51995AP0077

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d' azione comunitario sulla prevenzione dell' AIDS e di altre malattie contagiose nel contesto dell' azione in materia di salute pubblica (COM(94) 0413 - C4-0215/94 - 94/0222(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura)

Gazzetta ufficiale n. C 126 del 22/05/1995 pag. 0060


A4-0077/95

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie contagiose nel contesto dell'azione in materia di salute pubblica (COM(94)0413 - C4-0215/94 - 94/0222(COD))

La proposta è approvata con le modifiche seguenti:

(Emendamento 1)

Visto quarto bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

visto il «modus vivendi» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato CE adottato il 20 gennaio 1995,

(Emendamento 2)

Primo considerando

>Testo originale>

considerando che la prevenzione delle malattie, segnatamente dei grandi flagelli, compresa la tossicodipendenza, costituisce una priorità d'azione a livello comunitario che necessita un approccio globale e coordinato fra gli Stati membri;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che la prevenzione delle malattie, segnatamente dei grandi flagelli, in particolare l'AIDS, costituisce una priorità d'azione a livello comunitario che necessita un approccio integrato e coordinato fra gli Stati membri;

(Emendamento 64)

Secondo considerando

>Testo originale>

considerando che l'AIDS è attualmente una malattia incurabile la quale, visti i suoi modi di trasmissione, può essere combattuta efficacemente solo tramite misure preventive;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che l'AIDS è attualmente una malattia incurabile giudicata un grave flagello che per poter essere combattuto richiede azioni tanto a livello comunitario quanto a livello mondiale, sia in materia di ricerca terapeutica che in materia di prevenzione; che i farmaci permettono solo di rallentare l'evoluzione della malattia nelle persone che hanno contratto l'infezione e che sinora i profilattici hanno rappresentato l'unico strumento di prevenzione per impedire la trasmissione del virus HIV per via sessuale, visti i suoi modi di trasmissione;

(Emendamento 4)

Considerando secondo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che l'AIDS è un fenomeno che interessa le relazioni umane nelle loro componenti più intime ma anche nei comportamenti collettivi e che riguarda tanto la medicina, la sociologia e la ricerca, quanto il diritto, l'economia, la politica, la sanità pubblica, l'istruzione e la cultura;

(Emendamento 5)

Considerando secondo ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che, non esistendo ancora né terapia né vaccino contro l'AIDS, si impone un mutamento delle mentalità per quel che riguarda le persone infette;

(Emendamento 6)

Quarto considerando

>Testo originale>

considerando che, nelle loro conclusioni del 27 maggio 1993 (2), il Consiglio e i ministri della sanità, riuniti in sede di Consiglio, hanno sottolineato la necessità di continuare le attività del programma «L'Europa contro l'AIDS»;

(2) Doc. 6946/93 SAN 36

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che il programma «L'Europa contro l'AIDS» è stato prorogato fino al 1995 tramite decisione ... del Parlamento europeo e del Consiglio;

(Emendamento 7)

Quinto considerando

>Testo originale>

considerando che, di conseguenza, la Commissione ha proposto al Consiglio il 29 settembre 1993 una decisione concernente il prolungamento fino alla fine del 1994 del piano d'azione 1991-1993 adottato nel quadro del programma «L'Europa contro l'AIDS» (1), volto a garantire il proseguimento delle azioni comunitarie di lotta contro l'AIDS nell'attesa dell'adozione di un programma d'azione pluriennale; che il Consiglio, il 2 giugno 1994, ha adottato la posizione comune riguardante detta proposta (2), in vista del prolungamento del programma «L'Europa contro l'AIDS» per il periodo 1994-1995;

(1) COM(93)453 del 29.9.1993.

(2) GU C 213 del 3.8.1994, pag. 220.

>Testo dopo la votazione del PE>

Soppresso

(Emendamento 8)

Sesto considerando

>Testo originale>

considerando che, nelle sue conclusioni del 13 dicembre 1993, il Consiglio ha concordato sulla necessità, per la Comunità nel suo insieme, di acquisire più ampie conoscenze delle malattie sulla base delle loro cause e del loro contesto epidemiologico;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che il Consiglio, nelle sue conclusioni del 13 dicembre 1993, e il Parlamento europeo, nelle sue risoluzioni del 26 maggio 1989 (3 bis), del 15 maggio 1991 (3 ter) e del 19 novembre 1993 (3 quater), hanno affermato che è indispensabile acquisire più ampie conoscenze delle malattie sulla base delle loro cause e del loro contesto epidemiologico; e che, di conseguenza, hanno invitato la Commissione a presentare proposte relative alla creazione di una rete in materia di epidemiologia nell'Unione europea;

(3 bis) GU C 158 del 26.6.1989, pag. 477.

(3 ter) GU C 158 del 17.6.1991, pag. 45.

(3 quater) GU C 329 del 6.12.1993, pag. 375.

(Emendamento 9)

Settimo considerando

>Testo originale>

considerando che, nelle stesse conclusioni, il Consiglio ha sottolineato che il funzionamento regolare di una rete di raccolta dei dati epidemiologici richiede, per i gruppi che vi partecipano, la promozione della formazione teorica nel settore dell'epidemiologia e una preparazione pratica nel campo dell'epidemiologia;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che il Consiglio e il Parlamento europeo hanno sottolineato che il funzionamento regolare di una rete di raccolta dei dati epidemiologici richiede, per i gruppi che vi partecipano, una vigilanza in materia di comparabilità e compatibilità dei dati, la promozione della formazione teorica nel settore dell'epidemiologia e una preparazione pratica nel campo dell'epidemiologia;

(Emendamento 10)

Considerando settimo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che solo l'Unione europea potrà assicurare l'organizzazione di scambi di esperienze e la diffusione di informazioni in materia di formazione specifica degli operatori sanitari nonché in materia di informazione di tutte le parti sociali interessate (professori, famiglie, autorità e imprenditori);

(Emendamento 11)

Nono considerando

>Testo originale>

considerando che le azioni intraprese a livello comunitario nel settore della prevenzione dell'AIDS devono essere proseguite e ampliate per coprire altre malattie infettive, nonché rafforzate nel quadro dell'azione nel settore della salute pubblica enunciato dalla Commissione;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che le azioni intraprese a livello comunitario nel settore della prevenzione dell'AIDS devono essere proseguite e ampliate per coprire altre malattie infettive, in particolare le malattie sessualmente trasmissibili (MST), nonché rafforzate nel quadro dell'azione nel settore della salute pubblica enunciato dalla Commissione e nel quadro del capitolo VII del Libro bianco sulla politica sociale (5 bis);

(5 bis) COM(94)0333 del 27.7.1994.

(Emendamento 12)

Decimo considerando

>Testo originale>

considerando che essi devono tener conto, come richiesto dal Consiglio nella sua risoluzione del 27 maggio 1993, di altre azioni intraprese dalla Comunità nel settore della salute pubblica o che possono avere un impatto sulla salute pubblica;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che essi devono tener conto, come richiesto dal Consiglio nella sua risoluzione del 27 maggio 1993, di altre azioni intraprese dalla Comunità nel settore della salute pubblica come i programmi «Europa contro il cancro» e «prevenzione della tossicomania» o che possono avere un impatto sulla stessa come l'educazione sanitaria negli istituti scolastici;

(Emendamento 13)

Considerando dodicesimo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che occorre promuovere negli Stati membri studi per identificare i metodi di prevenzione più efficaci e pubblicare i risultati più significativi di questi lavori;

(Emendamento 14)

Tredicesimo considerando

>Testo originale>

considerando che occorre rafforzare la collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti in materia nonché con i paesi non membri;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che la collaborazione con i paesi terzi è indispensabile per lottare contro questi flagelli e che pertanto occorre rafforzare la collaborazione con le organizzazioni internazionali competenti in materia, come l'OMS, e con le organizzazioni professionali operanti nel settore della sanità, le organizzazioni non governative e le associazioni di malati;

(Emendamento 15)

Quattordicesimo considerando

>Testo originale>

considerando che è necessario un programma pluriennale che deve permettere di determinare gli obiettivi dell'azione comunitaria, di definire le azioni prioritarie per la prevenzione dell'AIDS nonché idonei meccanismi di valutazione;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che è necessario un programma pluriennale che deve permettere di determinare in maniera precisa gli obiettivi dell'azione comunitaria, di dare la massima priorità alla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie infettive, in particolare le MST, di garantire la coerenza e la continuità delle azioni già intraprese e che deve beneficiare di un adeguato finanziamento e di meccanismi di valutazione trasparenti;

(Emendamento 16)

Quindicesimo considerando

>Testo originale>

considerando che il presente programma deve porsi gli obiettivi di contribuire al miglioramento delle conoscenze sulla prevalenza e le caratteristiche dell'HIV/AIDS e altre malattie infettive, l'identificazione delle situazioni a rischio, l'accertamento precoce, il supporto sanitario al fine di prevenire la trasmissione delle malattie infettive riducendo in questo modo il tasso di mortalità e morbilità derivante;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che il presente programma deve porsi l'obiettivo di ridurre il diffondersi dell'AIDS e di altre malattie infettive nella Comunità, favorendo il miglioramento delle conoscenze sulla loro prevalenza e le caratteristiche, l'identificazione delle situazioni e delle pratiche a rischio, l'accertamento precoce, il supporto sociale, sanitario e medico al fine di prevenire la trasmissione dell'AIDS e delle malattie infettive riducendo in questo modo il tasso di mortalità e morbilità derivante e di lottare contro qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei malati di AIDS o di coloro che sono stati contagiati dal virus HIV;

(Emendamento 17)

Considerando quindicesimo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che la Commissione ha presentato, a norma delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento finanziario in vigore, la scheda finanziaria in cui è riportato lo scadenzario prevedibile del fabbisogno annuo per la durata di detto programma; che tale scheda finanziaria, aggiornata in funzione delle decisioni dell'autorità di bilancio e dello stato di esecuzione degli stanziamenti autorizzati, deve essere trasmessa all'autorità di bilancio congiuntamente al progetto preliminare di bilancio;

(Emendamento 18)

Considerando sedicesimo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che è fondamentale sostenere tutte le azioni miranti a combattere tutte le forme di discriminazione contro le persone colpite da HIV e AIDS, nonché tutte le iniziative miranti a migliorare le loro condizioni di vita, comprese le cure mediche gratuite e la concessione di un compenso finanziario per l'eventuale mancato guadagno;

(Emendamento 19)

Diciassettesimo considerando

>Testo originale>

considerando che la possibile duplicazione degli sforzi deve essere evitata promuovendo gli scambi di esperienze e sviluppando il materiale informativo per il pubblico, gli educatori sanitari nonché i formatori delle professioni sanitarie;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che la possibile duplicazione degli sforzi deve essere evitata promuovendo gli scambi di esperienze e sviluppando il materiale informativo per il pubblico, gli educatori sanitari nonché i formatori delle professioni sanitarie, le associazioni di malati e le organizzazioni non governative;

(Emendamento 20)

Considerando diciassettesimo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che è necessario un coordinamento efficace tra i diversi servizi della Commissione incaricati tanto della sanità quanto dell'istruzione;

(Emendamento 21)

Considerando diciassettesimo ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che l'informazione dei bambini e dei giovani deve cominciare al più presto, in un contesto globale di informazione sull'igiene e la vita sessuale e di educazione sanitaria;

(Emendamento 22)

Considerando diciassettesimo quater (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che le organizzazioni non governative e le associazioni di malati rivestono un ruolo imprescindibile per garantire la dimensione umana nell'assistenza ai malati in fase terminale e che pertanto esse devono ricevere il necessario sostegno per garantire lo scambio di esperienze e la messa a punto di azioni coordinate;

(Emendamento 23)

Considerando diciottesimo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che il presente programma deve essere ampiamente diffuso, in particolare presso le organizzazioni che non dispongono di mezzi tali da consentire loro un agevole accesso alle informazioni sui programmi comunitari;

(Emendamento 24)

Considerando diciottesimo ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che le procedure per la concessione di sovvenzioni devono essere semplici e accessibili alle piccole organizzazioni e che si deve provvedere in modo permanente a una totale trasparenza di tali procedure e del loro controllo;

(Emendamento 25)

Articolo 1

>Testo originale>

E' adottato un programma d'azione comunitaria sull'AIDS e altre malattie trasmissibili per un periodo di cinque anni.

>Testo dopo la votazione del PE>

E' adottato un programma d'azione comunitaria sull'AIDS e altre malattie trasmissibili per un periodo di cinque anni, con riserva della disponibilità degli stanziamenti risultanti dalla procedura di bilancio.

(Emendamento 26)

Articolo 2

>Testo originale>

La Commissione assicura l'esecuzione delle azioni descritte nell'allegato secondo la procedura di cui all'articolo 5 e in stretta collaborazione e compartecipazione con gli Stati membri. Le istituzioni e organizzazioni attive nel campo della prevenzione dell'AIDS e di altre malattie contagiose vi prenderanno ugualmente parte.

>Testo dopo la votazione del PE>

La Commissione assicura l'esecuzione delle azioni descritte nell'allegato secondo la procedura di cui all'articolo 5 e in stretta collaborazione e compartecipazione con le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi sanitari, sociali e scolastici regionali e con le organizzazioni degli operatori sanitari e le organizzazioni dei malati, nonché le organizzazioni non governative che si dedicano alle persone colpite da HIV/AIDS.

(Emendamento 28)

Articolo 4

>Testo originale>

La Commissione garantisce la coerenza e la complementarità tra le azioni comunitarie nell'ambito del presente programma e quelle nell'ambito di altri programmi e iniziative comunitarie nella stessa materia.

>Testo dopo la votazione del PE>

La Commissione garantisce la coerenza e la complementarità tra le azioni comunitarie nell'ambito del presente programma e quelle nell'ambito di altri programmi e iniziative comunitarie nella stessa materia, in particolare il programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore della biomedicina e della salute e il seguito dato alla comunicazione sulla politica in materia di AIDS della Comunità e degli Stati membri nei paesi in via di sviluppo.

(Emendamento 29)

Articolo 5, secondo comma

>Testo originale>

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

>Testo dopo la votazione del PE>

Nel rispetto delle disposizioni previste dal «modus vivendi» del 20 gennaio 1995 e delle relative procedure, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere su tale progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

(Emendamento 30)

Articolo 6, paragrafo 1

>Testo originale>

1. La Comunità incoraggia la collaborazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali di sanità pubblica, in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. La Comunità rafforza la collaborazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali di sanità pubblica, in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità. Essa incoraggia la cooperazione tra le organizzazioni non governative il cui obiettivo è la lotta contro l'AIDS, nei suoi aspetti giuridici, psicologici, sociali, sanitari e medici.

(Emendamento 31)

Articolo 6, paragrafo 2

>Testo originale>

2. I paesi dell'EFTA, nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e i paesi dell'Europa centrale e orientale con cui la Comunità ha concluso accordi di associazione possono partecipare alle attività descritte nell'allegato, in conformità con le disposizioni di detti accordi.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. I paesi dell'EFTA, nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo e nei limiti della loro disponibilità finanziaria, nonché i paesi dell'Europa centrale e orientale con cui la Comunità ha concluso accordi di associazione/cooperazione possono partecipare alle attività descritte nell'allegato, in conformità con le disposizioni di detti accordi.

(Emendamento 32)

Articolo 7, paragrafo 1

>Testo originale>

1. La Commissione pubblica regolarmente informazioni sulle azioni intraprese e sulle possibilità di sostegno comunitario nei vari settori d'azione.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario durante un periodo di cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione interlocutoria contenente informazioni sulle azioni intraprese e sulle possibilità di sostegno comunitario nei vari settori d'azione e si assicura della loro ampia diffusione, in particolare presso le organizzazioni non governative suscettibili di partecipare a questo programma.

Tale relazione mette in evidenza le sinergie realizzate dagli Stati membri e i risultati conseguiti in funzione di queste ultime.

(Emendamento 33)

Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

1 bis. La Commissione si assicura della semplicità e della trasparenza delle procedure di concessione degli aiuti comunitari e del loro controllo.

(Emendamento 34)

Articolo 7, paragrafo 2

>Testo originale>

2. La Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione intermedia sulle azioni intraprese nonché una relazione globale alla fine del programma.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. La Commissione sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sulle azioni intraprese a metà percorso, nonché una relazione globale alla fine del programma. Queste relazioni tengono conto delle osservazioni delle organizzazioni che partecipano al programma.

(Emendamento 35)

ALLEGATO, capitolo I, parte A, punto 1

>Testo originale>

1. Effettuazione di un'indagine con gli Stati membri sui modi di aumentare e di migliorare i dati sull'AIDS e l'HIV a livello comunitario, fornire aiuto e rafforzare il lavoro dei sistemi nazionali di sorveglianza epidemiologica e il centro europeo di sorveglianza epidemiologica dell'AIDS.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Realizzazione di studi per migliorare la qualità, la comparabilità e l'accesso ai dati in materia di AIDS e di MST, con gli Stati membri, le organizzazioni intergovernative (OMS, UNESCO) e le ONG competenti, nel quadro di un coordinamento con il centro europeo di sorveglianza epidemiologica dell'AIDS.

(Emendamento 36)

ALLEGATO, capitolo I, parte A, punto 1 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

1 bis. Aumento del sostegno finanziario al Centro europeo di sorveglianza epidemiologica dell'AIDS.

(Emendamento 37)

ALLEGATO, capitolo I, parte A, punto 1 ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

1 ter. Rafforzamento del coordinamento tra i sistemi nazionali di sorveglianza epidemiologica e creazione di una rete comunitaria di specialisti in epidemiologia allo scopo di definire metodi e strumenti comuni e di aumentare la capacità di risposta coordinata di fronte allo sviluppo delle malattie contagiose;

(Emendamento 38)

ALLEGATO, capitolo I, parte A, punto 2

>Testo originale>

2. Raccolta, analisi e diffusione dell'informazione riguardante le misure preventive e le conoscenze, attitudini e comportamenti del pubblico in genere e di gruppi mirati; promozione dello sviluppo e dell'uso di misure per valutarne l'efficacia e nuove indagini nei casi in cui l'informazione esistente è inadeguata, incluse le indagini dell'Eurobarometro.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Raccolta, analisi e diffusione delle informazioni esistenti in merito alle conoscenze, attitudini e comportamenti del pubblico in genere e di taluni gruppi mirati, in merito alle misure preventive adottate nella Comunità europea e ideazione di nuove indagini di Eurobarometro sull'evoluzione dei comportamenti nei confronti dell'AIDS.

(Emendamento 39)

ALLEGATO, capitolo I, parte A, punto 2 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

2 bis. Promozione di metodi di valutazione per determinare l'efficacia delle misure preventive e delle azioni di informazione destinate al grande pubblico e a gruppi mirati.

(Emendamento 40)

ALLEGATO, capitolo I, parte B, punto 3

>Testo originale>

3. Promozione di iniziative per accertare e divulgare informazioni sulle conoscenze dei bambini e dei giovani, sulle attitudini e i comportamenti in relazione all'HIV/AIDS e le malattie a trasmissione sessuale, esame delle attuali pratiche per fornire loro informazioni sia all'interno, sia al di fuori di strutture formali quali scuole e istituzioni di formazione e promuovere lo scambio di materiale istruttivo e formativo nonché l'istituzione di progetti pilota e di reti.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. Promozione della divulgazione di informazioni sull'HIV/AIDS e sulle MST (modi di trasmissione, misure preventive, comportamenti e attitudini nei confronti della malattia) tra gruppi di bambini e di giovani, non dimenticando i giovani senzatetto, quanti esercitano la prostituzione, i tossicodipendenti e i detenuti, sia nel quadro delle strutture ufficiali - scuole, club sportivi, associazioni - che nel quadro di progetti e iniziative di carattere informale (in particolare, a livello di quartieri); sviluppo, a tal fine, dello scambio di materiale educativo e formativo adattato a ciascuno stadio dello sviluppo del bambino/adolescente, utilizzando in particolare le possibilità offerte dai fumetti, sostegno a progetti pilota particolarmente rivolti a gruppi di giovani non inseriti in una struttura formale dedicando una particolare attenzione agli Stati membri in cui è poco o affatto invalsa la consuetudine di impartire ufficialmente un'educazione sessuale a livello dell'insegnamento primario o secondario e promozione di campagne di informazione sull'utilizzo e il giusto impiego dei profilattici quale unico strumento per impedire la trasmissione per via sessuale del virus HIV.

(Emendamento 65)

ALLEGATO, capitolo I, parte C, punto 4

>Testo originale>

4. Esame e scambi di informazioni su problemi e situazioni connesse con i gruppi a rischio (tossicodipendenti, coloro che esercitano la prostituzione, omosessuali e bisessuali), situazioni di rischio (popolazione mobile e aree di confine, istituti penali); e modi di trasmissione; scambio di esperienze sulle misure di riduzione dei danni e azioni preventive; promozione di misure preventive idonee e di progetti pilota.

>Testo dopo la votazione del PE>

4. Coordinamento di studi e di informazioni sui problemi connessi con i comportamenti ad alto rischio (tossicomania, prostituzione, omosessualità, bisessualità, e rapporti sessuali multipli senza protezione), con situazioni di rischio (emofilia, popolazioni mobili, aree di confine, istituti penitenziari, vita militare, turismo) e con la situazione delle donne che corrono, come recenti studi hanno dimostrato, rischi maggiori di contagio, in modo da adattare ai vari gruppi e circostanze le misure di prevenzione e da ridurre il tasso di diffusione dell'AIDS e delle MST; promozione di scambi di esperienze e sostegno di misure preventive quali:

- vendita non soggetta a restrizioni di preservativi di buona qualità con le istruzioni per l'uso;

- distribuzione di siringhe sterili monouso con disposizioni che ne disciplinino la raccolta dopo l'uso e prevedano una loro eliminazione esente da rischi;

- sviluppo di programmi di trattamento sostitutivo;

- campagna sulla necessità di evitare pratiche sessuali pericolose senza la protezione dei preservativi.

(Emendamento 42)

ALLEGATO, capitolo I, parte C, punto 4 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

4 bis. Sostegno a campagne di sensibilizzazione, informazione ed educazione dell'opinione pubblica nel suo insieme sui rischi di trasmissione al fine di favorire un comportamento di vigilanza e di responsabilità presso una popolazione che ha ancora la tendenza a ritenere che la trasmissione dell'AIDS concerna unicamente i gruppi detti a rischio.

(Emendamento 43)

ALLEGATO, capitolo I, parte C, punto 4 ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

4 ter. Priorità delle azioni volte a promuovere l'uso dei profilattici.

(Emendamento 62)

ALLEGATO, capitolo I, parte C, punto 4 quater (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

4 quater. Promozione di test di depistaggio proposti dal medico nei periodi chiave della vita, pur lasciandoli alla libera attuazione da parte del paziente;

(Emendamento 63)

ALLEGATO, capitolo I, parte C, punto 4 quinquies (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

4 quinquies. Adozione a livello comunitario delle misure necessarie a garantire una sicurezza massima degli emo-prodotti: messa a punto delle norme e delle procedure di selezione dei donatori (per garantire in particolare la gratuità e l'anonimato), armonizzazione del numero e della qualità dei test di depistaggio sui prelievi dei donatori, creazione di una rete che permetta il controllo di ognuna delle unità prelevate, elaborazione di un codice di prassi adeguate per quel che riguarda la trasfusione del sangue.

(Emendamento 46)

ALLEGATO, capitolo I, parte C, punto 5

>Testo originale>

5. Promozione dell'informazione, consulenza e consigli a donne incinte che possono essere a rischio di trasmettere l'HIV ai loro figli; scambio di vedute e di esperienze sullo screening di donne incinte e coordinamento della ricerca sul modo di ridurre al minimo la trasmissione madre/bambino.

>Testo dopo la votazione del PE>

5. Sostegno ad azioni specifiche - informazione, consulenza e consigli a donne incinte portatrici del virus HIV e a rischio di trasmetterlo ai loro figli; coordinamento delle informazioni e dei risultati delle esperienze sullo screening di donne incinte e sostegno alla ricerca sul modo di ridurre al minimo la trasmissione madre/bambino.

(Emendamento 47)

ALLEGATO, capitolo I, parte D, punto 6

>Testo originale>

6. Scambi di esperienze e di informazioni riguardanti modelli di assistenza e di sostegno, incluse le famiglie che affrontano difficoltà particolari a causa di loro componenti ammalati, e riguardanti politiche e pratiche su screening e situazioni discriminatorie, promozione di analisi e di progetti pilota sugli aspetti psicosociali della malattia nonché istituzione di reti di organizzazioni per fornire informazioni e assistenza.

>Testo dopo la votazione del PE>

6. Promozione degli scambi di esperienze in materia di metodi di assistenza e di sostegno psicologico, sociale, sanitario e medico ai malati e al loro entourage, incoraggiamento e sostegno in tale settore alle reti di organizzazioni, in particolare basate sul volontariato, e agevolazione della loro informazione in merito ai contenuti del programma.

(Emendamento 48)

ALLEGATO, capitolo I, parte D, punto 6 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

6 bis. Sostegno finanziario a favore dell'elaborazione, pubblicazione e diffusione di manuali, bollettini e annunci che siano oggetto di una valutazione da parte degli organismi di esperti in materia di AIDS, i quali forniscano informazioni sulle cure e i trattamenti nonché sulle organizzazioni, in particolare quelle del volontariato, che prodigano assistenza e sostegno.

(Emendamento 49)

ALLEGATO, capitolo I, parte D, punto 6 ter (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

6 ter. Sostegno alle azioni volte all'integrazione dei bambini sieropositivi, soprattutto in ambiente scolastico, al fine di assicurare loro un quadro di vita normale che consenta però di seguirli e di tutelarli.

(Emendamento 50)

ALLEGATO, capitolo I, parte D, punto 6 quater (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

6 quater. Creazione di un registro delle misure adottate dagli Stati membri per combattere tutte le forme di discriminazione, legali o di altro tipo, per esempio nel campo dell'occupazione, dell'assicurazione, della concessione di crediti, dell'alloggio, dell'istruzione e delle cure sanitarie, compresa qualsiasi misura legislativa negli Stati membri che stabilisca un'età minima per il consenso a pratiche omosessuali diversa da quella prevista per pratiche eterosessuali; promozione degli scambi di esperienze in materia di aiuto per trovare un alloggio ai malati e alle loro famiglie, in particolare per quanto riguarda l'alloggio terapeutico, nonché in materia di politiche miranti a facilitare l'accoglienza di giorno e il ricovero di notte delle popolazioni marginalizzate.

(Emendamento 51)

ALLEGATO, capitolo I, parte D, punto 6 quinquies (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

6 quinquies. Promozione dell'introduzione di livelli equivalenti di protezione dei dati personali a livello degli Stati membri.

(Emendamento 52)

ALLEGATO, capitolo I, parte D, punto 6 sexies (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

6 sexies. Adeguamento del Codice di buona prassi clinica inserendovi le disposizioni che trattano i problemi specifici delle prove terapeutiche.

(Emendamenti 53 e 66)

ALLEGATO, capitolo I, parte D bis (nuova)

>Testo dopo la votazione del PE>

D bis. Cooperazione con organizzazioni internazionali e con paesi terzi

6 septies. Sviluppo della cooperazione, a livello di prevenzione dell'AIDS e di altre malattie infettive, tra la Comunità e le organizzazioni internazionali quali il Consiglio d'Europa (questioni etiche), l'UNESCO (educazione sanitaria), le ONG competenti e l'OMS.

>Testo dopo la votazione del PE>

6 octies. Sviluppo della cooperazione, a livello di prevenzione dell'AIDS e di altre malattie infettive, tra la Comunità e i paesi associati, i paesi d'Europa centro-orientale che hanno sottoscritto accordi di cooperazione e i paesi firmatari della Convenzione di Lomé.

>Testo dopo la votazione del PE>

6 nonies. Nei contatti con la Federazione russa, esame delle problematiche scaturenti dall'adozione della legislazione sul test obbligatorio HIV a carico degli stranieri che entrano in Russia per un soggiorno superiore a tre mesi (sottoscritto dal Presidente della Federazione russa Boris Eltsin il 31 marzo 1995), in modo tale da salvaguardare appieno i diritti dell'uomo e da condurre al ritiro della legge.

(Emendamento 54)

ALLEGATO, capitolo II, parte A, punto 7

>Testo originale>

7. Aiuti ad iniziative miranti a produrre informazione sui livelli di copertura di vaccinazione nella Comunità, in specie tra i bambini, i gruppi a rischio e le persone che vivono in alcune situazioni di rischio, contro le malattie infettive prevenibili con vaccinazione; promozione di iniziative concepite per migliorare la copertura di vaccinazione del pubblico in genere, e in specie di gruppi a rischio e persone che vivono talune situazioni a rischio; promozione di misure progettate per adattare gli schemi di vaccinazione al contesto epidemiologico.

>Testo dopo la votazione del PE>

7. Sistematico aggiornamento, in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri dell'OMS, di un quadro della situazione in materia di copertura di vaccinazione nella Comunità, principalmente tra i bambini e nelle categorie a rischio della popolazione, con particolare riferimento alle persone anziane, e promozione della sensibilizzazione di tali gruppi a rischio alla necessità della vaccinazione; analisi dei programmi di vaccinazione esistenti negli Stati membri e valutazione dei relativi effetti sulla salute globale delle popolazioni interessate.

(Emendamento 55)

ALLEGATO, capitolo II, parte B, punto 8

>Testo originale>

8. Contribuire al miglioramento della qualità dei sistemi di sorveglianza degli Stati membri, tenendo conto dei punti di vista dei server e degli utenti, ed assistere lo sviluppo di reti basate su metodologie concordate e condizioni di trasmissione di informazione, consultazione preventiva e coordinamento delle risposte.

>Testo dopo la votazione del PE>

8. Introduzione a livello comunitario di un sistema di allarme e di scambio rapido di informazioni in caso di vampate epidemiche o di comparsa di una nuova malattia contagiosa, basato sui seguenti elementi:

- compatibilità dei metodi di sorveglianza delle malattie contagiose utilizzati nei vari Stati membri;

- interconnessione dei sistemi di sorveglianza degli Stati membri;

- assistenza alla costituzione di siffatti sistemi negli Stati membri che non ne dispongono;

- definizione di una strategia comune di intervento epidemiologico.

(Emendamento 56)

ALLEGATO, capitolo II, parte C, punto 11

>Testo originale>

11. Promozione degli scambi tra gli Stati membri su campagne informative a tutti gli livelli, sviluppo di modi di collegamento e di rafforzamento delle campagne, come, per esempio, fornitura di materiali specifici; utilizzazione del telefono e di altri meccanismi di risposta nonché sviluppo e promozione di attività a complemento degli sforzi nazionali, includenti l'istituzione di reti e scambio di esperienze e conoscenze.

>Testo dopo la votazione del PE>

11. Valutazione dell'impatto delle campagne d'informazione sulle malattie sessualmente trasmissibili e la relativa prevenzione, tenendo conto dei risultati delle valutazioni, promozione degli scambi tra gli Stati membri su campagne informative a tutti gli livelli, sviluppo di modi di collegamento e di rafforzamento delle campagne, come, per esempio, fornitura di materiali specifici nel quadro delle organizzazioni governative e delle ONG di ogni paese; utilizzazione del telefono e di altri meccanismi di risposta nonché sviluppo e promozione di attività a complemento degli sforzi nazionali, includenti l'istituzione di reti e scambio di esperienze e conoscenze, tenendo conto degli attuali sistemi di scambi d'informazione quali sono stati messi a punto in vari Stati membri con l'ausilio delle nuove tecnologiche nel campo della telematica.

(Emendamento 57)

ALLEGATO, capitolo II, parte C, punto 11 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

11 bis. Coordinamento in questo settore con il programma orizzontale «Promozione, informazione, istruzione e formazione in materia di salute» e con il programma d'azione comunitario per la prevenzione della tossicomania.

(Emendamento 58)

ALLEGATO, capitolo II, parte C, punto 12

>Testo originale>

12. Esame degli attuali programmi di formazione per gli specialisti addetti alla salute e per coloro che per lavoro sono a contatto con talune malattie infettive; identificazione di punti deboli e lacune, e messa a punto e promozione di nuove ulteriori opportunità e programmi.

>Testo dopo la votazione del PE>

12. Esame degli attuali programmi di formazione sia all'interno che all'esterno della Comunità, per gli specialisti addetti alla salute e per coloro che per lavoro sono a contatto con talune malattie infettive; identificazione di punti deboli e lacune, e messa a punto e promozione di nuove ulteriori opportunità e programmi in particolare nel settore dell'epidemiologia; promozione degli scambi degli operatori sanitari interessati e di esperienze in questo settore.

(Emendamento 59)

ALLEGATO, capitolo II, parte C, punto 13

>Testo originale>

13. Miglioramento delle pratiche della pubblica sanità per quanto concerne la sorveglianza routinaria delle malattie infettive e dei focolai epidemici, dove e quando essi si verificano nella Comunità; messa a punto di una rete comunitaria di esperti epidemiologi della salute pubblica al fine di definire metodi e strumenti comuni e di migliorare la capacità per una risposta coordinata.

>Testo dopo la votazione del PE>

13. soppresso

(Emendamento 60)

ALLEGATO, capitolo II, parte D, titolo

>Testo originale>

D. Accertamento precoce e controllo sistematico

>Testo dopo la votazione del PE>

D. Accertamento precoce e controllo

(Emendamento 61)

ALLEGATO, capitolo II, parte D, punto 15

>Testo originale>

15. Sostegno alla formazione del personale sanitario, in particolare nel contesto della diagnosi precoce e del controllo sistematico delle malattie trasmissibili; analisi costi/benefici del controllo per differenti tipi di malattia trasmissibile, in particolare tra le donne incinte.

>Testo dopo la votazione del PE>

15. Sostegno alla formazione del personale sanitario, in particolare nel contesto della diagnosi precoce e del controllo delle malattie trasmissibili; analisi costi/benefici del controllo per differenti tipi di malattia trasmissibile, in particolare tra le donne incinte.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie contagiose nel contesto dell'azione in materia di salute pubblica (COM(94) 0413 - C4-0215/94 - 94/0222(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(94)0413 - 94/0222(COD) ((GU C 333 del 29.11.1994, pag. 34.)),

- visti gli articoli 189 B, paragrafo 2 e 129 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0215/94),

- visto l'articolo 58 del proprio regolamento,

- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per gli affari sociali e l'occupazione, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione nonché della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0077/95),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio a recepire, nella posizione comune che adotterà a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 2, del trattato CE, gli emendamenti approvati dal Parlamento;

4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intendesse apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.