51995AC0044

SUPPLEMENTO DI PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla "Proposta di regolamento della Commissione sull' applicazione dell' articolo 85, terzo comma, del Trattato a talune categorie di accordi di trasferimento di tecnologia"

Gazzetta ufficiale n. C 102 del 24/04/1995 pag. 0001


Parere in merito alla proposta di regolamento della Commissione sull'applicazione dell'articolo 85, terzo comma, del Trattato a talune categorie di accordi di trasferimento di tecnologia ()

(95/C 102/01)

Il Comitato economico e sociale, in data 13 settembre 1994, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 23, secondo comma, del Regolamento interno, di elaborare un parere in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Industria, commercio, artigianato e servizi », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Little in data 4 gennaio 1995.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 25 gennaio 1995, nel corso della 322a sessione plenaria, il seguente parere a larga maggioranza, con 1 astensione.

1. Introduzione

1.1. L'applicazione dell'articolo 85, terzo comma, del Trattato è attualmente determinata per talune categorie di accordi di licenza di brevetti dal Regolamento (CEE) n. 2349/84 del 23 luglio 1984 () e per alcune categorie di accordi di licenza di know-how dal Regolamento (CEE) n. 556/89 del 30 novembre 1988 (), ambedue modificati dal Regolamento (CEE) n. 151/93 del 23 dicembre 1992.

1.2. La Commissione propone di riunire questi due regolamenti in un unico regolamento comprendente gli accordi per il trasferimento di tecnologia, consentendo in tal modo l'armonizzazione, per quanto possibile, delle norme che disciplinano gli accordi di licenza di brevetto e gli accordi di licenza di know-how.

1.3. L'obiettivo di fondo dei regolamenti e delle esenzioni per categoria ivi determinate è quello di incoraggiare la diffusione delle conoscenze tecniche e promuovere la fabbricazione di prodotti nuovi e migliori nell'Unione europea.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato loda l'iniziativa della Commissione di elaborare progetti per riunire in unico strumento il Regolamento sulle licenze di brevetto, che è ora da rinnovare, e il Regolamento sugli accordi di licenze di know-how, il quale, altrimenti, resterebbe in vigore fino al 31 dicembre 1999.

2.2. Il Comitato sostiene le proposte della Commissione, fatte salve le riserve espresse qui di seguito e a condizione che si apportino certe modifiche essenziali.

2.3. Il Comitato nota con compiacimento che la Commissione continua a cercare di incoraggiare la concessione di licenze di brevetto e know-how come strumenti per promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti e la diffusione delle conoscenze tecniche all'interno dell'UE. Entrambi gli obiettivi sono essenziali se si vuole che l'UE goda di un benessere sociale ed economico più a lungo termine, anche considerata la capacità delle economie meno sviluppate di mettersi in pari con gli attuali standard tecnologici europei.

2.4. Il Comitato approva l'obiettivo della Commissione di cercare di precisare le regole e di snellire le procedure, attingendo all'esperienza acquisita nell'applicazione della normativa sull' esenzione per categoria.

2.5. I regolamenti sull'esenzione per categoria attualmente in vigore sembrano essere stati uno dei fattori essenziali per lo sviluppo e per il trasferimento di tecnologia all'interno dell'UE, e il Comitato ritiene che gli attuali regolamenti determinino un giusto equilibrio tra l'impulso al progresso tecnologico consentito in base all'articolo 85, paragrafo 3, e altre norme attinenti alla politica di concorrenza.

2.6. Il Comitato conclude che alcune delle dettagliate proposte formulate dalla Commissione sortirebbero effetti benefici, e in particolare la riduzione della « lista nera », di cui all'articolo 3. Parimenti, il Comitato accoglie con favore la proposta di rendere più chiari, avvalendosi dei riferimenti specifici, gli accordi misti di concessione di licenza.

2.7.1. La proposta di regolamento della Commissione comprende altri suggerimenti particolareggiati, che tuttavia, secondo il Comitato, non danno la giusta rilevanza alla necessità di stimolare gli investimenti in nuove tecnologie e il loro trasferimento da uno Stato all'altro dell'UE. Se applicate, tali proposte scoraggerebbero decisamente il trasferimento di tecnologie, impedendo in tal modo la realizzazione degli obiettivi primari dichiarati.

2.7.2. È essenziale che né la concessione di licenze né l'acquisizione di licenze da parte di imprese dell'Unione europea vengano compromesse da complessità e ambiguità inutili nella regolamentazione degli accordi di trasferimento di tecnologia. Oltre a ciò, talune delle proposte formulate sarebbero in parte incompatibili con l'obiettivo dichiarato dalla Commissione di snellire le norme e le procedure che disciplinano gli accordi di trasferimento di tecnologia, il che si tradurrebbe in un notevole svantaggio per le piccole e medie imprese europee.

2.7.3. Il Comitato ritiene che, nel formulare le parti suddette delle proposte, sia stato dato un peso inadeguato alla necessità, già sostenuta fermamente dalla stessa Commissione nell'ambito del Libro bianco su « Crescita, competitività e occupazione », di incoraggiare la diffusione di nuove tecnologie e di evitare inutili oneri procedurali.

2.7.4. Il Comitato ritiene che l'introduzione di un criterio basato sulla quota di mercato, come è stato proposto dalla Commissione, turberebbe gravemente l'equilibrio conseguito nella promozione dello sviluppo e della diffusione della tecnologia nel quadro della politica di concorrenza.

2.8. Alla luce del gran numero di osservazioni pervenute alla Commissione, quest'ultima ha pubblicato una proposta di regolamento (), che prolunga di sei mesi la validità del Regolamento (CEE) n. 2349/84 fino al 30 giugno 1995 e ha provveduto a organizzare un'audizione sullo stesso argomento per il 31 gennaio 1995. Il Comitato accoglie favorevolmente la decisione della Commissione di prolungare il periodo di esame delle proposte.

3. Osservazioni particolari

3.1.

I limiti della quota di mercato

3.1.1. Il quinto e sesto paragrafo dell'articolo 1 della proposta di regolamento introducono il concetto di una soglia di quota di mercato come condizione per invocare il beneficio dell'esenzione per categoria. Il Comitato ritiene che il concetto alla base di tali proposte sia sbagliato in sé e fondato su una concezione fallace, generando ambiguità e incertezze che renderebbero inapplicabile l'intero regolamento.

3.1.2. Per tale ragione, il Comitato invita energicamente la Commissione a ritirare il quinto e il sesto paragrafo dell'articolo 1 nella loro integrità.

3.1.3. I principi sanciti dai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 1 dovrebbero essere incorporati nell'articolo 7, e configurarsi come ulteriori casi particolari in cui la Commissione potrebbe ritirare il beneficio dell'esenzione per categoria, qualora le conseguenze dell'esenzione danneggiassero seriamente la concorrenza.

3.1.4. La Commissione finora non ha riconosciuto che nella fase di sviluppo di un nuovo prodotto il mercato sarà frequentemente di tipo oligopolistico. Per loro stessa natura i diritti di proprietà intellettuale frequentemente si riferiscono a prodotti esclusivi ed è molto probabile che il mercato pertinente si definirà facendo riferimento a tali prodotti. L'elevata quota di mercato che ne risulta priverebbe il licenziatario ed il licenziante dei vantaggi dell'esenzione per categoria. Quasi nessun nuovo prodotto fabbricato in base a un accordo di licenza avrebbe i requisiti per l'esenzione. Il conflitto endogeno tra la legge della concorrenza e i diritti di proprietà intellettuale non dovrebbe risolversi nel soffocamento del processo di innovazione tecnologica.

3.1.5.1. Nella proposta di regolamento non è stabilita la metodologia per determinare la quota di mercato. Tale metodologia, così come viene proposta in altri regolamenti analoghi, è ambigua e difficile da applicare. Contrariamente all'obiettivo dichiarato dalla Commissione, un potenziale licenziatario sarebbe dissuaso dal correre il rischio di investire nello sviluppo e nella promozione di nuova tecnologia se non si può accertare sin dall'inizio se la licenza disponibile sia o no esclusiva. La certezza giuridica in tal senso è un fattore determinante, per cui in molti casi non verranno effettuati i considerevoli sforzi finanziari diretti.

3.1.5.2. La stima della quota di mercato sarebbe estremamente difficile, richiederebbe molto tempo e risulterebbe molto dispendiosa. In primo luogo, può essere difficile o praticamente impossibile identificare il mercato pertinente; inoltre, l'individuazione della quota di mercato richiede costose perizie giuridiche, tecniche ed economiche, data la mancanza di criteri uniformi per ciascun caso specifico. L'applicazione dei principi stabiliti dalla Commissione può essere possibile nel caso di una concentrazione di dimensioni pressoché europee, ma è del tutto inammissibile pretendere tale adempimento dalle parti che stipulano accordi di licenza. Inoltre, per il grosso dei prodotti è impossibile valutare accuratamente la quota di mercato dei concorrenti e quella della propria impresa.

3.1.5.3. In molti Stati membri, il licenziante di nuova tecnologia è frequentemente una piccola impresa in fase di avviamento, un dipartimento universitario di ricerca o anche un singolo inventore sprovvisto delle risorse per sviluppare o commercializzare il prodotto. In tutti questi casi, l'onere e il costo di effettuare delle ricerche sulle quote di mercato e individuarle per approfittare dell'esenzione per categoria sarebbero proibitivi.

3.1.6.1. È chiaro che nel caso in cui l'accordo di licenza vada avanti, dovranno essere notificati alla Commissione più accordi, sia a causa dell'incertezza riguardante la quota di mercato, sia perché più accordi, se la quota di mercato può essere stabilita, cadrebbero al di fuori dalla portata dell'esenzione per categoria. I ritardi derivanti da un aumentato numero di notifiche sono commercialmente inaccettabili. Contrariamente all'idea di fondo delle esenzioni per categoria, l'onere per le imprese crescerebbe e quello gravante sulle risorse della Commissione sarebbe ancora maggiore.

3.1.6.2. È completamente utopistico attendersi che le imprese più grandi che gestiscono numerosi accordi di licenza effettuino analisi economiche e legali per ogni accordo al fine di valutare se esso abbia o no i requisiti per l'esenzione per categoria. Tali valutazioni sarebbero comunque non definitive, in quanto la Commissione, che avrebbe ancora più difficoltà a valutare le quote di mercato, potrebbe giungere a conclusioni diverse dalle parti dell'accordo.

3.1.6.3. Il Comitato considera che sarebbe deplorevole se oneri burocratici e incertezze inutili determinassero l'inosservanza dell'obbligo di notificare gli accordi di licenza.

3.1.7. I fattori summenzionati portano a concludere che le imprese eviteranno gli accordi di licenza all'interno dell'Unione europea onde eliminare l'incertezza che sarebbe inevitabile se la proposta di regolamento fosse applicata nella sua forma attuale. Le imprese sarebbero maggiormente attratte dagli Stati Uniti e dal Giappone per sviluppare la loro tecnologia, con conseguenti danni per la competitività europea.

3.1.8. Il criterio proposto della quota di mercato non è necessario perché la Commissione ha mantenuto la disposizione dell'articolo 7 che consente di ritirare il beneficio della esenzione per categoria in casi particolari. Il Comitato ritiene che l'articolo 7, modificato in modo da incorporare i principi sanciti ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 1 proposto, insieme con gli articoli 86 e 89 del Trattato, costituirebbe uno strumento adeguato per trattare possibili abusi. È evidente che le strutture concentrate di mercato, con posizioni dominanti detenute da una sola o da molte imprese, saranno soggette all'articolo 86, anche se beneficiano dell'esenzione per categoria [così come è illustrato dalla decisione Tetra Pak II ()].

3.1.9. Il Comitato ritiene che le disposizioni sulla quota di mercato proposte dalla Commissione si basino su un principio fallace, siano superflue e che la loro necessità non venga realmente dimostrata. Esse determinerebbero una maggiore incertezza, imponendo alle imprese di notificare la maggior parte degli accordi, creando un onere amministrativo e generando costi che, almeno le PMI, non sarebbero in grado di sostenere. Tecnologie di successo sarebbero penalizzate e l'auspicato trasferimento dei risultati della ricerca sarebbe ostacolato. Il Comitato esorta quindi la Commissione a ritirare le proposte relative alla quota di mercato, così come formulate nella proposta di regolamento.

3.2.

Protezione territoriale

3.2.1.

Vendite passive

3.2.1.1. Nei precedenti pareri sugli accordi di licenza di brevetto (relatore : Poeton) () e sugli accordi di licenza di know-how (relatore : Petersen) (), il Comitato si era dichiarato d'accordo sulla necessità che il licenziante ed il licenziatario godessero di una protezione territoriale contro le vendite sia attive che passive.

3.2.1.2. Un licenziatario potenziale non investirà, a meno che non abbia l'opportunità di crearsi un mercato. Analogamente, il licenziante deve avere la garanzia che non dovrà temere la concorrenza nel proprio mercato o in quello di altri suoi licenziatari. Il Comitato considera inadeguata la proposta della Commissione, in base alla quale andrebbe mantenuto un periodo quinquennale di protezione territoriale contro le vendite passive, e ritiene che una protezione analoga dovrebbe applicarsi anche contro le vendite attive di un licenziatario.

3.2.2.

Il punto di partenza del limite temporale

3.2.2.1. In base al secondo, terzo e quarto paragrafo dell'articolo 1 proposto, la protezione territoriale esclusiva si applicherebbe soltanto alle vendite passive per un periodo non superiore ai cinque anni a partire dalla data in cui il prodotto è commercializzato per la prima volta nel mercato comune da parte del licenziante o di uno dei suoi licenziatari.

3.2.2.2. Per poter godere della protezione territoriale, le imprese dovrebbero esigere che tutte le licenze relative a un prodotto vengano eseguite nello stesso tempo : ciò sarebbe impraticabile, specie per le PMI che devono far crescere l'interesse per un prodotto e provarlo prima in un solo mercato. Non si terrebbe conto dei casi in cui il licenziante può non essere nella posizione di concedere la licenza del prodotto durante i primi cinque anni successivi alla sua immissione sul mercato.

3.2.2.3. Lo sfruttamento del prodotto da parte del licenziante rappresenta, di solito, una fase distinta rispetto all'accordo di licenza. Per incoraggiare la concessione di licenze, quale incentivo per la diffusione tecnologica, è necessario che, dopo la conclusione dell'accordo di licenza, si possa disporre di un opportuno periodo di protezione territoriale esclusiva.

3.2.2.4. Il Comitato suggerisce che un punto di partenza più ragionevole sarebbe la data della prima commercializzazione una qualsiasi parte del territorio sotto licenza o la data della prima licenza per quel territorio, a seconda di quale delle due sia posteriore. Tutt'al più, il limite temporale dovrebbe decorrere solo al momento dell'immissione del prodotto sul mercato unico europeo da parte del primo licenziatario.

3.2.2.5. Inoltre, il Comitato suggerisce che il punto di partenza di cui al punto precedente sia valido anche per il periodo di dieci anni proposto dalla Commissione all'articolo 1, paragrafo 3.

3.3.

La « Procedura di opposizione »

3.3.1. In base alla normativa vigente, in casi particolari la Commissione può opporsi all'esenzione, anche su richiesta di uno Stato membro. Ora la Commissione propone di abolire tale procedura.

3.3.2. Il fatto che si ricorra di rado alla procedura di opposizione non ne giustifica l'abolizione. Essa continua a essere uno strumento utile, la cui efficacia probabilmente aumenterà nel tempo, data la limitazione del disposto dell'articolo 3, che elenca le clausole di non applicabilità. Il Comitato suggerisce che la procedura di opposizione venga mantenuta e perfezionata abbreviando il periodo, attualmente di sei mesi, entro cui la Commissione deve prendere una decisione.

3.4.

Disposizioni transitorie

3.4.1. Il Comitato ritiene che le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 9 della proposta di regolamento siano insoddisfacenti.

3.4.2. A giudizio del Comitato, sarebbe irragionevole, ed estremamente oneroso per le imprese e per la Commissione stessa, assoggettare alla nuova normativa anche gli accordi di brevetti già in vigore. Occorre, pertanto, sottolineare che le nuove regole e procedure sull'esenzione per categoria dovrebbero applicarsi esclusivamente agli accordi di recente conclusione la cui validità abbia inizio dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento.

3.4.3. Il periodo di transizione previsto per le licenze di brevetti è troppo breve, e dovrebbe durare per lo meno un anno a partire dall'entrata in vigore del nuovo regolamento.

4. Ulteriori osservazioni sul testo della proposta di regolamento

4.1.

Articolo 1

4.1.1. I paragrafi 5 e 6 dell'articolo 1 dovrebbero essere eliminati.

4.2.

Articolo 2

4.2.1. Il Comitato suggerisce di inserire una disposizione simile a quella contenuta all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, i) del Regolamento (CEE) n. 556/89 relativo agli accordi di licenza di know-how, di modo che la libertà del licenziatario di utilizzare i propri miglioramenti, o di concederli in licenza a terzi, non comporti la divulgazione del know-how comunicato dal licenziante.

4.2.2. L'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 consente al licenziatario di fornire una quantità limitata del prodotto sotto licenza per costituire una seconda fonte di approvvigionamento, solo in caso di accordi di licenza di know-how. L'esigenza di una seconda fonte di approvvigionamento può sussistere anche in casi di accordi di licenza di brevetti, e non è dato comprendere perché le esenzioni valgano solo per le licenze di know-how. Per cui, all'articolo suddetto, il termine « licenza di knowhow » dovrebbe essere modificato in « licenza di brevetto, di know-how o mista ».

4.3.

Articolo 7

4.3.1. I principi esposti nei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 1 dovrebbero essere incorporati nell'articolo 7, quali ulteriori casi particolari in cui sarebbe giustificato il ritiro dell'esenzione.

4.4.

Articolo 11

4.4.1. Il Comitato ritiene che un periodo di applicazione del regolamento di soli otto anni sia troppo breve, e che sarebbe auspicabile un periodo decennale, come già avviene per i due regolamenti in vigore; ciò per motivi di certezza giuridica, soprattutto perché sovente gli accordi di licenza rimangono in vigore per un lungo periodo di tempo.

Bruxelles, 25 gennaio 1995.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Carlos FERRER

() GU n. C 178 del 30. 6. 1994, pag. 3.

() GU n. L 219 del 16. 8. 1984.

() GU n. L 61 del 4. 3. 1989.

() GU n. C 313 del 10. 11. 1994.

() XXI relazione sulla politica della concorrenza 1991 - Parte seconda - Capitolo I-B.

() GU n. C 248 del 17. 9. 1984.

() GU n. C 134 del 24. 5. 1988.