51994PC0600

/* COM/94/600DEF - COD 94/0327 */

Gazzetta ufficiale n. C 389 del 31/12/1994 pag. 0021


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (94/C 389/17) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 600 def. - 94/0327(COD)

(Presentata dalla Commissione il 20 dicembre 1994)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

decidendo conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B,

considerando che, secondo l'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE del Consiglio (1) relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di prodotti alimentari che figurano all'allegato I della detta direttiva devono essere adottate mediante direttive specifiche;

considerando che le direttive specifiche riflettono il livello delle conoscenze in materia al momento della loro adozione e che pertanto tutte le modifiche che mirano ad introdurre le innovazioni fondate sui progressi scientifici e tecnici devono essere approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 89/398/CEE;

considerando che la procedura, la quale prevede la consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana e il parere favorevole del comitato permanente per i prodotti alimentari, rende relativamente lunghi i tempi per l'adeguamento delle direttive specifiche;

considerando che la durata della procedura limita le possibilità, per l'industria che è all'origine dell'innovazione tecnologica, di valorizzare i frutti di dette ricerche;

considerando che è necessario prevedere una procedura che consentirà temporaneamente l'immissione sul mercato dei prodotti risultanti da queste innovazioni in attesa della modificazione della direttiva specifica in oggetto;

considerando, tuttavia, che per motivi di tutela della salute dei consumatori, l'autorizzazione all'immissione in commercio può essere concessa solo dopo aver consultato il comitato scientifico dell'alimentazione umana;

considerando che l'autorizzazione può essere accordata solo se il prodotto non comporta pericoli per la salute umana,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 4 della direttiva 89/398/CEE è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Al fine di consentire l'immissione rapida sul mercato di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, risultanti dai progressi scientifici e tecnologici, la Commissione può, previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana e degli Stati membri in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari, autorizzare per un periodo di due anni l'immissione in commercio di prodotti non conformi alle norme di composizione stabilite dalle direttive specifiche di cui all'allegato I. Se del caso, la Commissione può fissare, nella decisione di autorizzazione, norme di etichettatura legate al mutamento di composizione.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presenta direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.