Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio in materia di valutazione e gestione della qualità dell' aria ambiente (COM(94)0109 - C4-0112/94 - 94/0106 (SYN)) (Procedura di cooperazione: prima lettura)
Gazzetta ufficiale n. C 166 del 03/07/1995 pag. 0167
A4-0116/95 Proposta di direttiva del Consiglio in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (COM(94)0109 - C4-0112/94 - 94/0106 (SYN)) La proposta è approvata con le modifiche seguenti: (Emendamento 1) Articolo 2, punto 6 >Testo originale> 6. «valore limite»: obiettivo di qualità fissato allo scopo di prevenire effetti nocivi sull'ambiente o sulla salute che non deve essere superato e oltre il quale gli Stati membri sono tenuti a intervenire alle condizioni stabilite dalla presente direttiva; >Testo dopo la votazione del PE> 6. «valore limite»: obiettivo di qualità fissato allo scopo di prevenire effetti nocivi sull'ambiente o sulla salute, secondo il principio del «carico critico», che non deve essere superato e oltre il quale gli Stati membri sono tenuti a intervenire alle condizioni stabilite dalla presente direttiva; (Emendamento 38) Articolo 2, paragrafo 6 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 6 bis. «livello massimo di immissione consentito» : il livello di un determinato inquinante per il quale le conseguenze in caso di assunzione ovvero di deposizione non sono nocive per l'uomo, gli animali, le piante o le merci, nel rispetto del principio del «carico critico». (Emendamento 37) Articolo 2, paragrafo 6 ter (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 6 ter. «carico critico»: nel caso dei depositi acidi, il carico massimo che non provoca modifiche chimiche che diano adito a effetti nocivi a lungo termine sugli ecosistemi più sensibili, o, per gli inquinanti gassosi, la concentrazione di inquinanti nell'atmosfera oltre la quale, in base alle conoscenze attuali, si possono verificare effetti nocivi diretti sui recettori quali le piante, gli ecosistemi o i materiali; (Emendamento 3) Articolo 3, secondo comma (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> Parallelamente alle sopramenzionate informazioni fornite alla Commissione, gli Stati membri comunicano, con ogni mezzo appropriato, tali informazioni all'opinione pubblica. (Emendamento 39) Articolo 4, paragrafo 1 >Testo originale> 1. Per le sostanze elencate nell'Allegato I, la Commissione, previa consultazione del Comitato consultivo di cui all'articolo 12, trasmette al Consiglio la proposta relativa agli obiettivi di qualità dell'aria ambiente rispettando il seguente calendario: - non oltre il 31 dicembre 1996 per le sostanze 1-5; - ai sensi dell'articolo 8 della direttiva del Consiglio 92/72/CEE per l'ozono; - nel più breve tempo possibile comunque non oltre il 31 dicembre 1999 per le sostanze 7-14; >Testo dopo la votazione del PE> 1. Per le sostanze elencate nell'Allegato I, la Commissione, previa consultazione del Comitato consultivo di cui all'articolo 12, trasmette al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta relativa agli obiettivi di qualità dell'aria ambiente e al livello massimo di immissione consentito rispettando il seguente calendario: - non oltre il 31 dicembre 1996 per le sostanze della prima sezione; - ai sensi dell'articolo 8 della direttiva del Consiglio 92/72/CEE per l'ozono; - nel più breve tempo possibile comunque non oltre il 31 dicembre 1999 per le sostanze della seconda sezione; >Testo originale> Per le sostanze non elencate nell'Allegato I, la Commissione trasmette al Consiglio le proposte relative ai valori limite e alle soglie di allarme nel caso in cui, sulla base del progresso scientifico e considerando gli emendamenti di cui all'allegato II, l'ambiente o la salute umana nella Comunità europea debbano essere tutelate contro i loro effetti; le proposte sono formulate previa consultazione del Comitato consultivo di cui all'articolo 12. >Testo dopo la votazione del PE> Per le sostanze non elencate nell'Allegato I, la Commissione trasmette al Consiglio e al Parlamento le proposte relative ai valori limite, ai livelli massimi di immissione consentiti e alle soglie di allarme nel caso in cui, sulla base del progresso scientifico e considerando gli emendamenti di cui all'allegato II, l'ambiente o la salute umana nell'Unione europea debbano essere tutelate contro i loro effetti; le proposte sono formulate previa consultazione del Comitato consultivo di cui all'articolo 12. (Emendamento 5) Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 1bis. La Commissione veglia a riesaminare, a intervalli regolari e tenendo conto dei dati più recenti della ricerca scientifica nei settori considerati dell'epidemiologia, nonché dei progressi più recenti compiuti dalle tecniche di misurazione, gli obiettivi di qualità (i valori limite e le soglie di allarme) cui si fa riferimento in precedenza. (Emendamento 6) Articolo 4, paragrafo 1 ter (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 1ter. La Commissione fissa, a breve termine, obiettivi di qualità dell'aria, in relazione anche ad altri agenti inquinanti figuranti nell'elenco di terza priorità di cui all'Allegato I. (Emendamento 7) Articolo 4, paragrafo 1 quater (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> 1quater. In una fase successiva la Commissione promuove studi intesi ad analizzare gli effetti dell'azione concomitante di vari fattori o fonti di inquinamento, nonché l'incidenza del fattore climatico sull'azione dei vari agenti inquinanti esaminati nel quadro della presente direttiva. (Emendamento 8) Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), trattino terzo bis (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> - tecniche e punti di campionamento; (Emendamento 9) Articolo 4, paragrafo 3, primo comma >Testo originale> 3. Se necessario e per tener conto dei livelli di un dato inquinante nel momento in cui si stabiliscono gli obiettivi di qualità, nonché del tempo necessario per attuare i provvedimenti volti a migliorare la qualità dell'aria ambiente, il Consiglio deve fissare un margine provvisorio consentito di superamento del valore limite in questione. >Testo dopo la votazione del PE> 3. Se necessario e per tener conto dei livelli di un dato inquinante nel momento in cui si stabiliscono gli obiettivi di qualità, nonché del tempo necessario per attuare i provvedimenti volti a migliorare la qualità dell'aria ambiente, il Consiglio deve fissare un margine provvisorio consentito di superamento del valore limite in questione. Esso non supera i 5 anni. (Emendamento 10) Articolo 4, paragrafo 4 >Testo originale> 4. Qualora uno Stato membro stabilisca obiettivi più rigorosi di quelli approvati dal Consiglio, esso è tenuto a informarne la Commissione. >Testo dopo la votazione del PE> 4. Qualora uno Stato membro stabilisca obiettivi più rigorosi di quelli approvati dal Consiglio, esso è tenuto a informarne la Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente. (Emendamento 11) Articolo 4, paragrafo 5 >Testo originale> 5. Qualora uno Stato membro intenda stabilire obiettivi di qualità per le sostanze che non sono oggetto degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente della Comunità europea, esso è tenuto a informarne la Commissione prima di metterli in vigore, in modo da permettere di valutare se sia necessario agire a livello comunitario secondo gli orientamenti di cui all'Allegato II. >Testo dopo la votazione del PE> 5. Qualora uno Stato membro intenda stabilire obiettivi di qualità per le sostanze che non sono oggetto degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente della Comunità europea, esso è tenuto a informarne la Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente prima di metterli in vigore. La Commissione è tenuta, dopo consultazioni ed esame nel quadro del comitato consultivo di cui all'articolo 12, a pronunciarsi in tempo utile in merito alla necessità di agire a livello comunitario secondo gli orientamenti di cui all'Allegato II. (Emendamento 12) Articolo 5, paragrafo 2 >Testo originale> 2. La misurazione è obbligatoria per le seguenti aree: - agglomerati di oltre 250.000 abitanti e con una densità superiore a 1.000 abitanti/km2 - aree in cui la qualità dell'aria ambiente è insufficiente o in via di miglioramento. >Testo dopo la votazione del PE> 2. La misurazione è obbligatoria per le seguenti aree: - agglomerati di oltre 100.000 abitanti - aree in cui la qualità dell'aria ambiente è insufficiente o in via di miglioramento - aree caratterizzate da una forte concentrazione industriale e da un elevato consumo di combustibili minerali. (Emendamento 13) Articolo 7, paragrafo 1 >Testo originale> 1. Gli Stati membri devono prendere gli opportuni provvedimenti per assicurare che, entro i limiti di tempo fissati negli atti di cui all'articolo 4, non vengano superati i valori limite stabiliti a livello comunitario. >Testo dopo la votazione del PE> 1. Gli Stati membri devono prendere gli opportuni provvedimenti per assicurare che, entro i limiti di tempo fissati negli atti di cui all'articolo 4, non vengano superati i valori limite stabiliti a livello comunitario. Le misure che verranno prese dagli Stati membri saranno affiancate anche da autorizzazioni di insediamento delle unità industriali, tenendo conto della prossima direttiva sulla prevenzione integrata e sul controllo dell'inquinamento. (Emendamento 14) Articolo 7, paragrafo 2 >Testo originale> 2. Gli Stati membri devono predisporre piani di intervento a breve termine nei casi in cui si preveda un superamento, al fine di ridurne la probabilità e limitarne la durata. >Testo dopo la votazione del PE> 2. Gli Stati membri devono predisporre piani di intervento a breve termine nei casi in cui si preveda un superamento, al fine di ridurne la probabilità e limitarne la durata. Tali piani di intervento a breve termine prevedono, all'occorrenza, anche misure di sospensione temporanea delle attività che concorrono al superamento dei valori limite nonché il divieto del traffico automobilistico. (Emendamento 15) Articolo 7, paragrafo 3, lettera a), frase introduttiva >Testo originale> a) gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione: >Testo dopo la votazione del PE> a) gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente: (Emendamento 16) Articolo 7, paragrafo 3, lettera b), secondo comma >Testo originale> Tale piano o programma, da rendere pubblico, deve riportare almeno le informazioni di cui all'Allegato III. >Testo dopo la votazione del PE> Tale piano o programma, da rendere pubblico anche presso le organizzazioni non governative per la protezione dell'ambiente, deve riportare almeno le informazioni di cui all'Allegato III. (Emendamento 17) Articolo 7, paragrafo 3, lettera c, punto (i) >Testo originale> (i) trasmettere i piani o i programmi alla Commissione nel più breve tempo possibile o al più tardi entro due anni dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli in questione; >Testo dopo la votazione del PE> (i) trasmettere i piani o i programmi alla Commissione nel più breve tempo possibile o al più tardi entro un anno dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli in questione; (Emendamento 18) Articolo 8, secondo comma >Testo originale> L'elenco delle aree in cui la qualità dell'aria è in via di miglioramento e le informazioni sintetiche sui livelli valutati in tali aree devono essere trasmesse alla Commissione conformemente a quanto disposto dall'articolo 11. >Testo dopo la votazione del PE> L'elenco delle aree in cui la qualità dell'aria è in via di miglioramento e le informazioni sintetiche sui livelli valutati in tali aree devono essere trasmesse alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente conformemente a quanto disposto dall'articolo 11. (Emendamento 19) Articolo 9 >Testo originale> Le aree con buona qualità dell'aria devono essere notificate alla Commissione e le informazioni sintetiche sui livelli valutati in tali aree devono essere trasmesse alla Commissione conformemente a quanto disposto dall'articolo 11. >Testo dopo la votazione del PE> Le aree con buona qualità dell'aria devono essere notificate alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente e le informazioni sintetiche sui livelli valutati in tali aree devono essere trasmesse alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente conformemente a quanto disposto dall'articolo 11. (Emendamento 20) Articolo 11, punto 1, frase introduttiva >Testo originale> 1. gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione: >Testo dopo la votazione del PE> 1. gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente: (Emendamento 21) Articolo 12, paragrafo 1 >Testo originale> 1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. >Testo dopo la votazione del PE> 1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Tale comitato procede a una consultazione degli esperti dei rami e dei settori interessati, nonché delle ONG specializzate nelle materie di sua competenza. (Emendamento 22) Articolo 12, paragrafo 2 >Testo originale> 2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema, eventualmente procedendo a votazione. >Testo dopo la votazione del PE> 2. Il rappresentante della Commissione presenta al Parlamento europeo e al comitato un progetto delle misure da adottare. Il Parlamento europeo e il comitato formulano il loro parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema, eventualmente procedendo a votazione. (Emendamento 23) Articolo 12, paragrafo 4 >Testo originale> 4. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato; essa lo informa del modo in cui è stato tenuto conto del suo parere. >Testo dopo la votazione del PE> 4. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal Parlamento europeo e dal comitato; essa li informa del modo in cui è stato tenuto conto del loro parere. (Emendamento 24) Allegato I, sezione 1), titolo >Testo originale> 1) Inquinanti disciplinati dalle direttive CE >Testo dopo la votazione del PE> 1) Inquinanti di prima fase compresi gli inquinanti disciplinati dalle direttive CE (Emendamento 25) Allegato I, sezione 1), voce 6 bis (nuova) >Testo dopo la votazione del PE> 6bis. Monossido di carbonio (CO) (Emendamento 26) Allegato I, sezione 1), voce 6 ter (nuova) >Testo dopo la votazione del PE> 6ter. Benzene (C6H6) (Emendamento 27) Allegato I, sezione 1), voce 6 quater (nuova) >Testo dopo la votazione del PE> 6 quater. Depositi acidi (Emendamento 28) Allegato I, sezione 1), voce 6 quinquies (nuova) >Testo dopo la votazione del PE> 6 quinquies. PM10 (Emendamento 29) Allegato I, sezione 2), voce 7 >Testo originale> 7. Ìonossido di carbonio (CO) >Testo dopo la votazione del PE> 7. soppresso (Emendamento 30) Allegato I, sezione 2), voce 9 >Testo originale> 9. Depositi acidi >Testo dopo la votazione del PE> 9. soppresso (Emendamento 31) Allegato I, sezione 2), voce 10 >Testo originale> 10. Benzene (C6H6) >Testo dopo la votazione del PE> 10. soppresso (Emendamento 32) Allegato I, sezione 2), voce 14 >Testo originale> 14. Nichel (Ni) >Testo dopo la votazione del PE> 14. Composti di nichel classificati come cancerogeni (categoria L) ai sensi della direttiva 67/548/CEE (Emendamento 33) Allegato I, sezione 2), voce 14 bis (nuova) >Testo dopo la votazione del PE> 14 bis. Butadiene 1.3 (Emendamento 34) Allegato I, sezione 2 bis) (nuova) >Testo dopo la votazione del PE> 2bis. Inquinanti da considerare in una seconda fase: - Diossine - COV - Metano - Ammoniaca - Acido nitrico - Idrocarburi policiclici poliaromatici in generale. (Emendamento 35) Allegato II, in fine (nuovo) >Testo dopo la votazione del PE> Possono altresì essere impiegati metodi di valutazione del rischio. (Emendamento 36) Allegato III, punto 6, primo trattino >Testo originale> - informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del superamento (trasporto, formazione), >Testo dopo la votazione del PE> - informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del superamento (trasporto, compresi i trasporti transfrontalieri, formazione), Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (COM(94)0109 - C4-0112/94 - 94/0106 (SYN)) (Procedura di cooperazione: prima lettura) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(94)0109 - 94/0106 (SYN) ((GU C 216 del 6.8.1994, pag. 4)), - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 189 C del trattato CE e dell'articolo 130 S, paragrafo 1, del trattato CE (C4-0112/94), - visto l'articolo 58 del suo regolamento, - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per i bilanci (A4-0116/95), 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi; 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE; 3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 C, lettera a), del trattato CE, gli emendamenti approvati dal Parlamento; 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intendesse apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione; 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.