51994PC0573

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia /* COM/94/573DEF - SYN 94/0284 */

Gazzetta ufficiale n. C 389 del 31/12/1994 pag. 0015


Proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (94/C 389/15) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 573 def. - 94/0284(SYN)

(Presentata dalla Commissione il 9 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

considerando che negli ultimi anni il trasporto di merci pericolose per ferrovia è aumentato in misura significativa, con il conseguente aumento dei rischi di incidenti; che pertanto è necessario adottare provvedimenti affinché questo tipo di trasporti si effettui nelle condizioni di sicurezza migliori possibili;

considerando che tutti gli Stati membri della Comunità sono parti contraenti della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), la cui appendice B contiene le Norme uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale di merci per ferrovia (CIM), il cui allegato 1 contiene il regolamento sul trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) e il cui campo di applicazione geografico si estende al di là del territorio comunitario; che questo regolamento riguarda soltanto il trasporto di merci pericolose tra Stati; che, di conseguenza, il trasporto di tali prodotti per ferrovia in traffico nazionale non rientra nel suo campo di applicazione;

considerando che pertanto è indispensabile applicare norme di sicurezza uniformi in tutto il territorio comunitario; che il modo più adeguato di conseguire tale obiettivo è rendere applicabile il RID non soltanto ai trasporti effettuati tra Stati membri, ma anche ai trasporti effettuati all'interno di ciascuno Stato membro;

considerando che tale azione non crea norme supplementari, bensì conforma al RID le varie normative nazionali applicate dagli Stati membri, al fine di creare un insieme di norme armonizzate applicabili in maniera uniforme in tutto il territorio comunitario e compatibili con i requisiti del mercato unico;

considerando che, in applicazione del principio della sussidiarietà, è opportuno che l'azione sia condotta a livello comunitario se si vuole garantire un livello sufficientemente elevato di sicurezza per le operazioni di trasporto nazionale ed internazionale, assicurare l'eliminazione delle distorsioni delle condizioni di concorrenza rendendo più agevole la libera circolazione di merci e servizi in tutta la Comunità e garantire la coerenza della normativa in questa materia con la legislazione derivante dall'attuazione di altre politiche comunitarie;

considerando che, per quanto riguarda il trasporto di merci pericolose per ferrovia in traffico nazionale, gli Stati membri devono mantenere il diritto di adottare norme conformi alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto multimodale di merci pericolose, non essendo il RID ancora armonizzato con tali norme, per poter agevolare il trasporto intermodale delle merci pericolose;

considerando che gli Stati membri dovrebbero poter mantenere il diritto di continuare ad applicare una regolamentazione più severa per determinate operazioni di trasporto nazionale di merci pericolose per ferrovia effettuate in traffico nazionale;

considerando in particolare che l'armonizzazione delle condizioni dovrebbe tener conto delle situazioni specifiche nazionali e che pertanto la presente direttiva deve essere sufficientemente flessibile da offrire agli Stati membri la possibilità di beneficiare di talune deroghe; che non si deve ostacolare l'applicazione di nuovi sviluppi tecnologici e industriali e che a tal fine si dovrebbero contemplare deroghe temporanee, in particolare per quanto riguarda la costruzione di vagoni, cisterne, recipienti, imballaggi o l'uso di un codice di azione d'emergenza; che non si deve ostacolare l'adozione di nuove tecnologie e applicazioni industriali e che a tal fine si dovrebbero stabilire deroghe temporanee;

considerando che le disposizioni della CIM autorizzano la conclusione di accordi o di clausole tariffarie, in deroga al RID, e che il numero elevato di accordi o di clausole tariffarie bilaterali negoziati tra gli Stati membri o tra le reti ferroviarie provoca distorsioni nella libera prestazione dei servizi di trasporto delle merci pericolose;

considerando che l'introduzione di apposite disposizioni nell'allegato della presente direttiva dovrebbe eliminare la necessità di tali deroghe; che è necessario concedere un periodo di transizione nel corso del quale gli Stati membri possano continuare ad applicare gli accordi in vigore;

considerando che i trasporti ferroviari di merci pericolose diretti verso o provenienti da uno Stato terzo sono autorizzati purché siano effettuati conformemente alle disposizioni del RID;

considerando che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'applicazione di altre disposizioni comunitarie attuali o future nel settore della sicurezza dei lavoratori e della tutela dell'ambiente;

considerando che manca una legislazione comunitaria in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose ai fini del trasporto; che la Comunità ha adottato la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), che non contiene disposizioni specifiche in materia di trasporto; che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'impegno, assunto dalla Comunità e dai suoi Stati membri conformemente agli obiettivi fissati al capitolo 19 dell'Agenda 21 della Conferenza della CNUED di Rio de Janeiro nel giugno del 1992, di lavorare per l'armonizzazione dei sistemi di classificazione delle sostanze chimiche pericolose;

considerando che manca una legislazione comunitaria specifica che regoli le condizioni di sicurezza inerenti al trasporto per ferrovia degli agenti biologici e degli organismi geneticamente modificati, che sono oggetto delle direttive 90/219/CEE (2), 90/220/CEE (3) e 90/679/CEE (4); che soltanto il trasporto internazionale di tali prodotti è disciplinato dal RID e che occorre stabilire norme identiche a quelle contenute in tale regolamento per il trasporto dei suddetti prodotti effettuato per ferrovia all'interno degli Stati membri;

considerando che le misure relative alla sicurezza sul posto di lavoro dei lavoratori addetti al trasporto di merci pericolose sono state definite nella direttiva 89/391/CEE (5); che sono in fase di elaborazione ulteriori provvedimenti comunitari in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività di trasporto e i luoghi di lavoro a bordo dei mezzi di trasporto;

considerando che occorre garantire la possibilità di adeguare rapidamente la presente direttiva al progresso tecnico, segnatamente con l'adozione di nuove disposizioni fissate nel RID; che, per agevolare l'attuazione delle misure necessarie a tal fine, occorre istituire un apposito comitato ed una procedura che preveda una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di tale comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I Campo di applicazione

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica al trasporto di merci pericolose effettuato per ferrovia all'interno degli Stati membri o tra di essi. Tuttavia gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della presente direttiva il trasporto per ferrovia delle merci pericolose che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto il controllo di queste ultime.

2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano le altre disposizioni comunitarie riguardanti la sicurezza dei lavoratori e la tutela dell'ambiente.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- «RID», il regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, di cui all'allegato 1 dell'appendice B della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), e successive modifiche;

- «CIM», le norme uniformi concernenti il contratto di trasporto ferroviario internazionale di merci, appendice B della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF);

- «merci pericolose», le materie e gli oggetti vietati al trasporto per ferrovia o ammessi a tale modo di trasporto dall'allegato della presente direttiva, soltanto a determinate condizioni;

- «trasporto», qualsiasi operazione di trasporto di merci pericolose per ferrovia, effettuata in tutto o in parte nel territorio di uno Stato membro, incluse le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto ad un altro e l'immagazzinamento temporaneo nel corso dell'operazione di trasporto, regolati nell'allegato alla presente direttiva, fatte salve le disposizioni stabilite dalle normative nazionali degli Stati membri sulla responsabilità derivante da tali operazioni. Le operazioni di trasporto effettuate interamente all'interno del perimetro di un terreno recintato sono escluse da questa definizione.

Articolo 3

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, le merci pericolose il cui trasporto è vietato dall'allegato della presente direttiva non possono essere trasportate per ferrovia.

2. Salvo disposizioni contrarie della presente direttiva, il trasporto di altre merci pericolose per ferrovia è autorizzato a condizione che esso si effettui conformemente alle disposizioni fissate nell'allegato della presente direttiva.

CAPITOLO II Deroghe, restrizioni ed esenzioni

Articolo 4

Ai fini delle operazioni di trasporto effettuate sul loro territorio nazionale, gli Stati membri possono mantenere in vigore le disposizioni delle proprie legislazioni nazionali in materia di trasporto di merci pericolose che sono compatibili con le raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, in attesa che l'allegato della presente direttiva sia modificato per essere adeguato alle suddette raccomandazioni.

Gli Stati membri che si avvalgono di questa facoltà ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

1. Senza pregiudizio di altre normative comunitarie, gli Stati membri conservano il diritto di disciplinare o vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto, in particolare per motivi di sicurezza nazionale, il trasporto di alcune merci pericolose sul loro territorio.

2. Gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni più rigorose di quelle previste dall'allegato della presente direttiva per il trasporto di merci pericolose per ferrovia effettuato sul loro territorio, fatta eccezione per i requisiti relativi alla costruzione.

3. Se uno Stato membro ritiene che le disposizioni applicabili in materia di sicurezza possono essere migliorate, in seguito ad un incidente, in modo da limitare maggiormente i rischi inerenti alle operazioni di trasporto e se è necessario intervenire con urgenza, esso informa la Commissione dei provvedimenti che intende adottare quando questi si trovano in fase di progettazione. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, decide se autorizzare o meno l'applicazione di tali provvedimenti e ne stabilisce la durata.

Articolo 6

1. Gli Stati membri possono consentire che le merci pericolose classificate, imballate ed etichettate conformemente alle norme internazioni in materia di trasporto marittimo o aereo, siano ammesse al trasporto per ferrovia sul loro territorio ogniqualvolta l'operazione di trasporto implichi un viaggio marittimo o aereo.

Quando un viaggio internazionale include il trasporto per mare, gli Stati membri possono applicare anche disposizioni non previste nell'allegato della presente direttiva, per tener conto delle norme internazionali che regolano questo modo di trasporto.

2. Le eventuali disposizioni di cui in allegato alla presente direttiva in merito al tipo di documenti richiesti o all'uso di lingue straniere nella marcatura o nella documentazione pertinente non si applicano alle operazioni di trasporto limitate al territorio di un singolo Stato membro. Per le suddette operazioni, gli Stati membri possono autorizzare l'uso di lingue diverse da quelle contemplate nell'allegato.

3. Gli Stati membri possono autorizzare, unicamente nel loro territorio, l'utilizzazione di vagoni costruiti prima del 1° gennaio 1997 che non sono conformi alle disposizioni di cui alla presente direttiva, ma che sono stati costruiti secondo le disposizioni nazionali in vigore fino al 31 dicembre 1996, sempreché i vagoni in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza prescritti.

4. Gli Stati membri possono mantenere in vigore, con lo stesso carattere vincolante delle disposizioni dell'allegato della presente direttiva, le disposizioni nazionali esistenti al 31 dicembre 1996 in materia di costruzione, impiego e condizioni di trasporto delle cisterne e dei contenitori nuovi, definiti nella classe 2 del suddetto allegato, anche se esse differiscono dalle disposizioni dell'allegato, fino a quando non siano inseriti nell'allegato, i riferimenti alle norme per la costruzione e l'uso delle cisterne e dei recipienti e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. I contenitori e le cisterne fabbricati prima del 1° gennaio 1999 e mantenuti ai livelli di sicurezza prescritti possono continuare ad essere utilizzati alle condizioni di origine.

5. Gli Stati membri possono mantenere in vigore le disposizioni nazionali diverse da quelle contenute nell'allegato della presente direttiva in materia di temperatura di riferimento per il trasporto nel loro territorio di gas liquidi o di miscele di gas liquidi, fino a quando le disposizioni relative alle temperature di riferimento per determinate zone climatiche siano inserite nelle norme europee e se ne faccia riferimento nell'allegato della presente direttiva.

6. Gli Stati membri possono autorizzare, per il trasporto nel loro territorio, l'impiego di imballaggi costruiti prima del 31 dicembre 1996, ma non certificati secondo quanto disposto dal RID, purché tali imballaggi portino la data di fabbricazione e siano in grado di superare le prove previste dalla legislazione nazionale vigente fino al 31 dicembre 1996, e purché tali imballaggi siano mantenuti ai livelli di sicurezza pertinenti (inclusi, ove richiesto, controlli ed ispezioni), secondo il seguente schema: i grandi contenitori metallici di merce alla rinfusa e i fusti di metallo con una capacità superiore a 50 litri possono essere utilizzati per un periodo massimo di 15 anni a decorrere dalla data di fabbricazione; gli altri imballaggi in metallo gli imballaggi in plastica possono essere utilizzati: per un periodo massimo di 5 anni a decoviene dalla data di fabbricazione; gli altri imballaggi in metallo e gli imballaggi in plastica possono essere utilizzati per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dalla data di fabbricazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.

7. Gli Stati membri possono autorizzare fino al 31 dicembre 1998 il trasporto, nel loro territorio, di determinate merci pericolose imballate anteriormente al 1° gennaio 1997, a condizione che esse siano classificate, imballate ed etichettate conformemente ai requisiti della legislazione nazionale in vigore fino al 1° gennaio 1997.

8. Per le operazioni di trasporto effettuate nel loro territorio, gli Stati membri possono, anteriormente alla data di recepimento della presente direttiva nella normativa nazionale, mantenere in vigore le disposizioni delle loro legislazioni nazionali per quanto riguarda l'apposizione di un codice di azione d'urgenza in sostituzione del numero di identificazione del pericolo, prescritto dall'allegato della presente direttiva.

9. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono continuare ad applicare disposizioni meno severe di quelle stabilite nell'allegato della presente direttiva al trasporto per ferrovia, effettuato sul loro territorio, di piccole quantità di merci pericolose ad esclusione delle sostanze aventi un livello medio o alto di radioattività.

10. Gli Stati membri possono autorizzare, nel loro territorio, singole operazioni di trasporto di merci pericolose vietate dall'allegato della presente direttiva o effettuate in condizioni diverse da quelle previste al suddetto allegato.

11. A condizione che siano rispettati i requisiti di sicurezza, gli Stati membri possono concedere deroghe temporanee all'allegato della presente direttiva al fine di svolgere nel loro territorio le verifiche indispensabili per apportare al suddetto allegato le modifiche necessarie per adeguarlo al progresso tecnico e industriale. La Commissione viene informata in merito e comunica le suddette informazioni agli altri Stati membri.

Tali deroghe vengono concesse senza discriminazioni in base alla nazionalità o al luogo di stabilimento del mittente, del trasportatore o del destinatario, per un periodo massimo di cinque anni e non sono rinnovabili.

12. Gli Stati membri possono, entro il 31 dicembre 1998, applicare gli accordi esistenti con altri Stati membri, senza discriminazioni in base alla nazionalità del mittente, del trasportatore o del destinatario. In futuro, le eventuali deroghe dovranno soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 10.

Articolo 7

Conformemente alle disposizioni nazionali o comunitarie in materia di accesso al mercato, il trasporto di merci pericolose per ferrovia tra il territorio della Comunità e i paesi terzi deve essere conforme alle disposizioni del RID.

CAPITOLO III Disposizioni finali

Articolo 8

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico nei settori oggetto della presente direttiva, in particolare per tener conto degli emendamenti al RID, sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 9.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal comitato per il trasporto di merci pericolose, in seguito denominato «il comitato» composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

4. In tal caso, la Commissione rinvia l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di tre mesi a decorrere dalla data di comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 1.

(3) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

(4) GU n. L 374 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(5) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.