Risoluzione in merito al memorandum sulla parità di retribuzione per lavori di pari valore
Gazzetta ufficiale n. C 065 del 04/03/1996 pag. 0043
A4-0338/95 Risoluzione in merito al memorandum sulla parità di retribuzione per lavori di pari valore Il Parlamento europeo, - visto il memorandum della Commissione sulla parità di retribuzione per lavori di pari valore (COM(94)0006 - C4-0084/94), - visti l'articolo 119 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 6, paragrafo 3, dell'Accordo in materia di politica sociale allegato al trattato CE, - vista la direttiva 75/117/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, - visti il Libro bianco e il Libro verde della Commissione sulla politica sociale e l'occupazione, - visti il terzo programma d'azione a medio termine della Comunità per le pari opportunità e la proposta della Commissione relativa al quarto programma d'azione sulla parità di opportunità tra le donne e gli uomini (1996-2000), - viste le conclusioni del convegno svoltosi nel marzo 1992 sulla normativa concernente la parità di retribuzione, organizzato dalla commissione per i diritti della donna, nonché la sua proposta di approvare un memorandum sulla portata e la nozione di parità di retribuzione per lavori di pari valore, - viste le conclusioni dell'audizione della commissione per i diritti della donna del 21 e 22 marzo 1995, - visti la relazione della commissione per i diritti della donna e il parere della commissione per gli affari sociali e l'occupazione (A4-0338/95), A. considerando che in tutti gli Stati europei i tassi di attività femminili e i tassi occupazionali femminili sono aumentati in modo rilevante, B. considerando però che i mercati del lavoro presentano une segregazione occupazionale altrettanto rilevante, con una concentrazione di manodopera femminile nel settore terziario e nei settori dei servizi alle persone, C. considerando che la femminilizzazione di un settore o comunque un'alta concentrazione di manodopera femminile in un settore risulta essere uno dei motivi più importanti nella sperequazione tra salari, D. considerando che permane une rilevante segregazione professionale nonostante l'innalzamento del livello di istruzione delle donne, E. considerando che i cambiamenti strutturali del mercato del lavoro (lavori atipici, part-time, lavori a tempo determinato, lavoro a domicilio) possono essere causa di ulteriore segregazione professionale delle donne e incidere negativamente sulla parità di retribuzione, F. considerando che non solo la segregazione sul mercato del lavoro (e la femminilizzazione di determinati settori economici e/o professionali) è una delle principali cause del persistente scarto salariale tra uomini e donne ma che anche la ripartizione ineguale dei compiti familiari e del lavoro domestico tra uomini e donne incide sull'attività professionale delle donne e può essere considerata causa di segregazione professionale e di disparità salariale, G. considerando che la discriminazione salariale comporta altre discriminazioni, in particolare a livello di indennità di disoccupazione e pensionistico, H. considerando che i fenomeni migratori in atto toccano in maniera rilevante le donne, I. considerando i cambiamenti strutturali della famiglia, la crescita di famiglie unipersonali e monoparentali, J. considerando che, nonostante l'adozione di leggi di applicazione della summenzionata direttiva 75/117/CEE, si verifica ancora una crescita di differenziali salariali minimi tra uomini e donne, K. considerando altresì che i differenziali retributivi fra i sessi per lavori di pari valore sono solo una delle cause che determinano discriminazioni nel mercato del lavoro e che tali differenziali sono dovuti anche ad altre cause come la struttura del mercato locale del lavoro, la struttura della retribuzione e la mancanza di strutture sociali che consentano a donne e uomini di conciliare i compiti familiari con l'attività lavorativa, L. considerando che le riduzioni indiscriminate della spesa pubblica hanno ripercussioni negative, dirette e indirette, sull'occupazione femminile e sulla disponibilità di infrastrutture sociali, in particolare per la custodia dei bambini e l'assistenza agli anziani, M. considerando che tale situazione di ineguaglianza e l'effetto estremamente lento del Trattato, delle direttive e della giurisprudenza della Corte ai fini della riduzione delle disparità richiedono l'adozione di adeguate misure positive, 1. chiede che la Conferenza intergovernativa proponga una precisa riformulazione dell'articolo 119 del trattato CE sulla parità di retribuzione per lavori di pari valore, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia cui si fa riferimento nel memorandum; 2. valuta positivamente l'accordo raggiunto sui congedi parentali e chiede che il Consiglio, a conclusione dell'attuale procedura di consultazione che coinvolge la parti sociali, approvi rapidamente la proposta concernente i congedi parentali e i congedi per motivi familiari; invita gli Stati membri a recepire rapidamente l'accordo e a risolvere in tale contesto il problema del reddito; invita le parti sociali a intavolare al più presto negoziati sul tema dell'onere della prova, del lavoro atipico e del lavoro a tempo parziale, al fine di giungere a un accordo nell'ambito del Protocollo Sociale; chiede alla Commissione, qualora le parti sociali non dovessero giungere a un accordo, di - proporre in tempi brevi una direttiva quadro sul lavoro atipico, - proporre nuovamente una direttiva concernente l'inversione dell'onere della prova; 3. invita la Commissione a elaborare una proposta di direttiva concernente l'introduzione di azioni positive volte a eliminare le discriminazioni subite dalle donne; 4. giudica positivamente la pubblicazione da parte della Commissione del memorandum sulla parità di retribuzione per lavori di pari valore come strumento di avvio per una strategia più specifica; 5. invita la Commissione a valutare come aspetto prioritario l'impatto sulla parità salariale dell'insieme delle sue proposte riguardanti il mercato del lavoro sia dal lato dell'offerta che dal lato della domanda; 6. invita la Commissione a - fornire agli attori interessati un'informazione sistematica, diffusa e accessibile sulla giurisprudenza relativa al tema della discriminazione salariale, sull'analisi economica dell'evoluzione del mercato del lavoro e sull'evoluzione delle politiche comunitarie di attuazione della parità di retribuzione; - potenziare e adeguare gli strumenti già esistenti; - favorire un'adeguata formazione dei gruppi e delle parti interessate in materia di parità salariale; 7. chiede alla Commissione un maggiore utilizzo delle procedure per inadempienza previste all'articolo 169 del trattato CE; 8. invita la Commissione a organizzare progetti di consulenza legale e a fornire assistenza per «processi modello» negli Stati in cui si registra uno scarso ricorso all'azione giudiziaria; 9. invita la Commissione a trasmettergli il più presto possibile il progetto di codice di condotta sulla parità retributiva; 10. chiede che il codice favorisca a) un'analisi puntuale della struttura salariale al fine di individuare le discriminazioni basate sul sesso; b) apposite azioni per eliminare tali discriminazioni; c) misure che facilitino l'utilizzo dello stesso codice da parte delle parti sociali; 11. chiede alla Commissione, in particolare a Eurostat, in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica, di promuovere un sistema informativo omogeneo e comparabile per la rilevazione delle diverse cause che generano discriminazione salariale tra i sessi, disaggregati il più possibile a livello territoriale, settoriale e professionale fino a giungere alla costruzione di microdati, utilizzando tecniche di «survey» e «panel», e alla pubblicazione dei dati su base annuale; 12. si compiace con la Commissione per la prevista adozione di un regolamento relativo alle statistiche sulla struttura e la ripartizione dei salari e chiede che in tale regolamento sia rivolta particolare attenzione ai settori a maggiore concentrazione femminile, a partire dal settore pubblico; 13. chiede alla Commissione di studiare esempi di nuove forme creative di regolamentazione collettiva e innovatrice in materia di parità di retribuzione per lavori di pari valore (come nell'Ontario, in Canadà) e di valutare le possibilità di una loro applicazione nell'Unione europea; 14. chiede alla Commissione di realizzare, in collaborazione con esperti in fatto di valutazione delle funzioni e di parità di trattamento, uno studio sulle modalità di una valutazione non sessista delle funzioni e di organizzare una conferenza europea sul tema; 15. sollecita gli Stati membri ad applicare rapidamente la legislazione sulla parità di retribuzione per lavori di pari valore coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia e a prevedere procedure e sanzioni che ne garantiscano l'applicazione concreta; 16. invita gli Stati membri a stabilire la modalità secondo cui le parti sociali, così come anche gli organi incaricati della pari opportunità all'interno degli Stati membri, possano adire in giudizio nei casi di discriminazione salariale diretta o indiretta; 17. chiede agli Stati membri l'introduzione nella loro legislazione di apposite azioni positive soprattutto nel settore della formazione e dell'organizzazione del lavoro per ridurre i divari salariali; 18. invita gli Stati membri a promuovere la formazione pratica e giuridica di esperti che possano individuare, studiare e proporre soluzioni pratiche per risolvere situazioni concernenti la parità delle retribuzioni; 19. invita gli Stati membri, la Commissione e le parti sociali a raccogliere un'informazione sistematica e trasparente sulle retribuzioni e sulla segregazione nel mondo del lavoro allo scopo di identificare le discriminazioni salariali; 20. invita gli Stati membri ad adottare misure affinché le imprese redigano rapporti annuali sulla parità retributiva fra uomini e donne; 21. invita gli Stati membri a tenere conto, nella loro politica di parità salariale, dei problemi e delle ragioni che sono alla base dell'esistenza di settori connotati da un modesto tasso di retribuzione, con inclusione della discriminazione salariale indiretta risultante da accordi salariali arbitrari o non disciplinati; 22. invita le parti sociali a fare entrare il concetto di pari valore nella contrattazione collettiva e chiede che in tale contrattazione si presti particolare attenzione alla valorizzazione dell'occupazione femminile e ai lavoratori con bassi salari, segnatamente attraverso la rivalutazione delle professioni femminilizzate, nella prospettiva di sviluppare una strategia di lotta contro i salari di basso livello; 23. invita gli Stati membri a pervenire a un sollecito accordo, nel quadro dell'accordo sulla politica sociale, in materia di conciliazione tra vita professionale e vita familiare; 24. chiede alle parti sociali di partecipare e fornire un maggior contributo al processo di determinazione dei salari durante le relative negoziazioni, anche nelle contrattazioni collettive, in particolare nominando un maggior numero di donne a funzioni di responsabilità nell'ambito dei sindacati e delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro; 25. chiede agli Stati membri e alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di discutere approfonditamente l'attuazione del codice di condotta europeo «parità di salario per lavori di pari valore» a tutti i livelli politici (europeo, nazionale, settoriale e di impresa); 26. chiede alle parti sociali, anche in applicazione del codice di condotta, di identificare ed eliminare le discriminazioni dirette e indirette esistenti nel sistema di valutazione professionale e di classificazione del lavoro; 27. invita le parti sociali a organizzare campagne di sensibilizzazione e di informazione sulla parità di retribuzione per lavori di pari valore, destinate in particolare alle donne e ai negoziatori dei contratti collettivi; 28. insiste sulla necessità di migliorare la formazione di base e la qualificazione professionale delle donne nonché di ampliare le possibilità di opzione professionale; 29. invita la Commissione a prevedere, nel quadro del rapporto annuale sulla pari opportunità tra uomo e donna, un apposito capitolo in merito ai progressi compiuti nel settore della parità retributiva per lavori di pari valore, tenendo in particolare in considerazione la strategia proposta dal Memorandum e dal codice di condotta per il conseguimento di un'autentica parità retributiva mediante il miglioramento dei dati di base sulla retribuzione delle donne, la diffusione di informazioni, la formazione e, laddove possibile, le azioni legali avviate; 30. chiede alla Commissione di analizzare gli effetti sull'occupazione femminile delle riduzioni operate dagli Stati membri a livello di spese pubbliche per le infrastrutture sociali, in particolare la custodia dei bambini e l'assistenza agli anziani; 31. chiede alla Commissione di analizzare la strategia dell'occupazione che essa ha sviluppato sulla base del mandato del Consiglio europeo di Essen sotto il profilo della parità di trattamento e di incorporarvi obiettivi specifici di occupazione per le donne, compresa la «parità di retribuzione per lavori di pari valore»; 32. chiede alla Commissione di studiare il nesso intercorrente tra l'aumento delle forme di lavoro atipico e la struttura dei salari femminili; 33. chiede alla Commissione di esaminare come si possa attuare nel settore non commerciale e in quello sociale una strategia di applicazione del principio «parità di retribuzione per lavori di pari valore»; 34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché alle parti sociali.