51995PC0194

Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo ai provvedimenti da prendere nei confronti di taluni beneficiari di operazioni finanziate dal FEAOG-Garanzia /* COM/95/194 DEF - CNS 94/0015 */

Gazzetta ufficiale n. C 171 del 07/07/1995 pag. 0003


Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo ai provvedimenti da prendere nei confronti di taluni beneficiari di operazioni finanziate dal FEAOG-garanzia (1)

(95/C 171/03)

COM(95) 194 def. - 94/0015(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 24 maggio 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio europeo, nel Vertice di Copenaghen del giugno 1993 ed in quello di Essen del dicembre 1994, ha sottolineato l'importanza della lotta contro le frodi e le irregolarità commesse a danno del bilancio comunitario; che è opportuno prendere provvedimenti più severi, onde garantire che le risorse comunitarie stanziate per l'attuazione della PAC non vengano concesse a persone e società che non presentino sufficienti garanzie di affidabilità quanto alla corretta esecuzione delle operazioni in causa;

considerando che, secondo l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (3), gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per accertare se le operazioni del FEAOG siano reali e regolari, nonché per prevenire e perseguire le irregolarità;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 595/91 del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune, nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore, e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (4), gli Stati membri devono comunicare sistematicamente alla Commissione le irregolarità accertate e le procedure giudiziarie o amministrative volte a sanzionare gli autori di tali irregolarità, per tenerla regolarmente informata sulla natura delle pratiche fraudolenti e per consentirle di recuperare le somme indebitamente versate;

considerando che è necessario completare tali disposizioni istituendo un regime comunitario in base al quale tutte le autorità nazionali competenti possano identificare gli operatori che - in occasione di gare o in vista di restituzioni all'esportazione o in sede di vendita a prezzo ridotto di prodotti d'intervento - abbiano commesso, deliberatamente o per negligenza grave, un'irregolarità a detrimento delle risorse comunitarie o sui quali gravi un fondato sospetto in tal senso; che su questa base occorre determinare tutta una serie di provvedimenti, i quali, tenuta presente la gravità dell'infrazione ed a seconda che quest'ultima sia accertata o solo presunta, vadano da un'intensificazione dei controlli fino all'esclusione degli operatori dalla partecipazione ad operazioni da stabilirsi, quando si accerti che l'operato degli interessati rispondeva a un'intenzione fraudolenta;

considerando che, per fornire agli operatori tutte le garanzie necessarie, occorre riprendere nel merito, per quanto concerne in particolare il rispetto del carattere riservato e del segreto d'ufficio nonché le norme nazionali di procedura penale, le disposizioni corrispondenti del regolamento (CEE) n. 595/91; che, in materia di protezione dei dati, possono esser rese applicabili le disposizioni pertinenti previste dal regolamento (CE) n. . . . del . . . 1994, relativo all'assistenza reciproca in materia doganale e agricola;

considerando che il presente regime deve applicarsi in via complementare alle disposizioni specifiche già adottate o ancora da adottare nel quadro della politica agraria comune al fine di impedire le irregolarità, in particolare alle disposizioni che la Commissione, nell'ambito delle sue competenze confermate dalla Corte di giustizia, ha adottato in materia di controlli e sanzioni;

considerando che, in una prospettiva orizzontale di lotta contro le frodi, la Commissione ha presentato, in data 7 luglio 1994, una proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (1); che, quando il Consiglio avrà adottato tale regolamento, il quadro giuridico comune ivi previsto per tutti i settori delle politiche comunitarie si applicherà anche ai provvedimenti istituiti dal presente regolamento; che, nell'attesa, è opportuno disporre che le modalità d'applicazione del presente regolamento possano provvisoriamente comprendere regole analoghe, specie per quanto riguarda la definizione delle irregolarità in causa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dispositivo comunitario volto a identificare e far conoscere quanto prima a tutte le competenti autorità degli Stati membri ed ai servizi della Commissione gli operatori che, in base a precedenti esperienze, presentano un rischio di inaffidabilità quanto alla corretta esecuzione dei loro obblighi relativamente alle gare, restituzioni all'esportazione e vendite a prezzo ridotto di prodotti d'intervento, finanziate dal FEAOG-garanzia.

2. Ai sensi del presente regolamento, per «operatori che presentano un rischio di inaffidabilità» si intendono gli operatori che, in qualità di persone fisiche o giuridiche:

a) secondo quanto risulta da una decisione definitiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria hanno commesso, deliberatamente o per negligenza grave, un'irregolarità rispetto alle pertinenti disposizioni comunitarie ed hanno indebitamente beneficiato o tentato di beneficiare di un vantaggio finanziario, e

b) hanno in proposito formato oggetto, in base a fatti concreti, di un primo verbale amministrativo o giudiziario da parte di autorità competenti dello Stato membro.

3. Fino all'entrata in vigore di disposizioni orizzontali che definiscano l'irregolarità, ai comportamenti di cui al paragrafo 2, lettera a), si applicano le modalità indicate all'articolo 5.

Articolo 2

1. Le procedure di identificazione e di notifica sono avviate su iniziativa dello Stato membro in cui si è manifestato il rischio di inaffidabilità dell'operatore.

2. Qualora uno Stato membro venga meno all'obbligo che gli incombe in virtù del paragrafo 1, le procedure di identificazione e di notifica sono avviate dalla Commissione.

Articolo 3

1. Nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri prendono i seguenti provvedimenti:

a) intensificazione dei controlli su tutte le operazioni condotte dall'operatore,

e/o

b) sospensione del pagamento degli importi per operazioni in corso da stabilirsi e, se del caso, sospensione dello svincolo della cauzione costituita per tali operazioni, fino all'accertamento amministrativo di un'irregolarità o dell'assenza d'irregolarità,

e/o

c) esclusione dell'operatore per un periodo e per operazioni da stabilirsi.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono decisi dalle competenti autorità dello Stato membro in base a criteri fissati secondo la procedura di cui all'articolo 5, tenendo debitamente conto del rischio che lo stesso operatore commetta nuove irregolarità. Tali provvedimenti sono adottati dopo l'espletamento delle eventuali formalità ad essi relative, previste dalle legislazioni degli Stati membri.

2. Agli operatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano unicamente i provvedimenti previsti al paragrafo 1, lettere a) e b).

3. Qualora proceda essa stessa, in caso di gara, alle aggiudicazioni, la Commissione adotta o propone allo Stato membro, a seconda dei casi, uno o più d'uno dei provvedimenti previsti al paragrafo 1.

Articolo 4

1. I provvedimenti di cui all'articolo 3 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi, conformemente alle disposizioni legislative dello Stato membro:

a) audizione preventiva e diritto d'appello dell'operatore in questione per ciò che riguarda i provvedimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) ed eventualmente lettera b);

b) proporzionalità tra l'irregolarità commessa o presunta e l'applicazione di uno dei provvedimenti previsti all'articolo 3, paragrafo 1, nel quadro di disposizioni da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 5;

c) non discriminazione tra gli operatori.

2. Gli Stati membri e la Commissione prendono i necessari provvedimenti di sicurezza affinché sia garantito il carattere riservato delle informazioni scambiate.

Tali informazioni non possono, in particolare, essere comunicate a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni comunitarie, sono autorizzate a conoscerle in virtù delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che le ha comunicate abbia dato il suo esplicito consenso.

Le informazioni comunicate o acquisite ai sensi del presente regolamento, sotto qualsiasi forma, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa ad informazioni dello stesso genere dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni che si applicano alle istituzioni comunitarie.

Inoltre, esse non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che le autorità che le hanno fornite non lo abbiano espressamente consentito e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità che le ha ricevute non si oppongano a tale comunicazione o utilizzazione.

Per quanto concerne la protezione dei dati, si applicano le disposizioni previste a tal fine nella regolamentazione relativa alla reciproca assistenza in materia doganale e agricola.

3. Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione, negli Stati membri, delle vigenti norme di procedura penale o di cooperazione giudiziaria tra Stati membri in materia penale. Esse non ostano all'utilizzazione, nell'ambito di azioni giudiziarie o di procedimenti successivamente avviati per mancata ottemperanza alla normativa agricola, delle informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento; in quest'ultimo caso, le competenti autorità dello Stato membro che ha fornito le suddette informazioni sono informate di tale utilizzazione.

Tuttavia, gli Stati membri adottano le misure amministrative necessarie per far sì che le disposizioni del comma precedente siano applicate in modo da non ostacolare l'efficace applicazione del presente regolamento per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

Qualora le disposizioni nazionali prevedano il segreto dell'istruzione, la comunicazione delle informazioni prevista dal presente regolamento è subordinata all'autorizzazione della competente autorità giudiziaria; l'autorità amministrativa competente agisce con sollecitudine al fine di ottenere tale autorizzazione.

Articolo 5

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 e riguardano, tra l'altro:

- le comunicazioni che devono essere effettuate dagli Stati membri;

- la natura dei legami esistenti tra varie persone fisiche o giuridiche che possono indurre a considerarle come operatori ai sensi del presente regolamento;

- la determinazione delle irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a);

- le condizioni alle quali gli operatori possono evitare la sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), mediante il deposito di una garanzia.

Articolo 6

L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento è complementare all'applicazione delle disposizioni specifiche adottate nel quadro della politica agraria comune.

Articolo 7

Entro il . . . (2 anni dall'entrata in vigore), la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione in merito alla messa in atto del presente regolamento e, sulla scorta dell'esperienza acquisita, proporrà le modifiche che si dovranno eventualmente apportare al dispositivo istituito dal presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU n. C 151 del 2. 6. 1994, pag. 13.

(2) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(3) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11.

(1) GU n. C 216 del 6. 8. 1994, pag. 11.