51995AP0100(02)

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all' organizzazione comune del mercato del riso (COM(95)0034 - C4-0055/95 - 95/0037 (CNS)) (Procedura di consultazione)

Gazzetta ufficiale n. C 151 del 19/06/1995 pag. 0190


Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (COM(95)0034 - C4-0055/95 - 95/0037 (CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 11)

Considerando primo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che taluni problemi posti dagli accordi dell'Uruguay Round, segnatamente il regime di importazione per quanto concerne il settore del riso, sono tuttora irrisolti; che l'applicazione di tali disposizioni resta estremamente pericolosa per il comparto europeo del riso; che tra l'attuazione degli accordi dell'Uruguay Round nel settore del riso e la riforma dell'OCM per il riso intercorre una stretta ed evidente connessione;

(Emendamento 12)

Secondo considerando

>Testo originale>

considerando che la soppressione del prezzo indicativo richiede un adattamento delle disposizioni relative al calcolo dell'importo compensativo per il riso semigreggio; che, per mantenere il livello di tale importo, è opportuno utilizzare, ai fini del calcolo, il prezzo di acquisto moltiplicato per 1,8;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che per semplificare il calcolo dell'importo compensativo per il riso semigreggio e per mantenere il livello di tale importo, è opportuno utilizzare, ai fini del calcolo, il prezzo di acquisto moltiplicato per 1,8;

(Emendamento 13)

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CEE) n. 1418/76)

>Testo dopo la votazione del PE>

2 bis. L'aiuto speciale alla produzione di riso di varietà «indica» è ripristinato per la campagna 1995/96 al suo ultimo livello, ovvero 100 ECU/ha, onde consolidare lo sforzo di riconversione varietale intrapreso su iniziativa dell'Unione europea.

(Emendamento 14)

Articolo 1 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 1 bis

Per quanto riguarda il regime degli scambi con i paesi terzi, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento una proposta legislativa che tiene conto dei seguenti aspetti:

>Testo dopo la votazione del PE>

- se la clausola del prezzo limite non sarà abbandonata, i prezzi limite devono essere fissati al livello più elevato possibile per evitare qualsiasi distorsione della concorrenza;

>Testo dopo la votazione del PE>

- poiché il costo dell'imballaggio non può essere incluso nel prezzo del riso allo stadio dell'importazione, le importazioni saranno soggette all'applicazione dell'equivalente tariffario integrale;

- il prezzo d'importazione deve essere definito come il prezzo di riferimento adeguato stabilito sulla base della merce alla rinfusa, e non il prezzo fatturato; tale prezzo di riferimento terrà conto dei vari tipi di prezzo in base al grado di lavorazione;

>Testo dopo la votazione del PE>

- il regime di importazione deve essere comparabile a quello previsto per gli altri cereali (applicazione dei prezzi di riferimento).

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (COM(95)0034 - C4-0055/95 - 95/0037(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0034 - 95/0037(CNS) ((GU C 99 del 21.4.1995, pag. 4.)),

- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 42 e 43 del trattato CE (C4-0055/95),

- visto l'articolo 58 del proprio regolamento,

- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0100/95),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.