulla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi mediterranei non membri rappresentano un utile punto di partenza in materia di cooperazione, e che è ora necessario sviluppare l'esperienza acquisita ed instaurare un nuovo partenariato in un contesto unificato; considerando che devono essere stabilite le regole per l'amministrazione di tale partenariato; considerando che, a tal fine, il presente regolamento si applica alle misure istituite ai sensi del regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei, del regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei, per le misure che interessano più di un paese, del regolamento (CEE) n. 1734/94 del Consiglio, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i Territori occupati e della proposta COM(94) 289 def. di regolamento del Consiglio relativo alla creazione di posti di lavoro e al sostegno alle piccole e alle micro-imprese nei paesi del Magreb; considerando che il presente regolamento sostituisce i regolamenti suddetti a partire dal 1° gennaio 1997, che è però opportuno mantenere in vigore il regolamento (CEE) n. 1762/92 per gestire i protocolli finanziari ancora applicabili in tale data e per impegnare i fondi rimasti ai sensi dei protocolli scaduti; considerando che, per quanto riguarda i progetti ambientali, i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «la Banca», sulle proprie risorse e alle condizioni da essa stabilite in conformità del suo statuto possono beneficiare di una sovvenzione in conto interessi; considerando che, nelle operazioni di prestito che comportano sovvenzioni in conto interessi, la concessione di un prestito da parte della Banca sulle risorse proprie e la concessione di una sovvenzione in conto interessi finanziata mediante le risorse di bilancio della Comunità devono essere collegate e reciprocamente condizionate; che la Banca, conformemente al suo statuto e con decisione unanime del consiglio direttivo in caso di parere sfavorevole della Commissione, può decidere di concedere un prestito sulle risorse proprie a condizione che venga concessa una sovvenzione in conto interessi; che, data tale possibilità, è necessario fare in modo che la procedura adottata per la concessione di sovvenzioni in conto interessi conduca in ciascun caso a decidere chiaramente se concedere o meno la sovvenzione, ove appropriato; considerando che è necessario prevedere l'istituzione di un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri che affianchi la Banca nell'espletamento dei compiti ad essa attribuiti per l'attuazione del presente regolamento; considerando che, ai fini di una gestione efficace delle misure previste dal presente regolamento e per agevolare il dialogo politico con i paesi beneficiari, si impone un approccio pluriennale; considerando che le misure previste dal presente regolamento esulano dal quadro della cooperazione allo sviluppo e sono destinate ad essere applicate a paesi non classificabili come paesi in via di sviluppo; che pertanto il presente regolamento può essere adottato soltanto sulla base delle competenze previste dall'articolo 235 del trattato CE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. La Comunità attua misure volte a sostenere le iniziative di riforma delle strutture socioeconomiche intraprese dai paesi e territori mediterranei non membri elencati nell'allegato (denominati in appresso «partner mediterranei»). 2. I beneficiari delle misure di sostegno possono includere non soltanto Stati e regioni ma anche autorità locali, organizzazioni regionali, enti pubblici, comunità locali o tradizionali, organizzazioni a sostegno delle attività commerciali, operatori privati, cooperative, mutue, associazioni, fondazioni e organizzazioni non governative. Articolo 2 1. Le misure di sostegno attuate devono essere compatibili con l'obiettivo del raggiungimento della stabilità e della sicurezza a lungo termine, in particolare per quanto riguarda la transizione economica, l'equilibrio socioeconomico e la cooperazione transfrontaliera. 2. Il sostegno alla transizione economica e all'istituzione di una zona di libero scambio euromediterranea include segnatamente: - sviluppo del settore privato e creazione di occupazione, compresi il miglioramento del contesto dell'attività e il sostegno alle PMI, - promozione degli investimenti privati europei, compresa la cooperazione industriale, - modernizzazione dell'infrastruttura economica, - iniziative a sostegno dei programmi di adeguamento strutturale. 3. Il sostegno al raggiungimento di un migliore equilibrio socioeconomico include segnatamente: - miglioramento dei servizi sociali, - sviluppo rurale armonioso e integrato, - rafforzamento della cooperazione nel settore della pesca, - cooperazione in materia ambientale, - partecipazione della società civile allo sviluppo, - sviluppo integrato delle risorse umane, in particolare nei settori dell'istruzione e delle formazione professionale, nonché miglioramento del potenziale per la ricerca scientifica e tecnologica; - rafforzamento della democrazia e del rispetto dei diritti umani, - cooperazione culturale, - attraverso le misure citate, cooperazione e assistenza tecnica finalizzate a ridurre l'immigrazione clandestina, il narcotraffico ed il crimine internazionale. 4. La cooperazione regionale e transfrontaliera sarà appoggiata con le misure seguenti: - istituzione di strutture e miglioramento dell'infrastruttura di cooperazione tra partner mediterranei, - istituzione dell'infrastruttura necessaria agli scambi regionali, compresi i trasporti, le comunicazioni e l'energia, miglioramento del quadro normativo e progetti di infrastrutture su scala limitata nel contesto dei passaggi di frontiera, con particolare attenzione ai passaggi di frontiera ai confini tra i partner mediterranei e l'Unione, alla cooperazione a livello di regioni geograficamente estese nonché alle misure complementari a quelle adottate nello stesso contesto all'interno dell'Unione, - cooperazione con la Lega araba e le sue agenzie, nonché con altri enti panarabi e regionali. 5. Si incoraggerà il buon governo mediante l'appoggio alle principali istituzioni, compresi le amministrazioni locali, i sindacati, i mezzi di comunicazione e le organizzazioni a sostegno delle attività commerciali, e mediante il contributo al miglioramento della capacità della pubblica amministrazione di elaborare politiche e gestirne l'attuazione. 6. Le misure adottate ai sensi del presente regolamento devono tenere nel debito conto la promozione della partecipazione delle donne. Particolare importanza sarà attribuita alla creazione di posti di lavoro per le donne e i giovani. 7. Le attività finanziate ai sensi del presente regolamento consisteranno principalmente di assistenza tecnica, formazione, potenziamento istituzionale, dialogo politico, informazione, seminari, studi, progetti d'investimento in microimprese, PMI e infrastrutture ed azioni per garantire la visibilità dei progetti e dei programmi comunitari. Ove opportuno in termini di efficacia, si farà ricorso a forme di cooperazione decentrata. Potranno essere finanziate operazioni con capitali di rischio e sovvenzioni in conto interessi, segnatamente in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti. Potranno inoltre essere coperti i costi a cui andranno incontro i beneficiari derivanti dalla preparazione, dall'attuazione, dal controllo, dalla revisione contabile e dall'esecuzione delle misure di sostegno. 8. In assenza di uno o più degli elementi fondamentali per il proseguimento delle misure di sostegno, o in particolari casi di violazione dei principi democratici e dei diritti umani, il Consiglio può, su richiesta della Commissione e a maggioranza qualificata, decidere l'adozione di misure appropriate in relazione all'assistenza a un partner mediterraneo. Articolo 3 1. Le misure finanziate ai sensi del presente regolamento sono scelte tenendo conto, inter alia, delle priorità, dell'evolversi delle esigenze e dei progressi verso le riforme strutturali dei beneficiari, nonché sulla base di una valutazione dell'efficacia delle misure suddette ai fini del raggiungimento degli obiettivi del sostegno comunitario, secondo quanto disposto da eventuali accordi di associazione o di cooperazione. 2. Vengono elaborati programmi indicativi triennali a livello nazionale e regionale, tenendo conto delle priorità identificate insieme ai partner mediterranei, comprese le conclusioni del dialogo economico. I programmi vengono aggiornati ogni anno, a seconda delle necessità. Nei programmi vengono definiti gli obiettivi e gli orientamenti principali del sostegno comunitario nei settori indicativi di cui all'articolo 2, e può essere inclusa una stima finanziaria. I programmi possono essere modificati nel periodo di applicazione tenendo conto dell'esperienza accumulata nell'attuazione del presente regolamento, nonché dei progressi verso le riforme strutturali, della stabilizzazione macroeconomica e dei progressi sociali ottenuti nei partner mediterranei. 3. Le decisioni di finanziamento basate in particolare su tali programmi indicativi sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 10. Articolo 4 1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e sulla base delle informazioni da essi fornite, garantisce un coordinamento efficace delle iniziative di assistenza della Comunità e dei singoli Stati membri. Si provvederà inoltre a favorire il coordinamento e la collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali e con gli altri donatori. 2. Le misure oggetto del presente regolamento possono essere attuate dalla Comunità in forma indipendente o per mezzo di un cofinanziamento con gli stessi partner mediterranei oppure con, da una parte, enti pubblici o privati degli Stati membri e la Banca europea per gli investimenti, o, dall'altra, paesi terzi o organismi multilaterali. Articolo 5 1. Il finanziamento comunitario è fornito principalmente sotto forma di aiuti non rimborsabili o capitali di rischio. Per quanto riguarda le misure di cooperazione in campo ambientale, esso potrà anche assumere la forma di sovvenzioni in conto interessi per prestiti concessi dalla Banca sulle proprie risorse. 2. Gli aiuti non rimborsabili possono essere utilizzati per finanziare o cofinanziare attività, progetti o programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. L'entità del finanziamento delle attività, dei progetti o dei programmi dipenderà anche dalla loro capacità di essere finanziariamente redditizi. 3. Le decisioni di finanziamento, gli eventuali accordi di finanziamento e i relativi contratti devono prevedere esplicitamente, inter alia, attività di supervisione e controllo finanziario da parte della Commissione e revisioni contabili da parte della Corte dei conti da effettuarsi in loco. Articolo 6 1. Le misure adottate ai sensi del presente regolamento possono includere le spese per l'importazione di beni e servizi e le spese incorse localmente per l'esecuzione dei progetti e dei programmi. Sono esclusi dal finanziamento comunitario tasse, dazi e imposizioni. I contratti relativi all'attuazione delle misure finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento usufruiscono, nei paesi partner mediterranei interessati, di disposizioni fiscali e doganali non meno favorevoli di quelle applicate da detti partner alla nazione o all'organizzazione di sviluppo internazionale più favorita. 2. I costi operativi e di manutenzione possono essere coperti per i programmi di formazione, comunicazione e ricerca e per altri progetti; per questi ultimi, tuttavia, tali costi vengono coperti solo durante la fase d'avvio e con una progressiva diminuzione. 3. Per i progetti d'investimento il finanziamento comunitario si combina alle risorse proprie del promotore o al finanziamento a condizioni di marcato, a seconda della natura del progetto. Tuttavia, il finanziamento comunitario non può superare l'80 % del costo totale dell'investimento. Articolo 7 1. La partecipazione alle gare d'appalto e ai contratti è aperta, alle stesse condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dei partner mediterranei. 2. In caso di cofinanziamento, la Commissione può autorizzare a partecipare alle gare e ai contratti, persone fisiche e giuridiche di paesi diversi dai partner mediterranei, decidendo caso per caso. La partecipazione di imprese di paesi terzi può essere accettata solo in presenza di adeguate garanzie di reciprocità. Articolo 8 1. Le decisioni di finanziamento per importi superiori a 2 Mio di ECU che non riguardano sovvenzioni in conto interessi per prestiti della Banca europea per gli investimenti e capitali di rischio vengono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 10. 2. Le decisioni di finanziamento relative agli stanziamenti complessivi vengono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 10. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 10 in merito all'impiego degli stanziamenti complessivi suddetti. 3. La Commissione può decidere di modificare le decisioni adottate secondo la procedura prevista all'articolo 10 qualora ciò non comporti modifiche sostanziali o impegni supplementari superiori al 20 % dell'impegno iniziale. 4. Le decisioni di finanziamento relative alle sovvenzioni in conto interessi sui prestiti della Banca vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11. Le decisioni di finanziamento relative ai capitali di rischio vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12. Articolo 9 Le misure citate nel presente regolamento finanziate tramite il bilancio generale della Comunità europea vengono valutate, decise e amministrate dalla Commissione, fatta salva la gestione delle sovvenzioni in conto interessi e delle operazioni con capitali di rischio da parte della Banca, in base all'autorità conferitale dalla Commissione a nome della Comunità ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 3 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Articolo 10 1. La Commissione è affiancata da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, denominato «comitato MED» (in appresso «comitato»). Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori, senza però diritto di voto. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato esprime un parere sul progetto entro una scadenza determinata dal presidente in funzione dell'urgenza della questione. L'opinione è espressa alla maggioranza stabilita dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato sono ponderati secondo le disposizioni dell'articolo suddetto. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. Le misure adottate dalla Commissione sono applicabili immediatamente. Tuttavia, qualora tali misure non siano conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione rimanda di sei settimane l'applicazione delle misure stabilite. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro il periodo citato nel primo capoverso. 4. Il comitato può esaminare altre questioni relative all'attuazione del presente regolamento presentate dal presidente, anche su richiesta dei rappresentanti degli Stati membri e, in particolare, eventuali questioni connesse all'attuazione complessiva, all'amministrazione del programma, al cofinanziamento e al coordinamento di cui all'articolo 4. 5. Il comitato stabilisce le proprie regole procedurali deliberando a maggioranza qualificata. 6. La Commissione tiene regolarmente aggiornato il comitato e gli fornisce informazioni sull'attuazione delle misure previste dal presente regolamento. 7. Il Parlamento europeo viene regolarmente informato in merito all'attuazione del presente regolamento. Articolo 11 1. Per quanto riguarda i progetti da finanziare mediante prestiti sovvenzionati in campo ambientale, la Banca redige la proposta di finanziamento conformemente al suo statuto. La Banca chiede il parere della Commissione, ai sensi dell'articolo 21 dello statuto, e del comitato di cui all'articolo 13. 2. Dette comitato emette un parere sulla proposta della Banca. Il rappresentante della Commissione comunica al comitato la posizione dell'istituzione in merito al progetto interessato, in particolare sulla sua conformità agli obiettivi del presente regolamento e agli orientamenti generali adottati dal Consiglio. Inoltre la Banca informa il comitato sui prestiti non sovvenzionati che intende concedere sulle proprie risorse. 3. Sulla base di tale consultazione, la Banca chiede alla Commissione di prendere una decisione di finanziamento relativa alla concessione della sovvenzione in conto interessi al progetto interessato. 4. La Commissione presenta al comitato MED un progetto di decisione che autorizza o, se del caso, nega il finanziamento della sovvenzione in conto interessi. 5. La Commissione inoltra la decisione di cui al paragrafo 4 alla Banca che, qualora la decisione conceda la sovvenzione, può concedere il prestito. Articolo 12 1. La Banca presenta i progetti che comportano operazioni con capitali di rischio al comitato di cui all'articolo 13, al fine di ottenerne il parere. Il rappresentante della Commissione comunica al comitato la posizione dell'istituzione in merito al progetto interessato, in particolare sulla sua conformità agli obiettivi del presente regolamento e agli orientamenti generali adottati dal Consiglio. 2. Sulla base di tale consultazione, la Banca inoltra il progetto alla Commissione. 3. La Commissione prende una decisione di finanziamento entro un termine appropriato alle caratteristiche del progetto. 4. La Commissione inoltra la decisione di cui al paragrafo 3 alla Banca, che prende le misure appropriate. Articolo 13 1. È istituito presso la Banca un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri, denominato in appresso «il comitato dell'articolo 13». Il comitato è presieduto dal rappresentante dello Stato membro cui spetta in quel momento la presidenza del consiglio dei governatori della Banca; il segretariato viene fornito dalla Banca. Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori. 2. Le regole di procedura del comitato sono adottate dal Consiglio all'unanimità. 3. Il comitato delibera a maggioranza qualificata in conformità dell'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. 4. I voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato sono ponderati secondo quanto disposto dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Articolo 14 1. La Commissione esamina insieme alla Banca i progressi compiuti nell'attuazione delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale entro il 30 aprile. La relazione deve contenere informazioni sulle misure finanziate nel corso dell'anno, fatte salve le esigenze di riservatezza, ed esprimere una valutazione dei risultati ottenuti. 2. La Commissione e la Banca valutano i progetti che le riguardano al fine di accertare se gli obiettivi siano stati raggiunti e di fissare orientamenti per migliorare l'efficacia delle attività future. Le relazioni di valutazione sono messe a disposizione del Consiglio e del Parlamento europeo. Articolo 15 1. I regolamenti (CEE) n. 1763/92 e (CE) n. 1734/94 del Consiglio sono abrogati a partire dal 31 dicembre 1996. 2. A decorrere dal 31 dicembre 1996 il regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio si applica alla gestione dei protocolli ancora in vigore e all'impegno dei fondi rimanenti ai sensi dei protocolli scaduti. Articolo 16 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. ALLEGATO Paesi e territori partner di cui all'articolo 1 Repubblica algerina democratica e popolare Repubblica di Cipro Repubblica araba d'Egitto Stato di Israele Regno di Giordania Repubblica del Libano Repubblica di Malta Regno del Marocco Repubblica araba di Siria Repubblica tunisina Repubblica di Turchia Territori occupati di Gaza e Cisgiordania