51995AP0062

Risoluzione legislativa recante parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (COM(94)0275 - C4-0239/94 - 94/0159/CNS)) (Procedura di consultazione)

Gazzetta ufficiale n. C 151 del 19/06/1995 pag. 0487


A4-0062/95

Proposta di direttiva del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (COM(94)0275 - C4-0239/94 - 94/0159(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

(Emendamento 29)

Primo visto

>Testo originale>

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 213,

>Testo dopo la votazione del PE>

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 75 e 213,

(Emendamento 2)

Primo considerando

>Testo originale>

considerando che per assolvere ai compiti a essa affidati nell'ambito della politica marittima comunitaria, la Commissione deve disporre di statistiche comparabili, affidabili, sincronizzate e regolari sull'ampiezza e lo sviluppo dei trasporti di merci e di passeggeri via mare in partenza da e verso la Comunità, tra Stati membri e all'interno degli Stati membri;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che per assolvere ai compiti loro affidati nell'ambito della politica marittima comunitaria, le Istituzioni comunitarie, le amministrazioni nazionali, regionali e locali, gli operatori economici e gli organismi di ricerca devono disporre di statistiche comparabili, affidabili, sincronizzate e regolari sull'ampiezza e lo sviluppo dei trasporti di merci e di passeggeri via mare in partenza da e verso la Comunità, tra Stati membri e all'interno degli Stati membri;

(Emendamento 25)

Considerando quinto bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che la raccolta di dati statistici comunitari deve comportare il minore aggravio possibile di oneri per i soggetti che forniscono i dati in questione;

(Emendamento 3)

Settimo considerando

>Testo originale>

considerando che per l'attuazione della presente direttiva, ivi comprese le misure per il suo adeguamento all'evoluzione economica e tecnica, deve essere consultato il Comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che all'applicazione della presente direttiva, ivi comprese le misure per il suo adeguamento all'evoluzione economica e tecnica, deve partecipare il Comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, CEEA del Consiglio;

(Emendamento 4)

Ottavo considerando

>Testo originale>

considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, la creazione di norme statistiche comuni che permettano di produrre informazioni armonizzate è un'azione che può essere trattata efficacemente solo a livello comunitario e che la raccolta dei dati statistici verrà effettuata da ciascun Stato membro sotto l'autorità degli organismi e delle istituzioni responsabili per la realizzazione delle statistiche ufficiali;

>Testo dopo la votazione del PE>

considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, la creazione di norme statistiche comuni che permettano di produrre informazioni armonizzate è un'azione che può essere trattata efficacemente solo a livello comunitario e che la raccolta dei dati statistici verrà effettuata da ciascuno Stato membro sotto la responsabilità degli organismi e delle istituzioni competenti per la realizzazione delle statistiche ufficiali;

(Emendamento 6)

Articolo 2, punto 2, secondo comma

>Testo originale>

Le navi da pesca e le navi-officina, per il trattamento del pesce, le navi da guerra e le imbarcazioni usate dalle amministrazioni e dagli uffici pubblici non entrano nel campo di applicazione della direttiva.

>Testo dopo la votazione del PE>

Le navi da pesca e le navi-officina, per il trattamento del pesce, le navi da guerra e le imbarcazioni usate per servizi pubblici non entrano nel campo di applicazione della direttiva.

(Emendamento 7)

Articolo 3, paragrafo 1, parte introduttiva

>Testo originale>

1. Gli Stati membri rilevano le caratteristiche relative ai seguenti campi:

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Gli Stati membri rilevano le caratteristiche che contraddistinguono le seguenti categorie:

(Emendamento 8)

Articolo 3, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Le caratteristiche, le variabili statistiche di ciascun settore, le nomenclature per la loro classificazione e per la loro periodicità di osservazione, vengono fornite negli allegati alla presente direttiva.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Le caratteristiche rilevate e le nomenclature per la loro classificazione e per la loro frequenza di osservazione, vengono fornite negli allegati alla presente direttiva.

(Emendamento 26)

Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

3 bis. Agli interessati viene data facoltà di fornire i dati, quanto alla loro forma e contenuto, secondo gli accordi conclusi nel quadro:

- della semplificazione delle procedure commerciali,

- dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO),

- del CEN,

- della normativa doganale internazionale,

(Emendamento 9)

Articolo 4, paragrafo 2

>Testo originale>

2. Ogni Stato membro seleziona, in tale elenco, i porti del proprio territorio necessari a coprire almeno il 90% del tonnellaggio lordo annuale di tutti i trasporti via mare e il 90% di tutti i movimenti annuali di passeggeri che transitano attraverso i propri porti. In ogni caso, vengono sistematicamente selezionati i porti che trattano annualmente più di un milione di tonnellate di merci o che registrano più di 200.000 movimenti di passeggeri. Per ogni porto selezionato, vanno forniti i dati dettagliati, ai sensi dell'allegato IX, per i campi (merci, passeggeri) per i quali esso soddisfa uno dei criteri di selezione ed, eventualmente, i dati sommari per l'altro campo.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. Ogni Stato membro seleziona, in tale elenco, i porti del proprio territorio necessari a coprire almeno il 90% del tonnellaggio lordo annuale di tutti i trasporti via mare (merci trasbordate) e il 90% di tutti i movimenti annuali di passeggeri che transitano attraverso i propri porti. In ogni caso, vengono sistematicamente selezionati i porti che trattano annualmente più di un milione di tonnellate di merci trasbordate o che registrano più di 200.000 movimenti di passeggeri. Per ogni porto selezionato, vanno forniti i dati dettagliati, ai sensi dell'allegato IX, per i campi (merci, passeggeri) per i quali esso soddisfa uno dei criteri di selezione ed, eventualmente, i dati sommari per l'altro campo.

(Emendamento 10)

Articolo 7, paragrafo 2

>Testo originale>

2. I risultati vanno trasmessi in forma di uno schedario a partire dal quale possano essere prodotti gli insiemi di dati definiti all'allegato IX. Le schede ed i supporti da impiegare per la loro trasmissione sono stabiliti dalla Commissione in base alla procedura di cui all'articolo 13.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. I risultati vanno trasmessi conformemente al compendio di dati definiti all'allegato IX. Le modalità tecniche della trasmissione dei risultati sono stabiliti dalla Commissione in base alla procedura di cui all'articolo 13.

(Emendamento 11)

Articolo 7, paragrafo 3

>Testo originale>

3. La trasmissione avviene entro un termine di 5 mesi a decorrere dalla fine del periodo di osservazione, per i dati la cui periodicità è trimestrale, e di 8 mesi per i dati la cui periodicità è annuale. La prima trasmissione coprirà il primo trimestre dell'anno 1995.

>Testo dopo la votazione del PE>

3. La trasmissione avviene entro un termine di 5 mesi a decorrere dalla fine del periodo di osservazione, per i dati la cui periodicità è trimestrale, e di 8 mesi per i dati la cui periodicità è annuale. La prima trasmissione coprirà il primo trimestre dell'anno 1996.

(Emendamento 12)

Articolo 8, paragrafo 2

>Testo originale>

2. La Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita nel corso del lavoro realizzato ai sensi della presente direttiva, dopo tre anni di raccolta dei dati.

>Testo dopo la votazione del PE>

2. La Commissione trasmette ogni tre anni all'autorità di bilancio una relazione sull'attuazione della presente direttiva dopo la sua entrata in vigore. Tale relazione deve illustrare l'esperienza acquisita e procedere alla valutazione dell'applicazione dei principi di buona gestione finanziaria e di economia, nonché assicurare l'analisi costo/benefici.

(Emendamento 13)

Articolo 12

>Testo originale>

La Commissione, dopo essersi consultata con il Comitato del programma statistico - istituito con la decisione del Consiglio 89/382/CEE, Euratom, in base alla procedura di cui all'articolo 13, fissa le norme di attuazione della presente direttiva, compresi i provvedimenti atti ad adeguarla agli sviluppi tecnici ed economici, in particolare:

- l'aggiornamento delle caratteristiche dei dati da raccogliere (articolo 3) e del contenuto degli allegati alla presente direttiva;

- l'elenco dei porti, codificati e classificati per paese e per zone costiere marittime (articolo 4) nonché il suo aggiornamento regolare da parte della Commissione;

- le esigenze di precisione (articolo 5);

- la descrizione delle modalità di registrazione di uno schedario di dati e dei codici per la trasmissione dei risultati alla Commissione (articolo 7);

- la fine del periodo di transizione (articolo 10).

>Testo dopo la votazione del PE>

La Commissione, di concerto con il Comitato del programma statistico - istituito con la decisione del Consiglio 89/382/CEE, CEEA, in base alla procedura di cui all'articolo 13, fissa le norme di attuazione della presente direttiva, compresi i provvedimenti atti ad adeguarla agli sviluppi tecnici ed economici, in particolare:

- l'aggiornamento delle caratteristiche dei dati da raccogliere (articolo 3) e del contenuto degli allegati alla presente direttiva;

- l'elenco dei porti, codificati e classificati per paese e per zone costiere marittime (articolo 4) nonché il suo aggiornamento regolare da parte della Commissione;

- le esigenze di precisione (articolo 5);

- la descrizione delle modalità di registrazione di uno schedario di dati e dei codici per la trasmissione dei risultati alla Commissione (articolo 7);

- la fine dei periodi di transizione (articolo 10)

- la sospensione della raccolta di dati concernenti taluni trasporti di passeggeri.

(Emendamento 14)

Articolo 13

>Testo originale>

Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto dei provvedimenti da adottare. Il Comitato emette il proprio parere su tale progetto, entro un termine che il Presidente può fissare a seconda dell'urgenza della questione in causa, se necessario procedendo ad una votazione.

Il parere del Comitato viene iscritto nel processo verbale; ciascun Stato membro, inoltre, ha il diritto di chiedere che la propria posizione venga registrata da tale verbale.

La Commissione tiene nella più alta considerazione il parere espresso dal Comitato ed informa quest'ultimo delle modalità con cui essa ha tenuto conto del suo parere.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto dei provvedimenti da adottare. Il Comitato emette il proprio parere su tale progetto, entro un termine che il Presidente può fissare a seconda dell'urgenza della questione in causa. Il parere formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea per l'approvazione delle decisioni che il Consiglio dell'Unione europea è tenuto a prendere su proposta della Commissione. Al momento della votazione in seno al Comitato i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono ponderati secondo quanto definito all'articolo suddetto. Il Presidente non partecipa alla votazione.

2. La Commissione approva le misure previste allorché esse siano conformi al parere del Comitato.

Allorché le misure previste non sono conformi al parere del Comitato o in assenza di parere la Commissione sottopone quanto prima al Consiglio dell'Unione europea una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio dell'Unione europea statuisce a maggioranza qualificata.

Se, allo scadere del termine di tre mesi a decorrere dalla consultazione del Consiglio dell'Unione europea, questo non ha statuito, le misure proposte sono approvate dalla Commissione salvo il caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

(Emendamento 15)

Articolo 14, paragrafo 1

>Testo originale>

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

>Testo dopo la votazione del PE>

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(Emendamento 27)

Allegato I - Variabili statistichelettera a) , sesto trattino

>Testo originale>

- per le entrate di merci: il porto di carico (il porto, cioè, in cui le merci sono state caricate sulla nave con la quale esse sono arrivate nel porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dello Spazio economico europeo descritti nell'Elenco dei Porti e, al di fuori dello Spazio economico europeo, le Zone costiere marittime descritte nell'allegato IV;

>Testo dopo la votazione del PE>

- per le entrate di merci:

1. il porto di carico (il porto, cioè, in cui le merci sono state caricate sulla nave con la quale esse sono arrivate nel porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dello Spazio economico europeo descritti nell'Elenco dei Porti e, al di fuori dello Spazio economico europeo, le Zone costiere marittime descritte nell'allegato IV;

2. il porto finale di destinazione del carico in caso di successivo inoltro via mare utilizzando i porti individuali dello Spazio economico europeo descritti nell'Elenco dei Porti e, al di fuori dello Spazio economico europeo, le Zone costiere marittime descritte nell'allegato IV.

(Emendamento 28)

Allegato I, Variabili statistiche lettera a) settimo trattino

>Testo originale>

- per le uscite di merci: il porto di scarico (il porto, cioè, in cui le merci devono essere scaricate dalla nave con la quale esse hanno lasciato il porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dello Spazio economico europeo descritti nell'Elenco dei Porti e, al di fuori dello Spazio economico europeo, le Zone costiere marittime descritte nell'allegato IV;

>Testo dopo la votazione del PE>

- per le uscite di merci:

1. il porto di scarico (il porto, cioè, in cui le merci devono essere scaricate dalla nave con la quale esse hanno lasciato il porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dello Spazio economico europeo descritti nell'Elenco dei Porti e, al di fuori dello Spazio economico europeo, le Zone costiere marittime descritte nell'allegato IV;

2. il porto di provenienza del carico in caso di trasporto antecedente via mare utilizzando i porti individuali dello Spazio economico europeo descritti nell'Elenco dei Porti e, al di fuori dello Spazio economico europeo, le Zone costiere marittime descritte nell'allegato IV;

(Emendamento 16)

Allegato I, Variabili statistichelettera a) , ottavo trattino

>Testo originale>

Nazionalità dell'operatore di trasporto, secondo la nomenclatura di cui all'allegato V.

>Testo dopo la votazione del PE>

Cittadinanza dell'armatore, secondo la nomenclatura di cui all'allegato V.

(Emendamento 17)

Allegato I, Variabili e definizionilettera b) , trattino secondo bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

- stazza lorda delle navi;

(Emendamento 18)

Allegato I, Definizioni, lettera f)

>Testo originale>

f) Operatore di trasporto marittimo: persona responsabile del trasporto su nave del carico o del trasporto su nave dei passeggeri. Nel caso in cui egli agisca in quanto terzo prestatario di servizi, viene retribuito attraverso le spese di trasporto pagate per l'invio del carico o per il trasporto di passeggeri vai mare. Nel caso in cui la nave venga utilizzata da una persona per il trasporto di merci per conto proprio, si considera operatore di trasporto tale persona, indipendentemente dal fatto che la nave le appartenga o che l'abbia noleggiata.

>Testo dopo la votazione del PE>

f) Armatore: persona fisica o giuridica che, in qualità di proprietaria o a diverso titolo, è direttamente responsabile dell'esercizio della nave e del suo utilizzo commerciale.

(Emendamento 19)

Allegato I, Definizioni, lettera g)

>Testo originale>

g) Nazionalità dell'operatore di trasporto marittimo: paese in cui ha sede il centro reale dell'attività commerciale dell'operatore di trasporto.

>Testo dopo la votazione del PE>

g) Cittadinanza dell'armatore: paese in cui l'armatore è registrato legalmente ed esercita la sua attività.

(Emendamento 20)

Allegato I, Definizioni, lettera g) bis (nuova)

>Testo dopo la votazione del PE>

g bis) Portata: differenza espressa in tonnellate fra il dislocamento di una nave, consentito dal bordo libero estivo, in acqua con un peso specifico di 1,025 e il peso a vuoto della nave stessa, ossia il suo dislocamento senza carico, combustibile, lubrificante, acqua di zavorra, acqua fresca e acqua potabile contenuta in serbatoi, provviste soggette a consumo, passeggeri, equipaggio e loro effetti personali.

(Emendamento 22)

Allegato V bis (nuovo)

>Testo dopo la votazione del PE>

Elenco dei porti

Per l'elenco dei porti che la Commissione tiene ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, si applicano i seguenti principi:

a) L'elenco dei porti ripreso nel presente allegato ha lo scopo, in attuazione della presente direttiva, di consentire la codificazione uniforme dei porti di carico/scarico e dei porti dichiaranti dello Spazio economico europeo;

b) l'elenco viene definito dalla Commissione sulla base della raccomandazione UNECE n. 16

c) Gli Stati membri comunicano alla Commissione i porti che rientrano nella propria giurisdizione territoriale ai fini della registrazione e della codificazione; la prima comunicazione avviene, come previsto dall'articolo 15, entro il termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva;

d) ove necessario, l'aggiornamento dell'elenco viene effettuato entro il 1° gennaio di ogni anno.

Risoluzione legislativa recante parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (COM(94)0275 - C4-0239/94 - 94/0159(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(94)0275 - 94/0159(CNS)) ((GU C 214 del 4.8.1994, pag. 12.)),

- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 213 del trattato CE (C4- 0239/94),

- considerando l'inadeguatezza della base giuridica proposta e che è pertanto opportuno fare riferimento all'articolo 75 del trattato CE,

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0062/95),

1. approva, fatte salve le modifiche apportatevi, la proposta della Commissione;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del Trattato CE;

3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.