51994PC0568

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 3699/93 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell' acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti /* COM/94/568DEF - CNS 94/0281 */

Gazzetta ufficiale n. C 389 del 31/12/1994 pag. 0011


Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 3699/93 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (94/C 389/12) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 568 def. - 94/0281(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 5 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca, in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che le disposizioni della Convenzione di Londra (ITC 69) sono state estese a tutte le navi da pesca con il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento . . ., e che l'attuazione delle disposizioni della suddetta Convenzione renderà generale, a lungo termine e al massimo entro il 1° gennaio 2004, l'uso della stazza lorda quale unità di stazza per tutte le navi della flotta da pesca dell'Unione;

considerando che l'uso di questa unità di stazza rende indispensabile modificare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3699/93 del Consiglio, ogniqualvolta esse facciano riferimento alla stazza delle navi, ed in particolare le tabelle 1 e 2 dell'allegato IV di tale regolamento;

considerando che occorre garantire l'armonizzazione delle procedure di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 3699/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3699/93 è modificato nel seguente modo:

1) All'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma e all'allegato III, punto 1.2 lettera a), prima riga del primo comma è aggiunta, dopo il riferimento a «25 TSL» la seguente parte di frase: «o a 28 GT».

2) All'articolo 5, paragrafo 2 il riferimento all'«articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2080/93» è sostituito dal riferimento all'«articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92».

3) Alla fine dell'articolo 16 è aggiunta la seguente nuova disposizione:

«A decorrere dal 1° gennaio 2004 potrà essere utilizzato, nel presente regolamento, solamente il riferimento all'unità di stazza GT.»

4) All'allegato IV vengono aggiunte le tabelle 1B e 2B che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO

Massimali e tassi di intervento relativi alla flotta da pesca (titolo II)

Arresto definitivo e società miste

>SPAZIO PER TABELLA>

Arresto temporaneo delle attività di pesca e associazioni temporanee di imprese

>SPAZIO PER TABELLA>