51995PC0107(02)

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 93/38/CEE del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni /* COM/95/107DEF - COD 95/0080 */

Gazzetta ufficiale n. C 138 del 03/06/1995 pag. 0049


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (95/C 138/02) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(95) 107 def. - 95/0080(COD)

(Presentata dalla Commissione il 27 aprile 1995) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 67, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando in conformità della procedura fissata dall'articolo 189 B del Trattato,

considerando che, con la decisione 94/800/CE relativa alla conclusione degli accordi multilaterali a seguito dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round (1), il Consiglio ha fra l'altro approvato per conto dell'Unione europea l'accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato «l'accordo», al fine di stabilire un quadro internazionale equilibrato in materia di diritti e obblighi connessi con l'aggiudicazione degli appalti pubblici, nell'intento di liberalizzare ed espandere il commercio mondiale;

considerando che la direttiva 93/38/CEE coordina le procedure nazionali di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, al fine di attuare condizioni di leale concorrenza per tali appalti in tutti gli Stati membri;

considerando che, alla luce dei diritti e degli impegni internazionali che incombono all'Unione a seguito dell'accettazione dell'accordo, le disposizioni da applicare agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari sono quelle definite dall'accordo;

considerando che certe disposizioni dell'accordo istituiscono per i candidati e per gli offerenti condizioni più favorevoli di quelle fissate dalla direttiva 93/38/CEE;

considerando che, quando gli appalti sono aggiudicati da enti aggiudicatori ai sensi dell'accordo, le opportunità d'accesso agli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi garantite in forza del trattato alle imprese ed ai prodotti degli Stati membri devono essere almeno altrettanto favorevoli delle condizioni d'accesso agli appalti pubblici all'interno dell'Unione previste, secondo le disposizioni dell'accordo, in favore delle imprese e dei prodotti dei paesi terzi firmatari dell'accordo stesso;

considerando che è pertanto necessario adattare e integrare le disposizioni della direttiva 93/38/CEE;

considerando che per garantire un'effettiva apertura dei mercati e un'equa applicazione delle norme relative agli appalti in questi settori continua ad essere valida l'esigenza di identificare le entità interessate con criteri diversi dal riferimento alla loro qualificazione giuridica;

considerando che l'estensione ai paesi terzi del beneficio delle disposizioni della direttiva 93/38/CEE del Consiglio va accordata in modo tale da assicurare la parità di trattamento fra entità pubbliche e private;

considerando che occorre garantire che sia lasciato del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri (art. 222 del trattato);

considerando che l'applicazione della direttiva va semplificata e che va salvaguardato l'equilibrio raggiunto nella vigente legislazione comunitaria in materia di appalti pubblici in questi settori;

considerando che è pertanto necessario estendere l'applicabilità delle modifiche della direttiva a tutti gli enti aggiudicatori e ai settori che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 93/38/CEE;

considerando che l'apertura degli appalti nei settori che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva potrebbe avere effetti negativi sull'economia del Regno di Spagna; che le economie della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese dovranno sostenere un impegno ancora maggiore per l'adattamento; che è opportuno che tali Stati membri beneficino di periodi supplementari adeguati per il recepimento della presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, è modificata come segue:

1. Il testo dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, è sostituito dal testo seguente:

«1. La presente direttiva si applica agli appalti aggiudicati dagli enti che svolgono una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a:

a) 600 000 ECU nel caso degli appalti di forniture e di servizi;

b) 5 000 000 di ECU nel caso degli appalti di lavori.

2. La presente direttiva si applica agli appalti aggiudicati dagli enti che svolgono una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore:

a) al controvalore in ecu di 400 000 DSP per gli appalti di forniture e di servizi;

b) al controvalore in ecu di 5 000 000 DSP per gli appalti di lavori.

3. Ai fini del calcolo dell'importo stimato di un appalto di servizi l'ente aggiudicatore si basa sulla remunerazione complessiva del prestatore di servizi, tenendo conto degli elementi di cui ai paragrafi da 4 a 14.»

2. Il testo dell'articolo 14, paragrafi 10 e 11, è sostituito dal testo seguente:

«11. Il calcolo del valore di un appalto di lavori ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 o 2 deve essere basato sul valore totale dell'opera. Si intende per opera il risultato di un complesso di lavori di edilizia o di genio civile destinato a soddisfare di per sé una funzione economica e tecnica. Quando, in particolare, una fornitura, un'opera o un servizio sono suddivisi in più lotti, il valore di ogni lotto deve essere preso in considerazione per la stima del valore indicato al paragrafo 1 o 2. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore al valore indicato al paragrafo 1 o 2, le disposizioni del paragrafo in questione si applicano a tutti i lotti. Tuttavia, nel caso di appalti di lavori, gli enti aggiudicatori possono derogare al paragrafo 1 o 2 per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA non superi 1 milione di ECU, purché l'importo cumulato di questi lotti non superi il 20 % del valore complessivo dei lotti.

12. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 o 2, gli enti aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti di lavori i valori di tutte le forniture o di tutti i servizi necessari all'esecuzione dei lavori che essi mettono a disposizione dell'imprenditore.»

3. Gli attuali paragrafi da 3 a 9, 12 e 13 dell'articolo 14 ricevono una nuova numerazione e diventano rispettivamente paragrafi da 4 a 10, 13 e 14.

4. All'articolo 14 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«15. Il controvalore in moneta nazionale delle soglie specificate ai paragrafi 1 e 2 è soggetto, in linea di principio, a revisione ogni due anni, con effetto alla data prevista dalla direttiva 93/36/CEE per le soglie relative agli appalti di forniture e di servizi e alla data prevista dalla direttiva 93/37/CEE per le soglie relative agli appalti di lavori. Il calcolo di tale controvalore si basa sulla media dei valori giornalieri delle monete in questione, espressi in ecu, sull'arco di 24 mesi avente termine l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione con decorrenza dal 1o gennaio. Tali controvalori sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee all'inizio di novembre.»

16. Le soglie dell'accordo GATT espresse in ecu sono soggette, in linea di principio, a revisione ogni due anni a decorrere dal 1o gennaio 1996. Il calcolo di tali valori si basa sul valore giornaliero medio dell'ecu espresso in DSP, sull'arco di 24 mesi avente termine l'ultimo giorno del mese di agosto che precede la revisione con decorrenza dal 1o gennaio. Tali controvalori sono pubblicati conformemente al paragrafo 15.

17. Il metodo di calcolo fissato ai paragrafi 15 e 16 viene esaminato a norma delle disposizioni contenute nella direttiva 93/36/CEE.»

5. All'articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo 9:

«9. Gli enti aggiudicatori non sollecitano né accettano, nel caso in cui ciò abbia l'effetto di precludere la concorrenza, pareri che potrebbero essere usati nella preparazione di specifiche per un determinato appalto da chiunque possa aver interesse commerciale all'appalto stesso.»

6. Il testo dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera f) è sostituito dal testo seguente:

«f) per i lavori o servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso e che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari per l'esecuzione dell'appalto, a condizione che siano attribuiti all'imprenditore o prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale:

- quando tali lavori o servizi complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per gli enti aggiudicatori,

- oppure quando tali lavori o servizi complementari, benché separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

tuttavia l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori o servizi complementari non deve superare il 50 % dell'importo dell'appalto principale.»

7. Il testo dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«c) gli enti aggiudicatori invitano succesivamente tutti i candidati a confermare il loro interesse sulla base delle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione, prima di dare inizio alla selezione degli offerenti o dei partecipanti ad un negoziato. Tali informazioni devono essere almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle richieste dall'allegato XII B o dall'allegato XII C.»

8. Il testo dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

«b) nel caso di appalti di lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti che gli enti aggiudicatori intendono assegnare e i cui valori stimati siano pari o superiori:

- alla soglia fissata nell'articolo 14, paragrafo 1, per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti che svolgono una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) o - alla soglia fissata nell'articolo 14, paragrafo 2, per gli appalti destinati ad essere aggiudicati da enti aggiudicatori che svolgono una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b), e c).»9. Il testo dell'articolo 22, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Quando l'avviso periodico viene utilizzato come mezzo di indizione di gara in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), esso deve essere pubblicato al massimo 12 mesi prima della data di spedizione dell'invito di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c). L'ente aggiudicatore rispetta altresì i termini previsti all'articolo 26, paragrafo 2 o 3.»

10. Il testo dell'articolo 23, paragrafi 1 e 2, è sostituito dal testo seguente:

«1. Il presente articolo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore:

- al valore di cui all'articolo 14, paragrafo 1, per gli enti che svolgono una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), o - al valore di cui all'articolo 14, paragrafo 2, per gli enti aggiudicatori che svolgono una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c).

2. Il presente articolo si applica in tutti i casi di concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti sia pari o superiore alla soglia fissata dall'articolo 14, paragrafo 2, per quanto riguarda i concorsi indetti dagli enti che esercitano una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e a 600 000 ECU per quanto concerne i concorsi indetti dagli enti che esercitano una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d).»

11. Il testo dell'articolo 26, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte è stabilito dagli enti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a 52 giorni dalla data di spedizione del bando di gara. Questo termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 36 giorni se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, a condizione che tale avviso contenga, oltre alle informazioni richieste nella parte I dell'allegato XIV, anche quelle richieste negli avvisi redatti conformemente all'allegato XII A, almeno nella misura in cui tali informazioni risultano disponibili all'atto della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 22, paragrafo 1. Detto avviso deve inoltre essere stato pubblicato non meno di 40 giorni e non più di 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 21, paragrafo 1.»

12. Il testo dell'articolo 26, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione preventiva del bando di gara, il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione, in risposta ad un bando pubblicato in virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o ad un invito degli enti aggiudicatori in virtù dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), è di norma pari almeno a 37 giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando o dell'invito e comunque non inferiore al termine di pubblicazione previsto dall'articolo 25, paragrafo 3, più 10 giorni.

3. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione preventiva del bando di gara, il termine per la ricezione delle offerte non è inferiore a 40 giorni a decorrere dalla data dell'invito a presentare un'offerta. Tuttavia il termine in questione:

a) può essere ridotto di norma a 24 giorni, e in ogni caso non essere inferiore a 10 giorni, se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, a condizione che, oltre alle informazioni richieste nella parte 1 dell'allegato XIV, tale avviso contenga le informazioni richieste negli avvisi redatti conformemente all'allegato XII B o XII C, almeno nella misura in cui esse risultano disponibili all'atto della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 22, paragrafo 1. Tale avviso deve inoltre essere stato pubblicato non meno di 40 giorni e non più di 12 mesi prima della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 21, paragrafo 1; o b) può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, a condizione che tutti gli offerenti dispongano di un termine identico per la stesura e la presentazione delle offerte. Nei casi in cui non è possibile pervenire ad un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che di norma è almeno di 24 giorni e non può in ogni caso essere inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta; il tempo consentito deve essere sufficientemente lungo da tener conto in particolare dei fattori menzionati all'articolo 28, paragrafo 3.»

13. Il testo dell'articolo 28, paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibile. Quando sono fatte mediante telegramma, telex, telefax, telefono, o qualsiasi mezzo elettronico, le domande di partecipazione devono, tranne nel caso della posta elettronica, essere confermate per lettera spedita prima della scadenza del termine di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»

14. All'articolo 28 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

«6. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Nei casi in cui sono consentite le offerte per telex, telegramma, telefax o mediante qualsiasi mezzo elettronico, l'offerta così presentata deve includere tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione; nelle procedure aperte o ristrette queste devono includere in particolare il prezzo definitivo proposto dall'offerente e una dichiarazione nella quale l'offerente accetta tutti i termini, le condizioni e le disposizioni contenute nell'invito a presentare l'offerta. Le offerte presentate per questa via devono essere confermate, tranne nel caso della posta elettronica, con lettera spedita prima della scadenza del termine di cui all'articolo 26, paragrafo 1 o dell'articolo 26, paragrafo 3. Non è consentito presentare offerte per telefono.»

15. Il testo dell'articolo 30, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, stabilire e gestire un sistema di qualificazione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi. Gli enti aggiudicatori che stabiliscono o gestiscono un sistema di qualificazione fanno in modo che i fornitori, imprenditori e prestatori di servizi possano richiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.»

16. Il testo dell'articolo 35, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. L'articolo 34, paragrafo 1, non è applicabile quando uno Stato membro si fonda su altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti, nell'ambito di una normativa vigente al momento dell'adozione della presente direttiva e intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza, a condizione che detta normativa sia compatibile con il trattato.»

17. L'articolo 38 è soppresso.

18. L'articolo 41 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 41 1. Entro 15 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta, l'ente aggiudicatore comunica a qualsiasi candidato od offerente eliminato, che ne faccia richiesta per iscritto, le ragioni del rifiuto della sua domanda od offerta e, nel caso di un'offerta, le caratteristiche e i vantaggi presentati dall'offerta vincente nonché il nome dell'offerente prescelto.

Tuttavia gli enti aggiudicatori possono decidere di non divulgare talune delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, relative all'aggiudicazione dell'appalto, nei casi in cui la divulgazione di tali informazioni sia d'ostacolo all'applicazione della legge, o altrimenti contraria all'interesse pubblico, o tale da recare pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private, o possa nuocere ad un'equa concorrenza tra fornitori, imprenditori o prestatori di servizi.

2. L'ente aggiudicatore informa i candidati od offerenti che ne facciano richiesta per iscritto circa i motivi per i quali abbia deciso di non aggiudicare un appalto per il quale è stato fatto in precedenza appello alla concorrenza, o di ricominciare la procedura. L'ente aggiudicatore informa inoltre di tale decisione l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

3. In merito ad ogni appalto, gli enti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:

a) la qualificazione e la selezione dell imprese, dei fornitori o prestatori di servizi e l'aggiudicazione degli appalti;

b) il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche europee conformemente all'articolo 18, paragrafo 6;

c) il ricorso a procedure senza concorrenza preliminare conformemente all'articolo 20, paragrafo 2;

d) la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV in virtù delle deroghe previste dal titolo 1.

4. Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché durante questo periodo l'ente aggiudicatore possa fornire le informazioni necessarie alla Commissione, dietro richiesta di quest'ultima.»

19. Nell'articolo 42 è inserito il seguente paragrafo:

«2. Per le attività cui si riferiscono gli allegati I, II, VII, VIII e IX, gli Stati membri, conformemente alle disposizioni da definire nel quadro della procedura di cui all'articolo 40, paragrafi da 4 a 8, provvedono a che, per la prima volta entro il 31 ottobre 1997 al più tardi e successivamente entro il 31 ottobre di ogni anno, la Commissione riceva una relazione statistica in merito agli appalti aggiudicati nell'anno precedente. Questa relazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) il valore stimato degli appalti aggiudicati al di sopra delle soglie previste dall'articolo 14, paragrafo 2, ripartiti per categoria di attività e categorie di lavori, prodotti e servizi;

b) il valore totale degli appalti aggiudicati al di sopra delle soglie previste dall'articolo 14, paragrafo 2, ripartiti per categoria di attività, in ciascuno dei casi previsti dall'articolo 20, paragrafo 2;

c) dati, ripartiti per categoria di attività, sul valore totale degli appalti aggiudicati nel quadro delle deroghe all'accordo GATT; e d) ogni altra informazione, da determinare secondo la procedura dell'articolo 40, paragrafi da 4 a 8, che risulti necessaria a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dall'accordo GATT, in particolare per quanto riguarda le statistiche sul paese d'origine dei prodotti e servizi.

Le informazioni statistiche richieste a norma della presente disposizione non includono informazioni su appalti aventi ad oggetto i serviszi elencati nella categoria 8 dell'allegato XVI A o nell'allegato XVI B.»

20. L'attuale paragrafo 2 dell'articolo 42 assume la nuova numerazione di paragrafo 3.

21. È inserito l'articolo 42 bis con il testo seguente:

«Articolo 42 bis Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle da loro concesse ai paesi terzi in applicazione dell'accordo GATT. A tal fine gli Stati membri si consultano nell'ambito del Comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare ai sensi dell'accordo.»

22. Gli allegati XII, XIII, XIV e XV alla direttiva 93/38/CEE sono sostituiti dall'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva e le applicano al più tardi il 1o gennaio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Tuttavia, il Regno di Spagna può disporre che le misure di cui al paragrafo 1 siano applicabili solo a decorrere dal 1o gennaio 1997 e la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese possono disporre che le misure di cui al paragrafo 1 siano applicabili solo a decorrere dal 1o gennaio 1998.

Articolo 3

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui all'articolo 2, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno, che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, unitamente ad una tabella di correlazione tra la presente direttiva e le misure nazionali adottate.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO XII

A. PROCEDURE APERTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.

2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro). Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).

Precisare all'occorrenza se si tratta di offerte a fini di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto, o più di una fra queste alternative.

3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.

4. Per le forniture e i lavori:

a)- Natura e quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima del calendario per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti ricorrenti o, che potrebbero essere ripetuti, - cfr. art. 14, par. 8 - indicare anche, se possibile, una stima del calendario dei successivi bandi di gara per i prodotti oggetto dell'appalto, o - natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.

b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse. Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.

5. Per i servizi:

a) Natura e quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima del calendario per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti ricorrenti o, che potrebbero essere ripetuti, - cfr. art. 14, par. 8 - indicare anche, se possibile, una stima del calendario dei successivi bandi di gara per i servizi oggetto dell'appalto.

b) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.

c) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.

d) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio.

e) Eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Autorizzazione a presentare varianti.

7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6.

8. Termine per l'inizio, la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi.

9.a) Nome e indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri ed i documenti complementari.

b) Se applicabile, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere tali documenti.

10.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte.

b) Indirizzo al quale devono essere inoltrate le offerte.

c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte.

11.a) Se applicabile, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.

b) Data, ora e luogo di tale apertura.

12. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

14. Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori, imprenditori o prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.

15. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore, l'imprenditore o il prestatore di servizi aggiudicatario deve assolvere.

16. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.

17. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e loro classificazione per ordine di importanza. I criteri diversi dal prezzo più basso vanno indicati se non figurano nei capitolati d'oneri.

18. Altre informazioni.

19. Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.

20. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.

21. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

B. PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.

2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro). Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).

Precisare all'occorrenza se si tratta di offerte a fini di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto, o più di una fra queste alternative.

3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.

4. Per le forniture e i lavori:

a)- Natura e quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima del calendario per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti ricorrenti o, che potrebbero essere ripetuti, - cfr. art. 14, par. 8 - indicare anche, se possibile, una stima del calendario dei successivi bandi di gara per i prodotti oggetto dell'appalto, o - natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.

b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse. Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.

5. Per i servizi:

a) Natura e quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima del calendario per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti ricorrenti o, che potrebbero essere ripetuti, - cfr. art. 14, par. 8 - indicare anche, se possibile, una stima del calendario dei successivi bandi di gara per i servizi oggetto dell'appalto.

b) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.

c) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.

d) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio.

e) Eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Autorizzazione a presentare varianti.

7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6.

8. Termine per l'inizio, la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi.

9. Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori o imprenditori o prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.

10.a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione.

c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.

11. Termine entro il quale saranno spediti gli inviti a presentare offerte.

12. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

14. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere.

15. Criteri di aggiudicazione dell'appalto, se figurano nell'invito a presentare offerte.

16. Altre informazioni.

17. Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.

18. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.

19. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

C. PROCEDURE NEGOZIATE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.

2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro). Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).

Precisare all'occorrenza se si tratta di offerte a fini di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto, o più di una fra queste alternative.

3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.

4. Per le forniture e i lavori:

a)- Natura e quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima del calendario per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti ricorrenti, o che potrebbero essere ripetuti, - cfr. art. 14, par. 8 - indicare anche, se possibile, una stima del calendario dei successivi bandi di gara per i prodotti oggetto dell'appalto, o - natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.

b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse. Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.

5. Per i servizi:

a) Natura e quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima del calendario per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti ricorrenti, o che potrebbero essere ripetuti, - cfr. art. 14, par. 8 - indicare anche, se possibile, una stima del calendario dei successivi bandi di gara per i servizi oggetto dell'appalto.

b) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.

c) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.

d) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio.

e) Eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Autorizzazione a presentare varianti.

7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6.

8. Termine per l'inizio, la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi.

9. Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori o imprenditori o prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.

10.a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione.

c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.

11. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

12. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

13. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere.

14. Criteri di aggiudicazione dell'appalto, nel caso in cui non siano menzionati nell'invito a presentare offerte o nel capitolato d'oneri.

15. Se applicabile, i nomi e gli indirizzi dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi già selezionati dall'ente aggiudicatore.

16. Se applicabile, la data o le date di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

17. Altre informazioni.

18. Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.

19. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.

20. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

ALLEGATO XIII

AVVISO RELATIVO ALL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

I. AVVISI NON UTILIZZATI COME MEZZO D'INDIZIONE DI GARA

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.

2. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori o categorie degli stessi da aggiudicare tramite questo sistema).

3. Condizioni che i fornitori, imprenditori e prestatori di servizi devono soddisfare per la qualificazione a norma del sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Nei casi in cui la descrizione di tali condizioni e metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti disponibili per i fornitori, imprenditori e prestatori di servizi interessati, è sufficiente una sintesi delle principali condizioni e dei principali metodi e un riferimento a tali documenti.

4. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e documentazione, ad esempio i documenti di cui al punto 3, relative al sistema di qualificazione (se diverso dall'indirizzo di cui al punto 1).

5. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.

6.a) Data stimata dell'inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti (se tale data è nota).

b) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegato (se noto).

7. Data di spedizione dell'avviso da parte degli enti aggiudicatori.

8. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

II. AVVISI UTILIZZATI COME MEZZO D'INDIZIONE DI GARA

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.

2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; specificare all'occorrenza se si prevedono uno o più accordi quadro). Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).

Precisare eventualmente se si tratta di offerte a fini di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto, o più di una fra queste alternative.

3. Per le forniture e i lavori:

a)- Natura e quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima del calendario per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti ricorrenti, o che potrebbero essere ripetuti, - cfr. art. 14, par. 8 - indicare anche, se possibile, una stima del calendario dei successivi bandi di gara per i prodotti oggetto dell'appalto, o - natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.

b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse. Se, per gli appalti di lavori, l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, indicare l'ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.

4. Per i servizi:

a) Natura e quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima del calendario per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti ricorrenti, o che potrebbero essere ripetuti, - cfr. art. 14, par. 8 - indicare anche, se possibile, una stima del calendario dei successivi bandi di gara per i servizi oggetto dell'appalto.

b) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.

c) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.

d) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio.

e) Indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

5. Condizioni che i fornitori, imprenditori e prestatori di servizi devono soddisfare per la qualificazione a norma del sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Nei casi in cui la descrizione di tali condizioni e metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti disponibili per i fornitori, imprenditori e prestatori di servizi interessati, è sufficiente una sintesi delle principali condizioni e dei principali metodi e un riferimento a tali documenti.

6. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e documentazione, ad esempio i documenti di cui al punto 5, relative al sistema di qualificazione (se diverso dall'indirizzo di cui al punto 1).

7. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.

8.a) Data stimata dell'inizio della selezione dei candidati relativamente ad un appalto o appalti specifici (se tale data è nota).

b) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegato (se noto).

9. Data di spedizione dell'avviso da parte degli enti aggiudicatori.

10. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

ALLEGATO XIV

AVVISO INFORMATIVO PERIODICO

I. AVVISI NON UTILIZZATI COME MEZZO D'INDIZIONE DI GARA

A.Per gli appalti di forniture:

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore o del servizio presso il quale si possono ottenere informazioni complementari.

2. Natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire.

3.a) Data stimata dell'inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti (se tale data è nota).

b) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegato.

4. Altre informazioni.

5. Data di spedizione dell'avviso da parte degli enti aggiudicatori.

6. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

B.Per gli appalti di lavori:

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.

2.a) Luogo di esecuzione.

b) Natura e entità delle prestazioni, principali caratteristiche dell'opera o dei lotti relativi all'opera.

c) Stima del costo delle prestazioni previste.

3.a) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegato.

b) Data prevista per l'inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti.

c) Data prevista per l'inizio dei lavori.

d) Scadenzario previsto per l'esecuzione dei lavori.

4. Modalità di finanziamento dei lavori o di revisione dei prezzi.

5. Altre informazioni.

6. Data di spedizione dell'avviso da parte degli enti aggiudicatori.

7. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

C. Per gli appalti di servizi 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore o del servizio presso il quale si possono ottenere informazioni complementari.

2. Appalti complessivi che s'intende aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato XVI A.

3.a) Data prevista per l'inizio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti (se tale data è nota).

b) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegato.

4. Altre informazioni.

5. Data d'invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.

6. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

II. AVVISI UTILIZZATI COME MEZZO D'INDIZIONE DI GARA

Gli enti aggiudicatori devono fornire, nella misura in cui esse sono disponibili, le informazioni specificate ai punti seguenti, includendo in ogni caso le informazioni di cui ai punti 1, 2, 4 o 5 10 e 11 secondo la natura dell'appalto.

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.

2. Natura dell'appalto o degli appalti (forniture, lavori o servizi; specificare all'occorrenza se si prevedono uno o più accordi quadro). Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).

Precisare eventualmente se si tratta di offerte a fini di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto, o più di una fra queste alternative.

3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.

4. Per le forniture e i lavori:

a)- Natura e quantità dei prodotti da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima del calendario per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti ricorrenti, o che potrebbero essere ripetuti, - cfr. art. 14, par. 8 - indicare anche, se possibile, una stima del calendario dei successivi bandi di gara per i prodotti oggetto dell'appalto, o - natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.

b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse. Se, per gli appalti di lavori, l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, indicare l'ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

c) Per gli appalti di lavori:

informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.

5. Per i servizi:

a) Natura e quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima del calendario per l'esercizio di tali opzioni. Nel caso degli appalti ricorrenti, o che potrebbero essere ripetuti, - cfr. art. 14, par. 8 - indicare anche, se possibile, una stima del calendario dei successivi bandi di gara per i servizi oggetto dell'appalto.

b) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.

c) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.

d) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio.

e) Indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Autorizzazione a presentare varianti.

7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6.

8. Termine per l'inizio, la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi.

9. Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori o imprenditori o prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.

10. Indirizzo al quale le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse. Se diverso, anche l'indirizzo al quale vanno richiesti i documenti relativi all'appalto.

11. Tipo di procedura d'aggiudicazione che verrà impiegato (procedura ristretta o negoziata). Non saranno pubblicati ulteriori avvisi di appello alla concorrenza.

12.a) Termine ultimo per la ricezione delle richieste di partecipazione.

b) Indirizzo al quale esse devono essere inoltrate.

c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.

13. Eventuali cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

14. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

15. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere.

16. Criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non menzionati nell'invito a presentare offerte.

17. Altre informazioni.

18. Eventuale riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.

19. Data di spedizione dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.

20. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

ALLEGATO XV

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazetta ufficiale delle Comunità europee

1. Nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore.

2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi: indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).

3. Indicazione del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti.

4.a) Forma di indizione di gara (avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione, avviso informativo periodico, bando di gara).

b) Riferimento della pubblicazione dell'avviso o del bando nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

c) Nel caso di appalti aggiudicati senza indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell'articolo 20, paragrafo 2 o il riferimento all'articolo 16.

5. Procedura di aggiudicazione dell'appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).

6. Numero delle offerte ricevute.

7. Data di aggiudicazione dell'appalto.

8. Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunità effettuati in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera j).

9. Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi aggiudicatario (o degli aggiudicatari).

10. Indicare, se del caso, se il contratto è stato o potrebbe essere subappaltato.

11. Prezzo (o gamma dei prezzi) pagato(i).

12. Informazioni facoltative - valore e quota da concedere eventualmente in subappalto a terzi;

- criterio di aggiudicazione dell'appalto.

II. Informazioni non destinate ad essere pubblicate

13. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).

14. Valore di ciascun appalto aggiudicato.

15. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine CE o origine non comunitaria e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).

16. Si è fatto ricorso alle deroghe di cui all'articolo 18, paragrafo 6 all'uso delle specifiche europee? In caso affermativo, a quali? 17. Quale criterio di aggiudicazione è stato utilizzato? (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso, criteri autorizzati dall'articolo 35).

18. L'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante a norma dell'articolo 34, paragrafo 3? 19. Vi sono state offerte che non sono state accettate in quanto anormalmente basse, conformemente all'articolo 34, paragrafo 5? 20. Data di invio del presente avviso da parte dell'ente aggiudicatore.

21. Nel caso degli appalti che hanno per oggetto servizi figuranti nell'allegato XVI B, accordo dell'ente aggiudicatore per la pubblicazione dell'avviso (articolo 24, paragro 3).»