51995AP0100

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (COM(95)0034 - C4-0053/95 - 95/0035 (CNS)) (Procedura di consultazione)

Gazzetta ufficiale n. C 151 del 19/06/1995 pag. 0186


A4-0100/95

Proposte di regolamento del Consiglio relative alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli e ad alcune misure connesse (1995/1996) (COM(95)0034 - C4-0053/95 - C4-0081/95 - 95/0035(CNS) - 95/0055(CNS) e 95/0801(CNS) - 95/0808(CNS))

1. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (COM(95)0034 - C4-0053/95 - 95/0035 (CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 1)

Considerando primo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che, a causa della scomparsa del prezzo indicativo, è opportuno, nell'intento di premunire i produttori di cereali contro un eventuale crollo mondiale dei prezzi, definire molto rapidamente le disposizioni di applicazione della clausola di salvaguardia prevista negli accordi GATT;

(Emendamento 2)

Secondo considerando

>Testo originale>

considerando che è possibile migliorare la fluidità del mercato dei cereali abbreviando il periodo in cui essi possono essere conferiti all'intervento;

>Testo dopo la votazione del PE>

soppresso

(Emendamento 3)

Considerando secondo bis

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che la deroga in base alla quale possono essere accettati all'intervento a determinate condizioni cereali con un tenore di umidità del 15% scade con la campagna 1994/95, che è prudente mantenere tale deroga anche nella campagna 1995/96 e che è pertanto opportuno prorogare il regolamento (CEE) n. 689/92 (1);

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(1) GU L 74 del 20.3.1992, pag. 18.

(Emendamento 4)

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma (regolamento (CEE) n. 1766/92)

>Testo originale>

"2. Gli acquisti di cui al paragrafo 1 possono essere effettuati solamente nei periodi seguenti:

- dal 1° ottobre al 30 aprile, per quanto riguarda l'Italia, la Spagna, la Grecia e il Portogallo,

>Testo dopo la votazione del PE>

"2. Gli acquisti di cui al paragrafo 1 possono essere effettuati solamente nei periodi seguenti:

- dal 1° agosto al 30 aprile, per quanto riguarda l'Italia, la Spagna, la Grecia e il Portogallo,

>Testo originale>

- dal 1° febbraio al 30 giugno, per quanto riguarda la Svezia,

>Testo dopo la votazione del PE>

- dal 1° dicembre al 30 giugno, per quanto riguarda la Svezia,

>Testo originale>

- dal 1° gennaio al 31 maggio, per quanto riguarda gli altri Stati membri.»

>Testo dopo la votazione del PE>

- dal 1° novembre al 31 maggio, per quanto riguarda gli altri Stati membri.»

(Emendamento 5)

Articolo 1 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 1 bis

La Commissione presenta una proposta di proroga del regolamento (CEE) n. 689/92 per la campagna 1995/96 onde mantenere in vigore, per tale campagna, la normativa vigente per quanto riguarda il tenore massimo di umidità dei cereali conferiti all'intervento.

(Emendamento 6)

Articolo 1 ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 1 ter

Per i cereali, i pagamenti compensativi per ettaro sono corrisposti al produttore per ogni campagna entro il 31 ottobre successivo ad ogni raccolto.

(Emendamento 7)

Articolo 1 quater (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Articolo 1 quater

Nel regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1) è inserito il seguente nuovo articolo 6 ter:

Articolo 6 ter

Tenuto conto del fatto che la persistente siccità in talune regioni dell'Unione europea ha impedito il normale sviluppo delle colture tradizionali su terreni irrigui e costretto i produttori a sviluppare colture alternative a minor consumo di acqua, in modo da ottenere un livello minimo di reddito, nonché del fatto che paradossalmente questa situazione di impossibilità di praticare talune colture nelle regioni interessate ha dato luogo a risparmi nel bilancio comunitario, mentre si è avuto un crescente deterioramento del livello del reddito agricolo dei produttori di tali regioni, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri interessati, prende le necessarie misure eccezionali affinché, dato lo sviluppo di colture alternative nelle zone colpite, il superamento della superficie di base regionale non sia penalizzato in quegli Stati membri che sono stati colpiti dalla siccità, in tutti i casi in cui il raccolto globale dello Stato membro non ecceda la media degli anni di riferimento.»

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(1) GU L 181 del 1°.7.1992, pag. 12.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (COM(95)0034 - C4-0053/95 - 95/0035 (CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0034 - 95/0035 (CNS) ((GU C 99 del 21.4.1995, pag. 1.)),

- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 42 e 43 del trattato CE (C4-0053/95),

- visto l'articolo 58 del proprio regolamento,

- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0100/95),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.