51994PC0584

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto (tassazione dei prodotti dell' agricoltura) /* COM/94/584DEF - CNS 94/0324 */

Gazzetta ufficiale n. C 389 del 31/12/1994 pag. 0014


Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto (tassazione dei prodotti dell'agricoltura) (94/C 389/14) COM(94) 584 def. - 94/0324(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 13 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 12, paragrafo 3, lettera d) della direttiva 77/388/CEE del Consiglio (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/5/CE (2), prevede che le norme concernenti l'imposizione fiscale sui prodotti dell'agricoltura diversi da quelli della categoria 1 dell'allegato H siano adottate all'unanimità dal Consiglio prima del 31 dicembre 1994 su proposta della Commissione; che fino a tale data gli Stati membri che applicano attualmente un'aliquota ridotta possano mantenerla, mentre gli Stati membri che applicano attualmente un'aliquota normale non possano applicare un'aliquota ridotta; che ciò consente il rinvio di due anni dell'applicazione dell'aliquota normale;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che lo squilibrio strutturale delle aliquote IVA applicate dagli Stati membri ai prodotti agricoli del settore della floricoltura e dell'orticoltura ha dato origine a casi accertati di frode; che tale squilibrio strutturale deriva direttamente dall'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera d) e deve pertanto essere eliminato;

considerando che la soluzione più idonea sarebbe quella di estendere a tutti gli Stati membri, su base transitoria, la facoltà di applicare un'aliquota ridotta alle cessioni di prodotti agricoli del settore della floricoltura, dell'orticoltura e delle legna da ardere;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

1) È soppresso l'articolo 12, paragrafo 3, lettera d).

2) Nell'articolo 28, paragrafo 2, è inserita la seguente lettera g):

«g) Gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle cessioni di piante vive e di altri prodotti della floricoltura (compresi bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale) e di legna da ardere.»

L'attuale lettera g) diventa lettera h).

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 60 del 3. 3. 1994, pag. 16.