51995AC0049

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla "Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzore, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori"

Gazzetta ufficiale n. C 102 del 24/04/1995 pag. 0013


Parere in merito alla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori

(95/C 102/06)

Il Consiglio, in data 28 novembre 1994, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 43 e 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Agricoltura e pesca », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore José Bento Gonçalves, in data 10 gennaio 1995.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 25 gennaio 1995 nel corso della 322a sessione plenaria il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea sono caratterizzate da ritardi strutturali che giustificano gli interventi delle istituzioni comunitarie, intesi a promuovere il loro sviluppo economico e sociale e a consentire un inserimento armonico dei loro abitanti nella dinamica del mercato interno.

1.2. Altri fattori di svantaggio di cui tenere conto sono l'isolamento e l'insularità di tali regioni. Questi fattori giustificano l'adozione di misure speciali nell'ambito della commercializzazione, che consentano ai produttori di fruire di aiuti specifici in grado di attenuare le difficoltà derivanti da handicap geografici permanenti che non rientrano nel quadro delle misure strutturali previste nello SFOP (come nel caso della pesca).

1.2.1. Il Comitato concorda con il Consiglio sul fatto che gli aiuti previsti nel regolamento in questione vadano finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia, dato che si tratta di aiuti alla commercializzazione.

1.3.

Base giuridica

1.3.1. La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 43 del Trattato, rafforzato dalla Dichiarazione (n. 26) allegata al Trattato dell'Unione europea, che riguarda in particolare l'adozione di misure volte all'incremento dell'occupazione e della coesione economica e sociale nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione, in favore delle quali la conferenza assume degli impegni specifici.

DICHIARAZIONE (n. 26)

sulle regioni ultraperiferiche della Comunità

« La conferenza riconosce che le regioni ultraperiferiche della Comunità (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre e Madera e isole Canarie) subiscono un notevole ritardo strutturale aggravato da vari fenomeni (grandi distanze, insularità, superficie ridotta, rilievo e clima difficile, dipendenza economica per quanto riguarda alcuni prodotti), la cui persistenza e il cui cumulo recano grave pregiudizio al loro sviluppo economico e sociale.

Essa ritiene che, sebbene le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del diritto derivato si applichino di pieno diritto alle regioni ultraperiferiche, sia nondimeno possibile adottare misure specifiche in loro favore se e finché esiste un bisogno oggettivo di prendere siffatte misure per uno sviluppo economico e sociale di tali regioni. Queste misure devono perseguire sia l'obiettivo della realizzazione del mercato interno sia quello di un riconoscimento della realtà regionale, affinché le regioni in questione possano raggiungere il livello economico e sociale medio della Comunità. »

1.3.2. Tale è la base giuridica su cui si fondano gli aiuti che devono essere concessi a questi territori dell'Unione europea, aiuti concretizzati tramite diversi strumenti comunitari :

- Decisione del Consiglio 89/687/CEE del 22 dicembre 1989, che istituisce il Poseidom, applicabile ai dipartimenti francesi d'oltremare ();

- Decisione del Consiglio 91/314/CEE, che istituisce il Poseican, applicabile alle isole Canarie ();

- Decisione del Consiglio 91/315/CEE del 26 giugno 1991, che istituisce il Poseima, applicabile alle Azzorre e a Madera ();

- Decisione della Commissione del 30 luglio 1992, che stabilisce l'aiuto comunitario previsto nei programmi summenzionati ();

- Regolamento (CE) n. 1503/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, che istituisce un regime di compensazione a favore di questi territori ultraperiferici dell'UE, con l'obiettivo di regolamentare le misure specifiche applicabili ();

- Regolamento (CE) n. 2954/94 della Commissione del 5 dicembre 1994 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1503/94, definendo, di concerto con gli Stati membri, il meccanismo di assegnazione delle risorse finanziarie dell'UE, così come il suo controllo ().

2. Considerazioni generali

2.1. Il Comitato sostiene la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle Canarie e della Guiana francese, a causa del carattere ultraperiferico di questi territori.

2.2. La proposta di regolamento del Consiglio istituisce un regime stabile e duraturo di concessione degli aiuti, che permetterà una migliore pianificazione delle iniziative degli agenti economici e un controllo adeguato dei risultati, tenuto conto del meccanismo previsto all'articolo 5.

2.2.1. Tale stabilità delle azioni nel tempo avrà un'incidenza molto benefica sulla salvaguardia dell'occupazione locale e produrrà i progressi auspicati sul piano sociale.

2.3. Il Comitato invita il Consiglio e la Commissione :

a)

ad approfondire la possibilità di promuovere azioni volte a diversificare la struttura produttiva dei suddetti territori, inserendo questo obiettivo nelle preoccupazioni di politica regionale, e integrando tali azioni con le misure di sostegno alle regioni ultraperiferiche, previste dalla proposta in esame;

b)

ad accertarsi che gli aiuti da concedere pervengano al settore della pesca artigianale, in conformità con il disposto dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2954/94 della Commissione, del 5 dicembre 1994 ();

c)

ad ampliare il raggio di azione di tale regolamento ad altre specie.

3. Considerazioni particolari

3.1.

Articolo 5

Il Comitato deplora che la Commissione non l'abbia incluso tra le istituzioni od organi cui presentare la relazione sull'attuazione delle misure previste nel regolamento in questione.

Il CES è un organo comunitario che comprende rappresentanti di tutte le parti sociali coinvolte, la cui opinione in merito alle questioni in esame è rilevante.

Bruxelles, 25 gennaio 1995.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Carlos FERRER

() GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39.

() GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5.

() GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10.

() GU n. L 248 del 28. 8. 1992, pag. 73.

() GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 8.

() GU n. L 312 del 6. 12. 1994, pag. 3.