51995AC0966

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi

Gazzetta ufficiale n. C 301 del 13/11/1995 pag. 0019


Parere in merito alla proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente regole comuni applicabili ai trasporti di merci o di persone per via navigabile tra Stati membri al fine di realizzare in tali trasporti la libera prestazione dei servizi ()

(95/C 301/05)

Il Consiglio, in data 6 giugno 1995 ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 75 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Trasporti e comunicazioni » incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Whitworth in data 10 luglio 1995.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 13 settembre 1995, nel corso della 328a sessione plenaria, il seguente parere.

1. La proposta di regolamento

1.1. L'obiettivo specifico della proposta di regolamento è di consentire ad un vettore con sede nella Comunità di trasportare merci o passeggeri per via navigabile interna tra Stati membri senza discriminazioni motivate dalla sua nazionalità o dal luogo di stabilimento.

1.2. Questo principio si conforma ad una sentenza della Corte di giustizia del 1985 la quale si basa sull'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), del Trattato che obbliga il Consiglio ad adottare norme in materia di accesso al mercato dei trasporti per via navigabile.

1.3. Finora la Commissione non aveva ritenuto necessario elaborare una proposta di regolamento in tal senso in quanto la libera prestazione dei servizi esisteva di fatto anche prima del Trattato. Tuttavia, gli accordi bilaterali conclusi tra l'Austria e due altri Stati membri prima dell'adesione contengono disposizioni incompatibili con il principio della libera prestazione dei servizi in questo settore. Gli Stati membri interessati dovranno pertanto modificare tali accordi per adeguarli al regolamento.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. Il Comitato non può che approvare la proposta di regolamento in quanto non solo ottempera ad una sentenza della Corte di giustizia ma rispetta anche il principio della libera prestazione dei servizi, un principio che esso ha sostenuto in numerosi pareri relativi ad altri modi di trasporto.

2.2. Il Comitato si riserva di valutare l'impatto del regolamento sul sistema di navigazione « a turni », applicato nei Paesi Bassi, in Francia e in Belgio, nel parere in merito alla prevista Comunicazione della Commissione sulla politica comune concernente l'organizzazione del mercato dei trasporti per via navigabile interna e le relative misure di sostegno (COM (95) 199 def.) (Trad. provv.).

Bruxelles, 13 settembre 1995.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Carlos FERRER

() GU n. C 164 del 30. 6. 1995, pag. 9.