Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo al risanamento della produzione comunitaria di pesche e pesche noci /* COM/95/10DEF - CNS 95/0018 */
Gazzetta ufficiale n. C 085 del 07/04/1995 pag. 0002
Proposta di regolamento del Consiglio relativo al risanamento della produzione comunitaria di pesche e pesche noci (95/C 85/02) COM(95) 10 def. - 95/0018(CNS) (Presentata dalla Commissione il 20 marzo 1995) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che il mercato comunitario delle pesche noci è caratterizzato da un'offerta inadeguata alla domanda; che questa situazione determina, tra l'altro, ritiri cospicui; considerando che le misure di stabilizzazione del mercato non consentono, da sole, di ovviare a tale squilibrio, che è opportuno adottare in via straordinaria provvedimenti specifici per adeguare il potenziale produttivo agli sbocchi attuali e prevedibili della produzione comunitaria; considerando che questo obiettivo può essere conseguito istituendo, per la campagna 1995, premi all'estirpazione a favore dei produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione di pesche e pesche noci; considerando che dovrebbero beneficiare del premio esclusivamente gli agricoltori che coltivano i frutteti più produttivi, a condizione che si impegnino, per iscritto, a non procedere al reimpianto di peschi e peschi noci; che, essendo attualmente in corso un'azione di risanamento della produzione comunitaria di mele a norma del regolamento (CEE) n. 1020/90 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1890/94 (2), è opportuno estendere tali impegni alla produzione di mele diverse dalle mele da sidro; considerando che l'importo del premio unico deve essere stabilito tenendo conto sia del costo delle operazioni di estirpazione, sia della perdita di reddito subita dal produttore; considerando che il premio all'estirpazione mira al conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 39 del trattato; che è opportuno prevedere che tale misura sia finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel corso della campagna 1995 i produttori di pesche e pesche noci della Comunità beneficiano, su loro richiesta e alle condizioni definite nel presente regolamento, di un premio unico all'estirpazione dei frutteti destinati alla produzione di pesche e pesche noci. Articolo 2 1. La concessione del premio è subordinata all'impegno scritto del beneficiario di: a) estirpare o far estirpare tutto il suo frutteto in una sola volta; b) rinunciare, conformemente alle disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6 del presente regolamento, all'impianto di frutteti destinati alla produzione di pesche, pesche noci e mele diverse dalle mele da sidro. 2. Ai sensi del presente regolamento si intendono per frutteto tutte le parcelle dell'azienda investite a peschi o peschi noci da meno di 15 anni con una densità superiore a 300 alberi per ettaro. Articolo 3 L'importo del premio è fissato tenendo conto, in particolare, delle spese di estirpazione e della perdita di reddito subita dai produttori che hanno effettuato le operazioni di estirpazione. Articolo 4 Gli Stati membri si accertano che il beneficiario del premio osservi gli impegni di cui all'articolo 2. Essi adottano le misure complementari necessarie per garantire, in particolare, il rispetto delle disposizioni che disciplinano il premio e comunicano alla Commissione le misure adottate. Articolo 5 Le misure previste dal presente regolamento sono considerate interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (2). Esse sono finanziate dal FEAOG, sezione «garanzia». Articolo 6 L'importo del premio e le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative all'efficacia del regime, sono stabiliti conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2753/94 (4). Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamente è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 63. (2) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 41. (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (2) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (4) GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 3.