51995PC0167

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO concernente regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi /* COM/95/167DEF - SYN 95/0106 */

Gazzetta ufficiale n. C 164 del 30/06/1995 pag. 0009


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi (95/C 164/06) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(95) 167 def. - 95/0106(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 10 maggio 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta, tra l'altro, l'introduzione di regole comuni applicabili all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci e di persone per via navigabile sul territorio della Comunità; che tali regole devono essere stabilite in modo da contribuire al completamento del mercato interno dei trasporti;

considerando che tale regime uniforme di accesso al mercato comprende anche l'introduzione della libera prestazione di servizi tramite l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi basata sulla nazionalità o sul fatto che questi sia stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel quale deve essere fornita la prestazione;

considerando che in seguito all'adesione di nuovi Stati membri esistono regimi divergenti tra Stati membri per il traffico internazionale e il transito per via navigabile in ragione di accordi bilaterali conclusi tra alcuni Stati membri e un nuovo Stato aderente; che, di conseguenza, è necessario stabilire regole comuni per assicurare il buon funzionamento del mercato interno dei trasporti e più in particolare per evitare distorsioni della concorrenza e perturbazioni nell'organizzazione del mercato in questione;

considerando che tale azione è di esclusiva competenza della Comunità e che l'obiettivo ricercato potrà essera raggiunto solamente con la fissazione di norme uniformi ed obbligatorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai trasporti di merci o di persone per via navigabile per i viaggi effettuati tra Stati membri e in transito attraverso questi.

Articolo 2

Qualsiasi vettore di merci o di persone per via navigabile è ammesso ad effettuare le operazioni di trasporto di cui all'articolo 1, senza discriminazioni motivate dalla sua nazionalità e dal suo luogo di stabilimento, a condizione che:

- sia stabilito in uno Stato membro in conformità della legislazione di quest'ultimo;

- vi sia abilitato a effettuare trasporti internazionali di merci o di persone per via navigabile;

e

- utilizzi per tali operazioni di trasporto battelli immatricolati in uno Stato membro oppure, in mancanza di immatricolazione, coperti da un'attestazione di appartenenza alla flotta di uno Stato membro.

Articolo 3

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano i diritti esistenti per i trasportatori dei paesi terzi a titolo della convenzione modificata sulla navigazione del Reno (convenzione di Mannheim), della convenzione sulla navigazione del Danubio (convenzione di Belgrado), né i diritti che derivano da obblighi internazionali della Comunità europea, e segnatamente quelli derivanti da accordi di associazione, o di partenariato e di cooperazione conclusi con paesi associati o paesi terzi dell'Europa centrale e orientale.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.