Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento n. 2965/94 del 28 novembre 1994, relativo all' istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell' Unione europea (COM(95)0125 - C4-0207/95 - 95/0099(CNS)) (Procedura di consultazione)
Gazzetta ufficiale n. C 269 del 16/10/1995 pag. 0089
A4-0178/95 Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94 del 28 novembre 1994 relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (COM(95)0125 - C4-0207/95 95/0099 (CNS)) La proposta è approvata con le seguenti modifiche: (Emendamento 1) Terzo considerando >Testo originale> considerando che il Centro di traduzione istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio dovrebbe fare parte integrante di tale collaborazione interistituzionale nel campo della traduzione; >Testo dopo la votazione del PE> considerando che il Centro di traduzione istituito dal regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio dovrebbe fare parte integrante di tale collaborazione interistituzionale nel campo della traduzione e che l'obiettivo di tale partecipazione è tra l'altro quello di evitare lo sviluppo di una struttura parallela di collaborazione tra i servizi di traduzione e di utilizzare nel medio periodo il Centro per queste attività; (Emendamento 2) ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3 Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2965/94) >Testo dopo la votazione del PE> 3 bis. Il Centro prende parte, quale membro a pieno titolo, ai lavori del comitato interistituzionale per la traduzione in tutti i settori interessati dalla collaborazione. L'obiettivo di tale collaborazione è anche quello di svolgere a medio termine attraverso il Centro le attività sul cui raggruppamento è stato raggiunto un accordo tra le istituzioni e i diversi organismi. (Emendamento 3) ARTICOLO 2 Articolo 4, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova) (regolamento (CE) n. 2965/94) >Testo dopo la votazione del PE> c bis) un rappresentante degli organismi e delle istituzioni che dispongono di propri servizi di traduzione ma che hanno concluso con il Centro un accordo di collaborazione su una base di reciprocità. (Emendamento 4) ARTICOLO 3 Articolo 10, paragrafo 2, lettera b) (regolamento (CE) n. 2965/94) >Testo originale> b) Fatte salve le disposizioni della lettera c) relative al periodo iniziale, le entrate provengono dai pagamenti degli organismi per i quali il Centro opera per il lavoro da esso effettuato. >Testo dopo la votazione del PE> b) Fatte salve le disposizioni della lettera c) relative al periodo iniziale, le entrate provengono dai pagamenti degli organismi per i quali il Centro opera e delle istituzioni con le quali è stata concordata una collaborazione, per il lavoro effettuato dal Centro. (Emendamento 5) ARTICOLO 3 Articolo 10, paragrafo 2, lettera c), primo trattino (regolamento (CE) n. 2965/94) >Testo originale> - gli organismi per i quali il Centro opera versano un importo forfettario che rappresenta una percentuale del loro bilancio che è basata sulle più precise informazioni possibili e viene adeguata a seconda del lavoro effettivamente compiuto; >Testo dopo la votazione del PE> - gli organismi e le istituzioni per i quali il Centro opera versano, all'inizio di un esercizio finanziario, un importo forfettario del loro bilancio che è basato sulle più precise informazioni possibili e viene adeguato a seconda del lavoro effettivamente compiuto; (Emendamento 6) ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2 Articolo 13, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 2965/94) >Testo originale> 3. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio del Centro prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario adeguandolo, se necessario, ai contributi finanziari degli organismi di cui all'articolo 2. >Testo dopo la votazione del PE> 3. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio del Centro prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario adeguandolo, se necessario, ai contributi finanziari degli organismi e delle istituzioni di cui all'articolo 2. Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento n. 2965/94 del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (COM(95)0125 - C4-0207/95 - 95/0099(CNS)) (Procedura di consultazione) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0125 - 95/0099(CNS) ((GU C 143 del 9.6.1995, pag. 25.)), - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 del trattato CE, - visto l'articolo 58 del suo regolamento, - vista la relazione della commissione per i bilanci (A4-0178/95), 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE; 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intendesse apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione; 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.