51994PC0582

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA RACCOLTA DI DATI STATISTICI NEL SETTORE DEL TURISMO /* COM/94/582DEF - CNS 95/0002 */

Gazzetta ufficiale n. C 035 del 11/02/1995 pag. 0005


Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo

(95/C 35/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(94) 582 def. - 95/0002(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 6 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di direttiva presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le risoluzioni del Parlamento europeo dell'11 giugno 1991 (1) e del 18 gennaio 1994 (2) riconoscono la necessità che la Comunità svolga un ruolo attivo nello sviluppo di statistiche del turismo;

considerando che il Comitato economico e sociale (3) approva l'elaborazione di una direttiva mirante a canalizzare le attività attualmente svolte in modo frammentario a livello nazionale;

considerando che la decisione 90/665/CEE del Consiglio (4) ha fornito un quadro metodologico comunitario per l'elaborazione di statistiche comunitarie sul turismo;

considerando che i risultati del programma biennale (1991-1992) per lo sviluppo delle statistiche comunitarie sul turismo in base alla predetta decisione del Consiglio mettono in luce l'esigenza degli utenti del settore pubblico e privato di disporre in tempi brevi di dati statistici attendibili e comparabili sulla domanda e sull'offerta turistica a livello comunitario;

considerando che lo sviluppo di statistiche comunitarie sul turismo è stato riconosciuto prioritario dalla decisione 92/421/CEE del Consiglio (5) concernente un piano di azioni comunitarie a favore del turismo;

considerando che il ruolo riconosciuto del turismo come strumento di sviluppo e di integrazione socioeconomica può essere meglio garantito tramite la conoscenza delle statistiche di base del settore, soprattutto a livello regionale;

considerando che, al fine di valutare la competitività dell'industria del turismo nella Comunità, è necessario disporre di maggiori conoscenze sul volume dei movimenti turistici, le caratteristiche dei viaggi, il profilo del turista e le spese turistiche;

considerando che è necessario disporre di dati mensili per valutare gli influssi stagionali della domanda sulla ricettività turistica, per aiutare le autorità e gli operatori economici a sviluppare strategie più adeguate e politiche atte a favorire una più ampia distribuzione stagionale delle vacanze e a promuovere le attività turistiche;

considerando che ogni ulteriore attività comunitaria in questo settore deve continuare ad essere basata su un'impostazione pragmatica coerente con il principio di sussidiarietà;

considerando che occorre garantire le necessarie sinergie tra i programmi statistici attinenti al turismo svolti a livello nazionale, internazionale e comunitario, al fine di ridurre l'onere della raccolta dei dati;

considerando che è opportuno tener conto dei lavori metodologici svolti in cooperazione con altri organismi internazionali, quali l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Organizzazione mondiale per il turismo (OMT), e delle raccomandazioni adottate dalla commissione statistica delle Nazioni Unite nel marzo 1993, al fine di garantire una migliore comparabilità delle statistiche del turismo a livello mondiale;

considerando che un'osservazione attendibile ed efficace della struttura e dell'evoluzione della domanda e dell'offerta nel settore del turismo non è realizzabile nei singoli Stati membri al di fuori di un quadro comunitario adeguato e riconosciuto;

considerando che la messa in opera di tale sistema può generare economie di scala, producendo nel contempo informazioni utili per tutti gli Stati membri e tutte le parti interessate;

considerando che la diffusione di statistiche comparabili sul turismo può essere effettuata in modo ottimale solo a livello comunitario;

considerando che la decisione 93/464/CEE del Consiglio (1) relativa al programma quadro per azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997 prevede la realizzazione di un sistema di informazione statistica sulla domanda e l'offerta nel settore turistico;

considerando che una direttiva del Consiglio può fornire un quadro comune atto a massimizzare i vantaggi delle diverse azioni svolte a livello nazionale;

considerando che i dati statistici rilevati nel quadro di un sistema comunitario devono essere affidabili e comparabili tra i diversi Stati membri, e che è pertanto necessario definire di comune accordo i criteri atti a soddisfare tali esigenze;

considerando che il comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (2), si è pronunciato a favore della proposta della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopi

Al fine di realizzare un sistema di informazione sulle statistiche del turismo a livello comunitario, gli Stati membri procedono alla raccolta, alla compilazione, all'elaborazione e alla trasmissione di dati statistici comunitari armonizzati sull'offerta e sulla domanda nel settore del turismo.

Articolo 2

Campo d'applicazione e definizioni di base

Ai fini della presente direttiva, la raccolta dei dati ha per oggetto:

a) la capacità degli alloggi turistici collettivi. La raccolta dei dati riguarda le unità locali la cui attività rientra nei gruppi 55.1 e 55.2 della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 1) istituita con il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio (3) e modificata dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (4). I tipi di alloggi collettivi interessati sono:

alberghi e strutture simili (compresi nei gruppi NACE 55.1 e NACE 55.23);

altri tipi di alloggi collettivi (compresi nel gruppo NACE 55.2),

di cui:

- campeggi (compresi nel gruppo NACE 55.22),

- alloggi per vacanze (compresi nel gruppo NACE 55.23),

- altri alloggi collettivi (NACE 55.21).

La definizione di unità locale è conforme al regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche (5). La raccolta dei dati può basarsi sui registri delle imprese, di cui al regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (6);

b) gli arrivi e le partenze negli alloggi collettivi turistici. La raccolta dei dati riguarda il turismo interno, che comprende i movimenti che si compiono all'interno di un paese e quelli provenienti dall'esterno: il turismo all'interno di un paese è quello dei residenti di quel paese che viaggiano solo entro i suoi confini; il turismo dall'esterno riguarda i non residenti che viaggiano entro il paese considerato;

c) la domanda turistica. La raccolta dei dati riguarda il turismo nazionale, ossia gli spostamenti turistici dei residenti all'interno di un dato paese e il turismo verso l'estero; per turismo verso l'estero si intendono gli spostamenti dei residenti verso un altro paese. Idati sulla domanda turistica riguardano i viaggi fatti per vacanza o per affari, che comportino almeno uno o più pernottamenti consecutivi al di fuori del luogo abituale di residenza.

Articolo 3

Caratteristiche della raccolta dei dati

1. L'elenco delle caratteristiche della raccolta dei dati, con la loro periodicità e ripartizione territoriale, figura nell'allegato della presente direttiva, che ne costituisce parte integrante.

2. Le definizioni da applicare alle caratteristiche della raccolta dei dati e gli eventuali adeguamenti all'elenco delle caratteristiche della raccolta dei dati sono precisati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 4

Esattezza dei dati statistici

1. La raccolta dei dati statistici avviene in modo da garantire, nella misura del possibile, la rispondenza dei risultati ai requisiti minimi di esattezza. Tali requisiti e le procedure atte a garantire il trattamento armonizzato delle distorsioni sistematiche sono stabiliti dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 12. I requisiti minimi di esattezza sono determinati con particolare riferimento ai pernottamenti annuali a livello nazionale.

2. Per quanto riguarda la base utilizzata per la raccolta dei dati, gli Stati membri adottano le misure che ritengono appropriate per assicurare la qualità e la comparabilità dei risultati.

Articolo 5

Raccolta dei dati statistici

1. Gli Stati membri possono, se del caso, basare la raccolta dei dati statistici di cui all'articolo 3 su dati, fonti e sistemi esistenti.

2. Per le caratteristiche aventi periodicità annuale e mensile, il primo periodo di osservazione ha inizio il 1° gennaio 1996. Per le caratteristiche relative alle colonne sui dati trimestrali nella sezione C dell'allegato, il primo periodo di osservazione ha inizio il 1° gennaio 1997 (. . .).

Articolo 6

Elaborazione dei dati

Gli Stati membri elaborano i dati raccolti secondo le modalità di cui all'articolo 3 e rispondenti ai requisiti di esattezza di cui all'articolo 4 secondo le norme particolareggiate adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 12. Il livello regionale è conforme alla nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) dell'Istituto statistico delle Comunità europee.

Articolo 7

Trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri trasmettono i dati elaborati conformemente all'articolo 6, ivi compresi i dati dichiarati riservati dagli Stati membri secondo le legislazioni o prassi nazionali in materia di segreto statistico, ai sensi del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (1), regolamento che disciplina la trasmissione dei dati statistici di carattere riservato.

2. La trasmissione dei dati annuali provvisori avviene entro i sei mesi successivi al termine del periodo di osservazione; i risultati annuali riveduti sono trasmessi entro i dodici mesi successivi al termine del periodo di osservazione. La trasmissione dei dati mensili e trimestrali provvisori avviene entro i tre mesi successivi al termine del periodo di osservazione corrispondente; i risultati mensili e trimestrali riveduti sono trasmessi entro i sei mesi successivi al termine del periodo di osservazione corrispondente.

3. La Commissione può, al fine di facilitare il compito degli organismi responsabili della raccolta e trasmissione dei dati, fissare, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, procedure standardizzate di trasmissione dei dati e creare le condizioni per un uso più ampio dei sistemi di elaborazione automatica e di trasmissione elettronica dei dati.

Articolo 8

Relazioni

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie per valutare la qualità, la comparabilità e l'esaustività dei dati statistici. Gli Stati membri informano la Commissione delle eventuali modifiche dei metodi applicati.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'esperienza acquisita nell'esecuzione dei lavori previsti dalla presente direttiva, dopo un periodo di tre anni dall'inizio della raccolta dei dati.

Articolo 9

Diffusione dei risultati

La Commissione provvede a rendere noti i risultati. Misure specifiche eventualmente necessarie per garantire un'ampia diffusione da parte delle autorità nazionali possono essere definite conformemente alla procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 10

Periodo transitorio

1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 13, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il sistema di informazione comunitario divenga operativo durante il periodo transitorio, che avrà termine tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva per i dati mensili ed annuali, e cinque anni dopo per i dati trimestrali.

2. Nel corso del periodo transitorio la Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, accettare deroghe alle disposizioni della presente direttiva, qualora si rendano necessari adeguamenti dei sistemi statistici nazionali nel settore del turismo.

Articolo 11

Comitato

Le procedure di attuazione della presente direttiva, ivi comprese le misure per l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici, in particolare:

- le definizioni da applicare alle caratteristiche della raccolta dei dati e gli eventuali adeguamenti dell'elenco di tali caratteristiche (articolo 3), purché tali adeguamenti non accrescano l'onere della procedura di raccolta,

- i requisiti di esattezza e il trattamento armonizzato delle distorsioni sistematiche (articolo 4),

- il primo periodo di osservazione per le caratteristiche aventi periodicità pluriennale (articolo 5),

- l'elaborazione dei dati (articolo 6), le procedure di trasmissione dei dati (articolo 7) e le procedure di diffusione (articolo 9),

- le deroghe alle disposizioni della presente direttiva nel corso del periodo di transizione (articolo 10),

sono definite dalla Commissione, previa consultazione del comitato del programma statistico, istituito con ladecisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (1), conformemente alla procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 12

Procedura

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 13

Attuazione della direttiva

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Articolo 15

Disposizioni finali

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. C 183 del 15. 8. 1991, pag. 74.

(2) A 30352/93.

(3) GU n. C 52 del 19. 2. 1994, pag. 22.

(4) GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 89.

(5) GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 26.

(1) GU n. L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

(3) GU n. L 293 del 24. 10. 1990, pag. 7.

(4) GU n. L 83 del 3. 4. 1993, pag. 1.

(5) GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 1.

(6) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 1.

(1) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

(1) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

ALLEGATO

DATI STATISTICI NEL SETTORE DEL TURISMO

N.B.

La ripartizione geografica a livello mondiale relativa ai dati richiesti sotto B.1.3, C.1.1.2 e C.1.1.4 figura alla fine del presente allegato.

A. Capacità degli alloggi turistici collettivi: unità locali sul territorio nazionale

A.1. Dati da trasmettere annualmente

>SPAZIO PER TABELLA>

B. Arrivi e partenze negli alloggi turistici collettivi: movimenti turistici all'interno di un paese e dall'esterno verso di esso

B.1. Dati da trasmettere annualmente

>SPAZIO PER TABELLA>

B.2. Dati da trasmettere mensilmente

>SPAZIO PER TABELLA>

C. Domanda turistica: movimenti turistici all'interno di un paese e verso l'estero (escursioni in giornata escluse)

C.1. Dati da trasmettere a livello nazionale

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(. . .)

>SPAZIO PER TABELLA>

RIPARTIZIONE DELLE ZONE GEOGRAFICHE DEL MONDO (1)

TOTALE MONDO

TOTALE SEE

TOTALE UNIONE EUROPEA (15):

AUSTRIA

BELGIO

DANIMARCA

FINLANDIA

GERMANIA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

IRLANDA

ITALIA

LUSSEMBURGO

PAESI BASSI

PORTOGALLO

REGNO UNITO

TOTALE EFTA:

ISLANDA NORVEGIA

SVIZZERA (e Liechtenstein)

TOTALE ALTRI PAESI EUROPEI (EFTA esclusa)

di cui: TURCHIA

POLONIA

REPUBBLICA CECA

REPUBBLICA SLOVACCA

UNGHERIA

TOTALE AFRICA

AMERICA DEL NORD:

STATI UNITI

CANADA

TOTALE AMERICA DEL NORD E DEL SUD

TOTALE ASIA

di cui: GIAPPONE

AUSTRALIA, OCEANIA ED ALTRI TERRITORI

di cui: AUSTRALIA

NUOVA ZELANDA

NON SPECIFICATI

(1) Cfr. nomenclatura dei paesi riportata nell'allegato al regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione (GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11).