Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all' azione della Comunità nel settore della statistica (COM(94)0078 - C3-0231/94 - 94/0026(CNS)) (Procedura di consultazione)
Gazzetta ufficiale n. C 109 del 01/05/1995 pag. 0319
A4-0071/95 Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'azione della Comunità nel settore della statistica (COM(94)0078 - C3-0231/94 - 94/0026(CNS)) La proposta è approvata con le modifiche seguenti: (Emendamento 1) Primo visto >Testo originale> visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'art. 213, >Testo dopo la votazione del PE> visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'art. 213 nel combinato disposto con gli artt. 43, 76, 87, 100, 100 A e 113, (Emendamento 2) Articolo 1, paragrafo 2 >Testo originale> 2. L'azione della Comunità nel settore della statistica è attuata dagli Istituti di statistica e dagli altri organismi responsabili della produzione di statistiche comunitarie, definiti all'articolo 2, a livello nazionale (autorità nazionali) e comunitario (autorità comunitaria). >Testo dopo la votazione del PE> 2. L'azione della Comunità nel settore della statistica è attuata dagli Istituti di statistica e dagli altri organismi responsabili della produzione di statistiche comunitarie, definiti all'articolo 2, a livello nazionale (autorità nazionali) e comunitario (Istituto statistico delle Comunità europee: EUROSTAT). (Emendamento 3) Articolo 1, paragrafo 3 >Testo originale> 3. Si intende per autorità comunitaria il servizio designato, mediante decisione della Commissione, per l'esecuzione dei compiti ad essa riservati dal trattato o dal diritto derivato, nel settore statistico. >Testo dopo la votazione del PE> 3. soppresso (Emendamento 4) Articolo 1, paragrafo 4 >Testo originale> 4. L'Istituto monetario europeo e le banche centrali nazionali non partecipano all'azione della Comunità nel settore della statistica. L'articolo 8 definisce la cooperazione fra la Commissione e l'Istituto monetario europeo. >Testo dopo la votazione del PE> 4. L'articolo 8 definisce la cooperazione fra la Commissione e l'Istituto monetario europeo. (Emendamento 5) Articolo 4, paragrafo 2 >Testo originale> 2. La Commissione presenta all'esame del CPS, in occasione del primo semestre di ogni anno, gli orientamenti in previsione dell'attuazione del programma statistico comunitario, e in particolare le priorità previste nelle azioni da intraprendere, tenendo conto dei vincoli finanziari sul piano nazionale e comunitario, nonché dell'utilità delle disposizioni comunitarie che le disciplinano. La Commissione tiene in massima considerazione i commenti del CPS e dà loro il seguito che ritiene più adeguato. >Testo dopo la votazione del PE> 2. La Commissione presenta l'esame del CPS, in occasione del primo semestre di ogni anno, gli orientamenti in previsione dell'attuazione del programma statistico comunitario, e in particolare le priorità previste nelle azioni da intraprendere, calcolando gli oneri finanziari per la Comunità e gli Stati membri, nonché tenendo conto dell'utilità delle disposizioni comunitarie che le disciplinano. La Commissione tiene in massima considerazione i pareri del CPS e dà loro il seguito che ritiene più adeguato. (Emendamento 6) Articolo 11, paragrafo 4 >Testo originale> 4. Le condizioni di accesso per gli utenti sono disciplinate dalla politica tariffaria di ogni autorità sulla base dell'informazione e della cooperazione reciproca tra le autorità statistiche nazionali e quella comunitaria. >Testo dopo la votazione del PE> 4. Le condizioni di accesso per gli utenti sono disciplinate da ogni autorità sulla base dell'informazione e della cooperazione reciproca tra le autorità statistiche nazionali e l'Istituto statistico delle Comunità europee: EUROSTAT. (Emendamento 7) Articolo 20, paragrafo 2, secondo e terzo comma >Testo originale> La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio dell'Unione europea. In tal caso la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di tre mesi a partire dalla data della comunicazione al Consiglio dell'Unione europea; il Consiglio dell'Unione europea, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente. >Testo dopo la votazione del PE> La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea. In tal caso la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di tre mesi a partire dalla data della comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea; il Consiglio dell'Unione europea, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente, previa consultazione del Parlamento. (Emendamento 8) Articolo 20, paragrafo 3 >Testo originale> 3. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è espresso alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, per l'adozione delle decisioni che il Consiglio dell'Unione europea è chiamato ad adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono oggetto della ponderazione di cui all'articolo summenzionato. Il presidente non prende parte al voto. >Testo dopo la votazione del PE> 3. soppresso >Testo originale> La Commissione adotta le misure previste quando sono conformi al parere del comitato. Quando le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio dell'Unione europea una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio dell'Unione europea delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio dell'Unione europea non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. >Testo dopo la votazione del PE> Soppresso Soppresso Soppresso (Emendamento 9) Articolo 21 >Testo dopo la votazione del PE> p. m. Modificare l'articolo 21 «Funzionamento del comitato del segreto statistico» in modo conforme all'emendamento relativo all'articolo 20, paragrafo 2. Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'azione della Comunità nel settore della statistica (COM(94)0078 - C3-0231/94 - 94/0026(CNS)) (Procedura di consultazione) Il Parlamento europeo, - vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(94)0078 - 94/0026(CNS) ((GU C 106 del 14.4.1994, pag. 22.)), - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 213 del trattato CE (C3- 0231/94), - ritenendo che la base giuridica prescelta sia inadeguata e che occorra fare riferimento agli articoli 43, 76, 87, 100, 100 A e 113 del trattato CE, - visto l'articolo 58 del suo regolamento, - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini sulla base giuridica della proposta (A4-0071/95), 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi; 2. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intendesse apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.