51995AC1172

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla proposta di regolamento (CE) del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione dei progetti d' investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell' elettricità

Gazzetta ufficiale n. C 018 del 22/01/1996 pag. 0107


Parere in merito alla proposta di regolamento (CE) del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione dei progetti d'investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità

(96/C 18/20)

Il Consiglio dell'Unione europea, ha deciso, in data 18 ottobre 1995, in conformità del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale ha affidato l'incarico di preparare i lavori in materia al relatore generale Pardon.

Il 26 ottobre 1995, nel corso della 329a sessione plenaria, il Comitato economico e sociale ha adottato a grande maggioranza ed un'astensione il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta di regolamento in esame intende aggiornare, alla luce della situazione attuale e delle esperienze acquisite, i regolamenti precedenti che prevedono la comunicazione alla Commissione dei progetti d'investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità.

1.2. Essa corrisponde agli orientamenti emersi nel Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992, ed al conseguente impegno assunto dalla Commissione di verificare se esista la necessità di adeguare, sulla base del principio di sussidiarietà, la legislazione esistente e, eventualmente, di emendarla.

1.3. Per iniziativa della Commissione e tenendo conto dei risultati dell'applicazione del Regolamento (CEE) n. 1056/72, modificato dal Regolamento (CEE) n. 1215/76, si propone di fondere detti regolamenti in uno nuovo, con lo scopo di fornire alla Commissione informazioni precise sui progetti di investimenti energetici di interesse comunitario previsti; si disporrebbe così di una visione globale della presumibile evoluzione delle capacità e delle infrastrutture energetiche nella Comunità.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato è d'accordo con la revisione della legislazione esistente mediante la sua fusione in un nuovo regolamento ispirato al rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia della legislazione comunitaria.

2.2. In linea con i recenti pareri del Comitato, specie quelli relativi alla Politica energetica comunitaria (), si riconosce la necessità del nuovo regolamento, che dovrà prevedere informazioni quanto più complete possibili e disponibili in tempo utile sui futuri investimenti, per i seguenti motivi :

2.2.1. esso costituisce un elemento indispensabile per prefigurare i futuri scenari energetici che rappresentano la piattaforma di una politica energetica comune;

2.2.2. la disponibilità d'informazioni sulle nuove capacità future deve servire a valutare i progressi che si realizzano sotto il profilo della sicurezza dell'approvvigionamento, oltre che ad applicare concretamente i nuovi orientamenti delle direttive per la creazione del mercato interno nei settori dell'elettricità e del gas;

2.2.3. la disponibilità delle informazioni e la loro diffusione contribuirà indirettamente ad evitare che in settori caratterizzati da un'alta intensità e da tempi lunghi di costruzione di impianti si generino eccessi di capacità.

2.3. Il Comitato ritiene che le informazioni chieste dal regolamento debbano obbedire esclusivamente a esigenze di pianificazione della politica energetica e della costruzione delle infrastrutture. In tal senso è evidente che dette informazioni possono opportunamente contribuire ad una migliore protezione dell'ambiente.

2.4. Le analisi svolte dalla Commissione nella sua relazione annuale sugli investimenti di interesse comunitario nei settori interessati () presentano alcuni problemi riguardanti la disponibilità dei dati entro i termini fissati e la loro rappresentatività. In tal senso, il Comitato considera positive le modifiche introdotte, tanto per la riduzione della quantità d'informazioni richiesta quanto per l'estensione dei termini di trasmissione alla Commissione europea, il che si tradurrà in un miglioramento qualitativo dell'informazione, contribuendo a conseguire gli obiettivi del regolamento proposto.

2.5. Il Comitato approva le modifiche introdotte nel nuovo regolamento proposto riguardanti i progetti di interesse comune nelle reti transeuropee dell'energia, conformemente agli orientamenti fissati nell'articolo 129 C del Trattato sull'Unione. A suo parere, ciò consentirà di operare a vantaggio di una maggiore coesione e faciliterà il funzionamento di un effettivo mercato interno dell'energia.

2.6. Il Comitato ritiene necessario procedere quanto prima alla revisione del Regolamento (CEE) n. 3025/77 che sviluppa concretamente l'applicazione del Regolamento (CEE) n. 1056/76, sulla base delle novità introdotte nella presente proposta di regolamento e dei suggerimenti avanzati dal Comitato stesso.

3. Osservazioni particolari

3.1. Per quanto riguarda l'ottenimento delle informazioni, la nuova redazione dell'articolo 1 introduce una maggiore libertà per gli Stati membri che potranno scegliere di richiederle direttamente alle imprese oppure ottenerle in altre forme. Secondo il Comitato, detta libertà inserisce un elemento di ambiguità contrario alla trasparenza perseguita dalla proposta di regolamento. Per questo, il Comitato ritiene necessaria una redazione molto più chiara del testo che non lasci nessun dubbio in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà ed all'obiettivo della semplificazione amministrativa. In ogni caso, qualora lo Stato membro scelga liberamente la fonte di ottenimento dei dati, esso dovrà segnalare l'origine di tali dati, in conformità con il principio di trasparenza.

3.2. La proposta conserva la disposizione che prevede l'obbligo di comunicazione per le centrali termiche di potenza pari almeno a 200MW (Allegato 1, punto 3). Secondo il Comitato potrebbe trattarsi di un limite eccessivo se si tiene in considerazione il diffondersi delle nuove unità con tecnologie a ciclo combinato che hanno in genere dimensioni minori.

3.3. Gli investimenti privati possono richiedere un elemento di riservatezza commerciale che va rispettato.

Il Comitato ricorda a tale proposito il parere adottato il 31 gennaio 1990 sulla « Comunicazione alla Commissione dei progetti d'investimento d'interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità » ().

3.4. Nell'articolo 3 tra i destinatari della relazione prevista dalla proposta di regolamento vanno inclusi il Parlamento europeo ed il Comitato.

Bruxelles, 26 ottobre 1995.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Carlos FERRER

() Parere del Comitato economico e sociale del 14 settembre 1994, GU n. C 393 del 31. 12. 1994, pag. 95 e segg; parere del Comitato economico e sociale del 5 luglio 1995, GU n. C 256 del 2. 10. 1995, pag. 34.

() SEC (94) 1918 def.

() GU n. C 73 del 26. 3. 1990, pag. 26.