Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida (COM(95)0166 - C4-0262/95 - 95/0109(SYN)) (Procedura di cooperazione: prima lettura)
Gazzetta ufficiale n. C 323 del 04/12/1995 pag. 0107
A4-0269/95 Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida (COM(95)0166 - C4-0262/95 - 95/0109(SYN)) La proposta è approvata con le modifiche seguenti: (Emendamento 1) Considerando sesto bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> considerando che nella risoluzione del Parlamento europeo dell'11 marzo 1994 concernente il Programma d'azione in materia di sicurezza stradale (1) si auspica un sistema europeo di patente di guida a punti e si chiede alla Commissione di costituire un gruppo di lavoro che esamini le possibilità di una impostazione europea; - ---------- GU C 91 del 28.3.1994, pag. 304. (Emendamento 2) Allegato I bis alla direttiva 91/439/CEE Punto 2, pagina 1, lettera b) >Testo originale> b) la menzione del nome dello Stato membro che rilascia la patente (facoltativa) >Testo dopo la votazione del PE> b) la menzione del nome dello Stato membro che rilascia la patente. (Emendamento 4) Allegato I bis alla direttiva 91/439/CEE Punto 2, pagina 1, lettera d) >Testo originale> d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata sono stampate nel modo seguente: 1. cognome del titolare; 2. nome del titolare; 3. data e luogo di nascita del titolare; 4. a. data di rilascio della patente; b. data di scadenza della validità amministrativa della patente; c. designazione dell'autorità competente che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda pagina); 5. numero della patente; 6. fotografia del titolare; 7. firma del titolare; 8. residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa); 9. le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate); >Testo dopo la votazione del PE> d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata sono elencate nel modo seguente: 1. cognome del titolare; 2. nome del titolare; 3. data e luogo di nascita del titolare; 4. a. data di rilascio della patente; b. data di scadenza della validità amministrativa della patente; c. designazione dell'autorità competente che rilascia la patente (può essere stampata nella seconda pagina); 5. numero della patente; 6. fotografia del titolare; 7. firma del titolare; 8. residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa); 9. le categorie o sottocategorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare (le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle categorie armonizzate); 9 bis. disponibilità alla donazione di organi (menzione facoltativa) (Emendamento 3) Allegato I bis alla direttiva 91/439/CEE Punto 2, pagina 1, lettera d) bis (nuova) >Testo dopo la votazione del PE> d bis) tali informazioni possono essere integrate dai dati personali relativi alla salvaguardia della vita del titolare (su richiesta del medesimo e sotto presentazione di documento medico comprovante): gruppo sanguigno nonché allergie, emofilia e altre informazioni mediche vitali (menzione facoltativa). (Emendamento 5) Allegato I bis alla direttiva 91/439/CEE Punto 2, pagina 1, lettera e), parte introduttiva >Testo originale> e) la dicitura «modello delle Comunità europee» nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente e la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue delle Comunità europee, stampate in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente. >Testo dopo la votazione del PE> e) la dicitura «patente di guida» nelle altre lingue delle Comunità europee, stampata in rosa in modo da costituire lo sfondo della patente. (Emendamento 6) Allegato I bis alla direttiva 91/439/CEE Punto 2, pagina 2, lettera c) >Testo originale> c) Un microprocessore (facoltativo). Oltre alle disposizioni previste al paragrafo 1 del presente allegato, le specificazioni relative al microprocessore saranno precisate in futuro. >Testo dopo la votazione del PE> c) un microprocessore (facoltativo) o altre innovazioni tecnologiche. Oltre alle disposizioni previste al paragrafo 1 del presente allegato, le specificazioni relative al microprocessore o ad altre innovazioni tecnologiche saranno precisate in futuro. (Emendamento 7) Allegato I bis alla direttiva 91/439/CEE Punto 2, pagina 2, lettera d) >Testo originale> d) Previa consultazione con la Commissione, possono essere aggiunti colori o marcature (come il codice a barre, simboli nazionali, elementi di sicurezza, ecc.) senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente allegato. >Testo dopo la votazione del PE> d) Previa consultazione con la Commissione, possono essere aggiunti colori o marcature (come il codice a barre, simboli nazionali, elementi di sicurezza, ecc.), senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente allegato. Tali possibilità possono essere contenute anche nella pagina 1. (Emendamento 8) Allegato I bis alla direttiva 91/439/CEE Punto 3, lettera a bis) (nuova) >Testo dopo la votazione del PE> a bis) Gli Stati membri si impegnano a percepire solo il costo del rilascio della patente di guida. Essi non prelevano alcuna tassa annuale. Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida (COM(95)0166 - C4-0262/95 - 95/0109(SYN)) (Procedura di cooperazione: prima lettura) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0166 - 95/0109(SYN), - consultato dal Consiglio a norma degli articoli 189C e 75 del trattato CE (C4-0262/95), - visto l'articolo 58 del suo regolamento, - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A4- 0269/95), 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE; 3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norme dell'articolo 189 C, lettera a), del trattato CE, gli emendamenti approvati dal Parlamento; 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione; 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.