Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida /* COM/95/166 DEF - SYN 95/0109 */
Gazzetta ufficiale n. C 021 del 25/01/1996 pag. 0004
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida (96/C 21/04) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(95) 166 def. - 95/0109(SYN) (Presentata dalla Commissione l'11 maggio 1995) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, vista la proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/72/CE (2) dispone che le patenti di guida nazionali siano rilasciate secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I; considerando che è opportuno introdurre un'alternativa al modello di patente di guida che consenta l'utilizzazione di tecniche di gestione moderne, una maggiore flessibilità d'impiego, un aumento della sicurezza e una riduzione del rischio di contraffazioni; considerando che nella progettazione del nuovo modello di patente di guida si dovrebbe prevedere uno spazio per l'eventuale introduzione di un microprocessore; considerando che, per garantire la compatibilità e l'interoperabilità in tutta l'Unione europea, è opportuno definire specificazioni e norme comuni prima che i suddetti microprocessori vengano introdotti separatamente da ciascuno Stato membro; considerando che in questo contesto si dovrebbe tener conto della futura introduzione di una scheda del conducente per i conducenti professionisti, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (3); considerando che, per quanto riguarda le specificazioni tecniche del modello di patente di guida, la presente direttiva si basa sul nuovo approccio in materia di armonizzazione tecnica, poiché stabilisce l'ambito generale delle specificazioni, lasciando alle procedure di normalizzazione industriale il compito di disciplinarne le disposizioni specifiche, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 91/439/CEE è modificata come segue: 1) All'articolo 1, paragrafo 1 ed all'articolo 2, paragrafo 3, sono aggiunte le parole «o I bis» dopo le parole «allegato I». 2) È aggiunto un nuovo allegato, l'allegato I bis, conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano, previa consultazione con la Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per l'applicazione della presente direttiva a decorrere dal 1° luglio 1996. 2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità relative al riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) GU n. L 237 del 24. 8. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 86. (3) GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 8. ALLEGATO «Allegato I bis DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA (Alternativo al modello dell'allegato I) 1. Il modello comunitario di patente di guida deve possedere le seguenti caratteristiche: - le caratteristiche fisiche della scheda sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1; - le dimensioni e la posizione dei contatti sono conformi alla norma ISO 7816-2; - i segnali elettronici e i protocolli di trasmissione sono conformi alla norma ISO 7816-3; - i comandi di scambio tra industrie sono conformi alla norma ISO 7816-4 (ancora a livello di progetto). I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373. 2. La patente si compone di due facciate: La pagina 1 contiene: a) la dicitura "patente di guida" stampata in grassetto nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente; b) la menzione del nome dello Stato membro che rilascia la patente (facoltativa); c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, stampata in negativo in un rettangolo blu circondato da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata sono stampate nel modo seguente: 1. cognome del titolare, 2. nome del titolare, 3. data e luogo di nascita del titolare, 4a. data di rilascio della patente, 4b. data di scadenza della validità amministrativa della patente, 4c. designazione dell'autorità competente che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda pagina), 5. numero della patente, 6. fotografia del titolare, 7. firma del titolare, (8.) residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa), 9. le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate); e) la dicitura "modello delle Comunità europee" nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue delle Comunità europee, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente. Permisio de Conducción Koerekort Fuehrerschein ¶aeaaéá ÏaeÞãçóçò Driving Licence Ajokortti Permis de Conduire Ceadúnas Tiomána Patente di guida Rijbewijs Carta de Condução Koerkort; f) colori di riferimento: - blu: blu pantone riflesso C, - giallo: giallo pantone n. 2. Previa consultazione con la Commissione, possono essere aggiunti colori e/o dispositivi di sicurezza supplementari. La pagina 2 contiene: a) 9. le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate); 10. data del primo rilascio per ciascuna categoria o sottocategoria (questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o scambio); 11. data di scadenza della validità per ciascuna categoria o sottocategoria; 12. le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna categoria o sottocategoria interessata. I codici sono stabiliti nel modo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Se un codice si applica a tutte le categorie o sottocategorie rilasciate, può essere stampato sotto le colonne 9, 10 e 11. b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulla pagina 1 della patente (almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12). Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti: danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, redige una versione bilingue della patente usando una delle lingue succitate, senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente allegato. c) Un microprocessore (facoltativo). Oltre alle disposizioni previste al paragrafo 1 del presente allegato, le specificazioni relative al microprocessore saranno precisate in futuro. d) Previa consultazione con la Commissione, possono essere aggiunti colori o marcature (come il codice a barre, simboli nazionali, elementi di sicurezza, ecc.), senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente allegato. 3. Disposizioni particolari a) La validità amministrativa del modello di patente di guida di cui al presente allegato sarà limitata ad un massimo di 10 anni. b) Se la scheda di patente di guida è munita di un microprocessore, il titolare ha accesso alle informazioni in esso memorizzate. MODELLO COMUNITARIO DI PATENTE DI GUIDA >RIFERIMENTO A UN FILM> ESEMPIO DI PATENTE DI GUIDA SECONDO IL MODELLO COMUNITARIO: PATENTE BELGA (A titolo indicativo) >RIFERIMENTO A UN FILM> »