Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bielorussia /* COM/95/36DEF - CNS 95/0032 */
Gazzetta ufficiale n. C 082 del 04/04/1995 pag. 0006
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bielorussia (95/C 82/07) COM(95) 36 def. - 95/0032(CNS) (Presentata dalla Commissione il 17 febbraio 1995) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato monetario, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che la Bielorussia sta intraprendendo riforme politiche ed economiche fondamentali e sta intensificando gli sforzi per il consolidamento dell'economia di mercato; considerando che la Bielorussia, le Comunità europee e gli Stati membri di queste ultime hanno firmato un accordo di associazione e cooperazione che favorirà lo sviluppo di una piena cooperazione fra le parti; considerando che la Bielorussia ha concordato con il Fondo monetario internazionale (FMI), nel 1993, una prima serie di misure di stabilizzazione e di riforma sostenute dal ricorso alla Systemic Transformation Facility (STF) del FMI; che il Consiglio del FMI ha deciso l'erogazione della prima quota della STF nel 1993; che le autorità bielorusse hanno adottato, nell'autunno 1994, un ambizioso programma di stabilizzazione e di riforma strutturale; che il Consiglio del FMI ha approvato, nel gennaio 1995, l'erogazione della seconda quota della STF e che la Bielorussia e il FMI hanno raggiunto un accordo su un credito di stand-by a sostegno di tale programma; considerando che le autorità bielorusse hanno chiesto assistenza finanziaria agli organismi finanziari internazionali, all'Unione e ad altri donatori bilaterali; che, al di là della ristrutturazione del debito estero e del finanziamento che potrebbe essere fornito dal FMI e dalla Banca mondiale, resta da soddisfare un fabbisogno finanziario di circa 250 Mio di USD durante il periodo del programma; considerando che le autorità bielorusse si sono impegnate a provvedere completamente e tempestivamente al servizio delle obbligazioni finanziarie del paese verso la Comunità; considerando che la concessione alla Bielorussia di un prestito a lungo termine della Comunità è un provvedimento atto ad alleggerire i vincoli finanziari esterni che gravano sul paese e a sostenere gli obiettivi che il governo si prefigge di raggiungere con l'azione di riforma; considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione; considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235, DECIDE: Articolo 1 1. La Comunità concede alla Bielorussia un prestito a lungo termine per un importo massimo di 75 milioni di ECU in conto capitale, per una durata massima di 10 anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e rafforzare la situazione del paese sotto il profilo delle riserve. 2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità europea per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione della Bielorussia attraverso la concessione di un prestito alla medesima. 3. Il prestito erogato è gestito dalla Commissione, in stretta consultazione con il comitato monetario, secondo criteri conformi ai termini degli accordi conclusi tra il FMI e la Bielorussia. Articolo 2 1. Previa consultazione del comitato monetario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità bielorusse le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste ultime saranno compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3. 2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario e in stretto collegamento con il FMI, che la politica economica della Bielorussia sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte. Articolo 3 1. Il prestito è messo a disposizione della Bielorussia in due quote. La prima viene erogata dopo l'approvazione dell'accordo di stand-by da parte del Consiglio del FMI e subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1. 2. La seconda quota viene erogata subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sulla base dell'attuazione soddisfacente dell'accordo di stand-by e non prima di due trimestri dalla data di erogazione della prima quota. 3. I fondi versati alla Banca centrale della Bielorussia. Articolo 4 1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi non sono a carico della Comunità. 2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la Bielorussia decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà. 3. Su richiesta della Bielorussia, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni. 4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Bielorussia. 5. Il Comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Articolo 5 Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.