PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla "Proposta di direttiva del Consiglio concernente l' armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna"
Gazzetta ufficiale n. C 102 del 24/04/1995 pag. 0005
Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna () (95/C 102/02) Il Consiglio, in data 29 settembre 1994, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 75 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra. La Sezione « Trasporti e comunicazioni », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Colombo, in data 11 gennaio 1995. Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 gennaio 1995, nel corso della 322a sessione plenaria, a grande maggioranza e 1 astensione, il seguente parere. 1. Motivazioni della proposta 1.1. La proposta di direttiva trae le sue motivazioni dall'esistenza negli Stati membri di condizioni differenti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione nella navigazione interna soprattutto in ordine all'età minima del conseguimento, all'idoneità fisica, all'esperienza e alle conoscenze professionali. 1.2. Risulta evidente che la disparità dei requisiti può costituire una distorsione della concorrenza fra i vettori di alcuni Stati membri. 1.3. Il continuo incremento delle dimensioni delle unità di trasporto e l'aumento del traffico delle sostanze pericolose rendono inoltre non rinviabile il conseguimento delle massime condizioni di sicurezza ed un adeguamento verso l'alto dell'armonizzazione dei requisiti necessari. Ove necessario, tale incremento delle condizioni di sicurezza, oltre a garantire il materiale fluviale e soprattutto la tutela delle vite umane, potrà anche essere finalizzato alla salvaguardia ambientale. 1.4. Il Comitato concorda con le motivazioni e con i contenuti della direttiva fatte salve le osservazioni che seguono. 2. Considerazioni generali 2.1. Prendendo atto che in base all'articolo 75 del Trattato la materia è di esclusiva competenza comunitaria, il Comitato economico e sociale si augura che si possa giungere in tempi brevi all'armonizzazione delle condizioni per l'ottenimento del certificato di conduzione delle navi. 2.1.1. La limitata portata di questa armonizzazione deriva dal fatto che questa direttiva tende al completamento di quanto previsto dalla Direttiva 91/672/CEE () che tratta degli stessi argomenti. 2.2. Il Comitato suggerisce alla Commissione di non perdere di vista la necessità che identiche condizioni debbano essere richieste ai conduttori provenienti da Paesi terzi. 2.3. Il Comitato ritiene sia opportuna l'identificazione dei criteri relativi alle imbarcazioni (per esempio : stazza minima, numero dei passeggeri, lunghezza, potenza del motore) da considerare per l'applicazione dei contenuti della direttiva. 3. Considerazioni specifiche 3.1. Il Comitato ha affrontato la fondatezza delle motivazioni che portano ad alcune deroghe. Per quanto riguarda l'esclusione della navigazione sul Reno, essa trova la sua giustificazione dal fatto che esiste per tale navigazione un apposito certificato, derivante dagli accordi di Mannheim, che risponde ai requisiti richiesti per l'ottenimento del certificato comunitario. 3.2. Articolo 5 Per quanto riguarda la soluzione trovata rispetto all'età minima necessaria all'ottenimento del certificato e del conseguente riconoscimento reciproco fra i diversi Stati membri, il Comitato ritiene corretto quanto indicato da questo articolo. Tuttavia, essendo la conduzione sempre accompagnata da responsabilità di gestione del personale, e tenuto conto anche di quanto previsto al 1° comma dell'Art. 7, si deve tendere a considerare più consona la fissazione di una età minima di 21 anni. 3.3. Articolo 6 Il Comitato ritiene che si potrebbe prevedere una visita medica periodica (per esempio ogni 5/10 anni) per i portatori di titolo abilitativo fino al raggiungimento del 65o anno di età. Dopo il 65o anno di età, tale periodicità dovrebbe essere ridotta (per esempio ogni 1/2 anni). Tale visita medica deve essere effettuata secondo criteri sanitari armonizzati. 3.4. Articolo 7 L'unico riferimento per quanto riguarda l'esperienza e le conoscenze professionali è costituito dal libretto personale. Per tale ragione occorrerebbe armonizzarne la forma e il contenuto. 3.5. Articolo 9 Il Comitato giudica adeguate le condizioni previste in tale articolo per quanto riguarda le conoscenze supplementari professionali ed il susseguente esame complementare quando si effettuino trasporti di sostanze pericolose. 3.6. Articolo 10 Per quanto riguarda la conduzione a mezzo radar si dovrebbe fare riferimento ad un esame pratico ed ad una conoscenza, la più aggiornata possibile, sui sistemi di navigazione cieca che è possibile anche con l'ausilio di altre attrezzature elettroniche accoppiate al radar (vedi Capitolo C dell'Allegato II). 3.7. Articolo 11 La decisione di rifiuto o revoca di un certificato, oltre ad essere motivata, deve fare riferimento a criteri armonizzati quali, ad esempio, accadimenti accidentali che riducono la capacità fisica o comportamenti professionali sanzionati da autorità competenti. 3.8. Allegato II Le conoscenze professionali dell'allegato II, soprattutto in rapporto al conseguimento della massima sicurezza necessaria appaiono adeguate. Tuttavia una delle condizioni aggiuntive al Capitolo A dell'allegato II dovrebbe essere la necessaria conoscenza della rotta e delle condizioni meteorologiche prevalenti esistenti sulla rotta abituale. 4. Conclusione Nel ribadire il proprio accordo di massima sulla proposta di direttiva, il Comitato raccomanda alla Commissione di operare per giungere nei tempi necessari al riconoscimento reciproco e all'armonizzazione dell'intera materia dei certificati, ivi compresi quelli necessari per la navigazione marittima e per il diporto nautico. Bruxelles, 25 gennaio 1995. Il Presidente del Comitato economico e sociale Carlos FERRER () GU n. C 280 del 6. 10. 1994, pag. 5. () GU n. L 373 del 31. 12. 1991, pag. 29.