51994PC0478

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (CE) n. 3466/93 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali (prima serie 1994), (CE) n. 3672/93 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali (seconda serie 1994) e (CE) n. 1502/94 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca (terza serie 1994) /* COM/94/478DEF */


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (97/C 337/12) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(97) 478 def. - 97/0244(COD)

(Presentata dalla Commissione il 1° ottobre 1997)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

considerando che la sicurezza dei prodotti e l'indennizzo dei danni causati da prodotti difettosi sono esigenze sociali che devono assolutamente essere soddisfatte nell'ambito del mercato interno, in cui vige la libera circolazione delle merci; che la Comunità è venuta incontro a queste esigenze con la direttiva 85/374/CEE (1) e con la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (2);

considerando che la direttiva 85/374/CEE ha stabilito un giusto indennizzo dei rischi inerenti ad una società moderna, caratterizzata da un elevato livello di tecnicità; che con detta direttiva è stato possibile pervenire ad un equilibrio accettabile tra i vari interessi in causa, come la protezione della salute dei consumatori, l'incoraggiamento dell'innovazione e dello sviluppo scientifico e tecnico, la garanzia di una concorrenza non falsata e l'agevolazione degli scambi commerciali in un regime di responsabilità civile armonizzato; che la suddetta direttiva ha così contribuito a sensibilizzare maggiormente gli operatori economici alla sicurezza dei prodotti e all'importanza che essa merita;

considerando che il grado di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri raggiunto con la direttiva non è totale, in quanto sono previste delle deroghe, soprattutto per quanto riguarda il campo d'applicazione, dal quale sono esclusi i prodotti agricoli non trasformati;

considerando che la Commissione controlla l'attuazione e gli effetti della direttiva 85/374/CEE, in particolare per gli aspetti relativi alla protezione dei consumatori e al funzionamento del mercato interno (3); che, conformemente all'articolo 21, la Commissione deve presentare una seconda relazione sull'applicazione della direttiva;

considerando che l'inclusione dei prodotti agricoli di base nel campo d'applicazione della direttiva 85/374/CEE contribuirà a ripristinare la fiducia dei consumatori nella sicurezza della produzione agricola; che questa inclusione risponde all'esigenza di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori;

considerando che questi elementi inducono a modificare la direttiva 85/374/CEE per agevolare il legittimo indennizzo dei consumatori per i danni alla salute causati da prodotti agricoli difettosi;

considerando che la presente direttiva incide sul funzionamento del mercato interno, in quanto gli scambi agricoli non risentiranno più delle disparità dei regimi in materia di responsabilità del produttore;

considerando che il principio della responsabilità oggettiva di cui alla direttiva 85/374/CEE deve essere applicato a qualsiasi tipo di prodotto, compresi i prodotti agricoli, come definiti all'articolo 38, paragrafo 1, seconda frase del trattato e i prodotti di cui all'allegato II del trattato stesso;

considerando che, conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno, per conseguire gli obiettivi fondamentali di una maggiore protezione di tutti i consumatori e del buon funzionamento del mercato interno, includere i prodotti agricoli nel campo d'applicazione della direttiva 85/374/CEE; che la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi, conformemente al disposto dell'articolo 3 B, terzo comma del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 85/374/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, per "prodotto" s'intende ogni bene mobile, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile. Per "prodotto" si intende anche l'elettricità.»

2) All'articolo 15, paragrafo 1, è soppressa la lettera a).

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1° gennaio 1999 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU L 210 del 7. 8. 1985, pag. 29.

(2) GU L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 24.

(3) Prima relazione sull'applicazione della direttiva [COM(95) 617, 13. 12. 1995].

ALLEGATO A

>SPAZIO PER TABELLA>